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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23393/23393 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Davide Guarneri
e
nato a [...], il [...], (CF: ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Davide Guarneri
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 17.03.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“modifica delle condizioni previste dal verbale di separazione Tribunale di Brescia, RG 1957/10 verbale omologato il
23/03/2010 cron 6296/2010, già modificato avanti al Tribunale di Brescia, RGVG 11022/2020 il 19/11/2020, revocando e/o dichiarando che non vi sarà più alcuna forma di contributo al mantenimento e spese della figlia maggiorenne
, essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
Persona_1
verserà alla moglie , a titolo di assegno di mantenimento, la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00 oltre rivalutazione Istat;
le parti concordano che la suddetta imposizione economica venga direttamente corrisposta da parte di Ente presso il CP_2 quale il Sig. percepisce la propria pensione, a;
Controparte_1 Parte_1 le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza che sarà programmata e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e n Parte_1 Controparte_1
data 03.12.2024 con cui chiedevano la modifica delle condizioni previste dal verbale di separazione
Tribunale di Brescia, RG 1957/10 verbale omologato il 23/03/2010 cron. 6296/2010, già modificato avanti al Tribunale di Brescia, RGVG 11022/2020 il 19/11/2020; il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge;
alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note congiunte per l'udienza cartolare del
27.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23393/23393 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Davide Guarneri
e
nato a [...], il [...], (CF: ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Davide Guarneri
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 17.03.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“modifica delle condizioni previste dal verbale di separazione Tribunale di Brescia, RG 1957/10 verbale omologato il
23/03/2010 cron 6296/2010, già modificato avanti al Tribunale di Brescia, RGVG 11022/2020 il 19/11/2020, revocando e/o dichiarando che non vi sarà più alcuna forma di contributo al mantenimento e spese della figlia maggiorenne
, essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
Persona_1
verserà alla moglie , a titolo di assegno di mantenimento, la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00 oltre rivalutazione Istat;
le parti concordano che la suddetta imposizione economica venga direttamente corrisposta da parte di Ente presso il CP_2 quale il Sig. percepisce la propria pensione, a;
Controparte_1 Parte_1 le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza che sarà programmata e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e n Parte_1 Controparte_1
data 03.12.2024 con cui chiedevano la modifica delle condizioni previste dal verbale di separazione
Tribunale di Brescia, RG 1957/10 verbale omologato il 23/03/2010 cron. 6296/2010, già modificato avanti al Tribunale di Brescia, RGVG 11022/2020 il 19/11/2020; il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge;
alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note congiunte per l'udienza cartolare del
27.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti