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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1843/2022 avente ad oggetto: categoria e qualifica ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio De Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via
Nigrò n. 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Paola
Columella e dall'avv. Davide Valsecchi, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Ruvo di
Puglia, alla via Peucetia n. 4
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Salvatore Spano, Maurizio
Valentini, Claudio Spano e Andrea Dibitonto, ed elettivamente 1 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Foggia, alla via
Gorizia n. 60
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 19 marzo 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 23.03.2022, ha Parte_1 agito in giudizio per ottenere l'accertamento della sussistenza della qualifica superiore di 3° livello alle dipendenze della nel periodo dall'1.09.2012 Controparte_1 al 31.12.2013, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze stipendiali da quantificarsi in separato giudizio e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva derivante dal diverso inquadramento professionale.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della Controparte_1 prestando la propria attività lavorativa presso la dipendenza di
Andria ove la resistente espleta il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
che essendo stato già dipendente della s.r.l. Aimeri
Ambiente, a seguito della successione nell'appalto, veniva assunto dall'attuale datrice di lavoro in data 1.09.2012 con qualifica di operaio ed inquadrato nel livello 2 parametro A di cui al CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi ambientali del 21.03.2012; che di fatto, sin dalla sua assunzione, essendo in
2 possesso di patente di categoria “C”, era adibito alla conduzione dell'autocompattatore “Eurocargo 75” della portata di 75 quintali ovvero dell'autocompattatore “Daily” della portata di 70 quintali, mezzi per i quali necessitava il possesso di tale titolo abilitante, divenendo tale conferimento “ufficiale” allorquando a gennaio
2013, si vedeva notificare nella bacheca aziendale posta all'interno del “gabbiotto” ove si effettuava la timbratura in ingresso ed in uscita, comunicazione con la quale l'azienda disponeva formalmente l'assegnazione a mansioni di autista;
che tali mansioni sono state svolte da esso ricorrente ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 01.09.2012 al 31.12.2013; che di ciò vi è prova documentale avendo la resistente indicato in busta paga per le citate mensilità persino la voce “differenza retribuzione livello” riconoscendo quindi espressamente per tale arco temporale l'affidamento e lo svolgimento delle mansioni superiori, salvo poi non erogare quanto effettivamente spettante;
che solo successivamente ovvero nel gennaio 2014, era assegnato a compiti di raccolta ed alla conduzione del furgoncino denominato “Porter” per la cui conduzione necessita invece il solo possesso di patente di guida categoria B;
che stante dunque il pacifico svolgimento di mansioni superiori svolte per 14 mesi, non potrà non essergli riconosciuto il diritto alla qualifica superiore conseguita e, in particolare, all'inquadramento nel livello III - area conduzione - dell'invocato
CCNL; che tale diritto soggiace, invero al solo limite della prescrizione decennale che peraltro ha già puntualmente interrotto giusta diffida del 3.11.2021.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari che egli ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL per
i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali e, per
l'effetto, condanni l' al Controparte_1 pagamento delle relative differenze stipendiali rivenienti dal
3 diverso inquadramento da quantificarsi in separato giudizio e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva riveniente dal diverso inquadramento professionale da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda non avendo il ricorrente specificato la misura delle suddette differenze retributive, demandandole poi ad un ambito processuale successivo, e la prescrizione del diritto, in quanto il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre quello per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la superiore qualifica è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., evidenziando che la lettera
d'intervento del difensore del ricorrente del 3.11.2021 è generica
e dunque inidonea a costituire una valida costituzione in mora ai fini interruttivi della prescrizione.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, negando che il ricorrente abbia di fatto svolto mansioni riconducibili nel III livello del CCNL di riferimento. Più specificatamente ha evidenziato: che il passaggio di livello non rappresenta un automatismo laddove lo svolgimento delle mansioni pretese corrispondenti ad un livello superiore abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
che lo svolgimento delle riferite mansioni per “90 giorni di effettivo svolgimento”, secondo lettura del dettato contrattuale orientata a rispondenza, sottende che i
90 giorni debbano intendersi consecutivi e/o che – ovviamente – le mansioni d'interesse siano state svolte in modo prevalente;
che il 2° e il 3° livello del richiamato CCNL, per quanto concerne l'area di riferimento, si differenziano non già in base al tipo di patente
4 utilizzata per la conduzione dei mezzi bensì all'“autonomia operativa” del lavoratore interessato.
In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda ed in via subordinata di limitare la condanna di al periodo non coperto da prescrizione, CP_1 conteggiando il relativo termine a ritroso dal deposito del ricorso per cui è causa;
con vittoria di spese.
In considerazione del fatto che nelle more del giudizio la società resistente aveva cessato l'appalto nel Comune di Andria ed il ricorrente era stato assunto dalla nuova appaltatrice CP_2
ricorrente chiedeva di estendere il contraddittorio anche a
[...] tale società.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2 evidenziando, in sostanza, di essere di fatto estranea ai fatti di causa essendo subentrata nella gestione del servizio raccolta in epoca successiva rispetto ai fatti di causa. Ha eccepito altresì la nullità del ricorso e l'inammissibilità della azione giudiziaria per conclamata assenza dello sviluppo trifasico che, come noto, è elemento imprescindibile al cospetto di una domanda finalizzata all'ottenimento di un migliore inquadramento.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità sollevata per la modalità di formulazione della domanda di condanna. Infatti, il difensore del ricorrente sia nel ricorso introduttivo sia nelle note di trattazione depositate ha chiarito specificamente che oggetto del giudizio è
“l'accertamento del livello d'inquadramento del ricorrente”, tant'è che in tale occasione, alla luce delle vicende intervenute nelle more del processo in ordine al datore di lavoro, ossia cessazione
5 del rapporto di lavoro con la e Controparte_1 costituzione di un nuovo rapporto con la Controparte_2 subentrata come nuova appaltatrice, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa quest'ultima proprio in considerazione del fatto che l'interesse ad agire è correlato all'accertamento della qualifica e del superiore inquadramento.
Ne consegue, quindi, che così come proposta, ossia come azione giudiziale di accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica superiore, la domanda è ammissibile.
Il merito
1. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, appare opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, secondo cui: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme
6 collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (Cass. 18418/2013).
Ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, dunque, spetta al lavoratore instante provare l'effettivo - oltre che prevalente e continuativo - espletamento delle attività lavorative rientranti nel livello superiore.
Inoltre, sempre secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, “Nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass., sent. n. 4791/2004).
Il procedimento analitico cui si fa riferimento mira, per un verso, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, per altro forte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico -giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato
7 concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass., sent. n. 18943/2016).
Al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass., sent.
n. 12353/2003, n. 11125/2001, n. 2859/2001, n. 7170/98 e n.
4200/92).
Alla luce dei principi consolidati fin qui richiamati, quindi, il lavoratore deve dimostrare non solo di aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche che esso deve essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
2.1 Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata risulti fornita la prova della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle mansioni superiori invocate.
In via di estrema sintesi, il ricorrente ha agito per il periodo dal settembre 2012 al dicembre 2013 durante il quale esso risulta inquadrato nel II livello “Area Spazzamento” di cui al CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali del
21/3/2012 e successivi rinnovi, mentre con il ricorso in esame ha invocato il diritto all'inquadramento nel livello III livello contrattuale “Area Conduzione” del medesimo CCNL, rivendicando, quindi, differenze retributive che postulano il conseguimento di tale qualifica superiore seppur da quantificarsi poi successivamente in separato giudizio.
In primo luogo, deve premettersi che sul piano dell'allegazione delle circostanze di fatto che determinerebbero la riconducibilità
8 delle mansioni espletate al superiore livello contrattuale invocato, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a richiamare la circostanza che, in quanto in possesso di patente di guida di categoria “C”, era adibito quotidianamente a mansioni superiori rientranti nel III livello contrattuale e, in particolare, di essere stato addetto alla conduzione di mezzi per i quali necessitava il possesso di patente di categoria “C”; ciò avrebbe trovato conferma nel fatto che nel gennaio 2013 erano ufficialmente affissi ordini di servizio all'interno del “ ” in cui era Parte_2 ufficialmente indicato quale autista di tali mezzi, e anche nelle buste paga emesse dalla resistente in cui - seppur non continuativamente - veniva indicata addirittura la voce
“differenza paga livello” a dimostrazione del suo effettivo impiego in mansioni superiori rispetto a quelle di ingaggio e che tali mansioni superiori erano state prestate abitualmente e quotidianamente sino al 31/12/2013.
In altri termini, le mansioni superiori che il ricorrente avrebbe svolto in concreto e a cui andrebbe ricondotto il conseguente diritto all'inquadramento nella qualifica superiore si sostanzierebbero nella guida di mezzi per la cui conduzione occorre la patente di categoria C, il che sarebbe avvenuto in maniera consecutiva e prevalente per 15 mesi, dal settembre
2012 (coincidente con la sua stessa assunzione) al dicembre
2013.
Ciò posto, occorre quindi verificare, - prima ancora di esaminare il materiale istruttorio e, quindi, valutare se sia emersa la prova dell'effettivo svolgimento di tali compiti da parte del ricorrente, con caratteristiche, per prevalenza e quantità, tali da giustificare il conseguimento della qualifica superiore invocata ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della giurisprudenza innanzi richiamata, - se i compiti indicati siano riconducibili alle mansioni richieste dal Contratto Collettivo per la qualifica
9 invocata, circostanza peraltro oggetto di specifica e articolata contestazione da parte della società resistente.
2.2 Per maggiore completezza al riguardo si riporta quanto previsto dalle varie declaratorie del CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto dell'odierna controversia.
Al riguardo, l'art. 15 nel definire i lavoratori rientranti nel II livello dell'area SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO
DEL TERRITORIO prevede che: “appartengono a questa area
Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
La disposizione prosegue poi richiamando alcune figure professionali esemplificative tra cui: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.
Diversamente, invece, rientrano nell'AREA conduzioni livello III ossia quello invocato dal ricorrente e così come da lui specificato, sempre secondo la citata disposizione del Contratto
Collettivo in esame, i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da
10 adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri;
bidoni con capacità massima di 360 litri”.
È proprio quest'ultimo profilo ad essere invocato nel ricorso, prospettandosi, quindi, che le mansioni svolte dal ricorrente, sostanziandosi nella guida di mezzi per la cui conduzione necessita la patente di categoria C, giustificherebbe l'inquadramento nell'invocato livello III dell' . Controparte_3
In realtà, è necessario comprendere i tratti distintivi e propri di ciascuna delle due diverse qualifiche, non essendo sufficiente che, almeno astrattamente, la tipologia di mansioni svolte siano riconducibile a una delle figure indicate in via esemplificativa, occorrendo verificare che in concreto se le mansioni presentino quei tratti che contraddistinguono il diverso livello contrattuale.
In altri termini, l'indicazione esemplificativa di figure professionali riconducibili al singolo livello non può essere letta
11 in maniera, per così dire, isolata rispetto al resto della previsione contenuta nella disposizione del Contratto Collettivo che in via generale indica i presupposti che sono alla base del riconoscimento della singola qualifica;
e ciò anche in considerazione dell'estrema sinteticità dell'indicazione delle mansioni svolte dal ricorrente, che si limita a fare riferimento a soggetti addetti alla conduzione di mezzi per i quali necessitava il possesso di patente di categoria “C”.
Dalla disamina così compiuta emerge, in realtà, che, a ben vedere, i tratti distintivi della qualifica invocata sono lo svolgimento sì di attività di conduzione di mezzi per i quali è richiesta la patente categoria “C”, ma che ciò non è sufficiente, occorrendo anche che tale attività sia contraddistinta da iniziativa ed autonomia operativa e/o dallo svolgimento di mansioni di coordinamento, guida e controllo di altri lavoratori.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante perché implica che, anche qualora sia dimostrato lo svolgimento in via prevalente e continuativa dell'attività di conduzione di automezzi per i quali è richiesta la patente “C”, come prospetta il ricorrente
– il che, alla luce di quanto si osserverà nel prosieguo, deve escludersi, -ciò comunque non sarebbe sufficiente per ritenere provata la sussistenza in concreto di quei tratti caratteristici ed essenziali che connotano il III livello invocato e come ricostruita sulla base dell'espressa previsione del Contratto Collettivo.
Infatti, con riferimento alla guida di automezzi non si tratta di un compito che postula, necessariamente e automaticamente,
l'autonomia operativa né un'attività di coordinamento e guida di altri lavoratori, né un'iniziativa autonoma del lavoratore.
2.3 In ogni caso, deve escludersi che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta possa dirsi provato lo svolgimento in via continuativa e prevalente delle mansioni indicate in ricorso.
12 Deve escludersi, in particolare, che sia stata fornita la prova da parte del ricorrente, dello svolgimento dei compiti in condizioni di autonomia, o meglio con potere di iniziativa e autonomia operativa;
inoltre, risulta in ogni caso carente la prova anche dell'elemento, per così dire, quantitativo che giustifica il riconoscimento del superiore inquadramento, ossia lo svolgimento dei compiti riconducibili alle mansioni superiori con i caratteri della continuità e prevalenza.
Più specificamente, quanto all'istruttoria espletata, il teste citato da parte ricorrente, dopo aver Testimone_1 premesso di aver lavorato con la dal 01.09.2012 al CP_1
31.03.2019 (data del suo pensionamento) pur confermando la guida da parte del ricorrente di “un autocompattatore che definivamo da 75 quintali” e che lo vedeva uscire tutti i giorni con questo veicolo, ha precisato di non aver lavorato insieme al ricorrente;
si tratta di una precisazione particolarmente rilevante perché induce a escludere che il teste possa avere una cognizione sufficientemente specifica e diretta dei fatti di causa.
Analogamente, il teste , anch'esso citato dal Testimone_2 ricorrente, dopo aver dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel 2012, ha riferito: “Io ero autista di spazzatrice (…) confermo che il ricorrente dal settembre 2012 al dicembre 2013 ha svolto mansioni di autista e ciò posso dire per averlo visto in bacheca e per averlo visto di persona al cantiere alle 5 del mattino quando si iniziava il turno di lavoro (…) non ricordo come si chiamavano i mezzi ma posso dire che si trattava di mezzi per la cui conduzione era necessaria la patente C. Anche io avevo la patente C (…) confermo che dal gennaio 2013 e per lo meno sino a quando sono andato in pensione, la appendeva l'ordine di servizio di CP_1 tutti gli operai nel gabbiotto”.
Il teste ha poi precisato di non essere in grado di riferire “se il ricorrente abbia o meno sostituito colleghi assenti”.
13 Anche tali dichiarazioni non risultano sufficientemente specifiche e idonee, quindi, a provare la prospettazione dei fatti contenuta in ricorso;
il teste, infatti, in primo luogo è apparso vago nel descrivere il tipo di automezzo condotto dal ricorrente,
e, inoltre, non ha saputo precisare se il teste sostituisse o meno altri lavoratori.
Di segno parzialmente contrario, inoltre, sono risultate le dichiarazioni rese dai testi citati da parte resistente.
In particolare, il teste dopo aver premesso di Testimone_3 lavorare alle dipendenze di dal 2012 e di lavorare CP_1 tuttora e di essere stato all'epoca dei fatti responsabile del centro di servizio di Andria mentre attualmente è responsabile dell'area Puglia della ha dichiarato: “sì è vero il Sig. CP_1
ha svolto le mansioni di autista solo in occasione di Pt_1 sostituzioni di personale assente per ferie o per malattia. Ricordo così perché ero responsabile del centro e quindi supervisionavo il lavoro dei dipendenti”; il teste, quindi, con una dichiarazione non del tutto in contrasto con quanto dichiarato dai testi citati dal ricorrente - se si considera, come osservato, che il teste non ha saputo precisare se il ricorrente sostituisse o Tes_2 meno altri lavoratori -, ha precisato che l'attività prospettata in ricorso era svolta solo per la sostituzione di altri dipendenti;
si tratta di dichiarazioni particolarmente rilevanti perché rese dal soggetto che era all'epoca dei fatti il responsabile del servizio di
Andria, ossia proprio dell'area a cui era adibito il ricorrente.
