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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12699/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 ex art.127-ter c.p.c.
TRA
Parte_1
- ricorrente
E
Controparte_1
- resistente
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimen- to di udienza mediante trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., in sostituzione della di- scussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le memorie conclusionali e le note di trattazione scritta depositate delle parti, con le quali si sono riportate alle difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella parte che segue
12699/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12699/2024 R.Gen.Aff.Cont., pendente
TRA
1
già Parte_1 Parte_2
(c.f. ) con sede in Torino, Corso G. Agnelli, 200, in persona del suo procu- P.IVA_1 ratore speciale dott. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiun- Parte_3 tamente, giusta procura su foglio separato da considerare in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Raffaele Troncone, c.f.: e c.f. C.F._1 Parte_4
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, al- C.F._2 la piazza G. Bovio, 22;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Monte di Proci- Controparte_1 da-(NA) alla via Guglielmo Marconi n.37, cod. fisc. rappresenta- C.F._3 to e difeso giusta procura su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta, dall'avvocato Guglielmo Bacca, cod. fisc. C.F._4
e dall'avvocato Domenico Parisi, cod. fisc. ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla via Adolfo Omodeo n.123;
-resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies e in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente ri- chiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con ricorso ex art.281-decies cpc chiedeva <<- in via Parte_1 principale, condannare a restituire in favore della Controparte_1 Parte_1
l'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW; -sempre in via principale, condan-
[...] nare ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di € 5,00 (o Controparte_1 della diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia), per ogni giorno di ritar- data consegna della vettura a decorrere dal 28/12/2023 (o dalla diversa data che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia); - in via subordinata, qualora non fosse possibile procedere alla restituzione della vettura, condannare al pagamento Controparte_1
2
del controvalore della predetta vettura nella misura di € 10.000,00 o nella diversa mi- sura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa>>.
La società ricorrente esponeva che con contratto di compravendita del 4.2.2021
[...] acquistava presso la filiale di Napoli, l'autovettura Parte_5 Parte_2
Fiat Panda tg. GD834LW. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
21.2.2023, scorta degli esiti favorevoli di un precedente proce- Parte_6 dimento di A.T.P.- adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere la risoluzione del con- tratto di compravendita dell'auto, la restituzione del prezzo corrisposto e la condanna della venditrice al risarcimento del danno. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa in data 16.11.2023, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda attorea, de- finendo il procedimento recante R.G. 4404/2023 nei seguenti termini: «…
P.Q.M.
1) di- chiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra la Parte_7
e ; 2) condanna
[...] Controparte_1 Parte_8 alla restituzione, in favore di , di € 10.000,00, oltre ad in-
[...] Controparte_1 teressi legali dal 15.3.2023 e fino al soddisfo;
3) condanna Parte_8 al pagamento, in favore di , di € 7.073,36; 4) con-
[...] Controparte_1 danna al pagamento, in favore di Parte_8 [...]
, delle spese di lite che, ivi comprese quelle del giudizio di ATP, e già Parte_9 compensate per 1/4, liquida i residui 3/4 in € 120,00 per esborsi ed € 3.415,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del com- penso), con attribuzione agli avv.ti Guglielmo Bacca e Domenico Parisi, antistatari…».
L'ordinanza sopra indicata è stata notificata alla in forma Parte_1 esecutiva, in data 23.11.2023 e la stessa -non essendo stato proposto appello- è oramai passata in cosa giudicata.
Su tali presupposti, con raccomandata del 28.12.2023, la Parte_1 chiedeva a la restituzione dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW. Controparte_1
Tale richiesta, tuttavia, veniva respinta dall'odierno resistente. Con raccomanda del
10.4.2024 invitava il ad avviare una procedura di nego- Parte_1 CP_1 ziazione assistita. Ancora una volta, tuttavia, tale richiesta veniva respinta dal legale del presso il quale l'odierno resistente eleggeva il proprio domicilio. CP_1
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestava le domande Controparte_1 della ricorrente con le seguenti motivazioni;
<Preliminarmente si eccepisce
l'intervenuta compensazione atecnica (impropria) dei crediti accertati dal momento in
3
cui sono venuti a coesistere, rilevata di ufficio dal Giudice nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 4404/2023 a seguito di acquisizione della consulenza ante causam ex art.
