Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.7879 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31-10-2024 e vertente tra
(c.f. , elett.te dom.to in Roma, via Arno n.38, presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1
studio dell' avv. Alessandro Barone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
CONDOMINIO DI VIA TITO LABIENO N.83 in Roma (c.f. , in persona P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, via Marco Papio n.15, presso lo studio dello avv. Francesca Anselmi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.13911/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il , in Parte_2
persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.23598/14, emesso dal Tribunale di Roma ad istanza di , dell'importo di Parte_1
€.8.000,00 oltre accessori, somma richiesta dal ricorrente, ex amministratore dello stabile, per anticipazioni effettuate risultanti dai bilanci 2010-'11-'12-'13.
Deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'inesistenza della pretesa creditoria, la mancanza dei requisiti per l'emissione del titolo monitorio nonché l'erroneità della situazione contabile prospettata dall'ex amministratore;
spiegava domanda riconvenzionale per la somma di
€.587,33, importo di cui risultava debitore nei confronti dell'ente di gestione. Parte_1
Resisteva . Parte_1
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.13911/18: il Tribunale di Roma
a) revocava il decreto ingiuntivo b) dichiarava non dovute le somme richieste dall'ex amministratore c) rigettava la domanda riconvenzionale d) condannava parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-il decreto ingiuntivo doveva essere revocato in quanto emesso per un ammontare superiore rispetto alla somma richiesta con il ricorso monitorio (€.8.000,00 in luogo di €.7.248,51) nonché per mancanza di prova scritta;
-in riferimento alla somma asseritamente vantata dall'ex amministratore nel verbale di passaggio delle consegne, nel quale si dava atto dell'esistenza di un credito nei confronti dell'ex amministratore ammontante ad €.12.386,68, era stata inserita la clausola “salvo ulteriore verifica e controllo”; 3
-la consegna della documentazione relativa a lavori di ristrutturazione dell'immobile, invece, veniva rinviata ad una data successiva;
-dall'esame della cartella contenente la documentazione sui lavori di ristrutturazione del fabbricato effettuati nel 2010 non emergeva con sufficiente chiarezza se fossero state effettivamente anticipate somme dall'ex amministratore e in che misura nonché quali fossero i debiti ancora in capo all'ente di gestione;
-il bilancio patrimoniale redatto da non era stato approvato dall'assemblea e, di Parte_1
conseguenza, non costituiva atto idoneo all'emissione del titolo monitorio;
-la deliberazione assembleare che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, in ogni caso, ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate e nel caso nel documento si evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite l'approvazione non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio;
-la documentazione in atti, dunque, non era idonea a provare l'esistenza del credito dell'ex amministratore;
-la domanda riconvenzionale meritava il rigetto in quanto non sufficientemente provata.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il Condominio di via Tito Labieno n. 83.
La causa all'udienza del 31-10-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con due motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante contesta la sentenza di primo grado lamentando una “motivazione generica, carente ed omissiva”. 4
Deduce che l'indicazione della somma di €.8.000,00 in luogo di €.7.248,41 era frutto di un semplice errore materiale e che la documentazione versata in atti - ed in particolare il bilancio patrimoniale anche se privo di approvazione - costituiva documento idoneo a provare la sussistenza del credito.
Assume che con verbale assembleare del 6-11-2013 era stato approvato “il bilancio consuntivo, preventivo e la situazione patrimoniale al 30-4-2013” e che “tali bilanci non fanno altro che confermare quanto riportato dal rag. nel bilancio patrimoniale dall'1-5-2013 al Pt_1
31-10-2013”.
Lamenta la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio espressamente richiesta e rileva che le anticipazioni effettuate riguardavano le spese per lavori straordinari preventivamente approvati dall'assemblea.
Le censure appaiono infondate.
Osserva la Corte che
-l'eventuale credito dell'amministratore, originato dal recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio, si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini;
-l'amministratore, ai sensi dell'art.1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati ed il condominio è tenuto, quale mandante, a rimborsargli le anticipazioni;
-la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo che evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. II, 09/05/2011, n. 10153);
-l'assemblea ha il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo delle varie 5
poste contabili può costituire idonea prova del debito del condominio nei confronti del precedente amministratore, ipotesi che non ricorre nel caso in esame;
-neppure la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, integra una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34242);
-alcuna prova veniva fornita in ordine al sussistenza del credito vantato dall'ex amministratore e, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in ordine alle spese per la ristrutturazione dell'edificio non è possibile, in mancanza di idonea documentazione, accertare la correttezza e veridicità degli importi indicati quali “anticipazioni dell'amministratore in relazione ai lavori straordinari”, potendo in ipotesi anche trattarsi di lavori fuori capitolato non oggetto di ripartizione preventiva da parte del condominio.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellato, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti del , in persona dell'amministratore p.t., avverso Parte_2
la sentenza n.13911/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta l'appello; 6
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano