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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore avv. CHIEFFALLO
MARIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio del funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO
[...]
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al di inserirlo nella predetta seconda fascia, nella posizione e Controparte_3
secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_4
di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente inoltrato all'amministrazione resistente formale istanza di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT, e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non possedendo il ricorrente il requisito di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. B, punto 2, D.M. 430 del 13.12.2000, sulla scorta di quanto emerge dalla domanda di
1 primo inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale AT del 26.03.2021, essendo, in ogni caso, la seconda fascia chiusa ai nuovi inserimenti e, dunque, a esaurimento, come previsto dall'art. 5, comma 6, D.M. 430/2000; con vittoria di spese.
All'udienza del 30.01.2024, il procuratore di parte resistente ha precisato, con riferimento all'istanza ex art. 151 c.p.c. formulata da parte ricorrente in ricorso, che, nella fattispecie, non vi è la necessità di integrare il contraddittorio con i potenziali controinteressati, poiché le graduatorie relative alla II fascia, essendo ad esaurimento, non contengono, ad oggi, candidati, atteso che il reclutamento avviene solo da prima e da terza fascia, motivo per il quale l'amministrazione resistente non ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, non essendo individuabile alcun candidato controinteressato.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. fino al 18.02.2025, essendo già stato concesso loro un primo termine per note, come da decreto del 19.09.2024.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, rispettivamente, in data 17.02.2025 e
18.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di personale AT, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto,
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la
S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale AT assente) (Cass. Sez. U -
, Ordinanza n. 9330 del 04/04/2023 (Rv. 667442 - 01).
2 Ancora, in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
"petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l'insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado)
(Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023 (Rv. 667727 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia per il personale AT, ma ha chiesto di accertare il possesso, da parte sua, di un titolo idoneo all'inserimento nella predetta seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale
AT, né, nella fattispecie, si verte in materia di procedure concorsuali, con conseguente sussistenza
Cont della giurisdizione del G.O. e rigetto dell'eccezione svolta sul punto dal .
Venendo al merito, il ricorrente ha dedotto in ricorso il proprio diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale AT – profilo collaboratore scolastico - dell' di , allegando: a) che parte resistente, con decreto n. 50 del 3.03.2021, Controparte_2 CP_2 disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento soltanto della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; b) di avere presentato, in data 26.03.2021, domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT, pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma
3, lett. B, punto 2, D.M. 430/2000, per avere prestato servizio per oltre 30 giorni nelle istituzioni scolastiche;
c) di essere stato inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
3 personale AT, pubblicate il 26.08.2021 dall'Istituto Comprensivo Statale Caponnetto di Bagno a
Ripoli.
In memoria di costituzione, il resistente ha eccepito, in primo luogo, la mancata CP_1
presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (quest'ultima circostanza risulta pacifica) e, in ogni caso,
l'insussistenza dei requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. B, punto 2,
D.M. n. 430 del 13.12.2000, non avendo il ricorrente prestato servizio per oltre 30 giorni nelle istituzioni scolastiche, se non a seguito della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del 26.03.2021.
A tale ultimo proposito, si osserva che effettivamente i contratti di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente (v. pagg. n.
2-3 del ricorso) sono stati conclusi per i periodi 31.12.2021-31.03.2022,
1.04.2022-30.04.2022, 9.05.2022-28.05.2022 e, dunque, successivamente al primo inserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, disposta in data 26.08.2021
(circostanza che emerge anche dallo stato matricolare prodotto dal resistente); pertanto, CP_1 risulta documentalmente smentita l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale: “in data
26.03.2021, il sig. presentava domanda di aggiornamento della terza fascia del Parte_1
personale AT (cfr. all. n. 2) pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche (cfr. all. n. 3)”.
Soltanto nelle note del 6.09.2024 e, dunque, tardivamente, il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio dal 2013 al 2014 presso un ente locale (ovvero presso l'ufficio “stato civile” del Comune di
Bagno a Ripoli, per 20 ore settimanali, con mansioni amministrative).
Tuttavia, l'art. 5, comma 3, lett. B, D.M. 430 del 13.12.2000 prevede che la: “B) Seconda fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni”.
Il requisito per l'inserimento nella seconda fascia, ai sensi della succitata norma regolamentare, è, dunque, costituito dall'avere prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche
4 con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali;
requisito che non pare essere stato soddisfatto nel caso di specie, a fronte di un servizio prestato alle dipendenze di un ente locale, ma non in una istituzione scolastica (essendo stato il ricorrente addetto all'ufficio anagrafe del Comune di Bagno a
Ripoli).
Infine, si evidenzia che, come dedotto da parte resistente in memoria di costituzione, l'art. 5, comma 6,
D.M. 430 del 13.12.2000 prevede che: “6. (…) Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento” (v. art. 4, comma 5, L. 124/1999: “Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”).
Né rileva, nella fattispecie, la circostanza che, nelle more del presente giudizio, sia intervenuto il decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024 di aggiornamento delle graduatorie AT, come dedotto da parte ricorrente nelle note del 6.09.2024, essendosi la presente domanda giudiziale cristallizzata alla data di deposito del ricorso.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa, attesa la sussistenza di difformi precedenti giurisprudenziali di merito e l'assenza di pronunce di legittimità sulla questione giuridica oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore avv. CHIEFFALLO
MARIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio del funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO
[...]