Quanto al teste che ha mostrato una conoscenza Testimone_4 non diretta dello svolgimento in fatto delle mansioni da parte del ricorrente, esso ha però precisato alcuni aspetti che risultano comunque di particolare rilievo ai fini della risoluzione del caso di specie, affermando, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della e di essere stato nel periodo CP_1 gennaio/dicembre 2013 capo area e supervisore di circa 240
14 Contro dipendenti distribuiti su tre cantieri all'interno della che:
“non sono in grado di riferire sulle mansioni effettivamente esercitate dal ricorrente anche perché non ero io ad occuparmi di dare indicazioni ai dipendenti sulle mansioni che dovevano effettuare. Posso precisare in ordine alle mansioni che queste ultime e la relativa qualifica erano attribuite in base al tipo di percorso che doveva fare il dipendente e quando capitava che per motivi ad esempio di assenza o di sostituzione per malattia che fosse necessario far guidare al dipendente con qualifica inferiore il mezzo corrispondente alla qualifica superiore era prassi dell'azienda riconoscere limitatamente alle giornate di effettivo servizio nella qualifica superiore la corrispondente differenza retributiva”. Inoltre, con specifico riferimento alla prassi generale adottata dall'azienda ha precisato che: “(…) la segnalazione relativa alle giornate per le quali era necessaria
l'integrazione della retribuzione era effettuata dall'ufficio del personale o da me su dati riferiti dal capo cantiere o dal capo cantiere sig. direttamente (…) preciso che il Testimone_3 tendenzialmente era sempre presente (…) nelle buste Tes_3 paga era indicata la differenza di retribuzione per la diversa qualifica alla quale ho fatto riferimento”.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante perché conferma la prassi aziendale - che trova riscontro, come si osserverà nel prosieguo, nelle buste paga allegata al ricorso -, secondo cui vi era una annotazione delle giornate in cui si lavorava in sostituzione ai fini della erogazione di una maggiore retribuzione.
Quanto, infine, all'altro teste citato da parte resistente, ES
, dipendente di dall'1.9.2012 al 30.6.2021, egli ha
[...] CP_1 riferito che il ricorrente “era sia autista sia raccoglitore” precisando di non saper “quantificare i giorni” di guida del ricorrente, e rendendo dichiarazioni piuttosto vaghe.
15 Alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, non può dirsi fornita dal ricorrente la prova dei presupposti (esercizio con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili al livello III invocato) che giustifichino il riconoscimento del diritto alle differenze retributive pretese per il diverso inquadramento;
infatti, sulla scorta della analisi complessiva delle dichiarazioni raccolte in giudizio appare maggiormente verosimile e plausibile quanto eccepito dalla ossia che il ricorrente Controparte_1 abbia operato, quale autista di veicoli per i quali era richiesta la patente categoria C, solo in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con conseguente obbligo per la società datrice, per le giornate d'interesse, di retribuire il lavoratore in base al livello d'inquadramento superiore. Tale circostanza, infatti, trova riscontro nelle stesse buste paga prodotte dal ricorrente, relative al periodo da gennaio a dicembre 2013, in cui risulta indicato il riconoscimento di una “DIFFERENZA RETRIBUTIVA DI
LIVELLO”, differenza che è stata verosimilmente attribuita per quei giorni in cui effettivamente il ricorrente, sostituendo altri lavoratori, ha svolto mansioni di conduzione riconducibili al livello invocato.
In altri termini tali buste paga (cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente), non specificamente contestate dal ricorrente - che anzi le ha richiamate per prospettare una sorta di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, anche alla luce delle deposizioni testimoniali di e Testimone_3
-, rendono verosimile che il ricorrente, nel periodo Testimone_4 rivendicato in giudizio, abbia effettivamente svolto in alcune giornate attività riconducibili ad un livello contrattuale invocato, ma che ciò sia avvenuto non in via prevalente e certamente in forma discontinua, tanto da aver determinato delle differenze retributive che, per la loro episodicità, sono state circoscritte e
16 liquidate sotto forma di una sorta di una tantum per lo svolgimento di tali giornate;
il che è incompatibile con le condizioni previste dall'art. 2103 c.c. come innanzi riportato ai fini del riconoscimento della qualifica superiore.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti resistenti, considerato che la chiamata in causa di è stata disposta su specifica richiesta Controparte_2 del ricorrente, e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n.
55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1843/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti (
[...]
e , che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
4.629,00 in favore di ciascuna parte per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Trani, 18.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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