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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5901/2022 R.G.
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa in Corso Gelone n. 134, presso lo studio dell'avv.
AN AR GA, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
Controparte_1
(Partita IVA ), con sede legale
[...] P.IVA_1
corrente in alla Via Don AR Gnocchi n. 3, in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott.
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra Controparte_2 loro, dagli Avv.ti Carmine Salvato e Andrea Piacentini, con studio in
Via dell'Acqua Traversa n. 195, giusta procura generale in atti. CP_1
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del
16.11.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4824/2022 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della opposta Controparte_3
della somma complessiva di euro 9.146,00, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della domanda di immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l'anno accademico 2020/2021
sottoscritta dall'opponente presso il Learning Center di Unicusano sito in
Floridia.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione e nel merito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha rilevato l'infondatezza del credito vantato da parte opposta stante la vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 4 e 8 del pag. 2/10 Regolamento dell'Ateneo con le quali si stabilisce che ai fini della revoca del contratto di iscrizione al corso di Laurea si debba provvedere al pagamento dei debiti maturati con rinnovo automatico dell'iscrizione al successivo anno accademico, difatti, subordinando la rinuncia agli studi all'inoltro di una lettera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al regolare pagamento delle rette relative agli anni accademici e ai contributi dovuti, nonché al versamento di una tassa pari a euro 550,00.
a sostegno delle proprie difese e, in particolare, al fine Parte_1
di evidenziare l'asserita scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dall'opposta, ha prodotto in atti (doc. 3 dell'atto di citazione) un provvedimento sanzionatorio emesso dall' Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in seno al quale era stata rilevata, a sua detta,
l'illegittimità delle pratiche commerciali volte a ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore mediante le condotte sopra descritte.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
[...]
istando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pag. 3/10 Nelle proprie difese eccepiva la genericità delle contestazioni mosse da controparte, precisando, inoltre, come i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso fossero note all'opponente in quanto chiaramente descritte sia nel Regolamento di Ateneo che nel contratto sottoscritto dal il quale non avrebbe provveduto a formalizzare alcuna rinuncia Pt_1
agli studi, ciò comportando il rinnovo automatico dell'iscrizione ai successivi anni accademici e alla maturazione delle relative rette.
Infine, parte opposta ha rilevato la non applicabilità del Codice del
Consumo al caso di specie, essendo la stessa un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, non rientrando, dunque, nell'alveo della definizione di “professionista” di cui all'art. 3, comma primo, lett. C del
Codice del Consumo, precludendone pertanto l'applicabilità.
Con l'ordinanza del 4.07.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione rilevata dall'opponente e accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., e ritenuta, infine la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a pag. 4/10 mezzo di note scritte all'udienza del 5.11.2025 e con successiva ordinanza di scioglimento della riserva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 9.146,00, vantato dalla nei confronti di parte Controparte_3
opponente quale saldo delle rette annuali relative al Corso di Laurea in
Giurisprudenza per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022,
20022/2023, i costi di gestione della pratica per euro 100,00, euro 46,00 a titolo di mora e spese per il mancato pagamento nei termini.
Preliminarmente, è da ricordarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato pag. 5/10 dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti è da ritenersi pacifica in quanto riferita dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi e documentata in atti dall'
[...]
attraverso la produzione della domanda di CP_3
immatricolazione del del contratto e del Regolamento di Pt_1
Ateneo che parte opponente si è impegnata a rispettare ai sensi dell'art. 4
sottoscrivendo l'apposita clausola contrattuale, nonché il modulo di obbligatorietà del pagamento della retta universitaria anch'esso debitamente sottoscritto dal (vd. allegati nn. 2, 3, 4 e 5 dell'atto Pt_1
di costituzione).
Prima di passare al vaglio dell'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento
di Ateneo è da chiarirsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal al caso che ci occupa non si applica la disciplina del Codice del Pt_1
Consumo, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, “il
carattere di specialità della disciplina universitaria impedisce
l'applicazione di norme che espressamente non vi si riferiscano, ad ogni
pag. 6/10 buon conto non potendosi riferire alcuna delle pratiche commerciali
dirette alla vendita di oggetti”.
Ancora, è da richiamarsi quanto disposto in materia dal secondo comma dell'art. 6 della Legge n. 168/1989 che così recita: “Nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati
dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti a
regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso
riferimento. La mera circostanza, quindi, che il codice del consumo non
operi alcun espresso riferimento alle Università consente di affermare che
il D. Lgs. 206/05 non può trovare applicazione con riguardo al rapporto
che si viene ad instaurare con lo studente, disciplinato unicamente dai
Regolamenti di cui l'Università si è dotata e che, ai sensi del comma 9
dell'art. 6 della Legge del 1989, sono sottoposti, prima dell'emanazione, al
controllo di legittimità e di merito del Ministro”.
Orbene, tornando al merito, la doglianza con la quale parte opponente ha lamentato la vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 4 e 8 del
Regolamento di Ateneo devono ritenersi infondate, in quanto, stante la mancata applicabilità della disciplina del Codice del consumo per motivi sopra esposti, l'approvazione delle clausole vessatorie deve ricondursi all'alveo dell'ordinaria disciplina codicistica della doppia sottoscrizione.
pag. 7/10 Difatti, l'art. 1341 del Codice civile prevede che “le condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In
ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto…”.
Sul punto è bene, altresì, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, ossia: “in tema di contratti predisposti da una parte mediante
moduli o formulari è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte,
anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole
comportarsi con diligenza e nel caso in cui non agisca in tal senso, non
può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui
firmata” (Cass. civile Ord. n. 3307 del 2018).
Nel caso di specie ha sottoscritto specificamente e Parte_1
separatamente le clausole di cui agli artt. 5,6,7,8,9,10 del Regolamento di
Ateneo a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., obbligandosi, inoltre, a rispettare l'intero contenuto del detto Regolamento mediante approvazione specifica dell'art. 4 del contratto stipulato con l'Università, conformemente agli orientamenti sopra menzionati.
pag. 8/10 Per tali motivi, ritenuta la validità delle clausole contrattuali contestate dall'opponente,
deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del 16.11.2022 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4824/2022 del ruolo generale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato, valori minimi relativi allo scaglione di valore e per le fasi di studio, atto introduttivo, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del 16.11.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali Parte_1
in favore della Controparte_3
pag. 9/10 che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Siracusa lì 20/11/2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 10/10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5901/2022 R.G.
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa in Corso Gelone n. 134, presso lo studio dell'avv.
AN AR GA, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
Controparte_1
(Partita IVA ), con sede legale
[...] P.IVA_1
corrente in alla Via Don AR Gnocchi n. 3, in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott.
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra Controparte_2 loro, dagli Avv.ti Carmine Salvato e Andrea Piacentini, con studio in
Via dell'Acqua Traversa n. 195, giusta procura generale in atti. CP_1
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del
16.11.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4824/2022 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della opposta Controparte_3
della somma complessiva di euro 9.146,00, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della domanda di immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l'anno accademico 2020/2021
sottoscritta dall'opponente presso il Learning Center di Unicusano sito in
Floridia.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione e nel merito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha rilevato l'infondatezza del credito vantato da parte opposta stante la vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 4 e 8 del pag. 2/10 Regolamento dell'Ateneo con le quali si stabilisce che ai fini della revoca del contratto di iscrizione al corso di Laurea si debba provvedere al pagamento dei debiti maturati con rinnovo automatico dell'iscrizione al successivo anno accademico, difatti, subordinando la rinuncia agli studi all'inoltro di una lettera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al regolare pagamento delle rette relative agli anni accademici e ai contributi dovuti, nonché al versamento di una tassa pari a euro 550,00.
a sostegno delle proprie difese e, in particolare, al fine Parte_1
di evidenziare l'asserita scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dall'opposta, ha prodotto in atti (doc. 3 dell'atto di citazione) un provvedimento sanzionatorio emesso dall' Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in seno al quale era stata rilevata, a sua detta,
l'illegittimità delle pratiche commerciali volte a ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore mediante le condotte sopra descritte.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
[...]
istando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pag. 3/10 Nelle proprie difese eccepiva la genericità delle contestazioni mosse da controparte, precisando, inoltre, come i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso fossero note all'opponente in quanto chiaramente descritte sia nel Regolamento di Ateneo che nel contratto sottoscritto dal il quale non avrebbe provveduto a formalizzare alcuna rinuncia Pt_1
agli studi, ciò comportando il rinnovo automatico dell'iscrizione ai successivi anni accademici e alla maturazione delle relative rette.
