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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa NN IA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 30382/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
16.07.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mara Cappelli (C.F. ) in virtù di procura C.F._2
telematica in calce all'atto di citazione e presso il cui studio elett.te domicilia alla Via Pier delle Vigne n. 5, Napoli, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
e
P.IVA ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce Controparte_2 all'atto di citazione notificato dall'Avv. Vittorio Brindisi (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 20, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Convenuta
1 nonché
(C.F. ) e CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._5
alla Via Onorato Fava, 36
Convenuti contumaci
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e i sigg.ri Controparte_5 CP_3
e , la prima quale Ente che garantiva ai fini della Controparte_4
RCA il veicolo Fiat Panda Tg. EG139PJ, ed i secondi, quali proprietari del veicolo Fiat Panda Tg. EG139PJ, affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat Panda Tg.
EG139PJ nella causazione del sinistro occorso in data 15.06.2016 alle ore 23.00 circa in Napoli, alla Via Miano, condannasse i convenuti in solido e/o alternativamente, al ristoro di tutte le lesioni patite dall'
[...]
nel sinistro de quo. Pt_1
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che, in data 15/06/16, alle ore 23:00 circa, il motociclo Honda SH
150 tg. EF69500 di proprietà del , a bordo del quale Parte_2
l'istante si trovava in qualità di trasportato, Parte_1
procedeva a velocità moderata e sulla propria destra in Napoli alla
Via Miano;
2 - in tali circostanze di tempo e di luogo, il predetto motociclo veniva tamponato e danneggiato dall'autoveicolo Fiat Panda tg.EG139PJ, che proveniva da tergo;
- nell'occorso, il motociclo Honda SH 150, unitamente agli occupanti, rovinava al suolo e l'istante riportava lesioni personali, tali da renderne necessario l'immediato trasporto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “S. G. Bosco” di Napoli, ove il medico dimettente poneva diagnosi di “politrauma con SLO, lesioni ad organi interni, frattura bacino e Slo Escoriazioni multiple. pericolo di vita”;
- in seguito a tali lesioni, all'istante sono residuati Parte_1
postumi invalidanti di natura permanente, quantificabili nel 28%, oltre una I.T.T. di gg. 30 e una I.T.P. di gg. 30 al 75% e di gg. 30 al
50% e di gg.30 al 25%, come da perizia medico-legale versata in atti;
- al momento del sinistro de quo, il motociclo Honda SH tg. EF69500 risultava essere di proprietà del ed assicurato con Parte_2 la compagnia mentre il veicolo Fiat Panda Controparte_6
tg. EG139PJ di proprietà di e CP_3 CP_4
ed assicurato con la Compagnia;
[...] Controparte_7
- l'istante conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli la e , affinché, ai sensi ex art. 141 D. Controparte_6 Parte_2
Lgs 7 settembre 2005 n. 209, venissero condannati in solido e/o alternativamente al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro per cui è causa, incardinato il Giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli, recante n. R.G. 14582/17, veniva affidato per la cognizione alla X Sezione Civile Dott. Gargia, e successivamente
3 veniva scardinata al G.U Dott. Scotto;
Per_1
- con sentenza n. 6367/2021, il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile,
G.I. dott. Scotto di Carlo, ha rigettato la domanda proposta da
[...]
sull'assunto che: “secondo la più recente giurisprudenza, Pt_1
in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale l'azione conferita dall'art. 141 D. Lgs 209/05 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo…ed in ragione della accertata e dichiarata responsabilità del conducente del veicolo Fiat Panda
Tg.EG139PJ, e stante l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 141 D. Lgs 209/05, la domanda di risarcimento del danno andrà formulata nei confronti dei Sigg.ri
e quali proprietari del CP_3 Controparte_4
veicolo Fiat Panda tg.EG139PJ ed della Compagnia Controparte_7
”;
[...]
