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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa ON AR, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2753 /2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
rapp.to e difeso per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
GU QU ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in
Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire la pensione di inabilità; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/5/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per AT instaurato dalla parte, recante n. R.G. 1708/2024.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per AT.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_1
e, TU nominato durante il procedimento per AT (TU che ha ritenuto sussistente il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
2 Pertanto, va dichiarato che il ricorrente possiede il requisito sanitario della pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024, così come ritenuto dal TU nominato nel procedimento per AT.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctu relative alla fase di atp vanno poste a carico dell' CP_1
liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario della pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024, dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di ctu della fase di AT, liquidate CP_1
come da separato decreto.
Torre Annunziata lì 23/12/2025 IL GIUDICE
ON AR
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SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa ON AR, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2753 /2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
rapp.to e difeso per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
GU QU ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in
Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire la pensione di inabilità; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/5/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per AT instaurato dalla parte, recante n. R.G. 1708/2024.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per AT.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_1
e, TU nominato durante il procedimento per AT (TU che ha ritenuto sussistente il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
2 Pertanto, va dichiarato che il ricorrente possiede il requisito sanitario della pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024, così come ritenuto dal TU nominato nel procedimento per AT.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctu relative alla fase di atp vanno poste a carico dell' CP_1
liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario della pensione di inabilità a decorrere dall'1.5.2024, dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di ctu della fase di AT, liquidate CP_1
come da separato decreto.
Torre Annunziata lì 23/12/2025 IL GIUDICE
ON AR
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