Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 13160/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 10.06.2020 da
Parte_1 cod. fiscale , con sede legale in LE, alla località Migliaro, via San Leonardo P.IVA_1
s.n.c., in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Avv. Vincenzo Morriello, elettivamente domiciliata in Napoli, via Serafino Biscardi n.31, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Mellone, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Giuseppe Feola in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE - OPPONENTE contro
ex art. Controparte_1
15 O.P.C.M. n. 3920/2011, codice fiscale in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliata ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Napoli, via Diaz n. 11
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. 639/1910
Conclusioni per l'opponente: 1) previa disapplicazione e/o annullamento del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica-Amministrativa n. 1 del 9/4/2020, dichiarare l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la compensazione legale con esso disposta ovvero, in subordine, nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione legale, dichiarare ed accertare che il residuo credito vantato dalla
Unità Tecnica-Amministrativa, nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
, ammonta d € 3.029.660,84 e non ad € 6.858.352,92; 2) in Controparte_3 ogni caso e comunque, annullare e/o dichiarare nulla/invalida/inefficace la ingiunzione di pagamento n. 1 del 20.4.2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Unità Tecnica-
Amministrativa in danno dell'opponente Ges. ; 3) Controparte_3 condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente
Ges. . Controparte_3
Conclusioni per l'opposta: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'adito
1
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione n. 1 del
20.04.2020, emessa ex art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, notificata in data 24.04.2020, con cui la ha ingiunto alla Controparte_1 Parte_2
[...
(di seguito, per comodità, di pagare € 6.858.352,98 (oltre ulteriori interessi), di cui: Pt_1
- “€ 3.970.486,48 in linea capitale, dovuto per recupero contributi e maggiorazioni previste dalle OO.MM. n. 3032/1999 e n. 3100/2000 e dalla O.P.C.M. n. 3286/2003, come accertato con sentenza Corte di Appello di Napoli n. 11/2020”; - € 2.207.677,11 dovuti “in virtù del medesimo titolo per interessi al 03/04/20”; - € 680.189,39 a titolo di penali (cfr. doc. 1 opponente).
Oltre alla predetta ordinanza, la ha impugnato il decreto n. 97 del 09.04.2020 (cfr. Pt_1 doc. 2 opponente), con cui la ha operato la compensazione parziale Controparte_1 tra il suo maggior credito risultante dalla sentenza della corte di appello di Napoli n. 11/2020 e il credito della controparte, per capitale e interessi, risultante dal decreto ingiuntivo non opposto n. 2089/2005, emesso dal tribunale di LE (cfr. doc. 3 opponente).
§ 1.1. Per quel che qui interessa va rilevato che la controversia affonda le sue radici nell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regione Campania proclamata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 24.02.1992, con D.P.C.M. dell'11.02.1994. Nella presente sede non è necessario riportare tutte le vicende da cui sono nate le rispettive pretese, ma è sufficiente richiamare i passaggi immediatamente antecedenti all'emissione dell'ingiunzione opposta.
Vantando un credito nei confronti della a titolo di ristori ambientali e di Pt_1 maggiorazione sulla tariffa di conferimento dei rifiuti, oltre interessi e penali, la Presidenza del
Consiglio emise un primo provvedimento ex regio decreto n. 639 del 1910, il n. 1 del
09.10.2014, con cui ingiunse alla debitrice il pagamento di complessivi € 23.126.563,10, di cui;
- € 6.935.172,64 dovuti “ai sensi dell'art. 2 comma 4 della O.P.C.M. n. 3032 del
21/12/1999, come modificato ed integrato dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 3100/2000 e dall'art. 4 della O.P.C.M. n. 3286 del 9 maggio 2003”(si tratta dei ristori ambientali previsti in favore dei Comuni sede di impianti di CDR, di termovalorizzatori, di impianti di trasferenza, di siti di stoccaggio); - € 6.668.435,25 dovuti “ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della O.P.C.M. n.