- che la ritualmente messa in mora ai sensi e Controparte_7
nelle forme del combinato o dagli artt. 143 e 145 D. Lgs. n. 209/05 con Racc. A.R del 04/03/2019 e lettera pec 08/07/2021, non ha inteso risarcire le lesioni patite dall'istante né ha formulato alcuna offerta o comunicato, in modo analitico e circostanziato, ai sensi dell'art. 148, co. 1, D. Lgs. 209/05, i motivi per cui ha ritenuto di non dover disporre offerta.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 30382/2021, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Vittorio Brindisi, la in persona del l.r.p.t., la CP_7
quale impugnava la domanda attorea, in quanto infondata ed improcedibile. La difesa della convenuta compagnia eccepiva, infatti,
4 in via preliminare: la prescrizione del diritto reclamato dall'attore per decorrenza del termine quinquennale normativamente previsto nonché la improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell' attesa la esclusiva applicabilità, al caso di CP_7
specie, della disciplina prevista dall'art. 141 CDA, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia;
la improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D. Lgs n. 209/2005, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4) Nel corso del giudizio, con ordinanza del 22.04.2022, il Giudice dichiarava la contumacia di , non costituito Controparte_4
benché regolarmente evocato;
con ordinanza del 23.11.2022, il Giudice dichiarava la contumacia anche di non costituita CP_3
benché regolarmente evocata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indotti da parte attrice, eseguita una ctu medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. , all'udienza del 16.07.2025, la Persona_2 causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta: invero dai documenti agli atti del giudizio risulta versata lettera di costituzione in mora datata 04/03/2019 nonché lettera pec datata 07/07/2021 pertanto il diritto reclamato dall'odierno attore non risulta prescritto.
6) Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o
5 l'improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa: in atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla in persona del legale rapp.te p.t., della Controparte_7
richiesta di risarcimento danni a mezzo lettera di costituzione in mora Con
del 04/03/2019. All'interno della stessa, inoltre, ai sensi degli artt.
143 e 145 D. Lgs. 209/05, venivano riportate in modo analitico e dettagliato le circostanze poste a fondamento della richiesta risarcitoria, oltre che i postumi invalidanti di natura permanente residuati all'istante a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
Nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148, la lettera di costituzione in mora, inviata in data 25.01.2017, contiene: l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni subite, l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass. (in atti).
7) La legittimazione attiva di risulta dalle dichiarazioni Parte_1
testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa nonché dalle risultanze delle C.T.U. medico legali eseguite sulla sua persona dapprima dalla dott.ssa nel giudizio pendente Persona_3 innanzi alla X sezione Civile R.G. 14582/17, nonché dalle risultanze della ctu del Dott. eseguita nel presente giudizio. Persona_2
La legittimazione passiva della risulta dalle prove testimoniali, CP_7
dai documenti di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata.
La legittimazione passiva di e risulta CP_3 Controparte_4
dal certificato cronologico PRA relativo al veicolo auto modello “Fiat Panda” tg. EG139PJ in atti.
8) Parimenti, va disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo
6 per nullità della espletata Ctu medico- legale sollevata dal procuratore della convenuta compagnia assicurativa Avv. Vittorio Brindisi nelle note di trattazione scritta e reiterata nella comparsa conclusionale.
Invero, Il Tribunale osserva che il Ctu incarico di espletare la consulenza medico-legale sulla persona dell'istante nel giudizio in corso, dott. Per_2
, ha già reso i chiarimenti richiesti, in quanto, già in risposta alle note
[...]
del Dott. , ctp della convenuta compagnia assicurativa, il Ctu dott. Per_4
, a pagina 10 dell'elaborato peritale, ha fornito i riscontri Persona_2
reiterati successivamente da parte convenuta.
E' stato, invero, chiarito dal ctu che la documentazione esibita in originale in sede di operazioni peritali risulta essere unicamente un “approfondimento” di quanto già depositato telematicamente in atti, senza introdurre nuovi elementi sostanziali, che avrebbero potuto influenzare il giudizio espresso dallo stesso nella valutazione dei postumi riportati da nel sinistro per cu Parte_1
è causa. Non vi è stata, dunque, alcuna autonoma acquisizione documentale da parte del ctu né l'ampliamento del materiale probatorio versato in atti, atteso che parte attrice aveva già depositato nel fascicolo telematico la Ctu medico-legale espletata nel giudizio innanzi alla X sez. recante n. R.G.
14582/17, ad opera del Ctu dott.ssa , nella quale vi è un Persona_3 riferimento “de relato” alla cartella clinica (cfr a pagina 3 dell'elaborato peritale allegato all'atto di citazione depositato dal procuratore di parte attrice in data 21.12.21, la Ctu dott.ssa così espressamente statuisce: Persona_3
“cartella clinica relativa al ricovero presso P.O. S. G. Bosco dal 16/06/2016 al 22/06/2016 recante diagnosi di politrauma con cloi e slo frattura bacino.
Escoriazioni multiple per il corpo”.)
9) Il terzo trasportato può agire sia ai sensi dell'art. 141 CdA sia ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c.
7 Ed invero, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (Cass. 25033/2019, Cass. Civ. ord. 1044/2024,
Cass. S.U. 35318 del 30/11/2022, la quale ultima così motiva: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”).
Scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice (Cass. n. 16181 del 2015) e la disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del cod. ass., che chiarisce
8 che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non solo, ma come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.440 del 2008, il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato- danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle diverse responsabilità.
L'ordinamento accorda, dunque, al trasportato la scelta di ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo o di proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass.,beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Nella procedura ex art. 144 cod. ass., il trasportato deve in ogni caso fornire la prova non solo del fatto storico (sinistro) ma anche della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del proprietario del veicolo antagonista.
10) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, va accolta
9 per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato dei testi, nell'indicare la posizione dell'istante e della Fiat Panda, nonché i punti d'impatto e la direzione dell'autoveicolo investitore, le lesioni riportate dal , le Parte_1 dichiarazioni rese dall'istante al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso
(trauma della strada) rendono quanto dallo stesso riferito pienamente attendibile.
In particolare, parte attrice ha allegato di essere trasportato sul motorino
Honda SH 150 tg. EF69500 di proprietà del e che le lesioni Parte_2 riportate sono dovute all'urto addebitabile esclusivamente al veicolo Fiat
Panda tg. EG139PJ.
11) Tali circostanze risultano confermate dalle due deposizioni testimoniali, rese da e da . Testimone_1 Testimone_2
Il primo teste, escusso all'udienza del 16.01.2024 così dichiarava: “sono un amico di e quando si è verificato l'incidente per cui è causa Parte_1
io ero con lui ma su un altro motorino. L'incidente si è verificato verso la metà di giugno del 2016 verso le ore 23,00, percorrevamo Via Miano e stavamo andando verso ON, eravamo su due motorini diversi. Io ero con mentre era su un altro motorino con Testimone_2 Pt_1
un certo punto siamo stati superati da una Panda, Persona_5 la quale subito dopo aver sorpassato il motorino su cui io viaggiavo, nel rientrare in corsia, nella distanza che ci separava dal motorino di Per_5
e , tamponava quest'ultimo ciclomotore facendolo cadere a terra. Pt_1 si rialzò subito, mentre rimase a terra accusando dolori, Per_5 Pt_1
10 alla schiena ed al ventre. … Fu proprio il conducente della Panda che si offrì di accompagnare all'ospedale ( aveva solo delle Pt_1 Per_5 escoriazioni alle mani), io ed lo seguimmo con il nostro motorino. Tes_2
invece era in macchina con . Il motorino dove viaggiavano Per_5 Pt_1
e lo parcheggiammo accanto al marciapiede lì sul posto Per_5 Pt_1 dell'incidente. non so di chi fosse il motorino sul quale viaggiavano Per_5
e tutti quanti, noi quattro avevamo il casco”. Pt_1
L'altro teste, , escusso all'udienza del 07.06.2024, cugino Testimone_2
dell'istante, così riferiva: “l'incidente si è verificato nel mese di giugno del
2016, verso le 11:00 di sera, a Napoli, in via Miano nei pressi del bar Mexico, riconosco nella foto a verbale il luogo in cui si è verificato l'incidente… Io guidavo il mio motorino e dietro di me c'era A un certo Testimone_1 punto, da dietro è sopraggiunta una Panda…La Panda ci ha superati e nel rientrare nella corsia di marcia ha urtato contro il ciclomotore dove viaggiava . Preciso che tutti i veicoli proseguivano verso Pt_1
ON … il motorino dove viaggiava era guidato da Pt_1
Dopo l'urto entrambi sono caduti ma non si è fatto niente Per_5 Per_5
solo qualche escoriazione. è rimasto a terra e lamentava e accusava Pt_1
dolori alla pancia, al torace e perdeva sangue, che io non capivo da dove provenisse, perché ero impaurito. Subito ci siamo affrettati per portare all'ospedale . Il proprietario della Panda si è messo subito a Pt_1 disposizione, insieme a hanno caricato in macchina e Per_5 Pt_1
sono andai in ospedale. Io e siamo rimasti sul posto per sistemare Tes_1 lo scooter più sotto al marciapiede perché ostruiva la marcia. Abbiamo messo lo scooter sotto il marciapiede e siamo corsi in ospedale non so dire se sul posto siano intervenute le forze dell'ordine virgola in quanto io dopo aver sistemato il motorino sono andato subito in ospedale La Panda ha colpito il
11 motorino di lato, sulla sinistra facendolo cadere sulla sinistra. Il conducente del motorino ha tentato di mantenersi in equilibrio ma non vi è riuscito…”.
12) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha, Parte_1
innanzitutto, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha dimostrato, producendo ampia documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Dalla consulenza medico-legale del dott. , sulla persona Persona_2 dell'istante, espletata nel corso del presente giudizio, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue: danno biologico permanente patito da nella misura del 22%, successivo ad un Parte_1 periodo di I.T.T. di gg 30 al 100%, una I.T.P. di gg. 20 al 75%, una I.T.P. di gg. 20 al 50% e una I.T.P. di gg. 30 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali
€ 81.065,00 per l'invalidità permanente al 22 % in un soggetto leso di anni 19 ed in € 7.187,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 88.252,50 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
12 soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano.
Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, come effettuato proprio nel caso in esame, in cui non vi sono prove o allegazioni che possano giustificare la componente morale del danno o la personalizzazione. Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e
13 provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle. Sul punto, la
Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento o/e una personalizzazione ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle. Quanto all'incidenza sulla capacità lavorativa, lo stesso ctu dott. , a pagina 8 dell'elaborato peritale in atti Per_2
così espressamente statuisce: “i suddetti postumi non comportano danno alla capacità lavorativa specifica del sig. , tenuto conto che, in atti, non è Pt_1
presente documentazione comprovante lo svolgimento di alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente all'epoca dei fatti per cui è vertenza”.
13) Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 65.81 giudicato congruo dal CTU.
14 In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1
complessivamente ad € 88.318,31 (€ 81.065,00 + € 7.187,50 + € 65,81).
14) In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (15.06.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
15) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
15 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 260.000,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'Avv. Mara Cappelli, dichiaratasi antistatario.
Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in persona del l.r.p.t., Parte_1 CP_7
nonché e , così definitivamente CP_3 Controparte_4 provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per Parte_1
l'effetto:
a) condanna in persona del l.r.p.t., e e CP_7 CP_3
, in solido tra loro, a pagare all'attore Controparte_4 Parte_1
, a titolo risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma
[...]
complessiva di € 88.318,31 oltre accessori come in motivazione;
b) condanna in persona del l.r.p.t., e e CP_7 CP_3
, in solido tra loro, a pagare all'attore, le spese del Controparte_4 presente giudizio che si liquidano in € 900,00 per spese ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Mara Cappelli dichiaratasi anticipatario;
c) pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di CP_7
16 in persona del l.r.p.t., e e e, per CP_3 Controparte_4
l'effetto, li condanna al rimborso in favore del di Parte_1 quanto da questi eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN IA NA
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa NN IA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 30382/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
16.07.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mara Cappelli (C.F. ) in virtù di procura C.F._2
telematica in calce all'atto di citazione e presso il cui studio elett.te domicilia alla Via Pier delle Vigne n. 5, Napoli, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
e
P.IVA ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce Controparte_2 all'atto di citazione notificato dall'Avv. Vittorio Brindisi (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 20, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Convenuta
1 nonché
(C.F. ) e CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._5
alla Via Onorato Fava, 36
Convenuti contumaci
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e i sigg.ri Controparte_5 CP_3
e , la prima quale Ente che garantiva ai fini della Controparte_4
RCA il veicolo Fiat Panda Tg. EG139PJ, ed i secondi, quali proprietari del veicolo Fiat Panda Tg. EG139PJ, affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat Panda Tg.
EG139PJ nella causazione del sinistro occorso in data 15.06.2016 alle ore 23.00 circa in Napoli, alla Via Miano, condannasse i convenuti in solido e/o alternativamente, al ristoro di tutte le lesioni patite dall'
[...]
nel sinistro de quo. Pt_1
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che, in data 15/06/16, alle ore 23:00 circa, il motociclo Honda SH
150 tg. EF69500 di proprietà del , a bordo del quale Parte_2
l'istante si trovava in qualità di trasportato, Parte_1
procedeva a velocità moderata e sulla propria destra in Napoli alla
Via Miano;
2 - in tali circostanze di tempo e di luogo, il predetto motociclo veniva tamponato e danneggiato dall'autoveicolo Fiat Panda tg.EG139PJ, che proveniva da tergo;
- nell'occorso, il motociclo Honda SH 150, unitamente agli occupanti, rovinava al suolo e l'istante riportava lesioni personali, tali da renderne necessario l'immediato trasporto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “S. G. Bosco” di Napoli, ove il medico dimettente poneva diagnosi di “politrauma con SLO, lesioni ad organi interni, frattura bacino e Slo Escoriazioni multiple. pericolo di vita”;
- in seguito a tali lesioni, all'istante sono residuati Parte_1
postumi invalidanti di natura permanente, quantificabili nel 28%, oltre una I.T.T. di gg. 30 e una I.T.P. di gg. 30 al 75% e di gg. 30 al
50% e di gg.30 al 25%, come da perizia medico-legale versata in atti;
- al momento del sinistro de quo, il motociclo Honda SH tg. EF69500 risultava essere di proprietà del ed assicurato con Parte_2 la compagnia mentre il veicolo Fiat Panda Controparte_6
tg. EG139PJ di proprietà di e CP_3 CP_4
ed assicurato con la Compagnia;
[...] Controparte_7
- l'istante conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli la e , affinché, ai sensi ex art. 141 D. Controparte_6 Parte_2
Lgs 7 settembre 2005 n. 209, venissero condannati in solido e/o alternativamente al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro per cui è causa, incardinato il Giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli, recante n. R.G. 14582/17, veniva affidato per la cognizione alla X Sezione Civile Dott. Gargia, e successivamente
3 veniva scardinata al G.U Dott. Scotto;
Per_1
- con sentenza n. 6367/2021, il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile,
G.I. dott. Scotto di Carlo, ha rigettato la domanda proposta da
[...]
sull'assunto che: “secondo la più recente giurisprudenza, Pt_1
in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale l'azione conferita dall'art. 141 D. Lgs 209/05 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo…ed in ragione della accertata e dichiarata responsabilità del conducente del veicolo Fiat Panda
Tg.EG139PJ, e stante l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 141 D. Lgs 209/05, la domanda di risarcimento del danno andrà formulata nei confronti dei Sigg.ri
e quali proprietari del CP_3 Controparte_4
veicolo Fiat Panda tg.EG139PJ ed della Compagnia Controparte_7
”;
[...]
