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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a./Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128611051139222 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5479/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno risulta presente per l'appellante
Resistente/Appellato: La parte appellata si riporta agli atti già depositati e chiede il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128611051139222, emesso in data 18.12.2023 e notificato in data 16/01/2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 295,02 a titolo di tassa di possesso auto non pagato per l'anno 2016, oltre interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica.
La ricorrente deduceva il mancato invio degli atti prodromici, sottesi al preavviso di fermo impugnato.
Aggiungeva, poi, che il Concessionario non aveva la legittimazione attiva a stare in giudizio e che la pretesa creditoria vantata dall'Ente resistente fosse oramai ampiamente prescritta, essendo decorso il triennio previsto.
Concludeva, chiedendo l'annullamento del fermo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio la R.T.I. – costituita dalla società Ricorrente_1 S.p.A. e dalla società Ricorrente_1 S.p.A., in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate locali, resistendo al ricorso spiegato dalla sig.ra Resistente_1 ed eccependo la correttezza del proprio operato, chiedendo, altresì, il rigetto del ricorso.
Con Sentenza n. 19078/2024 del 18.10.2024, depositata il 23/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, accoglieva il ricorso, per intervenuta prescrizione del credito, per non aver il
Concessionario – a dire del Giudice di prime cure – dimostrato la corretta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La R.T.I. - Società “Ricorrente_1 S.p.A.” e Società “Ricorrente_1 S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione p.t., proponeva appello al fine di ottenere la riforma della summenzionata sentenza, perché ingiusta, illegittima e contraria alle norme di legge.
La sentenza afferma “Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, la ricorrente ha correttamente dimostrato che è intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla Legge, perché la R.T.I. costituita dalla società Ricorrente_1 spa e dalla Ricorrente_1 spa, non ha allegato nessuna relata di notifica relativa all'avviso di accertamento prodromico.”
Tale statuizione non corrisponde al vero, infatti, gli atti prodromici sottesi al fermo amministrativo impugnato, sono stati tutti regolarmente notificati all'odierno appellato, come attestato dalle ricevute di notifica, già correttamente depositate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva l'appellato e chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Il giudice di prime cure non ha preso in considerazione la prova della notifica dell'avviso di ricevimento, già depositata nel giudizio di I° grado, limitandosi a dire che quest'ultima non fosse stata depositata, pertanto,
l'appellante allega nuovamente la summenzionata notifica
In particolare, il corretto iter-procedimentale svolto dall'Ente accertatore nonché dall'Ente riscossore, è suffragato dall'invio dei seguenti atti prodromici: -avviso di accertamento n. 634011779310 notificato il
28.10.2019; -ingiunzione di pagamento n.634011779310 notificata il 17.06.2022.
A seguito della notifica degli atti sopra elencati, vi è stata, successivamente, la notifica dell'atto impugnato.
Risulta, quindi, dimostrato per tabulas, che l'attività della Concessionaria è stata correttamente espletata, nel pieno rispetto dei termini prescrizionali di cui al D.L. n. 953/1982.
Quindi la notifica dell'avviso di accertamento prodromico si è correttamente perfezionata.
Per ciò che concerne l'asserita prescrizione del credito, va evidenziato il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio connesso agli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo n.
20230002128611051139222.
Ed invero, il preavviso di fermo amministrativo de quo veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n.634011779310 notificato il 28.10.2019; l'ingiunzione n.634011779310 notificata in data
17/06/2022.
È di agevole percezione comprendere che l'asserita prescrizione non risulta affatto verificata, in quanto interrotta dalla notifica degli atti prodromici summenzionati.
Com'è noto, in tema di Tassa Automobilistica, il riferimento normativo in tema di prescrizione va all'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito nella L. n. 60/1986, il quale recita quanto segue: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento …”.
Muovendo da tali presupposti, è evidente che quindi l'Ente Impositore o, per esso, la Concessionaria possa provvedere al recupero di tali importi entro il terzo anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella specie, la tassa automobilistica 2016 è stata richiesta, per la prima volta, nell'annualità 2019 con la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato, e, nell'annualità 2022, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento ovvero entro il terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
E' evidente che alcuna prescrizione né decadenza fosse ancora maturata alla notifica degli accertamenti e che, in ogni caso, tali notifiche hanno interrotto la prescrizione e la decadenza il cui termine triennale è ricominciato a decorrere dalla data di notifica degli accertamenti.
L'attività della Concessionaria, infatti, risulta correttamente espletata nel pieno rispetto dei termini prescrizionali di cui al D.L. n. 953/1982.
Alla luce di quanto precede, l'appello proposto va accolto e la sentenza del giudice di prime n. 19078/2024 del 18.03.2024, depositata il 23.12.2024, notificata in data 23.12.2024, va riformata e, per l'effetto, va accertata l'avvenuta notifica dell'avviso di ricevimento prodromico e conferma dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge. La circostanza dell'avvenuto furto del veicolo anteriormente all'anno in contestazione giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a./Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128611051139222 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5479/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno risulta presente per l'appellante
Resistente/Appellato: La parte appellata si riporta agli atti già depositati e chiede il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128611051139222, emesso in data 18.12.2023 e notificato in data 16/01/2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 295,02 a titolo di tassa di possesso auto non pagato per l'anno 2016, oltre interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica.
La ricorrente deduceva il mancato invio degli atti prodromici, sottesi al preavviso di fermo impugnato.
Aggiungeva, poi, che il Concessionario non aveva la legittimazione attiva a stare in giudizio e che la pretesa creditoria vantata dall'Ente resistente fosse oramai ampiamente prescritta, essendo decorso il triennio previsto.
Concludeva, chiedendo l'annullamento del fermo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio la R.T.I. – costituita dalla società Ricorrente_1 S.p.A. e dalla società Ricorrente_1 S.p.A., in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate locali, resistendo al ricorso spiegato dalla sig.ra Resistente_1 ed eccependo la correttezza del proprio operato, chiedendo, altresì, il rigetto del ricorso.
Con Sentenza n. 19078/2024 del 18.10.2024, depositata il 23/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, accoglieva il ricorso, per intervenuta prescrizione del credito, per non aver il
Concessionario – a dire del Giudice di prime cure – dimostrato la corretta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La R.T.I. - Società “Ricorrente_1 S.p.A.” e Società “Ricorrente_1 S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione p.t., proponeva appello al fine di ottenere la riforma della summenzionata sentenza, perché ingiusta, illegittima e contraria alle norme di legge.
La sentenza afferma “Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, la ricorrente ha correttamente dimostrato che è intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla Legge, perché la R.T.I. costituita dalla società Ricorrente_1 spa e dalla Ricorrente_1 spa, non ha allegato nessuna relata di notifica relativa all'avviso di accertamento prodromico.”
Tale statuizione non corrisponde al vero, infatti, gli atti prodromici sottesi al fermo amministrativo impugnato, sono stati tutti regolarmente notificati all'odierno appellato, come attestato dalle ricevute di notifica, già correttamente depositate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva l'appellato e chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Il giudice di prime cure non ha preso in considerazione la prova della notifica dell'avviso di ricevimento, già depositata nel giudizio di I° grado, limitandosi a dire che quest'ultima non fosse stata depositata, pertanto,
l'appellante allega nuovamente la summenzionata notifica
In particolare, il corretto iter-procedimentale svolto dall'Ente accertatore nonché dall'Ente riscossore, è suffragato dall'invio dei seguenti atti prodromici: -avviso di accertamento n. 634011779310 notificato il
28.10.2019; -ingiunzione di pagamento n.634011779310 notificata il 17.06.2022.
A seguito della notifica degli atti sopra elencati, vi è stata, successivamente, la notifica dell'atto impugnato.
Risulta, quindi, dimostrato per tabulas, che l'attività della Concessionaria è stata correttamente espletata, nel pieno rispetto dei termini prescrizionali di cui al D.L. n. 953/1982.
Quindi la notifica dell'avviso di accertamento prodromico si è correttamente perfezionata.
Per ciò che concerne l'asserita prescrizione del credito, va evidenziato il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio connesso agli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo n.
20230002128611051139222.
Ed invero, il preavviso di fermo amministrativo de quo veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n.634011779310 notificato il 28.10.2019; l'ingiunzione n.634011779310 notificata in data
17/06/2022.
È di agevole percezione comprendere che l'asserita prescrizione non risulta affatto verificata, in quanto interrotta dalla notifica degli atti prodromici summenzionati.
Com'è noto, in tema di Tassa Automobilistica, il riferimento normativo in tema di prescrizione va all'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito nella L. n. 60/1986, il quale recita quanto segue: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento …”.
Muovendo da tali presupposti, è evidente che quindi l'Ente Impositore o, per esso, la Concessionaria possa provvedere al recupero di tali importi entro il terzo anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella specie, la tassa automobilistica 2016 è stata richiesta, per la prima volta, nell'annualità 2019 con la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato, e, nell'annualità 2022, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento ovvero entro il terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
E' evidente che alcuna prescrizione né decadenza fosse ancora maturata alla notifica degli accertamenti e che, in ogni caso, tali notifiche hanno interrotto la prescrizione e la decadenza il cui termine triennale è ricominciato a decorrere dalla data di notifica degli accertamenti.
L'attività della Concessionaria, infatti, risulta correttamente espletata nel pieno rispetto dei termini prescrizionali di cui al D.L. n. 953/1982.
Alla luce di quanto precede, l'appello proposto va accolto e la sentenza del giudice di prime n. 19078/2024 del 18.03.2024, depositata il 23.12.2024, notificata in data 23.12.2024, va riformata e, per l'effetto, va accertata l'avvenuta notifica dell'avviso di ricevimento prodromico e conferma dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge. La circostanza dell'avvenuto furto del veicolo anteriormente all'anno in contestazione giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.