3286/2003” (trattasi della maggiorazione sulla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani desinata allo sviluppo della raccolta differenziata); - € 9.522.955,22 a titolo di “interessi e penali” calcolati “alla data del 8.10.14” (cfr. doc. 4 opponente).
Avverso il suddetto decreto, la propose opposizione, eccependo, tra l'altro, un proprio Pt_1 controcredito in compensazione. Con sentenza n. 3510/2017, pubblicata in data 24.03.2017, il
2 tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, statuì nel seguente modo: “a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione opposta e, dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti delle parti fino alla concorrenza di €
5.204.525,41, ridetermina la pretesa dell'Amministrazione nella somma di € 8.339.082,48, oltre interessi e penalità come indicati nell'ingiunzione di pagamento, il tutto con Co preimputazione a quota parte degli interessi;
b) condanna la al pagamento, in favore CP_2 dell'Amministrazione opposta, della somma di € 8.339.082,48, oltre interessi e penalità con decorrenza dal 9/10/2014 fino al soddisfo;
c) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della residua parte che liquida in complessivi € 79.411,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA
e CPA” (cfr. doc. 8 opponente).
Avverso la suddetta sentenza entrambe le parti interposero appello. Con sentenza n.
11/2020, pubblicata in data 03.01.2020, la corte di appello di Napoli accolse l'appello della
, stabilendo quanto segue: “a. accoglie l'appello principale e rigetta Controparte_1 quello incidentale;
b. in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la compensazione tra i relativi crediti sino alla concorrenza di 1.677.471,86 € e ridetermina la pretesa della
ex art. 15 O.P.C.M. n. Parte_3
3920/2011 nella somma di 23.033.689,39 € (di cui 12.666.653,89 in linea capitale,
9.686.855,37 € a titolo di interessi alla data del 4 aprile 2017, 680.189,39 per penali); c. compensa le spese del doppio grado nella misura di ¼ e condanna la Ges. Controparte_4 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio per i restanti ¾ nella misura
[...] che liquida, per il primo grado, nella somma di 37.500,00 € per competenze e 5.625,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché per il secondo grado nell'importo di 33.000,00 per competenze e 4.950,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali” (cfr. doc. 11 opponente).
A seguito della sentenza di appello, la ha emanato il decreto n. 97 Controparte_1 del 09.04.2020, con cui: a) ha quantificato il proprio credito in € 12.666.653,89, a titolo di capitale, € 9.686.855,37, a titolo di interessi alla data del 04.04.2017, € 680.189,39 per penali, € 1.898.262,93, a titolo di ulteriori interessi alla data del 03.04.2020; b) ha quantificato il credito vantato dalla controparte, in forza del decreto ingiuntivo del tribunale di
LE n. 2089/2005, in € 8.696.167,41, a titolo di capitale, ed € 9.377.441,19, a titolo di interessi alla data del 03.04.2020, al netto di quanto già incassato dalla creditrice all'esito di procedure esecutive presso terzi (pari a € 763.000,00 imputati agli interessi); c) ha compensato le rispettive partite di credito - debito ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., quantificando il proprio residuo credito in € 6.858.352,98, di cui € 3.970.486,48 in linea capitale, € 2.207.677,11 per interessi alla data del 03.04.2020 ed € 680.189,39 a titolo di penali. Una volta operata la compensazione, la P.A. ha emanato l'ingiunzione n. 1 del
20.04.2020.
§ 1.2. A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto che: - non sussistevano i Pt_1
3 presupposti sostanziali per l'applicabilità della compensazione legale ex art. 1243 cod. civ., in quanto il credito della controparte non era ancora certo;
- aveva, infatti, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 11/2020; - il giudizio di legittimità era ancora pendente;
- la compensazione era un diritto potestativo il cui esercizio era rimesso all'interessato; - in ogni caso, nell'eseguire la compensazione, la controparte aveva sbagliato i conteggi degli interessi;
- gli interessi di mora prodotti dal decreto ingiuntivo n. 2089/2005 alla data del 03.04.2020 ammontavano a € 11.458.239,20, per cui, una volta sottratto il pagamento di € 763.000,00, l'importo residuo, a titolo di interessi, da computare ai fini della compensazione era pari a € 10.695.239,20 e non a € 9.377.441,19; - gli interessi vantati dalla
Presidenza del Consiglio per il periodo compreso tra il 04/04/2017 e il 03/04/2020 dovevano essere calcolati al tasso legale e quindi ammontavano alla minor somma di € 150.368,80; - a seguito di tali correzioni, il credito vantato dalla controparte ammontava a € 3.029.660,84 e non a € 6.858.352,92 come erroneamente indicato nell'ingiunzione; - la Presidenza era già munita di un idoneo titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 11/2020 della Corte di Appello, sicché l'ingiunzione n. 1/2020 era nulla perché adottata in violazione del divieto del bis in idem, in carenza di interesse e in violazione del principio che vieta l'abuso del diritto e del processo;
- il credito vantato dalla Presidenza del Consiglio era un credito di diritto privato, per la cui riscossione la P.A. non poteva utilizzare lo speciale procedimento previsto dal regio decreto n. 639 del 1910. Ciò dedotto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione ed ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La si è costituita, replicando alle argomentazioni difensive della Controparte_1 controparte e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
§ 2. L'opposizione è fondata soltanto rispetto al quantum. Prima di affrontare il tema della quantificazione degli interessi, occorre esaminare gli altri motivi di opposizione.
La questione relativa all'illegittimità della compensazione per difetto del requisito della certezza del contro – credito vantato dalla P.A. è ormai superata dal fatto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli n. 11/2020 è stato respinto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14462/2024, pubblicata in data 23.05.2024 e prodotta dall'opposta unitamente alle note depositate in data 03.06.2024, in vista della trattazione scritta dell'udienza del 16.09.2024. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 11/2020, il credito ingiunto è divenuto certo anche dal punto di vista giudiziale, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1243 cod. civ. per l'operatività della compensazione.
In ogni caso, l'eventuale insussistenza dei suddetti requisiti non avrebbe di certo influito in ordine alla validità dell'ingiunzione, ben potendo il creditore ridurre la propria pretesa in considerazione dell'esistenza di un contro credito vantato dalla debitrice. Inoltre, l'eventuale accoglimento dell'eccezione in esame avrebbe avuto un effetto controproducente per la Pt_1 quello di accrescere l'importo dovuto alla controparte in forza della sentenza n. 11/2020.
4 § 3. Parimenti infondata è l'eccezione che fa leva sulla duplicazione del titolo esecutivo, sul difetto di interesse e sull'abuso del diritto e del processo.
È vero che la sentenza che rigetta, in tutto o in parte, l'opposizione avverso l'ingiunzione ex regio decreto n. 639 del 1910 “ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali” (cfr. Cass., sez. I, 19/04/2024, n. 10629 e i numerosi precedenti da essa richiamati). Tuttavia, ciò non implica che l'amministrazione non possa emanare un'ingiunzione avente ad oggetto gli importi accertati dalla sentenza. In tal caso, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza espressamente richiamata dall'ingiunzione e quest'ultima si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base al titolo giudiziale, non integrando un nuovo e autonomo titolo esecutivo. Peraltro, nel caso in esame,
l'ingiunzione è stata emessa allo scopo di ricapitolare quanto dovuto alla luce della compensazione con il contro credito della sicché il provvedimento risulta supportato da Pt_1 idoneo interesse. Ancora, con la notifica dell'ingiunzione, la P.A. ha offerto alla controparte un'ulteriore possibilità di pagare spontaneamente, evitandole in tal modo di subire la riscossione coattiva, con connesso aumento dei costi processuali suo carico.
Quanto precede implica, altresì, il difetto di un interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.)
a proporre un motivo di opposizione come quello in esame, atteso che la notificazione dell'ingiunzione non ha prodotto alcun effetto negativo nella sfera giuridica della perché Pt_1 quest'ultima era già assoggettabile ad esecuzione forzata da parte della CP_1 [...]
in virtù della sentenza della Corte di Appello. CP_1
§ 4. Infine, va respinta la tesi secondo cui la P.A. non poteva ricorrere all'ingiunzione c.d. fiscale perché il credito nasce da un rapporto contrattuale intercorso tra la e la Pt_1 [...]
Controparte_5
Premesso che titolare del credito è la (come accertato dalla Corte di Controparte_1
Appello), va richiamato il consolidato principio di diritto a mente del quale “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass., sez. I, n. 7076 del 11/04/2016).
§ 5. Passando alla quantificazione del credito vantato dalla P.A., va premesso che gli interessi spettanti alla Presidenza del Consiglio per il periodo dal 05/04/2017 al 03/04/2020 non vanno conteggiati in base al tasso legale, bensì in base al tasso di mora applicato nell'ingiunzione n. 1 del 2014, che è quello previsto dall'ordinanza del Commissario di Governo
5 per l'emergenza rifiuti n. 396 del 2002 (doc. 7 opposta, vedi in particolare p. 4, punto f). Su tale tasso di interesse si è ormai formato il giudicato, non avendo la sollevato alcuna Pt_1 contestazione al riguardo nel giudizio deciso con la sentenza n. 11/2020. Pertanto, come si evince dai conteggi operati dalla CT, dott.ssa (vedi, in particolare, p. 7 della Persona_1 relazione di chiarimenti depositati in data 26.10.2024), l'importo calcolato dalla Controparte_1
nell'ingiunzione, pari a € 1.898.262,93, è sostanzialmente corretto (i conteggi del
[...]
CT riportano un importo lievemente superiore, pari a € 1.899.998,08, ma va confermato il dato contenuto nell'ingiunzione, posto che l'opposta non ha modificato la sua pretesa in corso di causa). Non si può tenere conto, invece, del conteggio degli interessi riportato a p. 6 dei chiarimenti (e a p. 6 della relazione depositata in data 30.06.2024), in quanto basato sul tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. non applicato né dalla Corte di Appello né dalla Controparte_1
nell'ingiunzione opposta.
[...]
Secondo i calcoli del CT (non contestati dalle parti), gli interessi prodotti dal decreto ingiuntivo n. 2089/2005 ammontano a € 10.833.625,10, per cui, detraendo il pagamento parziale di € 763.000,00, la somma da portare in compensazione ammonta a € 10.070.625,10
(mentre la Presidenza ha compensato il minor importo di € 9.377.441,19).
Pertanto, alla luce degli accertamenti del consulente, il credito vantato dalla Presidenza del
Consiglio post compensazione, va ricalcolato in complessivi € 6.165.169,07, di cui: - €
3.970.486,48 in linea capitale;
- € 1.514.493,20 a titolo di interessi alla data del 03.04.2020; -
€ 680.189,39 per penali.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della consulenza sollevata da parte opponente si rimanda a quanto già osservato con ordinanza del 16.09.2024, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, atteso che il credito vantato dalla
è pari a € 6.165.169,07, oltre ulteriori interessi, anziché a € Controparte_1
6.858.352,98.
La soccombenza pende decisamente a carico della , che quindi deve essere Pt_1 condannata a pagare le spese di lite della controparte, spese che, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese della CT vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che, a seguito della compensazione tra le rispettive pretese creditorie, il credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti della ammonta a € 6.165.169,07, oltre Parte_2 CP_3 ulteriori interessi;
b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite della controparte, che liquida in €
6 32.070,00 per compenso del difensore (di cui € 5.061,00 per la fase di studio, € 3.339,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 14.867,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
8.803,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) pone le spese di CT a carico dell'opponente.
Napoli, 03.04.2025 Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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