- che la ritualmente messa in mora ai sensi e Controparte_7
nelle forme del combinato o dagli artt. 143 e 145 D. Lgs. n. 209/05 con Racc. A.R del 04/03/2019 e lettera pec 08/07/2021, non ha inteso risarcire le lesioni patite dall'istante né ha formulato alcuna offerta o comunicato, in modo analitico e circostanziato, ai sensi dell'art. 148, co. 1, D. Lgs. 209/05, i motivi per cui ha ritenuto di non dover disporre offerta.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 30382/2021, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Vittorio Brindisi, la in persona del l.r.p.t., la CP_7
quale impugnava la domanda attorea, in quanto infondata ed improcedibile. La difesa della convenuta compagnia eccepiva, infatti,
4 in via preliminare: la prescrizione del diritto reclamato dall'attore per decorrenza del termine quinquennale normativamente previsto nonché la improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell' attesa la esclusiva applicabilità, al caso di CP_7
specie, della disciplina prevista dall'art. 141 CDA, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia;
la improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D. Lgs n. 209/2005, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4) Nel corso del giudizio, con ordinanza del 22.04.2022, il Giudice dichiarava la contumacia di , non costituito Controparte_4
benché regolarmente evocato;
con ordinanza del 23.11.2022, il Giudice dichiarava la contumacia anche di non costituita CP_3
benché regolarmente evocata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indotti da parte attrice, eseguita una ctu medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. , all'udienza del 16.07.2025, la Persona_2 causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta: invero dai documenti agli atti del giudizio risulta versata lettera di costituzione in mora datata 04/03/2019 nonché lettera pec datata 07/07/2021 pertanto il diritto reclamato dall'odierno attore non risulta prescritto.
6) Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o
5 l'improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa: in atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla in persona del legale rapp.te p.t., della Controparte_7
richiesta di risarcimento danni a mezzo lettera di costituzione in mora Con
del 04/03/2019. All'interno della stessa, inoltre, ai sensi degli artt.
143 e 145 D. Lgs. 209/05, venivano riportate in modo analitico e dettagliato le circostanze poste a fondamento della richiesta risarcitoria, oltre che i postumi invalidanti di natura permanente residuati all'istante a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
Nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148, la lettera di costituzione in mora, inviata in data 25.01.2017, contiene: l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni subite, l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass. (in atti).
7) La legittimazione attiva di risulta dalle dichiarazioni Parte_1
testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa nonché dalle risultanze delle C.T.U. medico legali eseguite sulla sua persona dapprima dalla dott.ssa nel giudizio pendente Persona_3 innanzi alla X sezione Civile R.G. 14582/17, nonché dalle risultanze della ctu del Dott. eseguita nel presente giudizio. Persona_2
La legittimazione passiva della risulta dalle prove testimoniali, CP_7
dai documenti di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata.
La legittimazione passiva di e risulta CP_3 Controparte_4
dal certificato cronologico PRA relativo al veicolo auto modello “Fiat Panda” tg. EG139PJ in atti.
8) Parimenti, va disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo
6 per nullità della espletata Ctu medico- legale sollevata dal procuratore della convenuta compagnia assicurativa Avv. Vittorio Brindisi nelle note di trattazione scritta e reiterata nella comparsa conclusionale.
Invero, Il Tribunale osserva che il Ctu incarico di espletare la consulenza medico-legale sulla persona dell'istante nel giudizio in corso, dott. Per_2
, ha già reso i chiarimenti richiesti, in quanto, già in risposta alle note
[...]
del Dott. , ctp della convenuta compagnia assicurativa, il Ctu dott. Per_4
, a pagina 10 dell'elaborato peritale, ha fornito i riscontri Persona_2
reiterati successivamente da parte convenuta.
E' stato, invero, chiarito dal ctu che la documentazione esibita in originale in sede di operazioni peritali risulta essere unicamente un “approfondimento” di quanto già depositato telematicamente in atti, senza introdurre nuovi elementi sostanziali, che avrebbero potuto influenzare il giudizio espresso dallo stesso nella valutazione dei postumi riportati da nel sinistro per cu Parte_1
è causa. Non vi è stata, dunque, alcuna autonoma acquisizione documentale da parte del ctu né l'ampliamento del materiale probatorio versato in atti, atteso che parte attrice aveva già depositato nel fascicolo telematico la Ctu medico-legale espletata nel giudizio innanzi alla X sez. recante n. R.G.
14582/17, ad opera del Ctu dott.ssa , nella quale vi è un Persona_3 riferimento “de relato” alla cartella clinica (cfr a pagina 3 dell'elaborato peritale allegato all'atto di citazione depositato dal procuratore di parte attrice in data 21.12.21, la Ctu dott.ssa così espressamente statuisce: Persona_3
“cartella clinica relativa al ricovero presso P.O. S. G. Bosco dal 16/06/2016 al 22/06/2016 recante diagnosi di politrauma con cloi e slo frattura bacino.
Escoriazioni multiple per il corpo”.)
9) Il terzo trasportato può agire sia ai sensi dell'art. 141 CdA sia ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c.
7 Ed invero, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (Cass. 25033/2019, Cass. Civ. ord. 1044/2024,
Cass. S.U. 35318 del 30/11/2022, la quale ultima così motiva: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”).
Scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice (Cass. n. 16181 del 2015) e la disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del cod. ass., che chiarisce
8 che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non solo, ma come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.440 del 2008, il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato- danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle diverse responsabilità.
L'ordinamento accorda, dunque, al trasportato la scelta di ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo o di proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass.,beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Nella procedura ex art. 144 cod. ass., il trasportato deve in ogni caso fornire la prova non solo del fatto storico (sinistro) ma anche della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del proprietario del veicolo antagonista.
10) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, va accolta
9 per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato dei testi, nell'indicare la posizione dell'istante e della Fiat Panda, nonché i punti d'impatto e la direzione dell'autoveicolo investitore, le lesioni riportate dal , le Parte_1 dichiarazioni rese dall'istante al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso
(trauma della strada) rendono quanto dallo stesso riferito pienamente attendibile.
In particolare, parte attrice ha allegato di essere trasportato sul motorino
Honda SH 150 tg. EF69500 di proprietà del e che le lesioni Parte_2 riportate sono dovute all'urto addebitabile esclusivamente al veicolo Fiat
Panda tg. EG139PJ.
11) Tali circostanze risultano confermate dalle due deposizioni testimoniali, rese da e da . Testimone_1 Testimone_2
Il primo teste, escusso all'udienza del 16.01.2024 così dichiarava: “sono un amico di e quando si è verificato l'incidente per cui è causa Parte_1
io ero con lui ma su un altro motorino. L'incidente si è verificato verso la metà di giugno del 2016 verso le ore 23,00, percorrevamo Via Miano e stavamo andando verso ON, eravamo su due motorini diversi. Io ero con mentre era su un altro motorino con Testimone_2 Pt_1
un certo punto siamo stati superati da una Panda, Persona_5 la quale subito dopo aver sorpassato il motorino su cui io viaggiavo, nel rientrare in corsia, nella distanza che ci separava dal motorino di Per_5
e , tamponava quest'ultimo ciclomotore facendolo cadere a terra. Pt_1 si rialzò subito, mentre rimase a terra accusando dolori, Per_5 Pt_1
10 alla schiena ed al ventre. … Fu proprio il conducente della Panda che si offrì di accompagnare all'ospedale ( aveva solo delle Pt_1 Per_5 escoriazioni alle mani), io ed lo seguimmo con il nostro motorino. Tes_2
invece era in macchina con . Il motorino dove viaggiavano Per_5 Pt_1
e lo parcheggiammo accanto al marciapiede lì sul posto Per_5 Pt_1 dell'incidente. non so di chi fosse il motorino sul quale viaggiavano Per_5
e tutti quanti, noi quattro avevamo il casco”. Pt_1
L'altro teste, , escusso all'udienza del 07.06.2024, cugino Testimone_2
dell'istante, così riferiva: “l'incidente si è verificato nel mese di giugno del
2016, verso le 11:00 di sera, a Napoli, in via Miano nei pressi del bar Mexico, riconosco nella foto a verbale il luogo in cui si è verificato l'incidente… Io guidavo il mio motorino e dietro di me c'era A un certo Testimone_1 punto, da dietro è sopraggiunta una Panda…La Panda ci ha superati e nel rientrare nella corsia di marcia ha urtato contro il ciclomotore dove viaggiava . Preciso che tutti i veicoli proseguivano verso Pt_1
