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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nelle cause riunite aventi n. 6162/2020 e 11821/2020 R.G.; cause pendenti tra:
, elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 3/d, presso lo Parte_1 studio dell'avv. RENATO VENERUSO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via E. Pessina n. 90, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PIERFRANCESCO MICILLO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 24/2/2020 originante il procedimento n.
6162/2020 R.G. spiegava opposizione in relazione al precetto Parte_1 notificato in data 12/2/2020 ad istanza di in forza di titolo Controparte_1 esecutivo costituito da assegno bancario n. 0414263821 – 10 del 6/11/2019 dell'importo di euro 163.600,00.
L'opponente contestava il diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo sopra indicato, deducendo, in primo luogo, l'inesistenza del credito sottostante e, in particolar modo, l'inesistenza di una obbligazione di pagamento in favore dell' , nonché, in secondo luogo, la circostanza per cui il CP_1 titolo sarebbe stato emesso con mera funzione di garanzia a fronte del versamento di una serie di somme da parte dell' e, segnatamente, delle somme costituenti CP_1 anticipazione del prezzo per il trasferimento delle quote in titolarità del nella Pt_1 società NO S.r.l. (società costituita nell'ambito di un progetto funzionale allo sfruttamento commerciale del brevetto TA in titolarità della famiglia del . Pt_1
Con comparsa del 5/5/2020 si costituiva , il quale eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in ragione della genericità del petitum
e della causa petendi e la conseguente violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3, 4 e
5, c.p.c.; deduceva, in ogni caso, che le circostanze addotte dall'opponente non avessero alcun legame con il titolo esecutivo sotteso al precetto azionato e che fossero del tutto slegate dal versamento delle somme corrispondenti all'assegno ricevuto, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta;
pertanto, in ragione dell'inversione dell'onere della prova sancita dall'art. 1988 cod. civ. e non avendo l'opponente in alcun modo dimostrato la fondatezza delle censure, domandava rigettarsi l'opposizione, con condanna anche ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in ogni caso, precisava che le somme che egli aveva precedentemente versato a parte opponente costituissero un prestito, con conseguente diritto alla relativa restituzione.
Con successivo atto di citazione del 24/5/2020 originante il procedimento n.
11821/2020 R.G. spiegava poi opposizione in relazione all'ulteriore Parte_1 precetto notificato in data 21/5/2020 ad istanza di in forza del Controparte_1 medesimo assegno bancario ed ai sensi dell'art. 2929-bis c.p.c. nei confronti – oltre che del (quale soggetto debitore) – anche di nella qualità di Pt_1 Controparte_2 terza proprietaria delle quote della NO S.r.l. a seguito di atto di donazione delle stesse intervenuto in data 21/2/2020.
L'opponente premetteva che il secondo precetto costituiva una mera rinnovazione del precedente già oggetto di opposizione;
nel merito, contestava il diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata per i motivi già sollevati con il precedente atto di citazione;
aggiungeva, altresì, come l'azione esecutiva minacciata nelle forme ex art. 2929-bis c.p.c. non potesse aver luogo in ordine ad un bene (le quote societarie) non rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.
Con comparsa del 31/8/2020 si costituiva l'opposto , il quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la non integrità del contraddittorio, non avendo parte opponente citato in giudizio anche il terzo proprietario delle quote societarie CP
; sempre in via preliminare, rilevava anche in tal caso la genericità del
[...] petitum e della causa petendi dell'atto di citazione e la conseguente nullità per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza delle doglianze e postulava il proprio diritto di procedere in via esecutiva ai sensi dell'art. 2929-bis c.p.c., sottolineando come l'opponente avesse distratto le quote societarie ponendo in essere un atto di donazione successivamente all'insorgenza del credito;
concludeva, pertanto, per il rigetto anche della seconda opposizione spiegata, con condanna parimenti ex art. 96 c.p.c.
Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata ex art. 615, primo comma,
c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
l'opponente precisava sul piano fattuale di aver ricevuto dall , nell'arco CP_1 dell'anno 2012, somme a titolo di investimento per complessivi euro 44.000,00 finalizzate allo sviluppo industriale e commerciale del brevetto TA e che era stato rilasciato, a garanzia della restituzione di tali somme, un primo assegno successivamente sostituito da quello costituente il titolo esecutivo sotteso ai precetti opposti;
aggiungeva, inoltre, che nel periodo compreso tra il 25/7/2013 ed il
9/2/2016 aveva avuto luogo la restituzione all' della complessiva somma di CP_1 euro 72.400,00 a mezzo assegni bancari;
deduceva tuttavia che, nonostante l'avvenuta integrale corresponsione delle somme, l' non avesse restituito CP_1
l'assegno dato in garanzia poiché interessato all'acquisizione di partecipazioni societarie della TA S.r.l. o della NO S.r.l. (società entrambe costituite nell'ambito del progetto di sfruttamento del brevetto TA) e che, a tal fine,
l' aveva versato ulteriori somme per complessivi euro 15.250,00; rilevava, CP_1 infine, come l'operazione di acquisto delle quote non fosse andata a buon fine ed eccepiva, pertanto, che le somme corrisposte dall' a titolo di investimento nel CP_1 complessivo Progetto TA erano state integralmente restituite.
A fronte di tali precisazioni, quindi, l' eccepiva a propria volta come CP_1
l'opponente avesse dato luogo ad un'inammissibile mutatio libelli; in ogni caso, rilevava la contraddittorietà delle deduzioni rispetto a quelle contenute negli atti di citazione e ribadiva come l'assegno azionato con i precetti fosse stato emesso per la restituzione di somme versate a titolo di prestito anche successivamente ai pagamenti dedotti dal Pt_1
Ad ogni modo, rigettate le richieste istruttorie con ordinanza dell'11/6/2021 e tentata con esito negativo la conciliazione della lite, all'udienza del 24/10/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. § 2. Tanto opportunamente premesso, in limine litis deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
In proposito, la ricostruzione sopra operata in premessa rende evidente come non si ponga un problema di individuazione della causa petendi dell'opposizione: invero, le censure formulate si risolvono nella deduzione dell'inesistenza del credito sottostante l'emissione dell'assegno e della pretesa mera funzione di garanzia dello stesso.
Risulta quindi sufficientemente enucleato il thema decidendum sul quale occorre pronunciarsi, fermo restando che i residui margini di incertezza conseguenti alla indubbia genericità della rappresentazione fattuale inevitabilmente influiscono sulla valutazione di merito cui è chiamato questo giudicante (nei termini che saranno di seguito precisati).
§ 3. Ciò posto, appare opportuno procedere, anzitutto, alla delibazione delle contestazioni oggetto del procedimento recante n. 6162/2020 R.G. e di quelle oggetto del procedimento recante n. 11821/2020 R.G. che con le prime coincidono.
Tali censure non meritano condivisione.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa inesistenza del credito sottostante l'emissione dell'assegno è appena il caso di evidenziare come i titoli di credito integrino una promessa di pagamento, ragion per cui l'emissione di un assegno comporta l'inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza del rapporto di debito-credito ex art. 1988 cod. civ.
Ciò significa che l'opposto non ha alcun onere di dimostrare il rapporto sottostante dal quale si origina il credito consacrato nel titolo, essendo piuttosto l'opponente tenuto ad allegare e provare circostanze da cui desumerne l'inesistenza.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa funzione di garanzia dell'assegno in collegamento con l'acquisizione delle quote delle società coinvolte nel progetto di sfruttamento del brevetto TA, questo giudice non può fare a meno di osservare come la ricostruzione della vicenda a cura dell'odierno opponente sia stata estremamente lacunosa già in punto di allegazione.
A ben vedere, infatti, è mancata l'indicazione analitica delle circostanze specifiche nelle quali avrebbe avuto luogo l'emissione dell'assegno, né è stata fornita sufficiente specificazione dei termini del preteso accordo intercorso tra le parti, né in che cosa si sostanzierebbe la funzione di “garanzia” dell'assegno (anche per comprenderne la rilevanza quale asserita causa ostativa alla restituzione). Sotto questo profilo, l'atto di citazione si limita alla deduzione per cui l'assegno sarebbe stato “rilasciato, su insistente richiesta dell' , a mero titolo di CP_1 garanzia dei versamenti, peraltro per la notevolmente minore somma di € 59.250, da questi in più occasioni svolti a mani dell'opponente a titolo di investimento finanziario nel progetto 'TA' (dal nome dell'omonimo brevetto industriale registrato dalla famiglia e, più precisamente, di anticipazioni del corrispettivo Pt_1 di trasferimento delle quote societarie di cui il era ed è titolare nella società Pt_1
NO srl (controllante la società TA srl che è licenziataria dello sfruttamento industriale dell'omonimo brevetto, senza che in nessun caso detto titolo potesse essere considerato un mezzo di adempimento della restituzione di tali somme, restituzione peraltro giammai maturata a fronte della mora credendi dell' a CP_1 rendersi cessionario di dette quote” (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
Orbene, non v'è chi non veda come si tratti di un'allegazione del tutto generica, mancando qualsivoglia specificazione: in primo luogo, dei pretesi versamenti intervenuti da parte del sia sotto il profilo della relativa misura quantitativa, Pt_1 che della collocazione spazio-temporale (menzionandosi semplicemente versamenti per una cifra complessiva “in più occasioni svolti a mani dell'opponente”); in secondo luogo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui avrebbe avuto luogo l'accordo per il trasferimento delle quote della società NO S.r.l.; in terzo luogo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui – in collegamento con l'accordo asseritamente intervenuto
– sarebbe stato convenuto il rilascio dell'assegno con funzione di garanzia;
infine, delle ragioni per le quali sarebbe stata convenuta tale forma di garanzia e delle modalità di attivazione della stessa.
Siffatto deficit di allegazione non appare superato dalle precisazioni svolte dall'opponente nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Al di là del fatto che, oggettivamente, tali precisazioni non collimano con la ricostruzione dei fatti costitutivi principali sottesi alla doglianza originaria (atteso che – nella prospettazione contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
– il rilascio dell'assegno avrebbe avuto luogo in un primo momento a garanzia della restituzione di finanziamenti concessi dall' e solo in un secondo momento CP_1 sarebbe stato funzionale a consentire l'acquisizione delle quote sociali in collegamento peraltro con ulteriori versamenti eseguiti in favore dei fratelli Pt_1 ed occorre prendere atto del fatto che – anche nella memoria ex Parte_2 art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. – alcuna specificazione viene operata quanto alle circostanze di fatto rilevanti, in special modo sotto il profilo spazio-temporale: da un lato, continua ad essere oltremodo fumosa l'allegazione delle modalità di rilascio dell'assegno (giammai essendo indicato come e quando avrebbe avuto luogo l'emissione dello stesso);
dall'altro lato, manca del tutto la specificazione degli accordi che avrebbero avuto luogo per l'ingresso dell' nella compagine sociale, tanto più in difetto di CP_1 qualsivoglia precisazione in ordine al collegamento con il preteso investimento precedentemente intercorso e con gli ulteriori versamenti che pure vengono indicati.
In buona sostanza, quindi, la rappresentazione operata in punto di allegazione da parte dell'odierno opponente resta caratterizzata da un'estrema genericità dei fatti, i quali in alcun modo vengono sufficientemente circostanziati.
Il descritto deficit di allegazione inevitabilmente ridonda sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: sul punto, occorre infatti considerare come l'istruttoria postuli pur sempre una sufficientemente adeguata precisazione del quadro fattuale costituente il thema probandum, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe in una ricerca per così dire “esplorativa” volta a chiarire gli stessi fatti costitutivi della domanda (che, invece, si ribadisce, compete alla parte chiarire in via di allegazione).
