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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente
dott. Simon Tschager - Giudice relatore dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 900/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ERLACHER EMANUELA giusta delega in Parte_1
atti, presso il cui studio in VIA VERDA 3 in 39030 LA VILLA IN BADIA ha eletto domicilio;
- parte ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PEDRON GIANLORENZO Controparte_1
giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA BASTIONI MINORI 2 in 39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte ricorrente
all'udienza del 07/11/2024:“[…] precisa le conclusioni come formulate nella prima memoria 183 comma 6, ed in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in prima, seconda
e terza memoria 183 comma 6 e di tutte le istanze formulate in corso causa.”
come formulate nella prima memoria 183 comma 6: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le circostanze tutte esposte:
In via preliminare d'urgenza:
per i motivi di cui in narrativa ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome delle CP_1 utenze relative ad acqua, gas e luce concernenti l'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare e condannare la sig.ra a restituire al ricorrente gli importi sinora CP_1 pagati per le stesse a partire dal mese di aprile 2023 pari ad € 1.127,77 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
In via principale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di con relativa Controparte_2 trascrizione nel Registro dell'Atto Civile del Comune competente;
2. autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. accertare e dichiarare, che il mantenimento del figlio minore è stato dal sig.re Persona_1
indebitamente versato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare la Parte_1 sig.ra alla restituzione dell'importo pari ad € 53.100,00 (177 mensilità ad € Controparte_1
300 ciascuna) a titolo di mantenimento ordinario nonché dell'importo di € 7.250,00 (spesa media annua di € 500.00) per le spese straordinarie o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
4. a partire dal mese di giugno 2022 e fino a quando la Sig.ra abita Controparte_2 nell'appartamento di Campo Tures, tavolarmente identificato dalla p.ed. 272 in P.T. 265/II in CC
Molini di Tures, porre a carico della stessa un assegno mensile di € 450.00 a titolo di mantenimento per il coniuge;
5. ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome di tutte le utenze relative CP_1 all'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare;
pagina 2 di 7
6. in ordine alle domande di parte resistente, respingere e rigettare in ogni caso la domanda di assegnazione in via esclusiva della casa coniugale in comproprietà in quanto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi del ricorrente, condannando la resistente ad abbandonare la citata abitazione al fine di permettere la vendita dell'immobile per pagare i debiti contratti nell'interesse de famiglia, nonché
7. in considerazione della capacità lavorativa della resistente e dell'autonomia ed indipendenza economica del Sig.re respingere in ogni caso le richieste di contributo al Parte_2
mantenimento formulate in favore degli stessi;
In subordine
nella denegata ipotesi di assegnazione della casa famigliare alla sig.ra condannare la CP_1 stessa a pagare le rate del mutuo per l'importo residuo pari ad € 95.692,83 o versare l'importo delle rate mensili al sig.re per il pagamento dell'importo residuo del mutuo come indicato nonché Pt_1 di pagare la somma di € 400,00 a titolo di affitto per la quota di ½ di proprietà del Sig.re Pt_1
[...]
[…]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
precisate dal procuratore di parte resistente: “[…] ogni contraria istanza disattesa e reietta, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - assegnarsi in via esclusiva alla resistente la casa coniugale in comproprietà in comunione legale, sita a Campo Tures, fraz. Molini di Tures, n. 1, completa di arredi ed accessori ad eccezione di tutti gli effetti personali del resistente;
- disporsi a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di € 300.- mensili ed in favore del figlio Controparte_1 Parte_2 dell'importo di € 300.- mensili;
- respingersi in ogni caso ogni e qualsiasi richiesta restitutoria formulata dal ricorrente in ordine ad asseriti mai sostenuti contributi al mantenimento in favore del minore così come la richiesta contribuzione al mantenimento formulata a carico Persona_2
della resistente;
- con vittoria di spese. In via istruttoria insiste per l'amissione delle prove per interpello e per testi come formulate in comparsa di costituzione di data 23/10/23 ed in memoria ex art. 183 VI c cpc n. 2 di data 6/5/24 nonché per le ivi richieste acquisizioni ovvero esibizioni in giudizio ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc;
- con vittoria di spese.”
pagina 3 di 7 e dal Pubblico Ministero in data 22-25/11/2024:“Il Pubblico Ministero conclude come segue: voglia il Giudice dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcun mantenimento reciproco tra gli stessi.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, ci si rimette alla decisione del Giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2023 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte convenuta . Controparte_1
Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato dalla Presidente del Tribunale è rimasto infruttuoso;
le parti hanno manifestato così seria e meditata volontà di separarsi.
All'udienza dd. 07/11/2024 le parti hanno formulato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso come sopra riportato.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Dall'unione delle parti è nato il figlio comune di anni 20 che vive in Austria e che Parte_2
ivi lavora;
in ogni caso, non risultando dagli atti elementi che facciano ritenere che lo stesso sia inabile al lavoro, deve essere considerato capace di produrre un proprio reddito ed economicamente autosufficiente. Non può quindi essere riconosciuto alcun mantenimento per detto figlio maggiorenne.
4. La moglie ha poi anche un altro figlio di nome (tuttora minorenne) che è nato durante il Per_1
matrimonio ma che è stato disconosciuto dal marito perché figlio di altro uomo. Non essendo figlio comune delle parti, la sua posizione non può essere considerata in questo processo di separazione.
Le domande formulate dal marito in punto restituzione di somme pagate per questo minore, sono in questo processo inammissibili.
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte (a cui questo Tribunale aderisce) che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, azioni di accertamento (patrimoniale) negativo o positivo, essendo queste ultime pagina 4 di 7 soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 21.5.2009 n.
11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Il signor ha una figlia maggiorenne ed economicamente indipendente da un prima Parte_1
matrimonio. Lavorava quale dipendente di un'impresa e ha avuto nell'anno 2022 un grave incidente sul lavoro (con gravi lesioni personali - rottura dell'anca) per il quale è rimasto ricoverato ca. tre mesi in ospedale e ca. un anno in malattia. Ora lavora di nuovo ma il suo stipendio è sensibilmente diminuito perché non può più muoversi bene.
La moglie durante il matrimonio non ha lavorato ma ora lavora con uno stipendio netto mensile medio di ca. € 1424,00 al mese.
Le parti hanno un appartamento in comune con mutuo residuo di euro ca. € 95.000,00. Il marito allega che da diverso tempo non riesce più a pagare la rata del mutuo e le spese condominiali a causa della sua situazione di salute in conseguenza dell'incidente sul lavoro subìto.
Da quanto premesso consegue che la moglie - che attualmente dispone di un proprio reddito - è economicamente autosufficiente. Anche il marito deve essere considerato economicamente autosufficiente.
In difetto di prole comune minorenne (o di prole comune maggiorenne ma economicamente non indipendente), sono inammissibili le richieste delle parti in punto assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie o al marito e ogni altra pretese volta alla liberazione dell'immobile in comproprietà o di intestazione di contratti di fornitura, trattandosi di domande che andranno fatte valere in un separato giudizio ordinario (cfr. punto che precede).
Eventuali modifiche della capacità reddituale o delle condizioni patrimoniale delle parti (ad esempio a seguito di futuri sviluppi quali pagamenti di risarcimento al marito per l'infortunio subìto
– questione tuttora non definita come si evince da ultimo dalla comparsa conclusionale del signor
) potranno essere semmai fatte valere al momento in cui saranno avvenute con Parte_1
richiesta di modifica delle condizioni di separazione ma non possono essere qui considerate poiché non concrete ed attuali.
6. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
7. All'esito della vertenza (che non vede nessuna delle parti soccombente o vincitrice) consegue la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 706 ss cpc e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a NF (CUBA) il 24/03/2003 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Martino in Badia (BZ) sub numero 4-II-C/2003;
dispone
che la separazione sia regolamentata secondo le seguenti condizioni:
1. Il Tribunale dà atto che il figlio maggiorenne delle parti è economicamente Persona_3
autosufficiente sicché non è dovuto alcun mantenimento per tale figlio.
2. Il Tribunale dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun mantenimento per la moglie o per il marito.
3. Il Tribunale dichiara inammissibili nel presente processo le seguenti domande di parte Pt_1
volte a:
[...]
a. “accertare e dichiarare, che il mantenimento del figlio minore è stato dal Persona_1 sig.re indebitamente versato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1 condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo pari ad € Controparte_1
53.100,00 (177 mensilità ad € 300 ciascuna) a titolo di mantenimento ordinario nonché dell'importo di € 7.250,00 (spesa media annua di € 500.00) per le spese straordinarie o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
”
b. “a partire dal mese di giugno 2022 e fino a quando la Sig.ra abita Controparte_2 nell'appartamento di Campo Tures, tavolarmente identificato dalla p.ed. 272 in P.T. 265/II in CC Molini di Tures, porre a carico della stessa un assegno mensile di € 450.00 a titolo di mantenimento per il coniuge;
”
c. “ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome di tutte le utenze relative CP_1 all'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare;
”
pagina 6 di 7 4. Il Tribunale dichiara inammissibile nel presente processo le domande di parte
[...]
volte ad “assegnarsi in via esclusiva alla resistente la casa coniugale in CP_1
comproprietà in comunione legale, sita a Campo Tures, fraz. Molini di Tures, n. 1, completa di arredi ed accessori ad eccezione di tutti gli effetti personali del resistente”.
5. Le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 24/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Simon Tschager dott. Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente
dott. Simon Tschager - Giudice relatore dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 900/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ERLACHER EMANUELA giusta delega in Parte_1
atti, presso il cui studio in VIA VERDA 3 in 39030 LA VILLA IN BADIA ha eletto domicilio;
- parte ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PEDRON GIANLORENZO Controparte_1
giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA BASTIONI MINORI 2 in 39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte ricorrente
all'udienza del 07/11/2024:“[…] precisa le conclusioni come formulate nella prima memoria 183 comma 6, ed in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in prima, seconda
e terza memoria 183 comma 6 e di tutte le istanze formulate in corso causa.”
come formulate nella prima memoria 183 comma 6: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le circostanze tutte esposte:
In via preliminare d'urgenza:
per i motivi di cui in narrativa ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome delle CP_1 utenze relative ad acqua, gas e luce concernenti l'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare e condannare la sig.ra a restituire al ricorrente gli importi sinora CP_1 pagati per le stesse a partire dal mese di aprile 2023 pari ad € 1.127,77 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
In via principale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di con relativa Controparte_2 trascrizione nel Registro dell'Atto Civile del Comune competente;
2. autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. accertare e dichiarare, che il mantenimento del figlio minore è stato dal sig.re Persona_1
indebitamente versato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare la Parte_1 sig.ra alla restituzione dell'importo pari ad € 53.100,00 (177 mensilità ad € Controparte_1
300 ciascuna) a titolo di mantenimento ordinario nonché dell'importo di € 7.250,00 (spesa media annua di € 500.00) per le spese straordinarie o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
4. a partire dal mese di giugno 2022 e fino a quando la Sig.ra abita Controparte_2 nell'appartamento di Campo Tures, tavolarmente identificato dalla p.ed. 272 in P.T. 265/II in CC
Molini di Tures, porre a carico della stessa un assegno mensile di € 450.00 a titolo di mantenimento per il coniuge;
5. ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome di tutte le utenze relative CP_1 all'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare;
pagina 2 di 7
6. in ordine alle domande di parte resistente, respingere e rigettare in ogni caso la domanda di assegnazione in via esclusiva della casa coniugale in comproprietà in quanto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi del ricorrente, condannando la resistente ad abbandonare la citata abitazione al fine di permettere la vendita dell'immobile per pagare i debiti contratti nell'interesse de famiglia, nonché
7. in considerazione della capacità lavorativa della resistente e dell'autonomia ed indipendenza economica del Sig.re respingere in ogni caso le richieste di contributo al Parte_2
mantenimento formulate in favore degli stessi;
In subordine
nella denegata ipotesi di assegnazione della casa famigliare alla sig.ra condannare la CP_1 stessa a pagare le rate del mutuo per l'importo residuo pari ad € 95.692,83 o versare l'importo delle rate mensili al sig.re per il pagamento dell'importo residuo del mutuo come indicato nonché Pt_1 di pagare la somma di € 400,00 a titolo di affitto per la quota di ½ di proprietà del Sig.re Pt_1
[...]
[…]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
precisate dal procuratore di parte resistente: “[…] ogni contraria istanza disattesa e reietta, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - assegnarsi in via esclusiva alla resistente la casa coniugale in comproprietà in comunione legale, sita a Campo Tures, fraz. Molini di Tures, n. 1, completa di arredi ed accessori ad eccezione di tutti gli effetti personali del resistente;
- disporsi a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di € 300.- mensili ed in favore del figlio Controparte_1 Parte_2 dell'importo di € 300.- mensili;
- respingersi in ogni caso ogni e qualsiasi richiesta restitutoria formulata dal ricorrente in ordine ad asseriti mai sostenuti contributi al mantenimento in favore del minore così come la richiesta contribuzione al mantenimento formulata a carico Persona_2
della resistente;
- con vittoria di spese. In via istruttoria insiste per l'amissione delle prove per interpello e per testi come formulate in comparsa di costituzione di data 23/10/23 ed in memoria ex art. 183 VI c cpc n. 2 di data 6/5/24 nonché per le ivi richieste acquisizioni ovvero esibizioni in giudizio ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc;
- con vittoria di spese.”
pagina 3 di 7 e dal Pubblico Ministero in data 22-25/11/2024:“Il Pubblico Ministero conclude come segue: voglia il Giudice dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcun mantenimento reciproco tra gli stessi.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, ci si rimette alla decisione del Giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2023 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte convenuta . Controparte_1
Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato dalla Presidente del Tribunale è rimasto infruttuoso;
le parti hanno manifestato così seria e meditata volontà di separarsi.
All'udienza dd. 07/11/2024 le parti hanno formulato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso come sopra riportato.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Dall'unione delle parti è nato il figlio comune di anni 20 che vive in Austria e che Parte_2
ivi lavora;
in ogni caso, non risultando dagli atti elementi che facciano ritenere che lo stesso sia inabile al lavoro, deve essere considerato capace di produrre un proprio reddito ed economicamente autosufficiente. Non può quindi essere riconosciuto alcun mantenimento per detto figlio maggiorenne.
4. La moglie ha poi anche un altro figlio di nome (tuttora minorenne) che è nato durante il Per_1
matrimonio ma che è stato disconosciuto dal marito perché figlio di altro uomo. Non essendo figlio comune delle parti, la sua posizione non può essere considerata in questo processo di separazione.
Le domande formulate dal marito in punto restituzione di somme pagate per questo minore, sono in questo processo inammissibili.
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte (a cui questo Tribunale aderisce) che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, azioni di accertamento (patrimoniale) negativo o positivo, essendo queste ultime pagina 4 di 7 soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 21.5.2009 n.
11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Il signor ha una figlia maggiorenne ed economicamente indipendente da un prima Parte_1
matrimonio. Lavorava quale dipendente di un'impresa e ha avuto nell'anno 2022 un grave incidente sul lavoro (con gravi lesioni personali - rottura dell'anca) per il quale è rimasto ricoverato ca. tre mesi in ospedale e ca. un anno in malattia. Ora lavora di nuovo ma il suo stipendio è sensibilmente diminuito perché non può più muoversi bene.
La moglie durante il matrimonio non ha lavorato ma ora lavora con uno stipendio netto mensile medio di ca. € 1424,00 al mese.
Le parti hanno un appartamento in comune con mutuo residuo di euro ca. € 95.000,00. Il marito allega che da diverso tempo non riesce più a pagare la rata del mutuo e le spese condominiali a causa della sua situazione di salute in conseguenza dell'incidente sul lavoro subìto.
Da quanto premesso consegue che la moglie - che attualmente dispone di un proprio reddito - è economicamente autosufficiente. Anche il marito deve essere considerato economicamente autosufficiente.
In difetto di prole comune minorenne (o di prole comune maggiorenne ma economicamente non indipendente), sono inammissibili le richieste delle parti in punto assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie o al marito e ogni altra pretese volta alla liberazione dell'immobile in comproprietà o di intestazione di contratti di fornitura, trattandosi di domande che andranno fatte valere in un separato giudizio ordinario (cfr. punto che precede).
Eventuali modifiche della capacità reddituale o delle condizioni patrimoniale delle parti (ad esempio a seguito di futuri sviluppi quali pagamenti di risarcimento al marito per l'infortunio subìto
– questione tuttora non definita come si evince da ultimo dalla comparsa conclusionale del signor
) potranno essere semmai fatte valere al momento in cui saranno avvenute con Parte_1
richiesta di modifica delle condizioni di separazione ma non possono essere qui considerate poiché non concrete ed attuali.
6. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
7. All'esito della vertenza (che non vede nessuna delle parti soccombente o vincitrice) consegue la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 706 ss cpc e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a NF (CUBA) il 24/03/2003 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Martino in Badia (BZ) sub numero 4-II-C/2003;
dispone
che la separazione sia regolamentata secondo le seguenti condizioni:
1. Il Tribunale dà atto che il figlio maggiorenne delle parti è economicamente Persona_3
autosufficiente sicché non è dovuto alcun mantenimento per tale figlio.
2. Il Tribunale dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun mantenimento per la moglie o per il marito.
3. Il Tribunale dichiara inammissibili nel presente processo le seguenti domande di parte Pt_1
volte a:
[...]
a. “accertare e dichiarare, che il mantenimento del figlio minore è stato dal Persona_1 sig.re indebitamente versato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1 condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo pari ad € Controparte_1
53.100,00 (177 mensilità ad € 300 ciascuna) a titolo di mantenimento ordinario nonché dell'importo di € 7.250,00 (spesa media annua di € 500.00) per le spese straordinarie o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
”
b. “a partire dal mese di giugno 2022 e fino a quando la Sig.ra abita Controparte_2 nell'appartamento di Campo Tures, tavolarmente identificato dalla p.ed. 272 in P.T. 265/II in CC Molini di Tures, porre a carico della stessa un assegno mensile di € 450.00 a titolo di mantenimento per il coniuge;
”
c. “ordinare alla sig.ra di fare la voltura a proprio nome di tutte le utenze relative CP_1 all'appartamento sopra identificato nel quale la stessa continua ad abitare;
”
pagina 6 di 7 4. Il Tribunale dichiara inammissibile nel presente processo le domande di parte
[...]
volte ad “assegnarsi in via esclusiva alla resistente la casa coniugale in CP_1
comproprietà in comunione legale, sita a Campo Tures, fraz. Molini di Tures, n. 1, completa di arredi ed accessori ad eccezione di tutti gli effetti personali del resistente”.
5. Le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 24/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Simon Tschager dott. Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7