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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11319/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice RI AG, rilevato che l'udienza del 09.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI AG
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11319/2017 promossa da:
c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: , elett.te dom.ti in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207 presso lo C.F._2 studio dell'avv. PROTO BRUNO, c.f.: , dal quale sono rappresentai e C.F._3
difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
CONTRO
in persona dell'amminstratore p.t., c.f.: Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli in Corso Garibaldi n.125, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
OL TA, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GRILLO,
c.f.: , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e C.F._4
risposta;
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da Note di trattazione iscritta depositate in ordine all'udienza del
9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in qualità di proprietaria dell'appartamento sito in Napoli, Parte_1
al Vico Vasto a Capuana n.60, identificato al N.C.E.U. al fg. 13 sez. VIC, p.lla 85, sub 30, Cat.
A2, classe 6, e , hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_2
pagina 2 di 7 , in persona dell'amministratore p.t., chiedendone, Controparte_2
previo accertamento della sua responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle copiose infiltrazioni che hanno interessato il predetto appartamento nel novembre 2015, in particolare il bagno di quest'ultimo, causate dalla rottura della fecale condominiale.
Costituitosi in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda per mancanza di prova in ordine al nesso causale tra il danno e l'evento, per cui ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale al fine di verificare la compatibilità tra quanto lamentato dagli istanti e l'evento di danno.
In via preliminare, va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata dal CP_2 convenuto, atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n.
20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che parte attrice ha inteso esperire una domanda di risarcimento dei danni conseguenti al fenomeno infiltrativo riscontrato nel predetto immobile.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale della convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio
(cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Venendo al merito, in punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione risarcitoria promossa dagli attori si fonda sulla responsabilità oggettiva di cui all' art. 2051 c.c., dato che pagina 3 di 7 questi hanno fatto valere la responsabilità del convenuto per la rottura della fecale CP_2
condominiale.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Ebbene, nel caso di specie la pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte attrice non può trovare, accoglimento non avendo quest'ultima assolto al richiamato onere assertivo sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza patrimoniali e non.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta pagina 4 di 7 in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
Infatti, in ordine al danno patrimoniale parte attrice non ha descritto in cosa siano consistiti i danni all'appartamento limitandosi a indicare la presenza di danni ingenti all'immobile, con particolare riguardo all'unico bagno esistente, rinviando alle fatture n. 115, 38 del 30.07.2016 e n. 36 del 15.07.2016 l'identificazione degli stessi.
Parimenti, non ha descritto in cosa si siano concretati i danni non patrimoniali subiti, rinviando per relationem alla documentazione sanitaria depositata.
In entrambi i casi il rinvio, rispettivamente alle fatture ed ai certificati medici, non è, comunque, sufficiente per ritenere assolto l'onere assertivo incombente sugli attori atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto pagina 5 di 7 allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto ritiene il Tribunale di non condividere il provvedimento di nomina del consulente tecnico assunto dal precedente giudice istruttore, risultando la CTU esplorativa.
Parimenti, non merita accoglimento la pretesa risarcitoria relativa all'inutilizzo dell'immobile dato che in ordine alla stessa parte attrice non ha allegato il periodo di inutilizzo dell'immobile rendendo la relativa domanda manchevole degli elementi costitutivi.
In ragione di quanto esposto le domande vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza, condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, nella misura dell'acconto ricevuto che è satisfattivo del compenso, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e Parte_1
, in solido tra loro, con conseguente diritto del Parte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., di ripetere da e
[...] Parte_1 Pt_2
, le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente
[...] tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti del Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore p.t., così provvede: Controparte_3
1.rigetta la domanda;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del presente grado di giudizio, in favore del in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in 1.89,00 euro per compensi oltre spese pagina 6 di 7 generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. Luigi Grillo dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di e Parte_1
. Parte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Napoli, 10/12/2025
Il giudice
RI AG
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice RI AG, rilevato che l'udienza del 09.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI AG
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11319/2017 promossa da:
c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: , elett.te dom.ti in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207 presso lo C.F._2 studio dell'avv. PROTO BRUNO, c.f.: , dal quale sono rappresentai e C.F._3
difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
CONTRO
in persona dell'amminstratore p.t., c.f.: Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli in Corso Garibaldi n.125, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
OL TA, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GRILLO,
c.f.: , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e C.F._4
risposta;
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da Note di trattazione iscritta depositate in ordine all'udienza del
9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in qualità di proprietaria dell'appartamento sito in Napoli, Parte_1
al Vico Vasto a Capuana n.60, identificato al N.C.E.U. al fg. 13 sez. VIC, p.lla 85, sub 30, Cat.
A2, classe 6, e , hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_2
pagina 2 di 7 , in persona dell'amministratore p.t., chiedendone, Controparte_2
previo accertamento della sua responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle copiose infiltrazioni che hanno interessato il predetto appartamento nel novembre 2015, in particolare il bagno di quest'ultimo, causate dalla rottura della fecale condominiale.
Costituitosi in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda per mancanza di prova in ordine al nesso causale tra il danno e l'evento, per cui ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale al fine di verificare la compatibilità tra quanto lamentato dagli istanti e l'evento di danno.
In via preliminare, va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata dal CP_2 convenuto, atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n.
20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che parte attrice ha inteso esperire una domanda di risarcimento dei danni conseguenti al fenomeno infiltrativo riscontrato nel predetto immobile.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale della convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio
(cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Venendo al merito, in punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione risarcitoria promossa dagli attori si fonda sulla responsabilità oggettiva di cui all' art. 2051 c.c., dato che pagina 3 di 7 questi hanno fatto valere la responsabilità del convenuto per la rottura della fecale CP_2
condominiale.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Ebbene, nel caso di specie la pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte attrice non può trovare, accoglimento non avendo quest'ultima assolto al richiamato onere assertivo sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza patrimoniali e non.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta pagina 4 di 7 in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
Infatti, in ordine al danno patrimoniale parte attrice non ha descritto in cosa siano consistiti i danni all'appartamento limitandosi a indicare la presenza di danni ingenti all'immobile, con particolare riguardo all'unico bagno esistente, rinviando alle fatture n. 115, 38 del 30.07.2016 e n. 36 del 15.07.2016 l'identificazione degli stessi.
Parimenti, non ha descritto in cosa si siano concretati i danni non patrimoniali subiti, rinviando per relationem alla documentazione sanitaria depositata.
In entrambi i casi il rinvio, rispettivamente alle fatture ed ai certificati medici, non è, comunque, sufficiente per ritenere assolto l'onere assertivo incombente sugli attori atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto pagina 5 di 7 allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto ritiene il Tribunale di non condividere il provvedimento di nomina del consulente tecnico assunto dal precedente giudice istruttore, risultando la CTU esplorativa.
Parimenti, non merita accoglimento la pretesa risarcitoria relativa all'inutilizzo dell'immobile dato che in ordine alla stessa parte attrice non ha allegato il periodo di inutilizzo dell'immobile rendendo la relativa domanda manchevole degli elementi costitutivi.
In ragione di quanto esposto le domande vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza, condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, nella misura dell'acconto ricevuto che è satisfattivo del compenso, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e Parte_1
, in solido tra loro, con conseguente diritto del Parte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., di ripetere da e
[...] Parte_1 Pt_2
, le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente
[...] tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti del Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore p.t., così provvede: Controparte_3
1.rigetta la domanda;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del presente grado di giudizio, in favore del in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in 1.89,00 euro per compensi oltre spese pagina 6 di 7 generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. Luigi Grillo dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di e Parte_1
. Parte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Napoli, 10/12/2025
Il giudice
RI AG
pagina 7 di 7