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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4685/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana (NA) alla via Raimondi n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv.to Emilio Tufano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], residente in [...] via Raimondi n. 24;
RESISTENTE CONTUMACE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 9.4.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 settembre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Casandrino il 22.04.2004 e che dalla predetta unione CP_1 sono nate i figli (05.11.2004), (29.06.2009) ed (8.8.2016), chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di disporre Pt_2
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti dei figli e della moglie, di disporre la collocazione presso la casa paterna di Per_1
2. , pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
3. In sede di prima udienza di comparizione del 29 gennaio 2024, la ricorrente mutava la propria domanda di affido da condiviso ad esclusivo, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione all'udienza del 23.09.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte.
Con istanza del 9 febbraio 2024, la ricorrente depositata nuovo ricorso per la modifica dei provvedimenti assunti dal Giudice Delegato con l'ordinanza del 1.2.2024, richiedendo di disporre l'affido esclusivo dei figli minori in considerazione dell'abituale uso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte del marito nonché della denuncia per estorsione presentata dalla . Pt_1
Il Giudice rinviava all'udienza del 25.03.2024 per l'audizione del minore e per l'acquisizione di Per_2 relazioni da parte dei Servizi Sociali in merito alle condizioni socioambientali di entrambi i genitori.
All'esito dell'ascolto del minore, il Giudice, modificando i provvedimenti precedentemente assunti, disponeva l'affido super-esclusivo dei minori ed alla madre. Per_2 Per_3
Rinviata per discussione e decisione e riservata al Collegio con ordinanza 20.12.2024, con ordinanza del
14.01.2025, il Tribunale disponeva la rimessione sul ruolo istruttorio onde acquisire le relazioni socio- ambientali mancanti circa le condizioni dei minori.
2 Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
3 Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n. 3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la nel ricorso introduttivo fa unicamente Pt_1 riferimento allo stato di alterazione psichica cui il resistente si riduceva, senza nulla allegare in maniera maggiormente dettagliata, e che la stessa non ha depositato alcuna delle memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. né formulato tempestivamente mezzi di prova richiesti, tardivamente con istanza del 24.01.2024.
La , a seguito dell'udienza di comparizione, ha depositato la denuncia da lei stessa presentata Pt_1 nei confronti del per l'estorsione da questi perpetrata nei confronti della . CP_1 Pt_1
Deve ritenersi che la domanda di addebito sia formulata in maniera del tutto generica, pur non
4 ignorandosi che il ricorso abituale all'abuso di sostanze alcoliche è circostanza riferita dalla ricorrente e dal figlio in sede di audizione. A sostegno della domanda della , vi sono le dichiarazioni Per_2 Pt_1 del figlio minore il quale anche ai Servizi Sociali ha dichiarato che il padre assume regolarmente Per_2 dinanzi ai figli sostanze alcoliche e stupefacenti.
Tuttavia, il Collegio evidenzia che non risulta agli atti alcun riscontro probatorio ulteriore, in ordine alla sussistenza dell'effettiva dipendenza, del momento in cui il ha cominciato ad abusare delle CP_1 suddette sostanze e da quando la è venuta a conoscenza della dipendenza, onde verificare che Pt_1
a tale condotta sia eziologicamente ascrivibile la crisi coniugale.
Tenuto conto dell'estrema genericità delle allegazioni di parte ricorrente e della mancata articolazione di mezzi istruttori sul punto nei termini previsti dal codice di rito, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione sono nati i figli (n. il 5.11.2004), (n. 29.06.2009) ed (n. 8.8.2016). Per_1 Per_2 Per_3
Occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido dei figli minori ed Per_2 Per_3
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente, tradottesi in un sostanziale disinteresse relativo alla vita dei figli minori nonché nell'abituale consumo di alcol in presenza di entrambi i figli minori, circostanza dedotta dalla ricorrente in sede di prima comparizione, avendo la stessa rappresentato la difficoltà anche di ottenere autorizzazioni per i figli (cfr. verbale di udienza del
29.01.2024), confermata dalla scelta di rimanere contumace nel presente giudizio ma soprattutto emersa dalle dichiarazioni rese dal figlio minore in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del Per_2
25.3.2024), il quale ha in particolare affermato che “(...) con PA non parlo della scuola;
PA non si interessa molto di mia sorella, al massimo mi chiede foto delle sue recite;
(...) il fatto che PA beve credo sia un problema, quando
5 sono con lui lo fa sia durante i pasti sia fuori pasto;
lui produce anche il vino;
anche quando c'è mia sorella lui lo fa, a volte sono anche io presente”).
Tali circostanze hanno peraltro avuto un puntuale riscontro anche in base alle relazioni socio-ambientali dei Servizi Sociali, le quali hanno dato atto della difficoltosa relazione dei figli con il padre (cfr. relazione del 05.03.2025, in cui sono riportate le dichiarazioni dei minori in merito alle visite paterne).
Ebbene, le condotte tenute dal nei confronti dei figli che si sostanziano in un disinteresse CP_1 rispetto alla vita di ed i quali concordemente riferiscono di un padre poco presente e Per_2 Per_3 coinvolto nella loro vita, costituiscono causa di affidamento esclusivo, integrando senza dubbio comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità che conseguono ad un affidamento condiviso unitamente alla discontinuità nel diritto di visita l'abituale consumo di alcol tanto la totale mancanza di partecipazione morale ed economica alla vita dei figli. Risulta palese, infatti, una situazione di contrarietà all'interesse dei figli minori, ostativa ad un provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
In particolare, la previsione dell'affido super-esclusivo in capo alla madre trae principale origine nell'abituale consumo di alcol, anche in presenza dei figli minori, come espressamente riferito dal figlio in sede di audizione protetta. Né si possono ignorare a detti fini i fatti denunciati in data 7.2.2024 Per_2 dalla , volto all'estorsione di un rapporto sessuale con la ricorrente al fine del rilascio delle Pt_1 autorizzazioni nei confronti dei figli.
Pertanto, l'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali, risulta necessario anche per evitare che alla madre possa essere inibita ogni azione per disinteresse ed assenza del padre, risultando all'uopo preminente l'interesse dei figli minori ad un unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
Per quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del
6 documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, occorre effettuare un distinguo: per quanto riguarda (di anni 15), considerata l'età del minore, si prevede un diritto di Per_2 vista libero, rimesso all'accordo tra il minore ed il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Viceversa, per (anni 8) il Collegio ritiene di confermare le statuizioni assunte dal Giudice con Per_3
l'ordinanza del 25 marzo 2024 e, in particolare, i tempi di permanenza di presso il padre Per_3 verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, la minore trascorrerà presso il padre un fine settimana (sabato e domenica) al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, alla presenza di almeno uno dei due fratelli;
durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni una volta il 24 dicembre e il 1 gennaio e una volta il 25 e il 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori e quello con il padre sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del PA, sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il 7 figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145;
Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Premesso che, come dichiarato dalla ricorrente, il figlio maggiorenne convive con il padre e che, come emerso dalle relazioni dei SS provvede a se stesso, talvolta aiutato dalla madre e dalla Per_1 famiglia di quest'ultima, occorre quantificare il contributo per i figli minori.
Convivendo i minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento dei figli, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Con riferimento al De Vivo, la ricorrente deduce che questi lavora come muratore e guadagna circa € 750,00 mensili, ancorché quest'ultimo abbia da ultimo dichiarato ai Servizi Sociali di guadagnare € 500,00 e di essere in malattia da un anno.
Tanto premesso, anche in considerazione della circostanza per la quale è la ricorrente a percepire integralmente l'Assegno Unico per i figli minori, il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice in € 125,00 per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Nulla sulla casa coniugale attesa l'espressa rinuncia all'assegnazione della stessa da parte della , Pt_1 la quale si è trasferita a San Tammaro (CE) con i figli ed Per_2 Per_3
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La richiede anche disporsi il mantenimento per sé stessa. Pt_1
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza 8 del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ.
8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, è emerso che la lavora saltuariamente e ha una propria Pt_1 capacità lavorativa, percepisce integralmente l'assegno unico per i figli e vive in fitto;
il CP_1 lavorerebbe quale muratore, vive nella casa coniugale (alloggio popolare) e guadagna, in base alla prospettazione della ricorrente € 750,00 mensili. In relazione alle ultime relazioni da parte dei Servizi
Sociali è, peraltro, stato rappresentato che, dalle recenti dichiarazioni del lo stesso CP_1 percepirebbe € 500,00 avendo riferito di essere in malattia da circa un anno e di essere in cura presso l'Ospedale del Mare di Napoli.
In mancanza di una prova di un apprezzabile divario reddituale e di precise allegazioni in ordine al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla . Pt_1
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della decisione, si rinvengono gravi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
CP_1
9 ✓ Dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Casandrino (NA) il 22.04.2004, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Casandrino (atto n. 3, parte 1, anno 2004 – Comune di Casandrino);
✓ Rigetta la domanda di addebito;
✓ Affida i figli minori (nato il [...]) ed (nata l'[...]) in via esclusiva alla Per_2 Per_3 madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
✓ i tempi di permanenza di con il padre saranno liberi;
i tempi di permanenza di Per_2 Per_3 presso il padre saranno definiti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, in mancanza di accordo, la minore trascorrerà presso il padre un fine settimana (sabato e domenica) al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, alla presenza di almeno uno dei due fratelli;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni una volta il 24 dicembre e il 1 gennaio e una volta il 25 e il 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori e quello con il padre sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del PA, sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
✓ Determina in € 125,00 per ciascun figlio (€ 250,00 complessivi), oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento aa carico di in favore dei figli CP_1 minori che il resistente dovrà versare a entro il 5 di ogni mese a mezzo di Parte_1 bonifico bancario;
✓ Dispone che ciascun genitore provveda al 50% del pagamento delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove documentate, concordate o urgenti;
✓ Rigetta la domanda di mantenimento della Ceparano;
✓ Compensa integralmente le spese;
10 ✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Casandrino (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4685/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana (NA) alla via Raimondi n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv.to Emilio Tufano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], residente in [...] via Raimondi n. 24;
RESISTENTE CONTUMACE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 9.4.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 settembre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Casandrino il 22.04.2004 e che dalla predetta unione CP_1 sono nate i figli (05.11.2004), (29.06.2009) ed (8.8.2016), chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di disporre Pt_2
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti dei figli e della moglie, di disporre la collocazione presso la casa paterna di Per_1
2. , pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
3. In sede di prima udienza di comparizione del 29 gennaio 2024, la ricorrente mutava la propria domanda di affido da condiviso ad esclusivo, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione all'udienza del 23.09.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte.
Con istanza del 9 febbraio 2024, la ricorrente depositata nuovo ricorso per la modifica dei provvedimenti assunti dal Giudice Delegato con l'ordinanza del 1.2.2024, richiedendo di disporre l'affido esclusivo dei figli minori in considerazione dell'abituale uso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte del marito nonché della denuncia per estorsione presentata dalla . Pt_1
Il Giudice rinviava all'udienza del 25.03.2024 per l'audizione del minore e per l'acquisizione di Per_2 relazioni da parte dei Servizi Sociali in merito alle condizioni socioambientali di entrambi i genitori.
All'esito dell'ascolto del minore, il Giudice, modificando i provvedimenti precedentemente assunti, disponeva l'affido super-esclusivo dei minori ed alla madre. Per_2 Per_3
Rinviata per discussione e decisione e riservata al Collegio con ordinanza 20.12.2024, con ordinanza del
14.01.2025, il Tribunale disponeva la rimessione sul ruolo istruttorio onde acquisire le relazioni socio- ambientali mancanti circa le condizioni dei minori.
2 Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
3 Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n. 3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la nel ricorso introduttivo fa unicamente Pt_1 riferimento allo stato di alterazione psichica cui il resistente si riduceva, senza nulla allegare in maniera maggiormente dettagliata, e che la stessa non ha depositato alcuna delle memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. né formulato tempestivamente mezzi di prova richiesti, tardivamente con istanza del 24.01.2024.
La , a seguito dell'udienza di comparizione, ha depositato la denuncia da lei stessa presentata Pt_1 nei confronti del per l'estorsione da questi perpetrata nei confronti della . CP_1 Pt_1
Deve ritenersi che la domanda di addebito sia formulata in maniera del tutto generica, pur non
4 ignorandosi che il ricorso abituale all'abuso di sostanze alcoliche è circostanza riferita dalla ricorrente e dal figlio in sede di audizione. A sostegno della domanda della , vi sono le dichiarazioni Per_2 Pt_1 del figlio minore il quale anche ai Servizi Sociali ha dichiarato che il padre assume regolarmente Per_2 dinanzi ai figli sostanze alcoliche e stupefacenti.
Tuttavia, il Collegio evidenzia che non risulta agli atti alcun riscontro probatorio ulteriore, in ordine alla sussistenza dell'effettiva dipendenza, del momento in cui il ha cominciato ad abusare delle CP_1 suddette sostanze e da quando la è venuta a conoscenza della dipendenza, onde verificare che Pt_1
a tale condotta sia eziologicamente ascrivibile la crisi coniugale.
Tenuto conto dell'estrema genericità delle allegazioni di parte ricorrente e della mancata articolazione di mezzi istruttori sul punto nei termini previsti dal codice di rito, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione sono nati i figli (n. il 5.11.2004), (n. 29.06.2009) ed (n. 8.8.2016). Per_1 Per_2 Per_3
Occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido dei figli minori ed Per_2 Per_3
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente, tradottesi in un sostanziale disinteresse relativo alla vita dei figli minori nonché nell'abituale consumo di alcol in presenza di entrambi i figli minori, circostanza dedotta dalla ricorrente in sede di prima comparizione, avendo la stessa rappresentato la difficoltà anche di ottenere autorizzazioni per i figli (cfr. verbale di udienza del
29.01.2024), confermata dalla scelta di rimanere contumace nel presente giudizio ma soprattutto emersa dalle dichiarazioni rese dal figlio minore in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del Per_2
25.3.2024), il quale ha in particolare affermato che “(...) con PA non parlo della scuola;
PA non si interessa molto di mia sorella, al massimo mi chiede foto delle sue recite;
(...) il fatto che PA beve credo sia un problema, quando
5 sono con lui lo fa sia durante i pasti sia fuori pasto;
lui produce anche il vino;
anche quando c'è mia sorella lui lo fa, a volte sono anche io presente”).
Tali circostanze hanno peraltro avuto un puntuale riscontro anche in base alle relazioni socio-ambientali dei Servizi Sociali, le quali hanno dato atto della difficoltosa relazione dei figli con il padre (cfr. relazione del 05.03.2025, in cui sono riportate le dichiarazioni dei minori in merito alle visite paterne).
Ebbene, le condotte tenute dal nei confronti dei figli che si sostanziano in un disinteresse CP_1 rispetto alla vita di ed i quali concordemente riferiscono di un padre poco presente e Per_2 Per_3 coinvolto nella loro vita, costituiscono causa di affidamento esclusivo, integrando senza dubbio comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità che conseguono ad un affidamento condiviso unitamente alla discontinuità nel diritto di visita l'abituale consumo di alcol tanto la totale mancanza di partecipazione morale ed economica alla vita dei figli. Risulta palese, infatti, una situazione di contrarietà all'interesse dei figli minori, ostativa ad un provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
In particolare, la previsione dell'affido super-esclusivo in capo alla madre trae principale origine nell'abituale consumo di alcol, anche in presenza dei figli minori, come espressamente riferito dal figlio in sede di audizione protetta. Né si possono ignorare a detti fini i fatti denunciati in data 7.2.2024 Per_2 dalla , volto all'estorsione di un rapporto sessuale con la ricorrente al fine del rilascio delle Pt_1 autorizzazioni nei confronti dei figli.
Pertanto, l'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali, risulta necessario anche per evitare che alla madre possa essere inibita ogni azione per disinteresse ed assenza del padre, risultando all'uopo preminente l'interesse dei figli minori ad un unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
Per quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del
6 documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, occorre effettuare un distinguo: per quanto riguarda (di anni 15), considerata l'età del minore, si prevede un diritto di Per_2 vista libero, rimesso all'accordo tra il minore ed il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Viceversa, per (anni 8) il Collegio ritiene di confermare le statuizioni assunte dal Giudice con Per_3
l'ordinanza del 25 marzo 2024 e, in particolare, i tempi di permanenza di presso il padre Per_3 verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, la minore trascorrerà presso il padre un fine settimana (sabato e domenica) al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, alla presenza di almeno uno dei due fratelli;
durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni una volta il 24 dicembre e il 1 gennaio e una volta il 25 e il 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori e quello con il padre sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del PA, sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il 7 figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145;
Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Premesso che, come dichiarato dalla ricorrente, il figlio maggiorenne convive con il padre e che, come emerso dalle relazioni dei SS provvede a se stesso, talvolta aiutato dalla madre e dalla Per_1 famiglia di quest'ultima, occorre quantificare il contributo per i figli minori.
Convivendo i minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento dei figli, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Con riferimento al De Vivo, la ricorrente deduce che questi lavora come muratore e guadagna circa € 750,00 mensili, ancorché quest'ultimo abbia da ultimo dichiarato ai Servizi Sociali di guadagnare € 500,00 e di essere in malattia da un anno.
Tanto premesso, anche in considerazione della circostanza per la quale è la ricorrente a percepire integralmente l'Assegno Unico per i figli minori, il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice in € 125,00 per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Nulla sulla casa coniugale attesa l'espressa rinuncia all'assegnazione della stessa da parte della , Pt_1 la quale si è trasferita a San Tammaro (CE) con i figli ed Per_2 Per_3
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La richiede anche disporsi il mantenimento per sé stessa. Pt_1
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza 8 del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ.
8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, è emerso che la lavora saltuariamente e ha una propria Pt_1 capacità lavorativa, percepisce integralmente l'assegno unico per i figli e vive in fitto;
il CP_1 lavorerebbe quale muratore, vive nella casa coniugale (alloggio popolare) e guadagna, in base alla prospettazione della ricorrente € 750,00 mensili. In relazione alle ultime relazioni da parte dei Servizi
Sociali è, peraltro, stato rappresentato che, dalle recenti dichiarazioni del lo stesso CP_1 percepirebbe € 500,00 avendo riferito di essere in malattia da circa un anno e di essere in cura presso l'Ospedale del Mare di Napoli.
In mancanza di una prova di un apprezzabile divario reddituale e di precise allegazioni in ordine al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla . Pt_1
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della decisione, si rinvengono gravi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
CP_1
9 ✓ Dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Casandrino (NA) il 22.04.2004, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Casandrino (atto n. 3, parte 1, anno 2004 – Comune di Casandrino);
✓ Rigetta la domanda di addebito;
✓ Affida i figli minori (nato il [...]) ed (nata l'[...]) in via esclusiva alla Per_2 Per_3 madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
✓ i tempi di permanenza di con il padre saranno liberi;
i tempi di permanenza di Per_2 Per_3 presso il padre saranno definiti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, in mancanza di accordo, la minore trascorrerà presso il padre un fine settimana (sabato e domenica) al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, alla presenza di almeno uno dei due fratelli;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni una volta il 24 dicembre e il 1 gennaio e una volta il 25 e il 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori e quello con il padre sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del PA, sempre alla presenza di almeno uno dei fratelli;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
✓ Determina in € 125,00 per ciascun figlio (€ 250,00 complessivi), oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento aa carico di in favore dei figli CP_1 minori che il resistente dovrà versare a entro il 5 di ogni mese a mezzo di Parte_1 bonifico bancario;
✓ Dispone che ciascun genitore provveda al 50% del pagamento delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove documentate, concordate o urgenti;
✓ Rigetta la domanda di mantenimento della Ceparano;
✓ Compensa integralmente le spese;
10 ✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Casandrino (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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