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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8676/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RIZZO ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione/assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto d rso. CP_1
Il è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del diritto a pensione - l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1, si considera invece invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di OTTOBRE 2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “A conclusione del presente accertamento medico-legale posso affermare che il Ricorrente, Sig. presenta un complesso Parte_1 morboso che determina una condizione A' PENSIONABILE per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dall'ottobre 2024, ovvero da quando è attestata, come da certificazione specialistica, la progressione attiva della spondilite anchilosante con avvio a trattamento biologico. Visita di revisione che potrebbe essere anticipata rispetto alla scadenza naturale dell'assegno di invalidità pensionabile al fine di monitorare la risposta alla terapia.” Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da ell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 29.07.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dic iti sanitari previst assegno ordinario di invalidità da OTTOBRE 2024 e condanna l al pagamento del dovuto oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Ist ei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 24.04.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo