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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.235/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv M. Polita
e
Controparte_1
rappresentato dagli avv.ti F. Temperini e L. Bozzetti
PAROLE CHIAVE: MANSIONI SUPERIORI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente rivendica le differenze retributive conseguenti all'inquadramento, nel periodo dall'1/1/20 alla cessazione del rapporto, nel terzo livello invece che nel quarto di formale attribuzione;
deduce tra l'altro (e in buona sintesi) di aver svolto in questo periodo le funzioni di «vice responsabile» «in alternanza con la coordinatrice durante le di lei assenze per ferie e durante la turnazione della stessa»
2. La convenuta conferma tali funzioni, confermando che nel periodo in oggetto il ricorrente, in qualità di «vice assistente di filiale» «ha sostituito il capo negozio in caso di assenza di quest'ultimo», e affermando tra l'altro che «il capo negozio» pagina 1 di 3 segnala all'ispettore di zona ogni «fatto avente possibile rilievo disciplinare» a carico dei dipendenti, e formula le richieste di approvvigionamento ovvero predispone «gli ordinativi di merce», attività svolta in sua assenza dal «vice di filiale»
3. La domanda deve essere pertanto accolta laddove:
3.1. queste ultime attività appaiono incompatibili con la declaratoria del IV livello
(v doc.8 di parte convenuta)
3.2. per quanto dedotto in ricorso (e non contestato) , il punto vendita era operativo ogni giorno dalle 6.30 alle 23.00, e si deve pertanto presumere che la «capo negozio» o «coordinatrice» non fosse normalmente presente quando lo era il ricorrente ( unico «vicecapo» per quanto si desume dagli atti);
3.3. è evidente che, in particolare, una attività delicata come il rilievo di condotte aventi rilievo disciplinare non poteva essere generalmente svolta se non da chi fosse fisicamente presente sul luogo di lavoro;
3.4. infatti (e in ogni caso) il CCNL (doc. 8 citato), in calce alla declaratoria del III livello, con «dichiarazione a verbale» specifica che «in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e di controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche comiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione de la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo»: disposizione che si attaglia, in tutta apparenza, al caso di specie;
3.5. non vi sono contestazioni sul quantum.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando, per completezza, che se è vero che in cause analoghe è onere della parte ricorrente allegare il contenuto della declaratoria di formale inquadramento (ritenuta incompatibile con le mansioni rivendicate), è vero tuttavia che in generale la tempestiva deduzione (e offerta di prova) dei fatti costitutivi della pagina 2 di 3 pretesa non riguarda quelli che ragionevolmente si possono ritenere conosciuti e incontestati dalla controparte, come nella fattispecie in cui la stessa convenuta costituendosi in giudizio ha prodotto la declaratoria in questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CO , in favore del ricorrente, al pagamento Controparte_1
della somma di € 7.053,30, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.235/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv M. Polita
e
Controparte_1
rappresentato dagli avv.ti F. Temperini e L. Bozzetti
PAROLE CHIAVE: MANSIONI SUPERIORI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente rivendica le differenze retributive conseguenti all'inquadramento, nel periodo dall'1/1/20 alla cessazione del rapporto, nel terzo livello invece che nel quarto di formale attribuzione;
deduce tra l'altro (e in buona sintesi) di aver svolto in questo periodo le funzioni di «vice responsabile» «in alternanza con la coordinatrice durante le di lei assenze per ferie e durante la turnazione della stessa»
2. La convenuta conferma tali funzioni, confermando che nel periodo in oggetto il ricorrente, in qualità di «vice assistente di filiale» «ha sostituito il capo negozio in caso di assenza di quest'ultimo», e affermando tra l'altro che «il capo negozio» pagina 1 di 3 segnala all'ispettore di zona ogni «fatto avente possibile rilievo disciplinare» a carico dei dipendenti, e formula le richieste di approvvigionamento ovvero predispone «gli ordinativi di merce», attività svolta in sua assenza dal «vice di filiale»
3. La domanda deve essere pertanto accolta laddove:
3.1. queste ultime attività appaiono incompatibili con la declaratoria del IV livello
(v doc.8 di parte convenuta)
3.2. per quanto dedotto in ricorso (e non contestato) , il punto vendita era operativo ogni giorno dalle 6.30 alle 23.00, e si deve pertanto presumere che la «capo negozio» o «coordinatrice» non fosse normalmente presente quando lo era il ricorrente ( unico «vicecapo» per quanto si desume dagli atti);
3.3. è evidente che, in particolare, una attività delicata come il rilievo di condotte aventi rilievo disciplinare non poteva essere generalmente svolta se non da chi fosse fisicamente presente sul luogo di lavoro;
3.4. infatti (e in ogni caso) il CCNL (doc. 8 citato), in calce alla declaratoria del III livello, con «dichiarazione a verbale» specifica che «in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e di controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche comiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione de la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo»: disposizione che si attaglia, in tutta apparenza, al caso di specie;
3.5. non vi sono contestazioni sul quantum.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando, per completezza, che se è vero che in cause analoghe è onere della parte ricorrente allegare il contenuto della declaratoria di formale inquadramento (ritenuta incompatibile con le mansioni rivendicate), è vero tuttavia che in generale la tempestiva deduzione (e offerta di prova) dei fatti costitutivi della pagina 2 di 3 pretesa non riguarda quelli che ragionevolmente si possono ritenere conosciuti e incontestati dalla controparte, come nella fattispecie in cui la stessa convenuta costituendosi in giudizio ha prodotto la declaratoria in questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CO , in favore del ricorrente, al pagamento Controparte_1
della somma di € 7.053,30, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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