Articolo 2 della Legge 24 luglio 2023, n. 102
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 2023
Art. 2. Protezione temporanea dei disegni e
dei modelli nelle fiere 1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e' inserito il seguente:
« Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1.
Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione ».
Entrata in vigore il 23 agosto 2023