Ne discende, allora, il rigetto anche di tale doglianza, posto che – stante il difetto di allegazione e conseguente prova – non appare essere stata fornita alcuna prova dell'assunto postulato dall'opponente in parte qua.
Né elementi probatori possono ricavarsi dai documenti depositati dall'opponente in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., atteso che:
per quanto concerne la denuncia querela, è appena il caso di evidenziare come si tratti di documento riportante dichiarazioni direttamente provenienti dalla stessa parte;
per quanto concerne i prospetti relativi ai versamenti ricevuti ed a quelli eseguiti, essi in alcun modo dimostrano il fatto presupposto dell'opposizione e, segnatamente, che l'emissione dell'assegno avrebbe avuto luogo con funzione di garanzia per l'impegno economico finalizzato all'acquisto delle quote sociali, ciò senza contare che i versamenti allegati sono risalenti nel tempo e la stessa parte opponente adombra che ve ne sarebbero stati degli ulteriori.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere rigettata l'opposizione originante il giudizio n. 6162/2020 R.G. e quella ulteriore originante il giudizio n. 11821/2020 R.G. per la parte con essa coincidente.
§ 4. Deve poi essere dichiarata inammissibile l'ulteriore doglianza formulata con l'opposizione originante il giudizio n. 11821/2020 R.G. e, segnatamente, la deduzione secondo cui l'azione esecutiva minacciata nelle forme ex art. 2929-bis c.p.c. non potrebbe aver luogo in ordine ad un bene (le quote societarie) non rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.
Invero, un'azione esecutiva di tal fatta si rivolgerebbe nei confronti di un soggetto diverso dall'odierno opponente debitore (ovverosia, il terzo proprietario CP
).
[...]
Ne discende che la legittimazione e l'interesse sul punto competono a tale soggetto.
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con riduzione di quella per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo l'assunzione di mezzi di prova, con conseguente minore attività difensiva).
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di elementi tali da denotare il dolo o la colpa grave dell'odierno opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv.
Pierfrancesco Micillo per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 5 maggio 2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nelle cause riunite aventi n. 6162/2020 e 11821/2020 R.G.; cause pendenti tra:
, elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 3/d, presso lo Parte_1 studio dell'avv. RENATO VENERUSO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via E. Pessina n. 90, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PIERFRANCESCO MICILLO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 24/2/2020 originante il procedimento n.
6162/2020 R.G. spiegava opposizione in relazione al precetto Parte_1 notificato in data 12/2/2020 ad istanza di in forza di titolo Controparte_1 esecutivo costituito da assegno bancario n. 0414263821 – 10 del 6/11/2019 dell'importo di euro 163.600,00.
L'opponente contestava il diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo sopra indicato, deducendo, in primo luogo, l'inesistenza del credito sottostante e, in particolar modo, l'inesistenza di una obbligazione di pagamento in favore dell' , nonché, in secondo luogo, la circostanza per cui il CP_1 titolo sarebbe stato emesso con mera funzione di garanzia a fronte del versamento di una serie di somme da parte dell' e, segnatamente, delle somme costituenti CP_1 anticipazione del prezzo per il trasferimento delle quote in titolarità del nella Pt_1 società NO S.r.l. (società costituita nell'ambito di un progetto funzionale allo sfruttamento commerciale del brevetto TA in titolarità della famiglia del . Pt_1
Con comparsa del 5/5/2020 si costituiva , il quale eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in ragione della genericità del petitum
e della causa petendi e la conseguente violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3, 4 e
5, c.p.c.; deduceva, in ogni caso, che le circostanze addotte dall'opponente non avessero alcun legame con il titolo esecutivo sotteso al precetto azionato e che fossero del tutto slegate dal versamento delle somme corrispondenti all'assegno ricevuto, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta;
pertanto, in ragione dell'inversione dell'onere della prova sancita dall'art. 1988 cod. civ. e non avendo l'opponente in alcun modo dimostrato la fondatezza delle censure, domandava rigettarsi l'opposizione, con condanna anche ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in ogni caso, precisava che le somme che egli aveva precedentemente versato a parte opponente costituissero un prestito, con conseguente diritto alla relativa restituzione.