ON … il motorino dove viaggiava era guidato da Pt_1
Dopo l'urto entrambi sono caduti ma non si è fatto niente Per_5 Per_5
solo qualche escoriazione. è rimasto a terra e lamentava e accusava Pt_1
dolori alla pancia, al torace e perdeva sangue, che io non capivo da dove provenisse, perché ero impaurito. Subito ci siamo affrettati per portare all'ospedale . Il proprietario della Panda si è messo subito a Pt_1 disposizione, insieme a hanno caricato in macchina e Per_5 Pt_1
sono andai in ospedale. Io e siamo rimasti sul posto per sistemare Tes_1 lo scooter più sotto al marciapiede perché ostruiva la marcia. Abbiamo messo lo scooter sotto il marciapiede e siamo corsi in ospedale non so dire se sul posto siano intervenute le forze dell'ordine virgola in quanto io dopo aver sistemato il motorino sono andato subito in ospedale La Panda ha colpito il
11 motorino di lato, sulla sinistra facendolo cadere sulla sinistra. Il conducente del motorino ha tentato di mantenersi in equilibrio ma non vi è riuscito…”.
12) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha, Parte_1
innanzitutto, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha dimostrato, producendo ampia documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Dalla consulenza medico-legale del dott. , sulla persona Persona_2 dell'istante, espletata nel corso del presente giudizio, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue: danno biologico permanente patito da nella misura del 22%, successivo ad un Parte_1 periodo di I.T.T. di gg 30 al 100%, una I.T.P. di gg. 20 al 75%, una I.T.P. di gg. 20 al 50% e una I.T.P. di gg. 30 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali
€ 81.065,00 per l'invalidità permanente al 22 % in un soggetto leso di anni 19 ed in € 7.187,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 88.252,50 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
12 soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano.
Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, come effettuato proprio nel caso in esame, in cui non vi sono prove o allegazioni che possano giustificare la componente morale del danno o la personalizzazione. Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e
13 provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle. Sul punto, la
Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento o/e una personalizzazione ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle. Quanto all'incidenza sulla capacità lavorativa, lo stesso ctu dott. , a pagina 8 dell'elaborato peritale in atti Per_2
così espressamente statuisce: “i suddetti postumi non comportano danno alla capacità lavorativa specifica del sig. , tenuto conto che, in atti, non è Pt_1
presente documentazione comprovante lo svolgimento di alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente all'epoca dei fatti per cui è vertenza”.
13) Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 65.81 giudicato congruo dal CTU.
14 In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1
complessivamente ad € 88.318,31 (€ 81.065,00 + € 7.187,50 + € 65,81).
14) In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (15.06.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
15) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
15 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 260.000,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'Avv. Mara Cappelli, dichiaratasi antistatario.
Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in persona del l.r.p.t., Parte_1 CP_7
nonché e , così definitivamente CP_3 Controparte_4 provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per Parte_1
l'effetto:
a) condanna in persona del l.r.p.t., e e CP_7 CP_3
, in solido tra loro, a pagare all'attore Controparte_4 Parte_1
, a titolo risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma
[...]
complessiva di € 88.318,31 oltre accessori come in motivazione;
b) condanna in persona del l.r.p.t., e e CP_7 CP_3
, in solido tra loro, a pagare all'attore, le spese del Controparte_4 presente giudizio che si liquidano in € 900,00 per spese ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Mara Cappelli dichiaratasi anticipatario;
c) pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di CP_7
16 in persona del l.r.p.t., e e e, per CP_3 Controparte_4
l'effetto, li condanna al rimborso in favore del di Parte_1 quanto da questi eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN IA NA
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