696 bis c.p.c. e della documentazione e delle allegazioni delle parti. Sulle preclusioni processuali in punto di formazione del thema decidendum in correlazione tra l'efficacia del giudicato esterno e l'eccezione di compensazione impropria.>>. Chiedeva, pertan- to, di dichiarare l'inammissibilità delle domande della società ricorrente, essendosi for- mato il giudicato esterno formale e sostanziale per effetto della compensazione accertata ed operata dal Giudice del primo giudizio conclusosi con ordinanza di risoluzione con- trattuale per inadempimento e di accertamento del credito restitutorio del resistente
[...] per effetto della operata compensazione atecnica con condanna della ricorrente al Pt_9 pagamento di onorari e spese, con attribuzione ai difensori costituiti.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di restituzione dell'autovettura è fondata e va accolta. La ricorrente ha pro- dotto copia dell'ordinanza del 16.11.2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedi- mento R.G. 4404/2023, passata in giudicato per mancanza di impugnazione, con la qua- le è stata dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto tra e la Controparte_1
e quest'ultima è stata condannata alla Parte_8 restituzione, in favore di , di € 10.000,00, oltre ad interessi legali e Controparte_1 spese di lite.
Sulla base dell'esito di tale giudizio, al quale l'odierna ricorrente non ha preso parte, è stata proposta la domanda di restituzione dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW, oggetto del richiamato contratto.
L'art. 1493 c.c. recita: < risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese [1475] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi>>.
L'eccezione, proposta in via preliminare dal resistente, di intervenuta compensazione atecnica (impropria) dei crediti accertati dal momento in cui sono venuti a coesistere, che ritiene rilevata di ufficio dal Giudice nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., è in- fondata. Il Giudice del richiamato procedimento ha determinato solamente l'importo della restituzione del prezzo tenendo conto dell'uso del bene, in quanto la vettura era stata usata per oltre due anni e mezzo. Né il Tribunale avrebbe potuto ex officio operare la compensazione tra domanda di risarcimento e restituzione del bene, in quanto la ri- conducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del “deducibile” connesso all'azione
4
di risoluzione si pone in contrasto con la regola, affermata dalla Corte di Cassazione per cui l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass.
Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021), con la conseguenza che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rien- tra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del
29/01/2013).
Per le domande di risoluzione e di restituzione della cosa oggetto del contratto, non vi è alcun obbligo normativo di proposizione simultanea nello stesso procedimento.
La Corte di Cassazione con sentenza n.24915/ 2022 del 18.8.2022, ha confermato che
<<…in tema di rapporto tra domanda di risoluzione del contratto e domanda di restitu- zione delle prestazioni effettuate sulla base del contratto medesimo…» non è condivisi- bile «…la regola per cui la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto comporterebbe la necessità di formulare -quale profilo deducibile- la correlata doman- da restitutoria la cui separata proposizione risulterebbe altrimenti preclusa. Va invece affermata l'autonomia delle due domande e la conseguente possibilità di formulare la domanda restitutoria fondata sulla risoluzione del contratto anche in un successivo e separato giudizio…>>.
In sostanza le sentenze di legittimità indicate evidenziano due principi, ai quali questo giudice intende uniformarsi: l'impossibilità ex officio di operare la compensazione tra domanda di risarcimento e domanda restitutoria del bene e l'autonomia delle domande di risoluzione e restitutoria, con la conseguente possibilità di formulare la domanda re- stitutoria fondata sulla risoluzione del contratto anche in un successivo e separato giudi- zio.
Ne consegue che va accolta anche la domanda ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardata consegna della vettura, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di restituzione del presente procedimento, quantificata in € 5,00 per ciascun giorno di ritardata consegna del veicolo, ritenendo congrua la valutazione pari ad € 200,00 di uso mensile dell'autovettura stabilita dall'ordinanza del 16.11.2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G.
4404/2023.
5
Durante il corso del presente procedimento non sono emerse prove circa impossibilità di restituire l'autovettura, per cui il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta di con- danna al pagamento di una somma di denaro pari al suo controvalore.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività per le fasi di studio, introduttiva, e decisio- nale, dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12699/2024 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 Parte_5
[.
, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, in accoglimento della domanda della ricorrente, così provvede:
1)condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW;
2) condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di € 5,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardata consegna dell'autovettura suddetta, a decorrere dalla propo- sizione della domanda giudiziale del presente procedimento.