Con successivo atto di citazione del 24/5/2020 originante il procedimento n.
11821/2020 R.G. spiegava poi opposizione in relazione all'ulteriore Parte_1 precetto notificato in data 21/5/2020 ad istanza di in forza del Controparte_1 medesimo assegno bancario ed ai sensi dell'art. 2929-bis c.p.c. nei confronti – oltre che del (quale soggetto debitore) – anche di nella qualità di Pt_1 Controparte_2 terza proprietaria delle quote della NO S.r.l. a seguito di atto di donazione delle stesse intervenuto in data 21/2/2020.
L'opponente premetteva che il secondo precetto costituiva una mera rinnovazione del precedente già oggetto di opposizione;
nel merito, contestava il diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata per i motivi già sollevati con il precedente atto di citazione;
aggiungeva, altresì, come l'azione esecutiva minacciata nelle forme ex art. 2929-bis c.p.c. non potesse aver luogo in ordine ad un bene (le quote societarie) non rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.
Con comparsa del 31/8/2020 si costituiva l'opposto , il quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la non integrità del contraddittorio, non avendo parte opponente citato in giudizio anche il terzo proprietario delle quote societarie CP
; sempre in via preliminare, rilevava anche in tal caso la genericità del
[...] petitum e della causa petendi dell'atto di citazione e la conseguente nullità per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza delle doglianze e postulava il proprio diritto di procedere in via esecutiva ai sensi dell'art. 2929-bis c.p.c., sottolineando come l'opponente avesse distratto le quote societarie ponendo in essere un atto di donazione successivamente all'insorgenza del credito;
concludeva, pertanto, per il rigetto anche della seconda opposizione spiegata, con condanna parimenti ex art. 96 c.p.c.
Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata ex art. 615, primo comma,
c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
l'opponente precisava sul piano fattuale di aver ricevuto dall , nell'arco CP_1 dell'anno 2012, somme a titolo di investimento per complessivi euro 44.000,00 finalizzate allo sviluppo industriale e commerciale del brevetto TA e che era stato rilasciato, a garanzia della restituzione di tali somme, un primo assegno successivamente sostituito da quello costituente il titolo esecutivo sotteso ai precetti opposti;
aggiungeva, inoltre, che nel periodo compreso tra il 25/7/2013 ed il
9/2/2016 aveva avuto luogo la restituzione all' della complessiva somma di CP_1 euro 72.400,00 a mezzo assegni bancari;
deduceva tuttavia che, nonostante l'avvenuta integrale corresponsione delle somme, l' non avesse restituito CP_1
l'assegno dato in garanzia poiché interessato all'acquisizione di partecipazioni societarie della TA S.r.l. o della NO S.r.l. (società entrambe costituite nell'ambito del progetto di sfruttamento del brevetto TA) e che, a tal fine,
l' aveva versato ulteriori somme per complessivi euro 15.250,00; rilevava, CP_1 infine, come l'operazione di acquisto delle quote non fosse andata a buon fine ed eccepiva, pertanto, che le somme corrisposte dall' a titolo di investimento nel CP_1 complessivo Progetto TA erano state integralmente restituite.
A fronte di tali precisazioni, quindi, l' eccepiva a propria volta come CP_1
l'opponente avesse dato luogo ad un'inammissibile mutatio libelli; in ogni caso, rilevava la contraddittorietà delle deduzioni rispetto a quelle contenute negli atti di citazione e ribadiva come l'assegno azionato con i precetti fosse stato emesso per la restituzione di somme versate a titolo di prestito anche successivamente ai pagamenti dedotti dal Pt_1
Ad ogni modo, rigettate le richieste istruttorie con ordinanza dell'11/6/2021 e tentata con esito negativo la conciliazione della lite, all'udienza del 24/10/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. § 2. Tanto opportunamente premesso, in limine litis deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
In proposito, la ricostruzione sopra operata in premessa rende evidente come non si ponga un problema di individuazione della causa petendi dell'opposizione: invero, le censure formulate si risolvono nella deduzione dell'inesistenza del credito sottostante l'emissione dell'assegno e della pretesa mera funzione di garanzia dello stesso.
Risulta quindi sufficientemente enucleato il thema decidendum sul quale occorre pronunciarsi, fermo restando che i residui margini di incertezza conseguenti alla indubbia genericità della rappresentazione fattuale inevitabilmente influiscono sulla valutazione di merito cui è chiamato questo giudicante (nei termini che saranno di seguito precisati).
§ 3. Ciò posto, appare opportuno procedere, anzitutto, alla delibazione delle contestazioni oggetto del procedimento recante n. 6162/2020 R.G. e di quelle oggetto del procedimento recante n. 11821/2020 R.G. che con le prime coincidono.
Tali censure non meritano condivisione.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa inesistenza del credito sottostante l'emissione dell'assegno è appena il caso di evidenziare come i titoli di credito integrino una promessa di pagamento, ragion per cui l'emissione di un assegno comporta l'inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza del rapporto di debito-credito ex art. 1988 cod. civ.
Ciò significa che l'opposto non ha alcun onere di dimostrare il rapporto sottostante dal quale si origina il credito consacrato nel titolo, essendo piuttosto l'opponente tenuto ad allegare e provare circostanze da cui desumerne l'inesistenza.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa funzione di garanzia dell'assegno in collegamento con l'acquisizione delle quote delle società coinvolte nel progetto di sfruttamento del brevetto TA, questo giudice non può fare a meno di osservare come la ricostruzione della vicenda a cura dell'odierno opponente sia stata estremamente lacunosa già in punto di allegazione.
A ben vedere, infatti, è mancata l'indicazione analitica delle circostanze specifiche nelle quali avrebbe avuto luogo l'emissione dell'assegno, né è stata fornita sufficiente specificazione dei termini del preteso accordo intercorso tra le parti, né in che cosa si sostanzierebbe la funzione di “garanzia” dell'assegno (anche per comprenderne la rilevanza quale asserita causa ostativa alla restituzione). Sotto questo profilo, l'atto di citazione si limita alla deduzione per cui l'assegno sarebbe stato “rilasciato, su insistente richiesta dell' , a mero titolo di CP_1 garanzia dei versamenti, peraltro per la notevolmente minore somma di € 59.250, da questi in più occasioni svolti a mani dell'opponente a titolo di investimento finanziario nel progetto 'TA' (dal nome dell'omonimo brevetto industriale registrato dalla famiglia e, più precisamente, di anticipazioni del corrispettivo Pt_1 di trasferimento delle quote societarie di cui il era ed è titolare nella società Pt_1
NO srl (controllante la società TA srl che è licenziataria dello sfruttamento industriale dell'omonimo brevetto, senza che in nessun caso detto titolo potesse essere considerato un mezzo di adempimento della restituzione di tali somme, restituzione peraltro giammai maturata a fronte della mora credendi dell' a CP_1 rendersi cessionario di dette quote” (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
Orbene, non v'è chi non veda come si tratti di un'allegazione del tutto generica, mancando qualsivoglia specificazione: in primo luogo, dei pretesi versamenti intervenuti da parte del sia sotto il profilo della relativa misura quantitativa, Pt_1 che della collocazione spazio-temporale (menzionandosi semplicemente versamenti per una cifra complessiva “in più occasioni svolti a mani dell'opponente”); in secondo luogo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui avrebbe avuto luogo l'accordo per il trasferimento delle quote della società NO S.r.l.; in terzo luogo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui – in collegamento con l'accordo asseritamente intervenuto
– sarebbe stato convenuto il rilascio dell'assegno con funzione di garanzia;
infine, delle ragioni per le quali sarebbe stata convenuta tale forma di garanzia e delle modalità di attivazione della stessa.
Siffatto deficit di allegazione non appare superato dalle precisazioni svolte dall'opponente nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Al di là del fatto che, oggettivamente, tali precisazioni non collimano con la ricostruzione dei fatti costitutivi principali sottesi alla doglianza originaria (atteso che – nella prospettazione contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
– il rilascio dell'assegno avrebbe avuto luogo in un primo momento a garanzia della restituzione di finanziamenti concessi dall' e solo in un secondo momento CP_1 sarebbe stato funzionale a consentire l'acquisizione delle quote sociali in collegamento peraltro con ulteriori versamenti eseguiti in favore dei fratelli Pt_1 ed occorre prendere atto del fatto che – anche nella memoria ex Parte_2 art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. – alcuna specificazione viene operata quanto alle circostanze di fatto rilevanti, in special modo sotto il profilo spazio-temporale: da un lato, continua ad essere oltremodo fumosa l'allegazione delle modalità di rilascio dell'assegno (giammai essendo indicato come e quando avrebbe avuto luogo l'emissione dello stesso);
dall'altro lato, manca del tutto la specificazione degli accordi che avrebbero avuto luogo per l'ingresso dell' nella compagine sociale, tanto più in difetto di CP_1 qualsivoglia precisazione in ordine al collegamento con il preteso investimento precedentemente intercorso e con gli ulteriori versamenti che pure vengono indicati.
In buona sostanza, quindi, la rappresentazione operata in punto di allegazione da parte dell'odierno opponente resta caratterizzata da un'estrema genericità dei fatti, i quali in alcun modo vengono sufficientemente circostanziati.
Il descritto deficit di allegazione inevitabilmente ridonda sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: sul punto, occorre infatti considerare come l'istruttoria postuli pur sempre una sufficientemente adeguata precisazione del quadro fattuale costituente il thema probandum, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe in una ricerca per così dire “esplorativa” volta a chiarire gli stessi fatti costitutivi della domanda (che, invece, si ribadisce, compete alla parte chiarire in via di allegazione).
Ne discende, allora, il rigetto anche di tale doglianza, posto che – stante il difetto di allegazione e conseguente prova – non appare essere stata fornita alcuna prova dell'assunto postulato dall'opponente in parte qua.
Né elementi probatori possono ricavarsi dai documenti depositati dall'opponente in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., atteso che:
per quanto concerne la denuncia querela, è appena il caso di evidenziare come si tratti di documento riportante dichiarazioni direttamente provenienti dalla stessa parte;
per quanto concerne i prospetti relativi ai versamenti ricevuti ed a quelli eseguiti, essi in alcun modo dimostrano il fatto presupposto dell'opposizione e, segnatamente, che l'emissione dell'assegno avrebbe avuto luogo con funzione di garanzia per l'impegno economico finalizzato all'acquisto delle quote sociali, ciò senza contare che i versamenti allegati sono risalenti nel tempo e la stessa parte opponente adombra che ve ne sarebbero stati degli ulteriori.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere rigettata l'opposizione originante il giudizio n. 6162/2020 R.G. e quella ulteriore originante il giudizio n. 11821/2020 R.G. per la parte con essa coincidente.
§ 4. Deve poi essere dichiarata inammissibile l'ulteriore doglianza formulata con l'opposizione originante il giudizio n. 11821/2020 R.G. e, segnatamente, la deduzione secondo cui l'azione esecutiva minacciata nelle forme ex art. 2929-bis c.p.c. non potrebbe aver luogo in ordine ad un bene (le quote societarie) non rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.
Invero, un'azione esecutiva di tal fatta si rivolgerebbe nei confronti di un soggetto diverso dall'odierno opponente debitore (ovverosia, il terzo proprietario CP
).
[...]
Ne discende che la legittimazione e l'interesse sul punto competono a tale soggetto.
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con riduzione di quella per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo l'assunzione di mezzi di prova, con conseguente minore attività difensiva).
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di elementi tali da denotare il dolo o la colpa grave dell'odierno opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv.
Pierfrancesco Micillo per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 5 maggio 2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea