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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/07/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 21 2022 R.F. PRE FALL. per la dichiarazione di fallimento proposta da
(C.F.: ), con sede in Bari alla via Napoli 329/E, Parte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Christian Vito Montanaro riunito al procedimento unitario n. 132/2025 R.G.PU. introdotto da PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani,
-ricorrenti- nei confronti di
(C.F: ), in qualità di titolare della impresa Parte_3 C.F._1 individuale FOX NOLEGGI E AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE (P. IVA.
), con sede legale in Terlizzi (BA) alla via Ariosto n. 45, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Francesco Tricarico.
- resistente-
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 24.3.2022, ha chiesto Parte_1 la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale FOX NOLEGGI E
AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE, in persona del titolare, Parte_3 esponendo di esserne creditrice per la complessiva somma di € 54.278,84 fondata su decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di Bari Sezione Lavoro e non opposti, cui sono seguite diverse intimazioni. Il mancato pagamento del dovuto, nonché le azioni esecutive intraprese e rimaste infruttuose evidenziano l'incapacità dell'impresa debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. L'impresa debitrice si è costituita, a seguito di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, contestando la sussistenza delle c.d. soglie di fallibilità ed allegando le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti.
Il procedimento è stato più volte rinviato per trattative di bonario componimento.
In data 19.6.2025 la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani ha depositato ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 37 e 38 d. lgs. n. 14/2019, nei confronti di titolare della impresa Parte_3 individuale FOX NOLEGGI E AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE. Il procedimento ha preso il numero di ruolo 132/2025.
Pertanto, nel corso dell'udienza del 19.6.2025, preso atto del deposito del suindicato ricorso, il Giudice Delegato, in applicazione dei principi generali in materia di litispendenza e riunione, ha disposto la riunione al procedimento prefallimentare, di più antica iscrizione a ruolo, segnato al n. 21/2022 R.G., del procedimento unitario n. 132/2025 r.g.p.u..
All'udienza del 10.7.2025 la procura istante ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il resistente ha chiesto un breve termine per la definizione della pendenza con . Acquisite le informative e la relazione della GDF, nonché, da Parte_1 ultimo, l'annotazione di PG della stessa GDF elaborata su delega della Procura della
Repubblica, all'udienza del 10.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In via generale deve osservarsi che i procedimenti riuniti sono assoggettati a norme diverse: infatti, quello di più antica iscrizione, promosso da , è stato depositato sotto la Parte_1 vigenza della Legge Fallimentare, mentre quello promosso dalla è stato depositato Pt_4 sotto la vigenza del D.lgs n. 14/2019.
Appare, dunque, opportuno individuare la disciplina applicabile. A tal proposito deve farsi riferimento all' art. 390 primo comma CCII , che nel dettare la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti già incardinati al momento della introduzione della novella legislativa, dispone che “I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per
l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato d'insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del R.D.16 marzo 1942,
n. 267, nonché della L. 27.1.2012,n. 3”. Dunque, la presente procedura è assoggettata alla disciplina della legge fallimentare in quanto il ricorso di fu depositato il 24.3.2022, allorquando il D.Lgs n. 14/2019 non Parte_1 era ancora entrato in vigore.
Ciò premesso, nell'ordine logico delle questioni da esaminare, va rilevato che l'intervenuta cancellazione, il 3.10.2024, dal registro delle imprese della “FOX NOLEGGI E
AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE”, non impedisce la declaratoria di fallimento, non essendo ancora decorso un anno al momento del deposito del presente provvedimento,
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, l.f. (nello specifico, il dies ad quem del termine annuale, ivi previsto, è ravvisabile in quello della data di pubblicazione della sentenza di fallimento, cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8932 del 12.4.2013; mentre il dies a quo del termine annuale per l'intervento della declaratoria rileva dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, cfr.
Cass. civ. Sez. I, 25.7.2016, n. 15346).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della ricorrente , ex art. Parte_1
6 l.f., che ha proposto ricorso in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi) divenuti definitivi.
Con riferimento alle condizioni di pronuncia della dichiarazione di fallimento, vi è prova del superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.f., risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Oltre al credito di Parte_1
sono emersi, nel corso dell'istruttoria, debiti scaduti e non pagati pari ad €
[...]
570.811,36 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Può, pertanto, dirsi sussistente tale condizione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, deve rilevarsi che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.f., ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di fallimento
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla procedura concorsuale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, dalla documentazione contabile depositata dal resistente emerge il mancato superamento delle soglie di fallibilità: infatti, dalla dichiarazione dei redditi 2021 ( relativa all'anno 2020) risultano ricavi per € 49.790,00 e un attivo pari a 0; dalla dichiarazione dei redditi 2020 ( relativa all'anno 2019) risultano ricavi per € 99.056,00 e un attivo pari ad € 0; dalla dichiarazione dei redditi 2019 ( relativa all'anno 2018) risultano ricavi per € 107.700,00 e un attivo pari ad € 0.
Ragion per cui, deve ritenersi che non sussistano i requisiti di fallibilità in capo al resistente, trattandosi di impresa c.d. minore. Tali conclusioni non mutano neppure con riferimento all'istanza di liquidazione giudiziale proposta dalla P.M., essendo le c.d. soglie di fallibilità rimaste immutate nella disciplina del D.Lgs n. 14/2019.
L'incertezza ricostruttiva della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
PQM
rigetta l'istanza di fallimento e di apertura della liquidazione giudiziale;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
DECRETO nel procedimento n. 21 2022 R.F. PRE FALL. per la dichiarazione di fallimento proposta da
(C.F.: ), con sede in Bari alla via Napoli 329/E, Parte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Christian Vito Montanaro riunito al procedimento unitario n. 132/2025 R.G.PU. introdotto da PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani,
-ricorrenti- nei confronti di
(C.F: ), in qualità di titolare della impresa Parte_3 C.F._1 individuale FOX NOLEGGI E AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE (P. IVA.
), con sede legale in Terlizzi (BA) alla via Ariosto n. 45, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Francesco Tricarico.
- resistente-
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 24.3.2022, ha chiesto Parte_1 la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale FOX NOLEGGI E
AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE, in persona del titolare, Parte_3 esponendo di esserne creditrice per la complessiva somma di € 54.278,84 fondata su decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di Bari Sezione Lavoro e non opposti, cui sono seguite diverse intimazioni. Il mancato pagamento del dovuto, nonché le azioni esecutive intraprese e rimaste infruttuose evidenziano l'incapacità dell'impresa debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. L'impresa debitrice si è costituita, a seguito di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, contestando la sussistenza delle c.d. soglie di fallibilità ed allegando le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti.
Il procedimento è stato più volte rinviato per trattative di bonario componimento.
In data 19.6.2025 la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani ha depositato ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 37 e 38 d. lgs. n. 14/2019, nei confronti di titolare della impresa Parte_3 individuale FOX NOLEGGI E AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE. Il procedimento ha preso il numero di ruolo 132/2025.
Pertanto, nel corso dell'udienza del 19.6.2025, preso atto del deposito del suindicato ricorso, il Giudice Delegato, in applicazione dei principi generali in materia di litispendenza e riunione, ha disposto la riunione al procedimento prefallimentare, di più antica iscrizione a ruolo, segnato al n. 21/2022 R.G., del procedimento unitario n. 132/2025 r.g.p.u..
All'udienza del 10.7.2025 la procura istante ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il resistente ha chiesto un breve termine per la definizione della pendenza con . Acquisite le informative e la relazione della GDF, nonché, da Parte_1 ultimo, l'annotazione di PG della stessa GDF elaborata su delega della Procura della
Repubblica, all'udienza del 10.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In via generale deve osservarsi che i procedimenti riuniti sono assoggettati a norme diverse: infatti, quello di più antica iscrizione, promosso da , è stato depositato sotto la Parte_1 vigenza della Legge Fallimentare, mentre quello promosso dalla è stato depositato Pt_4 sotto la vigenza del D.lgs n. 14/2019.
Appare, dunque, opportuno individuare la disciplina applicabile. A tal proposito deve farsi riferimento all' art. 390 primo comma CCII , che nel dettare la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti già incardinati al momento della introduzione della novella legislativa, dispone che “I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per
l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato d'insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del R.D.16 marzo 1942,
n. 267, nonché della L. 27.1.2012,n. 3”. Dunque, la presente procedura è assoggettata alla disciplina della legge fallimentare in quanto il ricorso di fu depositato il 24.3.2022, allorquando il D.Lgs n. 14/2019 non Parte_1 era ancora entrato in vigore.
Ciò premesso, nell'ordine logico delle questioni da esaminare, va rilevato che l'intervenuta cancellazione, il 3.10.2024, dal registro delle imprese della “FOX NOLEGGI E
AUTOTRASPORTI DI VOLPE MICHELE”, non impedisce la declaratoria di fallimento, non essendo ancora decorso un anno al momento del deposito del presente provvedimento,
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, l.f. (nello specifico, il dies ad quem del termine annuale, ivi previsto, è ravvisabile in quello della data di pubblicazione della sentenza di fallimento, cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8932 del 12.4.2013; mentre il dies a quo del termine annuale per l'intervento della declaratoria rileva dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, cfr.
Cass. civ. Sez. I, 25.7.2016, n. 15346).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della ricorrente , ex art. Parte_1
6 l.f., che ha proposto ricorso in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi) divenuti definitivi.
Con riferimento alle condizioni di pronuncia della dichiarazione di fallimento, vi è prova del superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.f., risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Oltre al credito di Parte_1
sono emersi, nel corso dell'istruttoria, debiti scaduti e non pagati pari ad €
[...]
570.811,36 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Può, pertanto, dirsi sussistente tale condizione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, deve rilevarsi che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.f., ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di fallimento
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla procedura concorsuale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, dalla documentazione contabile depositata dal resistente emerge il mancato superamento delle soglie di fallibilità: infatti, dalla dichiarazione dei redditi 2021 ( relativa all'anno 2020) risultano ricavi per € 49.790,00 e un attivo pari a 0; dalla dichiarazione dei redditi 2020 ( relativa all'anno 2019) risultano ricavi per € 99.056,00 e un attivo pari ad € 0; dalla dichiarazione dei redditi 2019 ( relativa all'anno 2018) risultano ricavi per € 107.700,00 e un attivo pari ad € 0.
Ragion per cui, deve ritenersi che non sussistano i requisiti di fallibilità in capo al resistente, trattandosi di impresa c.d. minore. Tali conclusioni non mutano neppure con riferimento all'istanza di liquidazione giudiziale proposta dalla P.M., essendo le c.d. soglie di fallibilità rimaste immutate nella disciplina del D.Lgs n. 14/2019.
L'incertezza ricostruttiva della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
PQM
rigetta l'istanza di fallimento e di apertura della liquidazione giudiziale;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore