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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 6054/2023, trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
all'udienza del 25/09/2025 e promossa da:
C.F. - PEC – in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 Email_1
legale rappresentante signor con sede a Urbisaglia (MC) in via Montedoro 18/19, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lupetti del Foro di Fermo (C.F. – C.F._1
PEC ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore nominato in Email_2
via Correggio 3B, Porto San Giorgio (63822 FM), fax 0734 673708, PEC per notifiche e comunicazioni:
giusta delega allegata all'atto di citazione notificato in data 23/11/2023 e Email_2
depositato in data 27/11/2023;
-attrice- pagina 1 di 21 CONTRO
., in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 [...]
, con sede legale sita in Limena (PD), via Roma - 2, P. IVA: , rappresentata e CP_4 P.IVA_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/02/2024,
dall'avv. Pino Zerbetto, ( ; Fax 049.875551; PEC C.F._2
e domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Email_3
studio del medesimo legale, sito in Padova, Galleria Eremitani n. 5, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC Email_3
-convenuta-
CONTRO
(C.F. ) , in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in CP_5 P.IVA_3
Monte Urano, via 1° Maggio n° 43, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2024, dall'Avv. Luca Corridoni (Cod. Fiscale
- P. IVA , n° fax 0734/228387, pec C.F._3 P.IVA_4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Serena Cipolletti Email_4
(C.F. – PEC , ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 Email_5
lo studio dell'Avv. Luca Corridoni, in Fermo via Giovanni Agnelli n° 22/2;
-convenuta-
OGGETTO: “contraffazione disegno-modello comunitario registrato di suola di scarpe: inibitoria, sequestro e
risarcimento del danno;
eccezione riconvenzionale di nullità del modello azionato”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 25/09/2025 dinanzi al G.I. i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/11/2023 la società vocava in CP_1 CP_1
giudizio innanzi all'intestato Ufficio Giudiziario e per l'udienza del 30.04.2024 le società CP_5
(quale suolificio) e (quale calzaturificio) al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_3
e testuali conclusioni “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria domanda,
eccezione o deduzione, così giudicare: (1) – Accertare e dichiarare che le calzature a marchio “ Parte_1
codici articolo JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 prodotte e commercializzate dalla convenuta e Controparte_3
mostrate nei docc. da 2 a 4 allegati, costituiscono contraffazione del modello UE n° 008741219- 0001 di titolarità pagina 2 di 21 della (doc. 1). (2) – Accertare e dichiarare che il fondo denominato “penelope”, o altrimenti Controparte_1
denominato, incorporato nelle calzature a marchio codici JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 Parte_1
(mostrate nei docc. da 2 a 4), realizzato e commercializzato dalla costituisce contraffazione del CP_5
modello UE n° 008741219-0001 di titolarità della (doc. 1). In conseguenza dell'accertata Controparte_1
contraffazione del modello UE n° 008741219-0001 di titolarità della ad opera delle società Controparte_1
convenute: (3) – Inibire in via definitiva alle società convenute la produzione, commercializzazione,
esportazione, importazione, vendita e in generale qualsivoglia utilizzazione dei prodotti contestati: ossia delle
calzature a marchio “ articoli JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 e del fondo per calzature Parte_1
applicato ad esse (“Penelope” o “Penn” o altrimenti denominato) (art. 124 comma 1 CPI); (4) – ordinare il ritiro
dal commercio dei prodotti contestati nei confronti di chiunque ne sia proprietario o comunque ne abbia la
disponibilità (art. 124 co. 1 CPI); (5) – disporre altresì il sequestro e la distruzione dei prodotti contestati e dei
beni strumentali (in particolare gli stampi) impiegati per la loro realizzazione (artt. 129 e 124 comma 3 CPI); (6)
– fissare a carico delle società convenute l'obbligo di pagamento di una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente contestata e per ogni ritardo nelle società convenute nell'esecuzione delle misure
disposte dal Tribunale (art. 124 comma 2 CPI); (7) – ai sensi dell'art. 125 comma 3 CPI, condannare
alla restituzione degli utili ricavati per mezzo della contraffazione e quindi alla restituzione Controparte_3
alla degli utili ricavati dalla delle vendite delle calzature a marchio “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
articoli JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 mostrate nei documenti allegati da 2 a 4; (8) – disporre la Parte_1
pubblicazione integrale dell'emananda sentenza di condanna sia cartacea che on line, su quotidiano “Il Sole 24
Ore”, a cura e a spese delle società convenute (art. 126 CPI) autorizzando parte attrice a provvedere in caso di
inottemperanza delle stesse, con spese a carico delle società convenute;
(9) – condannare le società convenute in
solido a rifondere a parte attrice i compensi e spese di difesa nel presente giudizio, oltre a spese generali (15%),
CPA e IVA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. in data 18/03/2024 e riportate nella nota deposita ex art. 190 c.p.c. in data 18/04/2025 nella quale sono state reiterate le richieste istruttorie non accolte dal G.I.
con l'ordinanza del 19/11/2024).
In sintesi e per quanto d'interesse la società attrice deduceva che:
- La era un'impresa specializzata nella creazione e produzione di fondi e CP_1
componenti per calzature.
- La stessa era titolare, fra le numerose altre, della registrazione multipla di modelli UE n.
008741219, che comprende il modello UE n. 0087412190001 (doc. 1) depositato e registrato pagina 3 di 21 presso l'EUIPO di Alicante con effetto dal 29-10-2021, ai sensi del reg. CE n. 6/2022 sui disegni e modelli dell'Unione Europea (d'ora in avanti “RDMUE”); e quindi con scadenza del primo quinquennio di tutela prevista per il 29/10/2026;
- il modello UE 0087412190001 tutelava l'aspetto esteriore di un fondo per calzature (realizzabile in qualsiasi colore): (a) ottenuto con materiale di stampaggio, tipo gomma o TR o altro materiale riale similare;
(b) che presenta bilateralmente un tacco piuttosto vistoso avente una forma posteriore curvilinea idealmente conica che si arresta all'altezza del tallone e un lato interno sagomato e inclinato tipo piramide che si arresta ad un'altezza pari a circa la metà
dell'altezza della parte posteriore del tacco medesimo;
(c) sempre bilateralmente detto tacco forma un corpo unico con la parte centrale e anteriore del fondo, costituita da una lingua longitudinale curvilinea verso l'alto e di spessore variabile: spessore maggiore in coincidenza con la zona di appoggio dell'avanpiede e gradualmente minore in direzione sia del fiosso che della punta;
(d) nella zona di maggiore spessore la lingua presenta comunque un'altezza non superiore alla metà dell'altezza del tacco;
(e) detta lingua frontalmente presenta una forma curvilinea idealmente conica come quella della parte anteriore del tacco;
(f) sempre bilateralmente dall'unione della peculiare forma del tacco e della lingua si ottiene una incisione laterale che evoca la pinna dorsale di uno squalo;
(g) la morfologia del fondo di cui trattasi altresì caratterizzata anche da un vistoso bordo perimetrale alla pianta del piede avente una larghezza costante;
(h) detto bordo perimetrale presenta infine pareti inclinate verso l'esterno.
- L'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello UE n. 0087412190001,
e di conseguenza il suo carattere individuale, erano determinati dalla combinazione delle caratteristiche da (a) ad (h) appena descritte.
- Il modello UE 0087412190001 (doc. 1) corrispondeva all'articolo della denominato CP_1
«Nina» (doc. 2)
- Nel settembre del 2023 la era venuta a conoscenza del fatto che CP_1 Controparte_3
stava producendo e commercializzando in Italia e all'estero quattro modelli di calzature da donna a marchio collezione A/I 2023 2024 codici JX10, JX14, JX16, JX18 e Parte_1
JX19 (anche presentate con i nomi: , e le quali Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
riproducono identicamente il design rivendicato dal modello UE n. 0087412190001, violandolo.
- In particolare le calzature contestate, risultano offerte in vendita come “novità” sul sito https://poesieveneziane.com (docc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 11); pagina 4 di 21 - In contraffazione del modello UE n. 0087412190001 della era ovviamente anche il CP_1
fondo applicato sulle calzature contestate, realizzato dal suolificio (cfr. docc. 7 e 10) CP_5
come si ricavava anche dal marchio impresso sul battistrada (cfr. doc. 4).
- La sussistenza della contraffazione del modello UE n. 0087412190001 era stata verificata dalla anche mediante l'acquisto on-line in data 1209 2023 di un campione della calzatura CP_1
codice JX10 (doc. 4).
- Confrontando il fondo di tale calzatura con quello rivendicato dal modello UE n. 008741219-
0001 si trovava conferma che il primo riproduceva identicamente, persino nelle dimensioni e proporzioni, l'insieme delle caratteristiche da (a) ad (h) del modello UE n. 0087412190001,
contraffacendolo.
- Di conseguenza aveva dapprima diffidato il 19 092023 (doc. 5) e CP_1 Controparte_3
successivamente il in data 27-09 2023 (doc. 6) quale produttore del Controparte_6
fondo applicato sulle calzature contestate, intimando loro di desistere dall'illecito;
- Ma le trattative che ne erano scaturite erano rimaste infruttuose.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2024 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_5
contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in
diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. IN
VIA SUBORDINATA: valutate tutte le circostanze di fatto e di diritto dichiarare la somma di euro 2.623,04
offerta da ex art. 1208 e ss. c.c. pienamente satisfattiva delle pretese di con ogni CP_5 CP_1
conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa e confermate nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. nella quale con riferimento alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti dalla società convenuta ha così precisato: “Rispetto alla domanda di manleva e chiamata in causa formulata da Controparte_3
parte convenuta piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA Controparte_3
PRELIMINARE: rigettare la domanda di chiamata in causa formulata da verso l'esponente Controparte_3
per insussistenza del profilo di responsabilità posto a suo fondamento.. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rigettare la richiesta di manleva (tenere sollevata ed indenne)
formulata da verso la per esser la stessa, per motivi esposti in narrativa, Controparte_3 CP_5
pagina 5 di 21 infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi
professionali di causa”; le citate conclusioni sono state riportate nella nota depositata in data 23/04/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società convenuta deduceva che: CP_5
- In data 27.09.2023 la veniva diffidata dalla per asserite violazioni Controparte_5 CP_1
del modello UE n° 008741219-0001 a titolarità raffigurante una suola per Controparte_1
calzature;
- tale contestazione vedeva coinvolta anche la società quale calzaturificio CP_3
produttore di vari modelli di scarpe su cui era montata la suola prodotta dalla CP_5
A tale diffida veniva fornito immediato riscontro in data 02.10.2023 (Allig. n° 2) contestando tutto quanto ivi asserito soprattutto in relazione alla validità del modello azionato.
- Ne seguiva una trattativa tra i legali di tutte le parti coinvolte: da un lato, CP_1
ed dall'altra. CP_5 CP_3
- In esito a tale trattativa la in data 30.10.2023, ribadendo l'assoluta assenza di CP_5
qualsivoglia sua responsabilità per le ragioni tutte analiticamente indicate, comunicava alla il numero di suole vendute e procedeva a formulare proposta transattiva per euro CP_1
2.623,04 (Allig. n° 3);
- Parimenti in data 9.11.2023 la a mezzo del funzionario UNEP dott. CP_5 Persona_6
formulava Offerta Reale ex art. 1208 c.c. per euro 2.623,04 rispetto alla quale il legale rappresentante dichiarava di “rifiutare l'offerta reale così come oggi formulata in CP_1
quanto ritenuta non congrua” (Allig. n° 4);
- Nella missiva data 30.10.2023 sopra indicata e prodotta sub. doc. 3 la aveva dato CP_5
conto che la produzione delle suole in contestazione era assolutamente ferma e che non vi erano né commesse né ordini;
- la aveva tenuto fede a tale impegno: la produzione infatti non era stata ripresa, e CP_5
l'impegno veniva ulteriormente confermato, con conseguente venir meno della necessità di ottenere una inibitoria, posto che la condotta richiesta era già stata volontariamente adottata da sin dall'ottobre 2023; CP_5
- tale comportamento, al pari della formulazione di congrua e satisfattiva offerta reale e della divulgazione dei documenti tecnico – contabili di vendita ancor prima della notifica dell'atto di citazione dovevano essere liberamente valutati dal Giudicante, il quale poteva desumere dalla condotta delle parti argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. pagina 6 di 21 - A tale comunicazione veniva allegato e quindi messo a completa disposizione della CP_1
[... un documento contenente in chiaro: - il conteggio delle paia prodotte e vendute, per complessive 1.072 paia come da registro delle vendite anch'esso messo a disposizione della
- la scheda tecnica dei costi da cui risultava che la redditualità della suola Controparte_1
contestata, al netto dei costi di ammortamento degli stampi ed al lordo delle imposte, era pari ad euro 1,50/paio, così che il complessivo reddito generato dalla vendita delle suole in questione ammontava ad euro 1608,00.
- Con l'obiettivo di tacitare ogni ulteriore richiesta e senza riconoscimento di alcuna delle avverse pretese, considerata la modicità degli importi e dunque l'opportunità di risolvere transattivamente la vertenza, l'esponente procedeva a formulare ai sensi degli artt. 1208 e ss.
c.c. una offerta reale per il tramite dell'Unep presso il Tribunale di Macerata;
l'importo di tale offerta, ammontante ad euro 2.623,04, risulta comprensivo non solo degli utili percepiti dalla ma altresì delle spese legali presuntivamente sostenute dalla per CP_5 Controparte_1
la formulata diffida a firma dell'Avv. Lupetti.
- tale offerta reale - rappresentante l'integrale retroversione dell'utile ottenuto da - CP_5
risultava congrua e corretta nel suo ammontare in quanto l'utile generato dal modello era in linea con le medie produttive del settore di riferimento, e per di più era CP_5
sostanzialmente uguale all'utile generato dal modello le due suole non CP_1
presentavano infatti elementi tecnici quali inserti, minuterie, etc in grado di sbilanciarne il valore, e erano prodotte mediante stampaggio ad iniezione di materiale termoplastico, secondo una tecnica produttiva nota da decenni;
inoltre, il risibile volume di vendita della CP_5
[... non impediva né aveva impedito alla di operare sul mercato. Controparte_1
- Il modello azionato dall'attrice (fra l'altro identico ad altro modello il cui numero di deposito è
008741219-0002, Allig. n° 5) era privo del carattere della novità richiesto dall'art. 6 del Reg.
stante la presenza in epoca anteriore alla registrazione di quello azionato sul mercato di modelli assolutamente sovrapponibili quali:
1) in vendita sul sito di seconda mano Vinted dal 19 aprile 2021 ma Controparte_7
dichiarati come della “precedente collezione invernale”, ossia quella del 2020/2021 (le due immagini sono state catturate come screenshot il 19/10/2023, e i dati exif sono a disposizione);
in vendita sul sito Yoox;
in vendita sul sito Controparte_7 Controparte_8
LuxuryShops; pagina 7 di 21 2) per commercializzate a partire dal 2016; Foto di tre Controparte_9 CP_10
calzature di fine anni novanta;
Foto di in tour con il gruppo “Spice Girls, Tes_1
scattata sul palco del concerto di Montreal (Canada) del 1998; notare gli stivali caratterizzati da una particolare inclinazione del tacco;
- Dalle foto prodotte si evinceva come almeno cinque anni prima del deposito CP_1
fossero già in commercio suole recanti un tacco con profilo diagonale e alto spessore nell'avampiede.
- dal punto di vista dell'utilizzatore informato, tenendo conto della libertà dell'autore nel modello posteriore e delle altre circostanze, l'impressione generale suscitata dal modello CP_1
non differiva da quella suscitata dai modelli anteriori;
[...]
- pertanto, il modello era privo di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, CP_1
paragrafo 1, lettera b), RDC con conseguente nullità dello stesso e quindi l'assenza di contraffazione da parte di CP_5
- comunque, raffrontando il modello azionato dall'attrice e quello prodotto dalla convenuta emergeva la netta differenza fra i due che suscitavano in un utilizzatore informato una diversa impressione generale.
- A tal fine, erano infatti notevoli e chiare le differenze tra le due suole, in particolare:
Il volume del tacco;
lo spessore della parte anteriore (avanpiede); la curvatura della punta;
le righe parallele in rilievo che caratterizzavano il modello e erano -invece- assenti nel CP_5
modello ; le proporzioni tra le parti della suola;
CP_1
- risultava eccessivamente gravosa la richiesta della di distruzione degli stampi, CP_1
soprattutto alla luce della condotta anche extra-processuale di come pure di tutte le CP_5
circostanze di fatto e diritto offerte nella superiore narrativa;
- il materiale termoplastico era pertanto di per sé “neutro”, poiché poteva essere utilizzato per lo stampaggio di qualsiasi tipo di suole, mentre per quanto riguardava gli stampi gli stessi potevano essere nuovamente fusi, ricavandone così nuovi stampi, o modificati mediante l'inserimento di elementi metallici che ne andavano a stravolgere il volume.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/02/2024 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3
adito, contrariis reiectis, rigettare, con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi professionali, le domande di
pagina 8 di 21 parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento – anche parziale- delle domande attoree, condannare la con sede in Via 1° Controparte_11
Maggio 43 a Monte Urano (FM) (P. IVA ) a tenere sollevata ed indenne da ogni P.IVA_3 CP_3
conseguenza pregiudizievole all'esito del presente giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa,
confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 e nella nota depositata ex art. 190 c.p.c. in data 24/04/2025 che contiene anche le richieste istruttorie).
Nel medesimo atto formulava altresì istanza ex art. 269 c.p.c. chiedendo, vista la CP_3
chiamata in garanzia contenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di autorizzare la chiamata in causa della società differendo all'uopo la prima udienza allo scopo di Controparte_5
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis c.p.c.. Le parti, medio tempore, depositavano memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
Il Giudice Ist. (originariamente designato), vista l'istanza ex art. 269 c.p.c. formulata da , CP_3
con provvedimento del 03/04/2024 rinviava pertanto la causa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
all'udienza del 31.10.2024 ore 11.30, precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
In ottemperanza al suddetto provvedimento in data 27.05.2024 notificava chiamata in CP_3
garanzia a e in data 18/07/2024 la difesa della convenuta depositava la CP_5 CP_5
relativa comparsa di costituzione in risposta alla chiamata in causa.
In sintesi e per quanto d'interesse la società deduceva che: CP_3
- il modello depositato da era del tutto privo di carattere individuale ai sensi dell'art. CP_1
6, reg. 6/2002 poiché l'impressione che suscitava nell'utilizzatore informato, ossia in quella figura intermedia tra l'esperto del settore ed il consumatore medio, adusa comunque al settore merceologico di riferimento e fornita di particolare diligenza, non differiva dall'impressione generale ingenerata da qualsiasi modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda.
- Ed in ogni caso mancava il fondamentale requisito della novità come dimostrato dal Catalogo
AI 21_22.pdf a marchio dell'odierna convenuta per la stagione AI 2021/22. Parte_1
- La relativa collezione data a parecchi mesi prima della data di registrazione del modello da parte di . Molti modelli del catalogo (pagg. 48, 50, 52, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 144, CP_1
146 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 ed altri) presentavano suole con caratteristiche pagina 9 di 21 corrispondenti a quelle descritte da controparte dalla lettera a) alla lettera h) del suo atto di citazione.
- anche con riferimento al quantum le domande attoree erano infondate;
- La “restituzione degli utili ricavati per mezzo della contraffazione” invocata da parte attrice,
tenuto conto che l'asserita “contraffazione” riguardava un elemento del tutto secondario del prodotto finito, ed appariva priva di qualsiasi nesso di causalità.
Con DP n. 18/2024 veniva designato nuovo G.I.
Alla udienza del 31/10/2024 “Gli avv.ti Cipoletti, Corridoni preso atto della mancata comparizione dei legali
rappresentanti delle controparti chiedono che venga valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; il sig. CP_12
conferma che la produzione delle suole è cessata prima dell'inizio del presente giudizio e ancor prima della
ricezione della diffida;
fin da ora si rende disponibile a consegnare a parte attrice gli stampi ovviamente in via
transattiva e senza alcun riconoscimento;
si rende disponibile anche a restituire le suole ancora eventualmente in
suo possesso;
l'avv. Zerbetto dichiara che anche la società rappresentata è disponibile a restituire a parte attrice i
modelli di scarpe incorporanti le suole contestate laddove ne risultino ancora in possesso;
l'avv. Lupetti prende
atto e si riserva di riferire al Cliente;
tutti i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi;
insistono nelle
rispettive richieste anche istruttorie opponendosi a quelle avversarie per quanto già dedotto in atti;
in particolare
l'avv. Corrdoni chiede in via preliminare che venga fissata udienza ex art. 189 c.p.c. in ragione della
inaccoglibilità in diritto delle domande attoree;
l'avv. Lupetti contesta tutte le pregresse argomentazioni delle
controparti e si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nella istanza ex art. 210 c.p.c. e nella ammissione della
CTU contabile sul quantum risarcibile;
l'avv. Zerbetto contesta quanto affermato da nella memoria di CP_5
cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. dichiarando che non è vero che la società abbia acquistato suole tipo Pt_2 CP_13
per realizzare calzature per conto di stessa. Anzi a quest'ultima risulta che si tratti di calzature CP_3
commercializzate direttamente da e comunque non per Si oppone alla ammissione della Pt_2 CP_3
prova per testi richiesta da trattandosi di capitoli generici ed irrilevanti;
in via preliminare si opus CP_5
chiede che venga fissata udienza ex art. 189 c.p.c posto che non è stata contestata la datazione del catalogo
prodotto” (cfr. verbale di udienza).
Con ordinanza emessa in data 19/11/2024 il G.I. rigettava tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
dichiarava chiusa l'istruttoria; fissava dinanzi a sé l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c. per il
26/06/2025 ore 9,30; assegnando alle parti i termini massimi di cui al citato articolo nn. 1, 2 e 3 che decorreranno a ritroso dalla data della su fissata udienza (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e pagina 10 di 21 conferma integralmente con conseguente rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla difesa di parte attrice, come si dirà meglio infra).
Con decreto del 11/06/2025 l'udienza del 26/06/2025 veniva rinviata a quella del 25/09/2025 ove il G.I.
riservava di differire al Collegio per la decisione.
In data 17/11/2025 la difesa della convenuta ha depositato istanza volta ad essere “rimessa in termini ai
sensi dell'art. 153/II cpc autorizzandola al deposito in atti del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Fermo in
data 30/09/2025 e notificato il 01/10/2025 con il quale è stata respinta l'opposizione all'archiviazione del
procedimento penale n. 1094/2024 RGNR “.
Orbene ciò sinteticamente riportato -in via preliminare- va rigettata l'istanza avanzata ex art. 153
c.p.c. dalla difesa della convenuta e depositata in data 17/11/2025 (ovvero quando la Controparte_5
predetta causa era già stata trattenuta in decisione) per le ragioni che seguono,
La predetta istanza ha ad oggetto il deposito del decreto del 30/09/2025 e notificato in data 01/10/2025
con il quale il Gip del Tribunale di Fermo avrebbe rigettato l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale n. 1094/2024 RGNR.
Nel corso del presente giudizio nessuna delle parti ha mai fatto riferimento al procedimento penale di cui quindi non si conoscono fatti e contenuti.
A ciò si aggiunga che per pacifica giurisprudenza della S.C. va escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un "vincolo di valutazione nel presente giudizio" infatti il
decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di
quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli
effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre
2015, n. 21089; Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 giugno - 3 agosto 2016, n. 16239).
Ciò precisato sempre in via preliminare in diritto va osservato che:
- Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 6/2002: «1. Sono di seguito denominati “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.
2. Un disegno o modello comunitario è protetto: a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
(…)».
- In base all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
pagina 11 di 21 - L'articolo 5 di detto regolamento così prevede: «1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». -
L'articolo 6 del medesimo regolamento così dispone: «1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».
- L'articolo 19 di tale regolamento così recita: «1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è
applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti”;
- L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento.
- Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale pagina 12 di 21 utilizzazione di quest'ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.
- Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità.
- le condizioni sostanziali richieste per il sorgere della protezione di un disegno o modello comunitario, sia esso registrato o non registrato, vale a dire la novità e il carattere individuale,
sono le stesse tanto per i prodotti quanto per le parti di un prodotto.
- Perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto considerato nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto è
indispensabile che l'aspetto di questa parte sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione;
- L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
- la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 38,
disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori.
- il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo le caratteristiche protette di tale disegno o modello, senza tener conto delle caratteristiche, in particolare tecniche, escluse dalla protezione [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021,
(Pannello edilizio), T-193/20, EU:T:2021:782, punto 72 e Controparte_14
giurisprudenza citata); pagina 13 di 21 - Al fine di permettere di esaminare se l'aspetto di una parte di prodotto o di una componente di prodotto complesso soddisfi la condizione del carattere individuale, è necessario che tale parte o componente costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.
- Ciò presuppone che l'aspetto di tale parte o componente sia capace, di per sé stesso, di produrre un'impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d'insieme.
- Inoltre, il «settore interessato» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è
limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o è destinato ad essere applicato.
Orbene nel caso di specie il disegno comunitario azionato dalla società attrice è quello di una suola come rappresentata sub doc. n. 1.
In materia di modelli e disegni, oggetto della protezione (art. 3 lett a) regolamento, definizioni:
«disegno o modello»: l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”) è l'aspetto del bene, quale esso risulta depositato ed appare, nel caso di specie, dalle immagini contenute nel certificato di registrazione (cfr.
doc. n. 1 nel quale non sono inserite le misure e le dimensioni del disegno).
Sono del tutto estranei all'apparenza e dunque alla protezione, se non visibili dalle immagini (e non lo sono), i materiali di cui è composto l'oggetto e la parte sottostante la suola (ovvero il battistrada).
Altresì, la protezione è limitata all'oggetto come rappresentato e non si estende a varianti, in particolare di colore, non rivendicate (la parte avrebbe potuto proteggerle con un deposito multiplo).
La società attrice nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi atto di citazione e memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c.) ha dedotto che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello UE n. 0087412190001, e di conseguenza il suo carattere individuale, sono determinati dalla combinazione delle caratteristiche da (a) ad (h) descritte alla pag. 2
e da quelle indicate nella relazione del consulente (doc. n. 20) e che i quattro modelli di calzature da donna a marchio collezione A/I 2023 2024 codici JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 Parte_1
(anche presentate con i nomi: , e sulle quali è stata incorporata la Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
pagina 14 di 21 suola modello Penelope realizzata dalla società riproducono identicamente il design CP_5
rivendicato dal modello UE n. 0087412190001, violandolo.
L'assunto non ha pregio.
In punto contraffazione trattasi di verificare se i prodotti commercializzati dalla società CP_3
e forniti ad essa dalla società siano interferenti con il modello comunitario n. 008741219- CP_5
0001 ivi azionato dalla società attrice.
Le suole sono «componenti di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, dato che è una componente di una calzatura, in assenza della quale tale prodotto non potrebbe essere l'oggetto di una normale utilizzazione;
una volta incorporata resta visibile durante la normale utilizzazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002.
Il giudizio di comparazione- che si svolge tra privativa come registrata e prodotti asseritamente interferenti - nel caso di modello (a differenza del caso dei marchi) va effettuato utilizzando quale parametro il c.d. “utilizzatore informato”.
L'utilizzatore informato è una finzione giuridica e tale concetto deve essere interpretato nel senso che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello in base alla destinazione del prodotto stesso.
L'aggettivo «informato» suggerisce che l'utente, senza essere un progettista o un esperto tecnico,
conosce i vari disegni o modelli esistenti nel settore interessato, possiede un certo grado di conoscenza delle caratteristiche che tali disegni o modelli comprendono di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, presta un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza
(18/10/2018, T-368/17, Electrically operated lifting column, in particolare per le tabelle, EU:T:2018:695,
§ 26 e giurisprudenza ivi citata).
L'«utilizzatore informato», cioè di colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli stessi, è in grado di percepirne anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale (v. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762,
Cass. 2020 n. 23975; cfr. anche sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-
281/10 P, Racc., EU:C:2011:679, punto 53).
Per utilizzatore “informato” si intende infatti per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria colui che, senza essere necessariamente un progettista o un esperto tecnico, ben conosce i vari disegni o modelli che esistono nel comparto di riferimento, disponendo di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, che a causa del suo pagina 15 di 21 interesse per i prodotti in questione, ha un di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza. In tal senso, si veda, tra le altre, sentenza 20 ottobre 2011, Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, procedimento n. C-281/10 P, in cui viene sottolineato che quella di “utilizzatore informato”
costituisce “nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non
è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in
conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In
tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non
già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla
sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”.
Nel caso in esame non vi è motivo di ritenere che, da un punto di vista puramente visivo, la suola costituisca per l'utilizzatore informato una caratteristica che sarebbe predominante rispetto al resto della scarpa.
Tutt'al più, la suola avrà la stessa importanza della tomaia nell'impressione visiva complessiva della scarpa.
Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può
limitarsi a un confronto puramente analitico di un elenco di somiglianze e differenze (13/06/2017, T-
9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 79).
Deve trattarsi di un confronto onnicomprensivo che consenta di stabilire in modo sufficientemente preciso e certo l'impressione generale prodotta dal disegno o modello in questione (14/06/2011, T-
68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 73).
Circa la valutazione dell'«impressione generale» suscitata dal modello, specificamente dedotta, va invece rilevato come, dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come "affollamento".
Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. Anche in sede comunitaria pagina 16 di 21 CP_ (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, si afferma come «Un CP_15
affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche
generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto
può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali
diversi disegni o modelli» (cfr. Cass. 2020 n. 23975).
Tale principio è condiviso dal Collegio, con la precisazione che nel giudizio in questione rileva giocoforza l'accertamento dell'ampia, oppure ridotta, presenza sul mercato di prodotti riferibili al
genus e non ad una (più o meno ristretta ed incerta) species.
Ed invero, il settore merceologico di riferimento non può che essere quello generale cui appartiene il prodotto asseritamente imitato, secondo l'uso che gli compete, e non il "settore" delineato dalla descrizione singolare e puntuale di quel particolare prodotto, avente, cioè, proprio e tutti i caratteri del modello pretesamente leso nei diritti di esclusiva: pena la tautologia della nozione, posto che si finirebbe allora, per definizione, per descrivere il singolo prodotto e non il settore di riferimento (cfr.
Cass. 2020 n. 23975 con la quale si afferma il seguente principio di diritto: “in tema di proprietà
industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario, che va condotta
valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del
precedente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche, e tenendo conto del settore merceologico
più o meno affollato da prodotti simili, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, donde
l'impossibilità di sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo più favorevole sui medesimi elementi
che quel giudice abbia già prudentemente apprezzato”).
Anche in sede comunitaria (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc.
Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o
modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione
del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle
differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli”.
Nel settore calzaturiero, affollato dalla presenza di numerosi operatori commerciali, dove la forma del prodotto può essere condizionata da vincoli derivanti da specifiche caratteristiche funzionali, si verifica una omologazione delle caratteristiche generali dei beni, cosicché per rilevare il gradiente di differenziazione da prodotti similari richiesto al fine di evitare la contraffazione e di riconoscere la validità del modello registrato, si debbono apprezzare elementi di originalità anche limitati ma pagina 17 di 21 comunque e pur sempre intrinsecamente idonei a individualizzare il prodotto nel senso appena sopra precisato.
Pertanto, l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato non può prescindere da detto affollamento che fa sì che l'utilizzatore informato nella sua percezione di insieme colga il “carattere individuale” attenzionando le caratteristiche anche di dettaglio e riuscendo a percepire il peso dei singoli elementi (pur non dovendo notare ogni minimo particolare) nella composizione dell'insieme.
In altre parole nel settore affollato come il peso dei dettagli conferisce carattere individuale al modello,
(necessario ai fini della validità) così d'altro canto proprio la diversità di detti dettagli consente all'utilizzatore informato di riportare una impressione generale diversa con riferimento a prodotti che per detti dettagli si differenzino dal Modello.
Sotto altro profilo, occorre poi considerare che la libertà dell'autore di un disegno o modello trova un limite nei vincoli di natura tecnica correlati alla funzione del prodotto o di un elemento del prodotto,
ovvero nei vincoli di natura normativa relativi alle prescrizioni legislative applicabili al prodotto medesimo. In conseguenza dei vincoli di cui sopra si viene a determinare una “standardizzazione” di alcune caratteristiche del prodotto, che divengono quindi comuni a più disegni o modelli. Ne
consegue che, più la libertà dell'autore nella realizzazione di un modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell'autore è limitata,
tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.
Esaminati in concreto i caratteri dei due modelli (ovvero quello di parte attrice e quello prodotto dalla convenuta , si ritiene che il modello di parte attrice (come rappresentato in sede di CP_5
registrazione vedasi doc. n. 1) sia diverso dal quello prodotto dalla società (denominato CP_5
Penelope) e venduto (incorporato nella scarpa) dalla , ovvero sia tale da suscitare CP_3
nell'utilizzatore informato una diversa impressione generale d'insieme, rendendo rilevanti anche variazioni piuttosto modeste, ma pur sempre significative per il medesimo, in un settore affollato come è quello delle calzature.
L'esame sintetico e comparato dei su citati modelli consente di rilevare – come sostenuto dalla difesa delle convenute- che siano differenti:
- Il volume del tacco;
- Lo spessore della parte anteriore (avanpiede); pagina 18 di 21 - - La curvatura della punta;
- - Le righe parallele in rilievo che caratterizzano il modello e sono invece assenti nel CP_5
modello CP_1
- Le proporzioni tra le parti della suola (come si evince dalla comparazione fotografica di cui alle pagg. 14 e 15 della consulenza di parte depositata dall'attrice sub doc. n. 20 in allegato alla memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c..p.c. e di cui alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Tutte le caratteristiche che non sono visibili nel disegno dell'attrice (ovvero la parte sotto la suola,
nonché il materiale e il colore per quanto sopra precisato) sono da considerarsi differenze.
Le variazioni nel modello delle convenute presentano sufficienti caratteristiche di diversità, tali da essere percepibili dai destinatari del prodotto, in quanto determinano un'impressione visiva, idonea a differenziarlo nel campo particolarmente affollato delle suole delle scarpe.
Va altresì osservato che la suola di cui al modello di parte attrice non conferisce alla scarpa in cui deve essere incorporata nessun carattere individualizzante in quanto non presenta linee, contorni, colori,
forme particolari né è dotata di una particolare (nel senso di originale) struttura superficiale.
Ciò emerge chiaramente anche nel confronto visivo e di immagine effettuato dal consulente di parte attrice nelle pagg. 14 e 15 della relazione in atti.
Il settore di riferimento è particolarmente affollato (come dimostrano le stesse produzioni delle convenute) e la soluzione tecnica oggetto dell'inventiva è assai modesta, mentre il riferimento al criterio dell'utilizzatore informato permette di considerare sufficienti anche differenziazioni non immediatamente rilevate dal consumatore medio come avviene nella specie, in cui - ponendo a raffronto i due modelli - emerge la diversità delle suole (per volume del tacco, per spessore della parte anteriore, per la curvatura della punta, per la presenza delle righe parallele in rilievo, e per le parti non visibili per quanto sopra precisato) inducendo una impressione diversa nell'utilizzatore informato.
Non si tratta di dettagli irrilevanti ma al contrario sono sufficienti e tali da ingenerare nel pubblico -
per le ragioni anzidette- un'impressione generale diversa.
Le differenziazioni anche di dettaglio che conferiscono carattere individuale al modello registrato nel contempo differenziano da esso l'impressione generale della sula commercializzato da CP_3
e prodotto da agli occhi dell'utilizzatore informato, in grado appunto di “valorizzare” CP_5
l'impatto di detti elementi essendo egli particolarmente diligente ed attento.
pagina 19 di 21 Quindi ed in conclusione, il Tribunale ritiene che il modello delle suole prodotto dalla convenuta
(denominato e commercializzato dalla società non integri CP_5 CP_13 Controparte_3
contraffazione del modello comunitario della società attrice in quanto non suscita nel cd. utilizzatore informato la stessa impressione generale.
Tale accertamento assorbe e rende superfluo l'esame delle eccezioni di nullità proposte in via riconvenzionale dalle convenute e quella di inammissibilità sollevata ex art. 85 del Regolamento CE n.
6 del 2002 dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale con riferimento alla eccezione riconvenzionale sollevata dalla società Controparte_5
Di conseguenza tutte le domande attoree vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore delle convenute come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022(valori medi) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della attività istruttoria l'importo relativo alla fase della “trattazione-istruzione” viene liquidato nella misura del 30%; risulta che solamente la difesa della società ha depositato CP_5
nota spese 11/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 6054/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Tutte le domande attoree avanzate nei confronti delle convenute per le causali di cui in motivazione;
DA
La società attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle società convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in favore di ciascuna parte- in E. 9.739,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di compenso professionale, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 6054/2023, trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
all'udienza del 25/09/2025 e promossa da:
C.F. - PEC – in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 Email_1
legale rappresentante signor con sede a Urbisaglia (MC) in via Montedoro 18/19, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lupetti del Foro di Fermo (C.F. – C.F._1
PEC ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore nominato in Email_2
via Correggio 3B, Porto San Giorgio (63822 FM), fax 0734 673708, PEC per notifiche e comunicazioni:
giusta delega allegata all'atto di citazione notificato in data 23/11/2023 e Email_2
depositato in data 27/11/2023;
-attrice- pagina 1 di 21 CONTRO
., in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 [...]
, con sede legale sita in Limena (PD), via Roma - 2, P. IVA: , rappresentata e CP_4 P.IVA_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/02/2024,
dall'avv. Pino Zerbetto, ( ; Fax 049.875551; PEC C.F._2
e domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Email_3
studio del medesimo legale, sito in Padova, Galleria Eremitani n. 5, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC Email_3
-convenuta-
CONTRO
(C.F. ) , in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in CP_5 P.IVA_3
Monte Urano, via 1° Maggio n° 43, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2024, dall'Avv. Luca Corridoni (Cod. Fiscale
- P. IVA , n° fax 0734/228387, pec C.F._3 P.IVA_4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Serena Cipolletti Email_4
(C.F. – PEC , ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 Email_5
lo studio dell'Avv. Luca Corridoni, in Fermo via Giovanni Agnelli n° 22/2;
-convenuta-
OGGETTO: “contraffazione disegno-modello comunitario registrato di suola di scarpe: inibitoria, sequestro e
risarcimento del danno;
eccezione riconvenzionale di nullità del modello azionato”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 25/09/2025 dinanzi al G.I. i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/11/2023 la società vocava in CP_1 CP_1
giudizio innanzi all'intestato Ufficio Giudiziario e per l'udienza del 30.04.2024 le società CP_5
(quale suolificio) e (quale calzaturificio) al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_3
e testuali conclusioni “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria domanda,
eccezione o deduzione, così giudicare: (1) – Accertare e dichiarare che le calzature a marchio “ Parte_1
codici articolo JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 prodotte e commercializzate dalla convenuta e Controparte_3
mostrate nei docc. da 2 a 4 allegati, costituiscono contraffazione del modello UE n° 008741219- 0001 di titolarità pagina 2 di 21 della (doc. 1). (2) – Accertare e dichiarare che il fondo denominato “penelope”, o altrimenti Controparte_1
denominato, incorporato nelle calzature a marchio codici JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 Parte_1
(mostrate nei docc. da 2 a 4), realizzato e commercializzato dalla costituisce contraffazione del CP_5
modello UE n° 008741219-0001 di titolarità della (doc. 1). In conseguenza dell'accertata Controparte_1
contraffazione del modello UE n° 008741219-0001 di titolarità della ad opera delle società Controparte_1
convenute: (3) – Inibire in via definitiva alle società convenute la produzione, commercializzazione,
esportazione, importazione, vendita e in generale qualsivoglia utilizzazione dei prodotti contestati: ossia delle
calzature a marchio “ articoli JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 e del fondo per calzature Parte_1
applicato ad esse (“Penelope” o “Penn” o altrimenti denominato) (art. 124 comma 1 CPI); (4) – ordinare il ritiro
dal commercio dei prodotti contestati nei confronti di chiunque ne sia proprietario o comunque ne abbia la
disponibilità (art. 124 co. 1 CPI); (5) – disporre altresì il sequestro e la distruzione dei prodotti contestati e dei
beni strumentali (in particolare gli stampi) impiegati per la loro realizzazione (artt. 129 e 124 comma 3 CPI); (6)
– fissare a carico delle società convenute l'obbligo di pagamento di una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente contestata e per ogni ritardo nelle società convenute nell'esecuzione delle misure
disposte dal Tribunale (art. 124 comma 2 CPI); (7) – ai sensi dell'art. 125 comma 3 CPI, condannare
alla restituzione degli utili ricavati per mezzo della contraffazione e quindi alla restituzione Controparte_3
alla degli utili ricavati dalla delle vendite delle calzature a marchio “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
articoli JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 mostrate nei documenti allegati da 2 a 4; (8) – disporre la Parte_1
pubblicazione integrale dell'emananda sentenza di condanna sia cartacea che on line, su quotidiano “Il Sole 24
Ore”, a cura e a spese delle società convenute (art. 126 CPI) autorizzando parte attrice a provvedere in caso di
inottemperanza delle stesse, con spese a carico delle società convenute;
(9) – condannare le società convenute in
solido a rifondere a parte attrice i compensi e spese di difesa nel presente giudizio, oltre a spese generali (15%),
CPA e IVA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. in data 18/03/2024 e riportate nella nota deposita ex art. 190 c.p.c. in data 18/04/2025 nella quale sono state reiterate le richieste istruttorie non accolte dal G.I.
con l'ordinanza del 19/11/2024).
In sintesi e per quanto d'interesse la società attrice deduceva che:
- La era un'impresa specializzata nella creazione e produzione di fondi e CP_1
componenti per calzature.
- La stessa era titolare, fra le numerose altre, della registrazione multipla di modelli UE n.
008741219, che comprende il modello UE n. 0087412190001 (doc. 1) depositato e registrato pagina 3 di 21 presso l'EUIPO di Alicante con effetto dal 29-10-2021, ai sensi del reg. CE n. 6/2022 sui disegni e modelli dell'Unione Europea (d'ora in avanti “RDMUE”); e quindi con scadenza del primo quinquennio di tutela prevista per il 29/10/2026;
- il modello UE 0087412190001 tutelava l'aspetto esteriore di un fondo per calzature (realizzabile in qualsiasi colore): (a) ottenuto con materiale di stampaggio, tipo gomma o TR o altro materiale riale similare;
(b) che presenta bilateralmente un tacco piuttosto vistoso avente una forma posteriore curvilinea idealmente conica che si arresta all'altezza del tallone e un lato interno sagomato e inclinato tipo piramide che si arresta ad un'altezza pari a circa la metà
dell'altezza della parte posteriore del tacco medesimo;
(c) sempre bilateralmente detto tacco forma un corpo unico con la parte centrale e anteriore del fondo, costituita da una lingua longitudinale curvilinea verso l'alto e di spessore variabile: spessore maggiore in coincidenza con la zona di appoggio dell'avanpiede e gradualmente minore in direzione sia del fiosso che della punta;
(d) nella zona di maggiore spessore la lingua presenta comunque un'altezza non superiore alla metà dell'altezza del tacco;
(e) detta lingua frontalmente presenta una forma curvilinea idealmente conica come quella della parte anteriore del tacco;
(f) sempre bilateralmente dall'unione della peculiare forma del tacco e della lingua si ottiene una incisione laterale che evoca la pinna dorsale di uno squalo;
(g) la morfologia del fondo di cui trattasi altresì caratterizzata anche da un vistoso bordo perimetrale alla pianta del piede avente una larghezza costante;
(h) detto bordo perimetrale presenta infine pareti inclinate verso l'esterno.
- L'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello UE n. 0087412190001,
e di conseguenza il suo carattere individuale, erano determinati dalla combinazione delle caratteristiche da (a) ad (h) appena descritte.
- Il modello UE 0087412190001 (doc. 1) corrispondeva all'articolo della denominato CP_1
«Nina» (doc. 2)
- Nel settembre del 2023 la era venuta a conoscenza del fatto che CP_1 Controparte_3
stava producendo e commercializzando in Italia e all'estero quattro modelli di calzature da donna a marchio collezione A/I 2023 2024 codici JX10, JX14, JX16, JX18 e Parte_1
JX19 (anche presentate con i nomi: , e le quali Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
riproducono identicamente il design rivendicato dal modello UE n. 0087412190001, violandolo.
- In particolare le calzature contestate, risultano offerte in vendita come “novità” sul sito https://poesieveneziane.com (docc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 11); pagina 4 di 21 - In contraffazione del modello UE n. 0087412190001 della era ovviamente anche il CP_1
fondo applicato sulle calzature contestate, realizzato dal suolificio (cfr. docc. 7 e 10) CP_5
come si ricavava anche dal marchio impresso sul battistrada (cfr. doc. 4).
- La sussistenza della contraffazione del modello UE n. 0087412190001 era stata verificata dalla anche mediante l'acquisto on-line in data 1209 2023 di un campione della calzatura CP_1
codice JX10 (doc. 4).
- Confrontando il fondo di tale calzatura con quello rivendicato dal modello UE n. 008741219-
0001 si trovava conferma che il primo riproduceva identicamente, persino nelle dimensioni e proporzioni, l'insieme delle caratteristiche da (a) ad (h) del modello UE n. 0087412190001,
contraffacendolo.
- Di conseguenza aveva dapprima diffidato il 19 092023 (doc. 5) e CP_1 Controparte_3
successivamente il in data 27-09 2023 (doc. 6) quale produttore del Controparte_6
fondo applicato sulle calzature contestate, intimando loro di desistere dall'illecito;
- Ma le trattative che ne erano scaturite erano rimaste infruttuose.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2024 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_5
contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in
diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. IN
VIA SUBORDINATA: valutate tutte le circostanze di fatto e di diritto dichiarare la somma di euro 2.623,04
offerta da ex art. 1208 e ss. c.c. pienamente satisfattiva delle pretese di con ogni CP_5 CP_1
conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa e confermate nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. nella quale con riferimento alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti dalla società convenuta ha così precisato: “Rispetto alla domanda di manleva e chiamata in causa formulata da Controparte_3
parte convenuta piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA Controparte_3
PRELIMINARE: rigettare la domanda di chiamata in causa formulata da verso l'esponente Controparte_3
per insussistenza del profilo di responsabilità posto a suo fondamento.. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rigettare la richiesta di manleva (tenere sollevata ed indenne)
formulata da verso la per esser la stessa, per motivi esposti in narrativa, Controparte_3 CP_5
pagina 5 di 21 infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi
professionali di causa”; le citate conclusioni sono state riportate nella nota depositata in data 23/04/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società convenuta deduceva che: CP_5
- In data 27.09.2023 la veniva diffidata dalla per asserite violazioni Controparte_5 CP_1
del modello UE n° 008741219-0001 a titolarità raffigurante una suola per Controparte_1
calzature;
- tale contestazione vedeva coinvolta anche la società quale calzaturificio CP_3
produttore di vari modelli di scarpe su cui era montata la suola prodotta dalla CP_5
A tale diffida veniva fornito immediato riscontro in data 02.10.2023 (Allig. n° 2) contestando tutto quanto ivi asserito soprattutto in relazione alla validità del modello azionato.
- Ne seguiva una trattativa tra i legali di tutte le parti coinvolte: da un lato, CP_1
ed dall'altra. CP_5 CP_3
- In esito a tale trattativa la in data 30.10.2023, ribadendo l'assoluta assenza di CP_5
qualsivoglia sua responsabilità per le ragioni tutte analiticamente indicate, comunicava alla il numero di suole vendute e procedeva a formulare proposta transattiva per euro CP_1
2.623,04 (Allig. n° 3);
- Parimenti in data 9.11.2023 la a mezzo del funzionario UNEP dott. CP_5 Persona_6
formulava Offerta Reale ex art. 1208 c.c. per euro 2.623,04 rispetto alla quale il legale rappresentante dichiarava di “rifiutare l'offerta reale così come oggi formulata in CP_1
quanto ritenuta non congrua” (Allig. n° 4);
- Nella missiva data 30.10.2023 sopra indicata e prodotta sub. doc. 3 la aveva dato CP_5
conto che la produzione delle suole in contestazione era assolutamente ferma e che non vi erano né commesse né ordini;
- la aveva tenuto fede a tale impegno: la produzione infatti non era stata ripresa, e CP_5
l'impegno veniva ulteriormente confermato, con conseguente venir meno della necessità di ottenere una inibitoria, posto che la condotta richiesta era già stata volontariamente adottata da sin dall'ottobre 2023; CP_5
- tale comportamento, al pari della formulazione di congrua e satisfattiva offerta reale e della divulgazione dei documenti tecnico – contabili di vendita ancor prima della notifica dell'atto di citazione dovevano essere liberamente valutati dal Giudicante, il quale poteva desumere dalla condotta delle parti argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. pagina 6 di 21 - A tale comunicazione veniva allegato e quindi messo a completa disposizione della CP_1
[... un documento contenente in chiaro: - il conteggio delle paia prodotte e vendute, per complessive 1.072 paia come da registro delle vendite anch'esso messo a disposizione della
- la scheda tecnica dei costi da cui risultava che la redditualità della suola Controparte_1
contestata, al netto dei costi di ammortamento degli stampi ed al lordo delle imposte, era pari ad euro 1,50/paio, così che il complessivo reddito generato dalla vendita delle suole in questione ammontava ad euro 1608,00.
- Con l'obiettivo di tacitare ogni ulteriore richiesta e senza riconoscimento di alcuna delle avverse pretese, considerata la modicità degli importi e dunque l'opportunità di risolvere transattivamente la vertenza, l'esponente procedeva a formulare ai sensi degli artt. 1208 e ss.
c.c. una offerta reale per il tramite dell'Unep presso il Tribunale di Macerata;
l'importo di tale offerta, ammontante ad euro 2.623,04, risulta comprensivo non solo degli utili percepiti dalla ma altresì delle spese legali presuntivamente sostenute dalla per CP_5 Controparte_1
la formulata diffida a firma dell'Avv. Lupetti.
- tale offerta reale - rappresentante l'integrale retroversione dell'utile ottenuto da - CP_5
risultava congrua e corretta nel suo ammontare in quanto l'utile generato dal modello era in linea con le medie produttive del settore di riferimento, e per di più era CP_5
sostanzialmente uguale all'utile generato dal modello le due suole non CP_1
presentavano infatti elementi tecnici quali inserti, minuterie, etc in grado di sbilanciarne il valore, e erano prodotte mediante stampaggio ad iniezione di materiale termoplastico, secondo una tecnica produttiva nota da decenni;
inoltre, il risibile volume di vendita della CP_5
[... non impediva né aveva impedito alla di operare sul mercato. Controparte_1
- Il modello azionato dall'attrice (fra l'altro identico ad altro modello il cui numero di deposito è
008741219-0002, Allig. n° 5) era privo del carattere della novità richiesto dall'art. 6 del Reg.
stante la presenza in epoca anteriore alla registrazione di quello azionato sul mercato di modelli assolutamente sovrapponibili quali:
1) in vendita sul sito di seconda mano Vinted dal 19 aprile 2021 ma Controparte_7
dichiarati come della “precedente collezione invernale”, ossia quella del 2020/2021 (le due immagini sono state catturate come screenshot il 19/10/2023, e i dati exif sono a disposizione);
in vendita sul sito Yoox;
in vendita sul sito Controparte_7 Controparte_8
LuxuryShops; pagina 7 di 21 2) per commercializzate a partire dal 2016; Foto di tre Controparte_9 CP_10
calzature di fine anni novanta;
Foto di in tour con il gruppo “Spice Girls, Tes_1
scattata sul palco del concerto di Montreal (Canada) del 1998; notare gli stivali caratterizzati da una particolare inclinazione del tacco;
- Dalle foto prodotte si evinceva come almeno cinque anni prima del deposito CP_1
fossero già in commercio suole recanti un tacco con profilo diagonale e alto spessore nell'avampiede.
- dal punto di vista dell'utilizzatore informato, tenendo conto della libertà dell'autore nel modello posteriore e delle altre circostanze, l'impressione generale suscitata dal modello CP_1
non differiva da quella suscitata dai modelli anteriori;
[...]
- pertanto, il modello era privo di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, CP_1
paragrafo 1, lettera b), RDC con conseguente nullità dello stesso e quindi l'assenza di contraffazione da parte di CP_5
- comunque, raffrontando il modello azionato dall'attrice e quello prodotto dalla convenuta emergeva la netta differenza fra i due che suscitavano in un utilizzatore informato una diversa impressione generale.
- A tal fine, erano infatti notevoli e chiare le differenze tra le due suole, in particolare:
Il volume del tacco;
lo spessore della parte anteriore (avanpiede); la curvatura della punta;
le righe parallele in rilievo che caratterizzavano il modello e erano -invece- assenti nel CP_5
modello ; le proporzioni tra le parti della suola;
CP_1
- risultava eccessivamente gravosa la richiesta della di distruzione degli stampi, CP_1
soprattutto alla luce della condotta anche extra-processuale di come pure di tutte le CP_5
circostanze di fatto e diritto offerte nella superiore narrativa;
- il materiale termoplastico era pertanto di per sé “neutro”, poiché poteva essere utilizzato per lo stampaggio di qualsiasi tipo di suole, mentre per quanto riguardava gli stampi gli stessi potevano essere nuovamente fusi, ricavandone così nuovi stampi, o modificati mediante l'inserimento di elementi metallici che ne andavano a stravolgere il volume.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/02/2024 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3
adito, contrariis reiectis, rigettare, con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi professionali, le domande di
pagina 8 di 21 parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento – anche parziale- delle domande attoree, condannare la con sede in Via 1° Controparte_11
Maggio 43 a Monte Urano (FM) (P. IVA ) a tenere sollevata ed indenne da ogni P.IVA_3 CP_3
conseguenza pregiudizievole all'esito del presente giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa,
confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c. e riportate nella nota depositata ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 e nella nota depositata ex art. 190 c.p.c. in data 24/04/2025 che contiene anche le richieste istruttorie).
Nel medesimo atto formulava altresì istanza ex art. 269 c.p.c. chiedendo, vista la CP_3
chiamata in garanzia contenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di autorizzare la chiamata in causa della società differendo all'uopo la prima udienza allo scopo di Controparte_5
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis c.p.c.. Le parti, medio tempore, depositavano memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
Il Giudice Ist. (originariamente designato), vista l'istanza ex art. 269 c.p.c. formulata da , CP_3
con provvedimento del 03/04/2024 rinviava pertanto la causa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
all'udienza del 31.10.2024 ore 11.30, precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
In ottemperanza al suddetto provvedimento in data 27.05.2024 notificava chiamata in CP_3
garanzia a e in data 18/07/2024 la difesa della convenuta depositava la CP_5 CP_5
relativa comparsa di costituzione in risposta alla chiamata in causa.
In sintesi e per quanto d'interesse la società deduceva che: CP_3
- il modello depositato da era del tutto privo di carattere individuale ai sensi dell'art. CP_1
6, reg. 6/2002 poiché l'impressione che suscitava nell'utilizzatore informato, ossia in quella figura intermedia tra l'esperto del settore ed il consumatore medio, adusa comunque al settore merceologico di riferimento e fornita di particolare diligenza, non differiva dall'impressione generale ingenerata da qualsiasi modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda.
- Ed in ogni caso mancava il fondamentale requisito della novità come dimostrato dal Catalogo
AI 21_22.pdf a marchio dell'odierna convenuta per la stagione AI 2021/22. Parte_1
- La relativa collezione data a parecchi mesi prima della data di registrazione del modello da parte di . Molti modelli del catalogo (pagg. 48, 50, 52, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 144, CP_1
146 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 ed altri) presentavano suole con caratteristiche pagina 9 di 21 corrispondenti a quelle descritte da controparte dalla lettera a) alla lettera h) del suo atto di citazione.
- anche con riferimento al quantum le domande attoree erano infondate;
- La “restituzione degli utili ricavati per mezzo della contraffazione” invocata da parte attrice,
tenuto conto che l'asserita “contraffazione” riguardava un elemento del tutto secondario del prodotto finito, ed appariva priva di qualsiasi nesso di causalità.
Con DP n. 18/2024 veniva designato nuovo G.I.
Alla udienza del 31/10/2024 “Gli avv.ti Cipoletti, Corridoni preso atto della mancata comparizione dei legali
rappresentanti delle controparti chiedono che venga valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; il sig. CP_12
conferma che la produzione delle suole è cessata prima dell'inizio del presente giudizio e ancor prima della
ricezione della diffida;
fin da ora si rende disponibile a consegnare a parte attrice gli stampi ovviamente in via
transattiva e senza alcun riconoscimento;
si rende disponibile anche a restituire le suole ancora eventualmente in
suo possesso;
l'avv. Zerbetto dichiara che anche la società rappresentata è disponibile a restituire a parte attrice i
modelli di scarpe incorporanti le suole contestate laddove ne risultino ancora in possesso;
l'avv. Lupetti prende
atto e si riserva di riferire al Cliente;
tutti i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi;
insistono nelle
rispettive richieste anche istruttorie opponendosi a quelle avversarie per quanto già dedotto in atti;
in particolare
l'avv. Corrdoni chiede in via preliminare che venga fissata udienza ex art. 189 c.p.c. in ragione della
inaccoglibilità in diritto delle domande attoree;
l'avv. Lupetti contesta tutte le pregresse argomentazioni delle
controparti e si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nella istanza ex art. 210 c.p.c. e nella ammissione della
CTU contabile sul quantum risarcibile;
l'avv. Zerbetto contesta quanto affermato da nella memoria di CP_5
cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. dichiarando che non è vero che la società abbia acquistato suole tipo Pt_2 CP_13
per realizzare calzature per conto di stessa. Anzi a quest'ultima risulta che si tratti di calzature CP_3
commercializzate direttamente da e comunque non per Si oppone alla ammissione della Pt_2 CP_3
prova per testi richiesta da trattandosi di capitoli generici ed irrilevanti;
in via preliminare si opus CP_5
chiede che venga fissata udienza ex art. 189 c.p.c posto che non è stata contestata la datazione del catalogo
prodotto” (cfr. verbale di udienza).
Con ordinanza emessa in data 19/11/2024 il G.I. rigettava tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
dichiarava chiusa l'istruttoria; fissava dinanzi a sé l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c. per il
26/06/2025 ore 9,30; assegnando alle parti i termini massimi di cui al citato articolo nn. 1, 2 e 3 che decorreranno a ritroso dalla data della su fissata udienza (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e pagina 10 di 21 conferma integralmente con conseguente rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla difesa di parte attrice, come si dirà meglio infra).
Con decreto del 11/06/2025 l'udienza del 26/06/2025 veniva rinviata a quella del 25/09/2025 ove il G.I.
riservava di differire al Collegio per la decisione.
In data 17/11/2025 la difesa della convenuta ha depositato istanza volta ad essere “rimessa in termini ai
sensi dell'art. 153/II cpc autorizzandola al deposito in atti del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Fermo in
data 30/09/2025 e notificato il 01/10/2025 con il quale è stata respinta l'opposizione all'archiviazione del
procedimento penale n. 1094/2024 RGNR “.
Orbene ciò sinteticamente riportato -in via preliminare- va rigettata l'istanza avanzata ex art. 153
c.p.c. dalla difesa della convenuta e depositata in data 17/11/2025 (ovvero quando la Controparte_5
predetta causa era già stata trattenuta in decisione) per le ragioni che seguono,
La predetta istanza ha ad oggetto il deposito del decreto del 30/09/2025 e notificato in data 01/10/2025
con il quale il Gip del Tribunale di Fermo avrebbe rigettato l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale n. 1094/2024 RGNR.
Nel corso del presente giudizio nessuna delle parti ha mai fatto riferimento al procedimento penale di cui quindi non si conoscono fatti e contenuti.
A ciò si aggiunga che per pacifica giurisprudenza della S.C. va escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un "vincolo di valutazione nel presente giudizio" infatti il
decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di
quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli
effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre
2015, n. 21089; Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 giugno - 3 agosto 2016, n. 16239).
Ciò precisato sempre in via preliminare in diritto va osservato che:
- Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 6/2002: «1. Sono di seguito denominati “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.
2. Un disegno o modello comunitario è protetto: a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
(…)».
- In base all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
pagina 11 di 21 - L'articolo 5 di detto regolamento così prevede: «1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». -
L'articolo 6 del medesimo regolamento così dispone: «1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».
- L'articolo 19 di tale regolamento così recita: «1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è
applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti”;
- L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento.
- Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale pagina 12 di 21 utilizzazione di quest'ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.
- Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità.
- le condizioni sostanziali richieste per il sorgere della protezione di un disegno o modello comunitario, sia esso registrato o non registrato, vale a dire la novità e il carattere individuale,
sono le stesse tanto per i prodotti quanto per le parti di un prodotto.
- Perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto considerato nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto è
indispensabile che l'aspetto di questa parte sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione;
- L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
- la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 38,
disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori.
- il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo le caratteristiche protette di tale disegno o modello, senza tener conto delle caratteristiche, in particolare tecniche, escluse dalla protezione [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021,
(Pannello edilizio), T-193/20, EU:T:2021:782, punto 72 e Controparte_14
giurisprudenza citata); pagina 13 di 21 - Al fine di permettere di esaminare se l'aspetto di una parte di prodotto o di una componente di prodotto complesso soddisfi la condizione del carattere individuale, è necessario che tale parte o componente costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.
- Ciò presuppone che l'aspetto di tale parte o componente sia capace, di per sé stesso, di produrre un'impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d'insieme.
- Inoltre, il «settore interessato» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è
limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o è destinato ad essere applicato.
Orbene nel caso di specie il disegno comunitario azionato dalla società attrice è quello di una suola come rappresentata sub doc. n. 1.
In materia di modelli e disegni, oggetto della protezione (art. 3 lett a) regolamento, definizioni:
«disegno o modello»: l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”) è l'aspetto del bene, quale esso risulta depositato ed appare, nel caso di specie, dalle immagini contenute nel certificato di registrazione (cfr.
doc. n. 1 nel quale non sono inserite le misure e le dimensioni del disegno).
Sono del tutto estranei all'apparenza e dunque alla protezione, se non visibili dalle immagini (e non lo sono), i materiali di cui è composto l'oggetto e la parte sottostante la suola (ovvero il battistrada).
