TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2750/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. C.F._1
Benedetto Ballero (C.F. , dall'Avv. Francesco Ballero (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. Francesco Mascia (C.F. ), in virtù di C.F._3 C.F._4
procura speciale in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Cagliari Corso Vittorio
Emanuele n. 76 presso lo studio dell'avv. Ballero;
attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n. 56 (c.f. ) e , nata a [...] C.F._5 Controparte_2
il 23 aprile 1970 e residente in [...] (c.f. , C.F._6
entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari via Cagna 21 presso lo studio dell'avv. Nicola
Longobardi (C.F. ) che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._7 calce alla memoria di costituzione;
convenute
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._8
residente in Maracalagonis località Mitza Fonnai s.n., elettivamente domiciliata in Cagliari via Cagna
21 presso lo studio dell'avv. MA NC (C.F. che le rappresenta e C.F._9
difende giusta delega in calce all'atto di costituzione;
convenuta
EREDITÀ IA DI , nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto in Cagliari in data 18 novembre 2017 (c.f. ), c.f. , ed C.F._10 P.IVA_1
EREDITÀ , nata a [...] il 14 marzo Controparte_4
1942 e deceduta in Maracalagonis il 9 agosto 2018 (c.f. ), c.f. , CodiceFiscale_11 P.IVA_2
in persona del curatore dell'eredità, avv. Luigi Amat di San Filippo (C.F. ), CodiceFiscale_12
giusta nomina da parte del Tribunale di Cagliari in data 20 settembre 2021, elettivamente domiciliate in Cagliari, nella via Cugia n. 43, presso lo studio del predetto avvocato Luigi Amat di San Filippo,
dal quale sono rappresentate e difese;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.05.2020, depositato presso la cancelleria del Tribunale e regolarmente notificato alle controparti , e , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
il sig. ha proposto un'azione revocatoria avente ad oggetto la stipula di un contratto Parte_1
di mantenimento tra la sig.ra , in qualità di procuratore e rappresentante della IG.ra Persona_2
, e le IG.re Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
e . Controparte_1
La parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc, così come descritti
in narrativa, e rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
1. Accertato che con atto pubblico notarile del 21.5.2015, a rogito del Notaio Dott. (Rep. 21707 – Racc. Persona_3
8783), la IG.ra , in qualità di procuratore e rappresentante della IG.ra Persona_2 [...]
, stipulava un contratto di mantenimento con le IG.re Parte_2 Controparte_2
, e;
2. Accertato che con atto pubblico
[...] Controparte_3 Controparte_1
notarile del 21.5.2015, a rogito del Notaio Dott. (Rep. 21708 – Racc. 8784), la Persona_3
IG.ra , in qualità di procuratore e rappresentante legale del IG. , Parte_3 Persona_1
stipulava un contratto di mantenimento con le IG.re , Controparte_2 Controparte_3
e;
3. Per l'effetto Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in
[...] Controparte_1
premessa, il tutore , il protutore , e le IG.re Parte_4 Persona_2 Controparte_2
, e , fossero a conoscenza del pregiudizio che
[...] Controparte_3 Controparte_1
i due contratti di mantenimento stipulati in data 21.05.2015, Rep. 21707 – Racc. 8783 e Rep.
21708 – Racc. 8784, avrebbero arrecato alle ragioni del IG. ;
4. Disporre la Parte_1
revocatoria del contratto di mantenimento tra la IG.ra , come Parte_2
legalmente rappresentata, e le IG.re , e Controparte_2 Controparte_3
, stipulato con atto pubblico notarile del 21.5.2015 (Rep. 21707 – Racc. 8783), Controparte_1
e dichiararlo inefficace nei confronti dell'attore;
5. disporre la revocatoria del contratto di
mantenimento tra il IG. , come sopra legalmente rappresentato e le IG.re Persona_1 [...]
, e , stipulato con atto pubblico Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
notarile del 21.05.2015 (Rep. 21708 – Racc. 8784), e dichiararlo inefficace nei confronti
dell'attore;
6. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come
per legge”.
2. Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 30.10.2020, le convenute _1
, e rappresentate dai rispettivi
[...] Controparte_5 Controparte_3
difensori, hanno contestato integralmente le difese di parte attrice, chiedendo il rigetto delle relative richieste;
le medesime parti hanno peraltro osservato l'incompletezza del contraddittorio e ai sensi dell'art. 102, comma 2 c.p.c., avanzando al contempo richiesta di integrazione nei confronti degli eredi dei sigg.ri e a carico Persona_1 Parte_2
dell'attore.
3. Con ordinanza emessa in data 28.4.2021, in accoglimento delle richieste avanzate dalle parti convenute, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soggetti sopra menzionati.
Co 4. Con comparsa depositata in data 19.11.2021, si sono costituite in giudizio l' giacente P_
e l' giacente le quali hanno evidenziato la Persona_1 P_ Controparte_4
fondatezza delle domande avanzate dalla parte attrice, di cui hanno richiesto il relativo accoglimento.
5. Con ordinanza in data 23.11.2021, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.
6. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'udienza del 16.4.2025, nel corso della quale le parti hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito
dell'estinzione del credito oggetto dell'azione revocatoria. Ciò nondimeno, i procuratori hanno dichiarato di non essere addivenuti ad un accordo in merito alla liquidazione delle spese di lite.
Pertanto, hanno richiesto al giudice di pronunciarsi in merito a tale aspetto, rimettendosi alla sua valutazione. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, rinunciando espressamente alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che risulta integralmente estinto il debito maturato dalle convenute nei confronti del sig.
. Parte_1
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
8. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto che le parti non sono pervenute ad un accordo in merito alla relativa liquidazione. In questo quadro, vi è l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, fatta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Tanto presso, deve rilevarsi che nel caso di specie sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, alla luce della particolare complessità della controversia, caratterizzata da una incertezza oggettiva sull'accertamento dei fatti oggetto della domanda revocatoria, tale da rendere non manifesta l'individuazione delle parti da ritenersi soccombenti.
9. Da ultimo, si dà atto che non risulta necessario disporre con la presente sentenza la cancellazione della domanda revocatoria, atteso che – come rappresentato dai difensori dell'attore all'udienza del
28.1.2025 – a tale incombente risulta aver già provveduto la parte attrice, a fronte della definizione di altro giudizio connesso a quello proposto in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali.
Cagliari, 29 aprile 2025 Il giudice
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. C.F._1
Benedetto Ballero (C.F. , dall'Avv. Francesco Ballero (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. Francesco Mascia (C.F. ), in virtù di C.F._3 C.F._4
procura speciale in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Cagliari Corso Vittorio
Emanuele n. 76 presso lo studio dell'avv. Ballero;
attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n. 56 (c.f. ) e , nata a [...] C.F._5 Controparte_2
il 23 aprile 1970 e residente in [...] (c.f. , C.F._6
entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari via Cagna 21 presso lo studio dell'avv. Nicola
Longobardi (C.F. ) che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._7 calce alla memoria di costituzione;
convenute
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._8
residente in Maracalagonis località Mitza Fonnai s.n., elettivamente domiciliata in Cagliari via Cagna
21 presso lo studio dell'avv. MA NC (C.F. che le rappresenta e C.F._9
difende giusta delega in calce all'atto di costituzione;
convenuta
EREDITÀ IA DI , nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto in Cagliari in data 18 novembre 2017 (c.f. ), c.f. , ed C.F._10 P.IVA_1
EREDITÀ , nata a [...] il 14 marzo Controparte_4
1942 e deceduta in Maracalagonis il 9 agosto 2018 (c.f. ), c.f. , CodiceFiscale_11 P.IVA_2
in persona del curatore dell'eredità, avv. Luigi Amat di San Filippo (C.F. ), CodiceFiscale_12
giusta nomina da parte del Tribunale di Cagliari in data 20 settembre 2021, elettivamente domiciliate in Cagliari, nella via Cugia n. 43, presso lo studio del predetto avvocato Luigi Amat di San Filippo,
dal quale sono rappresentate e difese;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.05.2020, depositato presso la cancelleria del Tribunale e regolarmente notificato alle controparti , e , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
il sig. ha proposto un'azione revocatoria avente ad oggetto la stipula di un contratto Parte_1
di mantenimento tra la sig.ra , in qualità di procuratore e rappresentante della IG.ra Persona_2
, e le IG.re Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
e . Controparte_1
La parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc, così come descritti
in narrativa, e rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
1. Accertato che con atto pubblico notarile del 21.5.2015, a rogito del Notaio Dott. (Rep. 21707 – Racc. Persona_3
8783), la IG.ra , in qualità di procuratore e rappresentante della IG.ra Persona_2 [...]
, stipulava un contratto di mantenimento con le IG.re Parte_2 Controparte_2
, e;
2. Accertato che con atto pubblico
[...] Controparte_3 Controparte_1
notarile del 21.5.2015, a rogito del Notaio Dott. (Rep. 21708 – Racc. 8784), la Persona_3
IG.ra , in qualità di procuratore e rappresentante legale del IG. , Parte_3 Persona_1
stipulava un contratto di mantenimento con le IG.re , Controparte_2 Controparte_3
e;
3. Per l'effetto Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in
[...] Controparte_1
premessa, il tutore , il protutore , e le IG.re Parte_4 Persona_2 Controparte_2
, e , fossero a conoscenza del pregiudizio che
[...] Controparte_3 Controparte_1
i due contratti di mantenimento stipulati in data 21.05.2015, Rep. 21707 – Racc. 8783 e Rep.
21708 – Racc. 8784, avrebbero arrecato alle ragioni del IG. ;
4. Disporre la Parte_1
revocatoria del contratto di mantenimento tra la IG.ra , come Parte_2
legalmente rappresentata, e le IG.re , e Controparte_2 Controparte_3
, stipulato con atto pubblico notarile del 21.5.2015 (Rep. 21707 – Racc. 8783), Controparte_1
e dichiararlo inefficace nei confronti dell'attore;
5. disporre la revocatoria del contratto di
mantenimento tra il IG. , come sopra legalmente rappresentato e le IG.re Persona_1 [...]
, e , stipulato con atto pubblico Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
notarile del 21.05.2015 (Rep. 21708 – Racc. 8784), e dichiararlo inefficace nei confronti
dell'attore;
6. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come
per legge”.
2. Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 30.10.2020, le convenute _1
, e rappresentate dai rispettivi
[...] Controparte_5 Controparte_3
difensori, hanno contestato integralmente le difese di parte attrice, chiedendo il rigetto delle relative richieste;
le medesime parti hanno peraltro osservato l'incompletezza del contraddittorio e ai sensi dell'art. 102, comma 2 c.p.c., avanzando al contempo richiesta di integrazione nei confronti degli eredi dei sigg.ri e a carico Persona_1 Parte_2
dell'attore.
3. Con ordinanza emessa in data 28.4.2021, in accoglimento delle richieste avanzate dalle parti convenute, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soggetti sopra menzionati.
Co 4. Con comparsa depositata in data 19.11.2021, si sono costituite in giudizio l' giacente P_
e l' giacente le quali hanno evidenziato la Persona_1 P_ Controparte_4
fondatezza delle domande avanzate dalla parte attrice, di cui hanno richiesto il relativo accoglimento.
5. Con ordinanza in data 23.11.2021, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.
6. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'udienza del 16.4.2025, nel corso della quale le parti hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito
dell'estinzione del credito oggetto dell'azione revocatoria. Ciò nondimeno, i procuratori hanno dichiarato di non essere addivenuti ad un accordo in merito alla liquidazione delle spese di lite.
Pertanto, hanno richiesto al giudice di pronunciarsi in merito a tale aspetto, rimettendosi alla sua valutazione. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, rinunciando espressamente alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che risulta integralmente estinto il debito maturato dalle convenute nei confronti del sig.
. Parte_1
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
8. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto che le parti non sono pervenute ad un accordo in merito alla relativa liquidazione. In questo quadro, vi è l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, fatta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Tanto presso, deve rilevarsi che nel caso di specie sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, alla luce della particolare complessità della controversia, caratterizzata da una incertezza oggettiva sull'accertamento dei fatti oggetto della domanda revocatoria, tale da rendere non manifesta l'individuazione delle parti da ritenersi soccombenti.
9. Da ultimo, si dà atto che non risulta necessario disporre con la presente sentenza la cancellazione della domanda revocatoria, atteso che – come rappresentato dai difensori dell'attore all'udienza del
28.1.2025 – a tale incombente risulta aver già provveduto la parte attrice, a fronte della definizione di altro giudizio connesso a quello proposto in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali.
Cagliari, 29 aprile 2025 Il giudice