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al di inserirlo nella predetta seconda fascia, nella posizione e Controparte_3
secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_4
di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente inoltrato all'amministrazione resistente formale istanza di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT, e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non possedendo il ricorrente il requisito di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. B, punto 2, D.M. 430 del 13.12.2000, sulla scorta di quanto emerge dalla domanda di
1 primo inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale AT del 26.03.2021, essendo, in ogni caso, la seconda fascia chiusa ai nuovi inserimenti e, dunque, a esaurimento, come previsto dall'art. 5, comma 6, D.M. 430/2000; con vittoria di spese.
All'udienza del 30.01.2024, il procuratore di parte resistente ha precisato, con riferimento all'istanza ex art. 151 c.p.c. formulata da parte ricorrente in ricorso, che, nella fattispecie, non vi è la necessità di integrare il contraddittorio con i potenziali controinteressati, poiché le graduatorie relative alla II fascia, essendo ad esaurimento, non contengono, ad oggi, candidati, atteso che il reclutamento avviene solo da prima e da terza fascia, motivo per il quale l'amministrazione resistente non ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, non essendo individuabile alcun candidato controinteressato.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. fino al 18.02.2025, essendo già stato concesso loro un primo termine per note, come da decreto del 19.09.2024.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, rispettivamente, in data 17.02.2025 e
18.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di personale AT, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto,
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la
S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale AT assente) (Cass. Sez. U -
, Ordinanza n. 9330 del 04/04/2023 (Rv. 667442 - 01).
2 Ancora, in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
"petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l'insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado)
(Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023 (Rv. 667727 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia per il personale AT, ma ha chiesto di accertare il possesso, da parte sua, di un titolo idoneo all'inserimento nella predetta seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale
AT, né, nella fattispecie, si verte in materia di procedure concorsuali, con conseguente sussistenza
Cont della giurisdizione del G.O. e rigetto dell'eccezione svolta sul punto dal .
Venendo al merito, il ricorrente ha dedotto in ricorso il proprio diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale AT – profilo collaboratore scolastico - dell' di , allegando: a) che parte resistente, con decreto n. 50 del 3.03.2021, Controparte_2 CP_2 disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento soltanto della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; b) di avere presentato, in data 26.03.2021, domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale AT, pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma
3, lett. B, punto 2, D.M. 430/2000, per avere prestato servizio per oltre 30 giorni nelle istituzioni scolastiche;
c) di essere stato inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
3 personale AT, pubblicate il 26.08.2021 dall'Istituto Comprensivo Statale Caponnetto di Bagno a
Ripoli.
In memoria di costituzione, il resistente ha eccepito, in primo luogo, la mancata CP_1
presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (quest'ultima circostanza risulta pacifica) e, in ogni caso,
l'insussistenza dei requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. B, punto 2,
D.M. n. 430 del 13.12.2000, non avendo il ricorrente prestato servizio per oltre 30 giorni nelle istituzioni scolastiche, se non a seguito della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del 26.03.2021.
A tale ultimo proposito, si osserva che effettivamente i contratti di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente (v. pagg. n.
2-3 del ricorso) sono stati conclusi per i periodi 31.12.2021-31.03.2022,
1.04.2022-30.04.2022, 9.05.2022-28.05.2022 e, dunque, successivamente al primo inserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, disposta in data 26.08.2021
(circostanza che emerge anche dallo stato matricolare prodotto dal resistente); pertanto, CP_1 risulta documentalmente smentita l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale: “in data
26.03.2021, il sig. presentava domanda di aggiornamento della terza fascia del Parte_1
personale AT (cfr. all. n. 2) pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche (cfr. all. n. 3)”.
Soltanto nelle note del 6.09.2024 e, dunque, tardivamente, il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio dal 2013 al 2014 presso un ente locale (ovvero presso l'ufficio “stato civile” del Comune di
Bagno a Ripoli, per 20 ore settimanali, con mansioni amministrative).
Tuttavia, l'art. 5, comma 3, lett. B, D.M. 430 del 13.12.2000 prevede che la: “B) Seconda fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni”.
Il requisito per l'inserimento nella seconda fascia, ai sensi della succitata norma regolamentare, è, dunque, costituito dall'avere prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche
4 con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali;
requisito che non pare essere stato soddisfatto nel caso di specie, a fronte di un servizio prestato alle dipendenze di un ente locale, ma non in una istituzione scolastica (essendo stato il ricorrente addetto all'ufficio anagrafe del Comune di Bagno a
Ripoli).
Infine, si evidenzia che, come dedotto da parte resistente in memoria di costituzione, l'art. 5, comma 6,
D.M. 430 del 13.12.2000 prevede che: “6. (…) Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento” (v. art. 4, comma 5, L. 124/1999: “Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”).
Né rileva, nella fattispecie, la circostanza che, nelle more del presente giudizio, sia intervenuto il decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024 di aggiornamento delle graduatorie AT, come dedotto da parte ricorrente nelle note del 6.09.2024, essendosi la presente domanda giudiziale cristallizzata alla data di deposito del ricorso.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa, attesa la sussistenza di difformi precedenti giurisprudenziali di merito e l'assenza di pronunce di legittimità sulla questione giuridica oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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