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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 7/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1933/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Niglio)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Mazza)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 471 del 24/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti dell , Parte_1 volta a dichiarare l'illegittimità della richiesta di indebito comunicata in data 2/1/2017, accertare il diritto del ricorrente alla prestazione di assegno sociale per il periodo 6/2/2015-30/09/2016 e condannare il resistente alla restituzione delle somme trattenute a seguito della suddetta comunicazione di indebito, ponendo le spese di lite a carico del ricorrente.
Il interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Preliminarmente, si evidenzia che oggetto della presente controversia è unicamente la legittimità del provvedimento datato 4/1/2017 - erroneamente riportato sia nel ricorso sia nella gravata sentenza con la CP_ data del 2/1/2017 - con cui l contesta la percezione dell'assegno sociale nel periodo 6/2/2015-
30/9/2016, in capo al , risultando quest'ultimo “irreperibile nel 2015”. Pt_1
Esula, invece, dall'odierno thema decidendum il distinto provvedimento datato 2/1/2015, con cui lo stesso Istituto, in relazione al diverso periodo 1/2/2015-31/10/2016, lamenta l'indebita percezione della medesima prestazione, ma “a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabili dalla legge” CP_ (d'altronde, l solo in questa sede deduce, ma inammissibilmente, l'esistenza di questo ulteriore atto, sul quale non si è svolto alcun contraddittorio in precedenza).
Così correttamente perimetrato l'oggetto del contendere, si osserva che, ad avviso del Tribunale capitolino, la cancellazione dalle liste anagrafiche è da considerarsi dirimente per sospendere la prestazione de qua - peraltro, poi ripristinata - non potendo le prodotte certificazioni sanitarie provare l'effettiva presenza del del territorio italiano nel periodo di cui sopra. Pt_1
Tale assunto non merita di essere condiviso.
In punto di diritto, va rammentato che l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n.
335/1995 presuppone il possesso della cittadinanza italiana, la prova dello stato di bisogno, ovvero del possesso di redditi contenuti nei limiti previsti dalla legge, e l'età anagrafica superiore ai 65 anni;
inoltre, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008, n. 133 ha stabilito che, dall'1/1/2009, lo stesso assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Al riguardo, si ritiene che il requisito della continuativa residenza nel territorio italiano deve essere inteso in senso non formalistico - quale sarebbe se lo si concepisse come necessità di permanenza della formale iscrizione anagrafica negli appositi registri comunali - avendo viceversa natura fattuale, alla stregua di abituale e persistente dimora sul territorio nazionale, per un periodo prolungato ed apprezzabile (elemento oggettivo), accompagnato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni, sociali, familiari ed affettive (elemento soggettivo).
In quest'ordine di concetti, spetta a chi assume la natura indebita dell'erogazione l'onere di provare che gli elementi (oggettivi e soggettivi) connessi alla dimora sul territorio italiano siano venuti meno, non potendosi ritenere a tal uopo sufficienti le risultanze anagrafiche di un Comune che provveda alla cancellazione dalle proprie liste un cittadino per irreperibilità, non potendosi escludere, quale ipotesi più probabile, che lo stesso abbia stabilito in altro luogo del territorio italiano la propria dimora, pur colpevolmente omettendo di effettuare le dovute comunicazioni ai competenti uffici dell'anagrafe. Tale ipotesi deve, nel caso di specie, ritenersi assai verosimile, alla luce della documentazione prodotta in atti dal , dalla quale si evince che quest'ultimo è stato residente dal 1981 presso Pt_1 un'abitazione in locazione in Roma, Via Augusto Dulceri n. 135 e che, a seguito del rilascio di tale immobile e del trasferimento presso la nuova abitazione di Via Carlo Lasinio n. 4, è risultato irreperibile nelle liste anagrafiche, ma soltanto dal 6/2/2015 al 30/9/2016 (tanto che, poi, il veniva nuovamente iscritto nelle Pt_1 liste anagrafiche del Comune di Roma e la prestazione di assegno sociale era regolarmente erogata).
A fronte di un (omesso eppur doveroso) aggiornamento del dato formale anagrafico della residenza, il ha prodotto, tuttavia, documentazione - non contestata ex adverso - relativa ai numerosi Pt_1 accertamenti sanitari effettuati presso le strutture pubbliche della Regione Lazio in relazione allo stesso periodo, documentazione che si ritiene idonea a dimostrare la residenza stabile nel territorio nazionale.
Nello specifico, si tratta di periodici controlli sulle patologie dalle quali risulta affetto l'odierno appellante, e segnatamente effettuati in data: a) 13/2/2015, visita ematologica presso l'Università Campus
Biomedica; b) in data 20/5/2015, analisi cliniche presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio del PTV;
c)
16/3/2016, analisi cliniche presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio del PTV;
d) 22/3/2016, ecodoppler tronchi epiaortici presso Policlinico Umberto I;
d) 11/4/2016, colonscopia presso RE
Ospedaliero CTO;
e) 10/05/2016, analisi cliniche presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio del PT.
Del resto, le risultanze anagrafiche assumono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e ben possono essere superate da una prova contraria, com'è avvenuto nella presente fattispecie in cui, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che il , nel periodo di presunta “irreperibilità”, si è sottoposto Pt_1
a numerosi accertamenti clinici presso strutture sanitarie pubbliche, dimostrando così di non aver mai lasciato l'Italia, e confermando, quindi, la presenza sul territorio nazionale accertata con regolarità in ogni singola circostanza, e proprio la presenza di intervalli - diversamente da quanto opinato dal primo giudice - conferma la copertura dell'intero periodo oggetto di contestazione.
Gli elementi di causa militano, dunque, nel senso dell'effettiva, stabile e continuativa permanenza del sul territorio italiano senza di soluzione di continuità, con perdurante ricorrenza, in capo allo stesso, Pt_1 dei requisiti di legge per la percezione dell'assegno sociale in esame.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento, con riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la richiesta di indebito comunicata CP_ a con nota del 4/1/2017 e, per l'effetto, condanna l alla restituzione di quanto Parte_1 illegittimamente trattenuto;
b - condanna l alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano a titolo CP_1 di compensi, quanto al primo, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al secondo, in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 7/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT ST)