Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 13164/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
sciogliendo la riserva del 07/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Liotti, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Corso Novara n. 43.
RICORRENTE
E
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difeso dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di Napoli, presso il quale è domiciliato ex lege in Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 229 del 01/04/2023, notificato il 18/05/2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formulata il 20/07/2022. Il Questore si basava sul parere negativo espresso il 07/02/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione di Napoli.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 16/06/2023, il ricorrente si è opposto al provvedimento, censurandone il merito e chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs 286/1998 come novellato dal D.L. n. 130/2020
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1
chiedendo respingersi il ricorso.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordinanza emanata in data 11/08/2023; la controversia è stata trattenuta in decisione collegiale all'esito dell'udienza del 07/05/2025.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19 ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'atto della formulazione della domanda di rinnovo era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
pagina 2 di 5 L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede, inoltre, che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
pagina 3 di 5 I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, il Questore, richiamando il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò posto, il ricorrente, a sostegno della domanda fatta valere in giudizio, ha evidenziato di vivere in Italia da quasi dieci anni, essendovi giunto nel 2017, e di aver creato un forte legame con il territorio – sul quale risiede stabilmente nel Comune di Giugliano presso la via Gian Domenico Romagnosi n.10 (cfr. certificato di residenza depositato in atti) - attraverso un percorso di integrazione sociale e lavorativo. Infatti, in primo luogo, ha dimostrato di aver conseguito un attestato di conoscenza di lingua italiana, livello A2, presso il CPIA di Ragusa, in data 20/10/2022. (cfr. attestato di lingua italiana depositato in atti.)
Inoltre, passando alla disamina del percorso lavorativo, il ricorrente risulta essere stato assunto, dapprima, con contratto di lavoro a tempo determinato presso “Mondoplant
Soc. Coop. Agricola SRL” a far data dal 16/02/2018 fino al 31/12/2018.
Risulta essere stato assunto, successivamente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso “Very Good SRL” a far data dal 21/01/2022, con la qualifica pagina 4 di 5 professionale di addetto al carico e allo scarico delle merci.
Da ultimo, risulta essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso “Vivai Barretta Garden SRL” a far data dal 06/01/2024 fino al 21/12/2024, prorogato fino al 31/03/2025, con la qualifica professionale di manovale agricolo. (cfr. comunicazioni unilav, e buste paga marzo/maggio 2018; buste paga febbraio/aprile 2024; buste paga gennaio/febbraio 2025 depositati in atti).
La situazione complessivamente considerata rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i., poiché il rimpatrio violerebbe i suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
Tenuto conto che la controversia è stata decisa soprattutto sulla base di elementi acquisiti all'attualità soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, così come modificato dal
D.L. 130/2020, disponendo, altresì la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
b) compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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