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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4312/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'avv. Pietro Artioli Bonati Controparte_1
e
, con l'avv. Enrica Gianola Bazzini CP_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024 e hanno proposto Controparte_1 CP_2
domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Parma in data 12 settembre 1998, dalla cui unione è nata il [...] la figlia Per_1
Il Tribunale, con sentenza pronunciata il 2 ottobre 2024 e pubblicata il 7 ottobre 2024, ha già dichiarato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza in pari data, ha fissato l'udienza del 20 marzo 2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 20 marzo 2025, il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il giorno 22 maggio 2025, non risultando ancora decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, come previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) secondo capoverso della legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni.
Con note in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni ivi riportate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b) secondo capoverso, Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, di cui alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia ormai maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parma il 12 settembre 1998 da e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1 CP_2
Comune di Parma al n. 296, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni tutte dalle parti concordate di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 22 maggio 2025;
2. dichiara la perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
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