3)Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 3.397,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
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TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 ex art.127-ter c.p.c.
TRA
Parte_1
- ricorrente
E
Controparte_1
- resistente
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimen- to di udienza mediante trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., in sostituzione della di- scussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le memorie conclusionali e le note di trattazione scritta depositate delle parti, con le quali si sono riportate alle difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella parte che segue
12699/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12699/2024 R.Gen.Aff.Cont., pendente
TRA
1
già Parte_1 Parte_2
(c.f. ) con sede in Torino, Corso G. Agnelli, 200, in persona del suo procu- P.IVA_1 ratore speciale dott. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiun- Parte_3 tamente, giusta procura su foglio separato da considerare in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Raffaele Troncone, c.f.: e c.f. C.F._1 Parte_4
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, al- C.F._2 la piazza G. Bovio, 22;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Monte di Proci- Controparte_1 da-(NA) alla via Guglielmo Marconi n.37, cod. fisc. rappresenta- C.F._3 to e difeso giusta procura su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta, dall'avvocato Guglielmo Bacca, cod. fisc. C.F._4
e dall'avvocato Domenico Parisi, cod. fisc. ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla via Adolfo Omodeo n.123;
-resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies e in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente ri- chiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con ricorso ex art.281-decies cpc chiedeva <<- in via Parte_1 principale, condannare a restituire in favore della Controparte_1 Parte_1
l'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW; -sempre in via principale, condan-
[...] nare ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di € 5,00 (o Controparte_1 della diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia), per ogni giorno di ritar- data consegna della vettura a decorrere dal 28/12/2023 (o dalla diversa data che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia); - in via subordinata, qualora non fosse possibile procedere alla restituzione della vettura, condannare al pagamento Controparte_1
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del controvalore della predetta vettura nella misura di € 10.000,00 o nella diversa mi- sura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa>>.
La società ricorrente esponeva che con contratto di compravendita del 4.2.2021
[...] acquistava presso la filiale di Napoli, l'autovettura Parte_5 Parte_2
Fiat Panda tg. GD834LW. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
21.2.2023, scorta degli esiti favorevoli di un precedente proce- Parte_6 dimento di A.T.P.- adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere la risoluzione del con- tratto di compravendita dell'auto, la restituzione del prezzo corrisposto e la condanna della venditrice al risarcimento del danno. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa in data 16.11.2023, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda attorea, de- finendo il procedimento recante R.G. 4404/2023 nei seguenti termini: «…
P.Q.M.
1) di- chiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra la Parte_7
e ; 2) condanna
[...] Controparte_1 Parte_8 alla restituzione, in favore di , di € 10.000,00, oltre ad in-
[...] Controparte_1 teressi legali dal 15.3.2023 e fino al soddisfo;
3) condanna Parte_8 al pagamento, in favore di , di € 7.073,36; 4) con-
[...] Controparte_1 danna al pagamento, in favore di Parte_8 [...]
, delle spese di lite che, ivi comprese quelle del giudizio di ATP, e già Parte_9 compensate per 1/4, liquida i residui 3/4 in € 120,00 per esborsi ed € 3.415,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del com- penso), con attribuzione agli avv.ti Guglielmo Bacca e Domenico Parisi, antistatari…».
L'ordinanza sopra indicata è stata notificata alla in forma Parte_1 esecutiva, in data 23.11.2023 e la stessa -non essendo stato proposto appello- è oramai passata in cosa giudicata.
Su tali presupposti, con raccomandata del 28.12.2023, la Parte_1 chiedeva a la restituzione dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW. Controparte_1
Tale richiesta, tuttavia, veniva respinta dall'odierno resistente. Con raccomanda del
10.4.2024 invitava il ad avviare una procedura di nego- Parte_1 CP_1 ziazione assistita. Ancora una volta, tuttavia, tale richiesta veniva respinta dal legale del presso il quale l'odierno resistente eleggeva il proprio domicilio. CP_1
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestava le domande Controparte_1 della ricorrente con le seguenti motivazioni;
<Preliminarmente si eccepisce
l'intervenuta compensazione atecnica (impropria) dei crediti accertati dal momento in
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cui sono venuti a coesistere, rilevata di ufficio dal Giudice nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 4404/2023 a seguito di acquisizione della consulenza ante causam ex art.
696 bis c.p.c. e della documentazione e delle allegazioni delle parti. Sulle preclusioni processuali in punto di formazione del thema decidendum in correlazione tra l'efficacia del giudicato esterno e l'eccezione di compensazione impropria.>>. Chiedeva, pertan- to, di dichiarare l'inammissibilità delle domande della società ricorrente, essendosi for- mato il giudicato esterno formale e sostanziale per effetto della compensazione accertata ed operata dal Giudice del primo giudizio conclusosi con ordinanza di risoluzione con- trattuale per inadempimento e di accertamento del credito restitutorio del resistente
[...] per effetto della operata compensazione atecnica con condanna della ricorrente al Pt_9 pagamento di onorari e spese, con attribuzione ai difensori costituiti.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di restituzione dell'autovettura è fondata e va accolta. La ricorrente ha pro- dotto copia dell'ordinanza del 16.11.2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedi- mento R.G. 4404/2023, passata in giudicato per mancanza di impugnazione, con la qua- le è stata dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto tra e la Controparte_1
e quest'ultima è stata condannata alla Parte_8 restituzione, in favore di , di € 10.000,00, oltre ad interessi legali e Controparte_1 spese di lite.
Sulla base dell'esito di tale giudizio, al quale l'odierna ricorrente non ha preso parte, è stata proposta la domanda di restituzione dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW, oggetto del richiamato contratto.
L'art. 1493 c.c. recita: < risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese [1475] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi>>.
L'eccezione, proposta in via preliminare dal resistente, di intervenuta compensazione atecnica (impropria) dei crediti accertati dal momento in cui sono venuti a coesistere, che ritiene rilevata di ufficio dal Giudice nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., è in- fondata. Il Giudice del richiamato procedimento ha determinato solamente l'importo della restituzione del prezzo tenendo conto dell'uso del bene, in quanto la vettura era stata usata per oltre due anni e mezzo. Né il Tribunale avrebbe potuto ex officio operare la compensazione tra domanda di risarcimento e restituzione del bene, in quanto la ri- conducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del “deducibile” connesso all'azione
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di risoluzione si pone in contrasto con la regola, affermata dalla Corte di Cassazione per cui l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass.
Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021), con la conseguenza che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rien- tra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del
29/01/2013).
Per le domande di risoluzione e di restituzione della cosa oggetto del contratto, non vi è alcun obbligo normativo di proposizione simultanea nello stesso procedimento.
La Corte di Cassazione con sentenza n.24915/ 2022 del 18.8.2022, ha confermato che
<<…in tema di rapporto tra domanda di risoluzione del contratto e domanda di restitu- zione delle prestazioni effettuate sulla base del contratto medesimo…» non è condivisi- bile «…la regola per cui la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto comporterebbe la necessità di formulare -quale profilo deducibile- la correlata doman- da restitutoria la cui separata proposizione risulterebbe altrimenti preclusa. Va invece affermata l'autonomia delle due domande e la conseguente possibilità di formulare la domanda restitutoria fondata sulla risoluzione del contratto anche in un successivo e separato giudizio…>>.
In sostanza le sentenze di legittimità indicate evidenziano due principi, ai quali questo giudice intende uniformarsi: l'impossibilità ex officio di operare la compensazione tra domanda di risarcimento e domanda restitutoria del bene e l'autonomia delle domande di risoluzione e restitutoria, con la conseguente possibilità di formulare la domanda re- stitutoria fondata sulla risoluzione del contratto anche in un successivo e separato giudi- zio.
Ne consegue che va accolta anche la domanda ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardata consegna della vettura, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di restituzione del presente procedimento, quantificata in € 5,00 per ciascun giorno di ritardata consegna del veicolo, ritenendo congrua la valutazione pari ad € 200,00 di uso mensile dell'autovettura stabilita dall'ordinanza del 16.11.2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G.
4404/2023.
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Durante il corso del presente procedimento non sono emerse prove circa impossibilità di restituire l'autovettura, per cui il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta di con- danna al pagamento di una somma di denaro pari al suo controvalore.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività per le fasi di studio, introduttiva, e decisio- nale, dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12699/2024 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 Parte_5
[.
, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, in accoglimento della domanda della ricorrente, così provvede:
1)condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda tg. GD834LW;
2) condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di € 5,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardata consegna dell'autovettura suddetta, a decorrere dalla propo- sizione della domanda giudiziale del presente procedimento.
3)Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 3.397,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
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