Infine, parte opposta ha rilevato la non applicabilità del Codice del
Consumo al caso di specie, essendo la stessa un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, non rientrando, dunque, nell'alveo della definizione di “professionista” di cui all'art. 3, comma primo, lett. C del
Codice del Consumo, precludendone pertanto l'applicabilità.
Con l'ordinanza del 4.07.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione rilevata dall'opponente e accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., e ritenuta, infine la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a pag. 4/10 mezzo di note scritte all'udienza del 5.11.2025 e con successiva ordinanza di scioglimento della riserva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 9.146,00, vantato dalla nei confronti di parte Controparte_3
opponente quale saldo delle rette annuali relative al Corso di Laurea in
Giurisprudenza per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022,
20022/2023, i costi di gestione della pratica per euro 100,00, euro 46,00 a titolo di mora e spese per il mancato pagamento nei termini.
Preliminarmente, è da ricordarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato pag. 5/10 dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti è da ritenersi pacifica in quanto riferita dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi e documentata in atti dall'
[...]
attraverso la produzione della domanda di CP_3
immatricolazione del del contratto e del Regolamento di Pt_1
Ateneo che parte opponente si è impegnata a rispettare ai sensi dell'art. 4
sottoscrivendo l'apposita clausola contrattuale, nonché il modulo di obbligatorietà del pagamento della retta universitaria anch'esso debitamente sottoscritto dal (vd. allegati nn. 2, 3, 4 e 5 dell'atto Pt_1
di costituzione).
Prima di passare al vaglio dell'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento
di Ateneo è da chiarirsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal al caso che ci occupa non si applica la disciplina del Codice del Pt_1
Consumo, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, “il
carattere di specialità della disciplina universitaria impedisce
l'applicazione di norme che espressamente non vi si riferiscano, ad ogni
pag. 6/10 buon conto non potendosi riferire alcuna delle pratiche commerciali
dirette alla vendita di oggetti”.
Ancora, è da richiamarsi quanto disposto in materia dal secondo comma dell'art. 6 della Legge n. 168/1989 che così recita: “Nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati
dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti a
regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso
riferimento. La mera circostanza, quindi, che il codice del consumo non
operi alcun espresso riferimento alle Università consente di affermare che
il D. Lgs. 206/05 non può trovare applicazione con riguardo al rapporto
che si viene ad instaurare con lo studente, disciplinato unicamente dai
Regolamenti di cui l'Università si è dotata e che, ai sensi del comma 9
dell'art. 6 della Legge del 1989, sono sottoposti, prima dell'emanazione, al
controllo di legittimità e di merito del Ministro”.
Orbene, tornando al merito, la doglianza con la quale parte opponente ha lamentato la vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 4 e 8 del
Regolamento di Ateneo devono ritenersi infondate, in quanto, stante la mancata applicabilità della disciplina del Codice del consumo per motivi sopra esposti, l'approvazione delle clausole vessatorie deve ricondursi all'alveo dell'ordinaria disciplina codicistica della doppia sottoscrizione.
pag. 7/10 Difatti, l'art. 1341 del Codice civile prevede che “le condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In
ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto…”.
Sul punto è bene, altresì, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, ossia: “in tema di contratti predisposti da una parte mediante
moduli o formulari è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte,
anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole
comportarsi con diligenza e nel caso in cui non agisca in tal senso, non
può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui
firmata” (Cass. civile Ord. n. 3307 del 2018).
Nel caso di specie ha sottoscritto specificamente e Parte_1
separatamente le clausole di cui agli artt. 5,6,7,8,9,10 del Regolamento di
Ateneo a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., obbligandosi, inoltre, a rispettare l'intero contenuto del detto Regolamento mediante approvazione specifica dell'art. 4 del contratto stipulato con l'Università, conformemente agli orientamenti sopra menzionati.
pag. 8/10 Per tali motivi, ritenuta la validità delle clausole contrattuali contestate dall'opponente,
deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del 16.11.2022 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4824/2022 del ruolo generale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato, valori minimi relativi allo scaglione di valore e per le fasi di studio, atto introduttivo, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1733/2022 del 16.11.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali Parte_1
in favore della Controparte_3
pag. 9/10 che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Siracusa lì 20/11/2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 10/10