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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SEBASTIANO LEONARDI;
Per il convenuto\opposto l'avv. ALAIMO CALOGERO, oggi sostituito dall'avv. SERGIO SPADARO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
***************
N. R.G. 4924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4924/2024 promossa da nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Leonardi (C.F. per procura C.F._2 in atti, domiciliato in Acireale, corso Italia 29; ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 sito in Palermo, Via Dante n. 55, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 09.06.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 nel procedimento n.
1738/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la Parte_1 somma di euro 58.145,71, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Il quindi, con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Pt_1 predetto decreto, deducendo: in via preliminare, la prescrizione del credito;
la nullità del decreto notificato in quanto sprovvisto di alcuni requisiti di forma previsti ex artt. 638 e ss c.p.c.; il difetto di prova della titolarità attiva del credito azionato;
il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'usurarietà del tasso di interesse applicato e la vessatorietà delle condizioni contrattuali. Per tali ragioni così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via preliminare, sospendere l'esecutività del Decreto ingiuntivo opposto;
2) Dichiararsi la prescrizione delle somme richieste;
3) Ancora in via preliminare, sospendere il procedimento al fine di esperire la procedura di mediazione;
4) In via ancora preliminare, si eccepisce la nullità del decreto opposto;
5) Nel merito, dichiarare inesistente o revocare o annullare il Decreto ingiuntivo opposto Decreto Ingiuntivo n° 1050/2024 n.
1738/24 R.G. emesso in data 22/04/2024 e notificato in data 23/04/2024, promosso nei suoi confronti dalla per le sopra dette motivazioni;
5) Condannare l'opposta alle spese, competenze Controparte_1 ed onorari di giudizio.”. Si costituiva l'opposta che respingeva le avverse doglianze e rassegnava le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI CATANIA disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare - sospendere il presente giudizio di opposizione al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/10, ponendo tale onere a carico della - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. CP_1 Controparte_2
1050/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Tribunale di Catania, ritenuto che l'opposizione promossa dal Sig. non è di pronta soluzione, né fondata su prova scritta;
provvedendo nel Parte_1 merito - confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Tribunale di Catania, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in Parte_1 fatto come in diritto;
in subordine, senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche solo in parte le eccezioni sollevate da Controparte, ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 1050/2024 per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento di quella Parte_1 diversa somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria, anche a titolo di indebito arricchimento;
- condannare il Sig. al pagamento di spese e compensi Parte_1 professionali anche del presente giudizio.”. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 09.12.2024 la causa andava in riserva sulle richieste delle parti. All'esito, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, si assegnava all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio della mediazione. All'udienza di rinvio del 10.03.2025, preso atto che la mediazione aveva avuto esito negativo, la pagina 2 di 4 causa andava nuovamente in riserva, per poi essere rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 09.06.2025. Infine, il 09.06.2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
****************** L'opposizione risulta fondata e merita di essere accolta per quanto di seguito esposto. All'uopo, occorre esaminare in via preliminare e prioritaria -in base al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cfr. Cass. n. 363/2019 e Cass. n. 9309/2020)- la censura sollevata dall'opponente circa la titolarità attiva del credito da parte della che Controparte_2 risulta all'evidenza risolutiva e assorbente ai fini del decidere. Ebbene, la pretesa creditoria portata dall'ingiunzione di pagamento di cui in parola trae origine da un contratto di finanziamento concesso dalla Findomestic S.p.A. a in data 05.05.2008 Parte_1 e che a far data dal 2012, secondo la ricostruzione dell'opposta, sarebbe stato oggetto di svariate cessioni sino a giungere alla Controparte_2 L'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha, quindi, agito in giudizio assumendo che “la Findomestic Banca S.p.a., in data 27.4.2009, nell'ambito di un distinto e più ampio negozio di cessione, cedeva alla il Controparte_3 credito vantato nei confronti del Sig. . Della suddetta cessione veniva data Parte_1 comunicazione a mezzo lettera del 27.4.2009 (Cfr. doc. 2 del procedimento monitorio). Successivamente, la in data 1.7.2012, nell'ambito di un più ampio negozio di Controparte_3 cessione ed all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, cedeva in pro-soluto alla RY il credito vantato nei confronti del Sig. CP_4 Pt_1
. Della suddetta operazione di cessione, realizzata in conformità a quanto disposto dagli
[...] articoli 1 e 4 della legge n. 130/99, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 11.8.2012 – Parte Seconda. Infine, quale ultimo passaggio, il credito in parola è stato ceduto in pro soluto dalla in data 8.9.2017, Controparte_5 nell'ambito di un più ampio negozio di cessione e sempre all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, alla la Controparte_2 quale, dunque, oggi, né è l'unica titolare.” Per provare quanto asserito l'opposta, su cui incombe il relativo onere, ha depositato in atti: in riferimento alla prima cessione tra la Findomestic S.p.A. e la unicamente una Controparte_3 comunicazione, peraltro priva di ricevuta di ritorno e/o di documentazione atta ad attestarne l'avvenuta spedizione;
quanto alla seconda cessione tra e l'avviso fattone nella Controparte_3 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 11.8.2012 – Parte Seconda;
infine, per la cessione da a Controparte_5 l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.121 del 14.10.2017 Controparte_2
-Parte Seconda- oltre al contratto di cessione del 8.9.2017 (v. all.ti fasc. opposta). Dall'analisi del corredo probatorio offerto, tuttavia, si deve ritenere inadeguata e carente la prova fornita in ordine ai vari passaggi che hanno coinvolto il finanziamento e l'effettiva titolarità attiva del predetto credito, atteso che dai documenti allegati -in particolar modo per le cessioni a monte di quella intervenuta da ultimo tra e non è stata data analitica e puntuale Controparte_5 Controparte_2 dimostrazione che -nell'ambito delle reiterate e plurime cessioni in massa di crediti- sia stato di volta in volta incluso il credito azionato nei confronti del operando il principio nemo plus iuris Pt_1 transferre potest quam ipse habet. Per tale ragione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 1738/2024 R.G.. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 133 Parte_1
pagina 3 di 4 D.P.R. n. 115/2002. Le somme liquidate sono, inoltre, dimidiate ex art. 130 del medesimo decreto ritenendosi che, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale Catania, Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, 16.11.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 1738/2024.
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € 7.051,50 per spese di lite, dimidiate ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 09.06.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SEBASTIANO LEONARDI;
Per il convenuto\opposto l'avv. ALAIMO CALOGERO, oggi sostituito dall'avv. SERGIO SPADARO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
***************
N. R.G. 4924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4924/2024 promossa da nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Leonardi (C.F. per procura C.F._2 in atti, domiciliato in Acireale, corso Italia 29; ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 sito in Palermo, Via Dante n. 55, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 09.06.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 nel procedimento n.
1738/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la Parte_1 somma di euro 58.145,71, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Il quindi, con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Pt_1 predetto decreto, deducendo: in via preliminare, la prescrizione del credito;
la nullità del decreto notificato in quanto sprovvisto di alcuni requisiti di forma previsti ex artt. 638 e ss c.p.c.; il difetto di prova della titolarità attiva del credito azionato;
il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'usurarietà del tasso di interesse applicato e la vessatorietà delle condizioni contrattuali. Per tali ragioni così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via preliminare, sospendere l'esecutività del Decreto ingiuntivo opposto;
2) Dichiararsi la prescrizione delle somme richieste;
3) Ancora in via preliminare, sospendere il procedimento al fine di esperire la procedura di mediazione;
4) In via ancora preliminare, si eccepisce la nullità del decreto opposto;
5) Nel merito, dichiarare inesistente o revocare o annullare il Decreto ingiuntivo opposto Decreto Ingiuntivo n° 1050/2024 n.
1738/24 R.G. emesso in data 22/04/2024 e notificato in data 23/04/2024, promosso nei suoi confronti dalla per le sopra dette motivazioni;
5) Condannare l'opposta alle spese, competenze Controparte_1 ed onorari di giudizio.”. Si costituiva l'opposta che respingeva le avverse doglianze e rassegnava le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI CATANIA disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare - sospendere il presente giudizio di opposizione al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/10, ponendo tale onere a carico della - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. CP_1 Controparte_2
1050/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Tribunale di Catania, ritenuto che l'opposizione promossa dal Sig. non è di pronta soluzione, né fondata su prova scritta;
provvedendo nel Parte_1 merito - confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Tribunale di Catania, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in Parte_1 fatto come in diritto;
in subordine, senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche solo in parte le eccezioni sollevate da Controparte, ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 1050/2024 per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento di quella Parte_1 diversa somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria, anche a titolo di indebito arricchimento;
- condannare il Sig. al pagamento di spese e compensi Parte_1 professionali anche del presente giudizio.”. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 09.12.2024 la causa andava in riserva sulle richieste delle parti. All'esito, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, si assegnava all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio della mediazione. All'udienza di rinvio del 10.03.2025, preso atto che la mediazione aveva avuto esito negativo, la pagina 2 di 4 causa andava nuovamente in riserva, per poi essere rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 09.06.2025. Infine, il 09.06.2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
****************** L'opposizione risulta fondata e merita di essere accolta per quanto di seguito esposto. All'uopo, occorre esaminare in via preliminare e prioritaria -in base al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cfr. Cass. n. 363/2019 e Cass. n. 9309/2020)- la censura sollevata dall'opponente circa la titolarità attiva del credito da parte della che Controparte_2 risulta all'evidenza risolutiva e assorbente ai fini del decidere. Ebbene, la pretesa creditoria portata dall'ingiunzione di pagamento di cui in parola trae origine da un contratto di finanziamento concesso dalla Findomestic S.p.A. a in data 05.05.2008 Parte_1 e che a far data dal 2012, secondo la ricostruzione dell'opposta, sarebbe stato oggetto di svariate cessioni sino a giungere alla Controparte_2 L'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha, quindi, agito in giudizio assumendo che “la Findomestic Banca S.p.a., in data 27.4.2009, nell'ambito di un distinto e più ampio negozio di cessione, cedeva alla il Controparte_3 credito vantato nei confronti del Sig. . Della suddetta cessione veniva data Parte_1 comunicazione a mezzo lettera del 27.4.2009 (Cfr. doc. 2 del procedimento monitorio). Successivamente, la in data 1.7.2012, nell'ambito di un più ampio negozio di Controparte_3 cessione ed all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, cedeva in pro-soluto alla RY il credito vantato nei confronti del Sig. CP_4 Pt_1
. Della suddetta operazione di cessione, realizzata in conformità a quanto disposto dagli
[...] articoli 1 e 4 della legge n. 130/99, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 11.8.2012 – Parte Seconda. Infine, quale ultimo passaggio, il credito in parola è stato ceduto in pro soluto dalla in data 8.9.2017, Controparte_5 nell'ambito di un più ampio negozio di cessione e sempre all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, alla la Controparte_2 quale, dunque, oggi, né è l'unica titolare.” Per provare quanto asserito l'opposta, su cui incombe il relativo onere, ha depositato in atti: in riferimento alla prima cessione tra la Findomestic S.p.A. e la unicamente una Controparte_3 comunicazione, peraltro priva di ricevuta di ritorno e/o di documentazione atta ad attestarne l'avvenuta spedizione;
quanto alla seconda cessione tra e l'avviso fattone nella Controparte_3 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 11.8.2012 – Parte Seconda;
infine, per la cessione da a Controparte_5 l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.121 del 14.10.2017 Controparte_2
-Parte Seconda- oltre al contratto di cessione del 8.9.2017 (v. all.ti fasc. opposta). Dall'analisi del corredo probatorio offerto, tuttavia, si deve ritenere inadeguata e carente la prova fornita in ordine ai vari passaggi che hanno coinvolto il finanziamento e l'effettiva titolarità attiva del predetto credito, atteso che dai documenti allegati -in particolar modo per le cessioni a monte di quella intervenuta da ultimo tra e non è stata data analitica e puntuale Controparte_5 Controparte_2 dimostrazione che -nell'ambito delle reiterate e plurime cessioni in massa di crediti- sia stato di volta in volta incluso il credito azionato nei confronti del operando il principio nemo plus iuris Pt_1 transferre potest quam ipse habet. Per tale ragione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 1738/2024 R.G.. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 133 Parte_1
pagina 3 di 4 D.P.R. n. 115/2002. Le somme liquidate sono, inoltre, dimidiate ex art. 130 del medesimo decreto ritenendosi che, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale Catania, Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, 16.11.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1050/2024, emesso e depositato il 22.04.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 1738/2024.
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € 7.051,50 per spese di lite, dimidiate ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 09.06.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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