Altresì, la protezione è limitata all'oggetto come rappresentato e non si estende a varianti, in particolare di colore, non rivendicate (la parte avrebbe potuto proteggerle con un deposito multiplo).
La società attrice nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi atto di citazione e memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c.) ha dedotto che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello UE n. 0087412190001, e di conseguenza il suo carattere individuale, sono determinati dalla combinazione delle caratteristiche da (a) ad (h) descritte alla pag. 2
e da quelle indicate nella relazione del consulente (doc. n. 20) e che i quattro modelli di calzature da donna a marchio collezione A/I 2023 2024 codici JX10, JX14, JX16, JX18 e JX19 Parte_1
(anche presentate con i nomi: , e sulle quali è stata incorporata la Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
pagina 14 di 21 suola modello Penelope realizzata dalla società riproducono identicamente il design CP_5
rivendicato dal modello UE n. 0087412190001, violandolo.
L'assunto non ha pregio.
In punto contraffazione trattasi di verificare se i prodotti commercializzati dalla società CP_3
e forniti ad essa dalla società siano interferenti con il modello comunitario n. 008741219- CP_5
0001 ivi azionato dalla società attrice.
Le suole sono «componenti di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, dato che è una componente di una calzatura, in assenza della quale tale prodotto non potrebbe essere l'oggetto di una normale utilizzazione;
una volta incorporata resta visibile durante la normale utilizzazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002.
Il giudizio di comparazione- che si svolge tra privativa come registrata e prodotti asseritamente interferenti - nel caso di modello (a differenza del caso dei marchi) va effettuato utilizzando quale parametro il c.d. “utilizzatore informato”.
L'utilizzatore informato è una finzione giuridica e tale concetto deve essere interpretato nel senso che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello in base alla destinazione del prodotto stesso.
L'aggettivo «informato» suggerisce che l'utente, senza essere un progettista o un esperto tecnico,
conosce i vari disegni o modelli esistenti nel settore interessato, possiede un certo grado di conoscenza delle caratteristiche che tali disegni o modelli comprendono di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, presta un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza
(18/10/2018, T-368/17, Electrically operated lifting column, in particolare per le tabelle, EU:T:2018:695,
§ 26 e giurisprudenza ivi citata).
L'«utilizzatore informato», cioè di colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli stessi, è in grado di percepirne anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale (v. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762,
Cass. 2020 n. 23975; cfr. anche sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-
281/10 P, Racc., EU:C:2011:679, punto 53).
Per utilizzatore “informato” si intende infatti per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria colui che, senza essere necessariamente un progettista o un esperto tecnico, ben conosce i vari disegni o modelli che esistono nel comparto di riferimento, disponendo di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, che a causa del suo pagina 15 di 21 interesse per i prodotti in questione, ha un di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza. In tal senso, si veda, tra le altre, sentenza 20 ottobre 2011, Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, procedimento n. C-281/10 P, in cui viene sottolineato che quella di “utilizzatore informato”
costituisce “nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non
è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in
conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In
tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non
già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla
sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”.
Nel caso in esame non vi è motivo di ritenere che, da un punto di vista puramente visivo, la suola costituisca per l'utilizzatore informato una caratteristica che sarebbe predominante rispetto al resto della scarpa.
Tutt'al più, la suola avrà la stessa importanza della tomaia nell'impressione visiva complessiva della scarpa.
Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può
limitarsi a un confronto puramente analitico di un elenco di somiglianze e differenze (13/06/2017, T-
9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 79).
Deve trattarsi di un confronto onnicomprensivo che consenta di stabilire in modo sufficientemente preciso e certo l'impressione generale prodotta dal disegno o modello in questione (14/06/2011, T-
68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 73).
Circa la valutazione dell'«impressione generale» suscitata dal modello, specificamente dedotta, va invece rilevato come, dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come "affollamento".
Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. Anche in sede comunitaria pagina 16 di 21 CP_ (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, si afferma come «Un CP_15
affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche
generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto
può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali
diversi disegni o modelli» (cfr. Cass. 2020 n. 23975).
Tale principio è condiviso dal Collegio, con la precisazione che nel giudizio in questione rileva giocoforza l'accertamento dell'ampia, oppure ridotta, presenza sul mercato di prodotti riferibili al
genus e non ad una (più o meno ristretta ed incerta) species.
Ed invero, il settore merceologico di riferimento non può che essere quello generale cui appartiene il prodotto asseritamente imitato, secondo l'uso che gli compete, e non il "settore" delineato dalla descrizione singolare e puntuale di quel particolare prodotto, avente, cioè, proprio e tutti i caratteri del modello pretesamente leso nei diritti di esclusiva: pena la tautologia della nozione, posto che si finirebbe allora, per definizione, per descrivere il singolo prodotto e non il settore di riferimento (cfr.
Cass. 2020 n. 23975 con la quale si afferma il seguente principio di diritto: “in tema di proprietà
industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario, che va condotta
valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del
precedente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche, e tenendo conto del settore merceologico
più o meno affollato da prodotti simili, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, donde
l'impossibilità di sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo più favorevole sui medesimi elementi
che quel giudice abbia già prudentemente apprezzato”).
Anche in sede comunitaria (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc.
Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o
modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione
del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle
differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli”.
Nel settore calzaturiero, affollato dalla presenza di numerosi operatori commerciali, dove la forma del prodotto può essere condizionata da vincoli derivanti da specifiche caratteristiche funzionali, si verifica una omologazione delle caratteristiche generali dei beni, cosicché per rilevare il gradiente di differenziazione da prodotti similari richiesto al fine di evitare la contraffazione e di riconoscere la validità del modello registrato, si debbono apprezzare elementi di originalità anche limitati ma pagina 17 di 21 comunque e pur sempre intrinsecamente idonei a individualizzare il prodotto nel senso appena sopra precisato.
Pertanto, l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato non può prescindere da detto affollamento che fa sì che l'utilizzatore informato nella sua percezione di insieme colga il “carattere individuale” attenzionando le caratteristiche anche di dettaglio e riuscendo a percepire il peso dei singoli elementi (pur non dovendo notare ogni minimo particolare) nella composizione dell'insieme.
In altre parole nel settore affollato come il peso dei dettagli conferisce carattere individuale al modello,
(necessario ai fini della validità) così d'altro canto proprio la diversità di detti dettagli consente all'utilizzatore informato di riportare una impressione generale diversa con riferimento a prodotti che per detti dettagli si differenzino dal Modello.
Sotto altro profilo, occorre poi considerare che la libertà dell'autore di un disegno o modello trova un limite nei vincoli di natura tecnica correlati alla funzione del prodotto o di un elemento del prodotto,
ovvero nei vincoli di natura normativa relativi alle prescrizioni legislative applicabili al prodotto medesimo. In conseguenza dei vincoli di cui sopra si viene a determinare una “standardizzazione” di alcune caratteristiche del prodotto, che divengono quindi comuni a più disegni o modelli. Ne
consegue che, più la libertà dell'autore nella realizzazione di un modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell'autore è limitata,
tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.
Esaminati in concreto i caratteri dei due modelli (ovvero quello di parte attrice e quello prodotto dalla convenuta , si ritiene che il modello di parte attrice (come rappresentato in sede di CP_5
registrazione vedasi doc. n. 1) sia diverso dal quello prodotto dalla società (denominato CP_5
Penelope) e venduto (incorporato nella scarpa) dalla , ovvero sia tale da suscitare CP_3
nell'utilizzatore informato una diversa impressione generale d'insieme, rendendo rilevanti anche variazioni piuttosto modeste, ma pur sempre significative per il medesimo, in un settore affollato come è quello delle calzature.
L'esame sintetico e comparato dei su citati modelli consente di rilevare – come sostenuto dalla difesa delle convenute- che siano differenti:
- Il volume del tacco;
- Lo spessore della parte anteriore (avanpiede); pagina 18 di 21 - - La curvatura della punta;
- - Le righe parallele in rilievo che caratterizzano il modello e sono invece assenti nel CP_5
modello CP_1
- Le proporzioni tra le parti della suola (come si evince dalla comparazione fotografica di cui alle pagg. 14 e 15 della consulenza di parte depositata dall'attrice sub doc. n. 20 in allegato alla memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c..p.c. e di cui alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Tutte le caratteristiche che non sono visibili nel disegno dell'attrice (ovvero la parte sotto la suola,
nonché il materiale e il colore per quanto sopra precisato) sono da considerarsi differenze.
Le variazioni nel modello delle convenute presentano sufficienti caratteristiche di diversità, tali da essere percepibili dai destinatari del prodotto, in quanto determinano un'impressione visiva, idonea a differenziarlo nel campo particolarmente affollato delle suole delle scarpe.
Va altresì osservato che la suola di cui al modello di parte attrice non conferisce alla scarpa in cui deve essere incorporata nessun carattere individualizzante in quanto non presenta linee, contorni, colori,
forme particolari né è dotata di una particolare (nel senso di originale) struttura superficiale.
Ciò emerge chiaramente anche nel confronto visivo e di immagine effettuato dal consulente di parte attrice nelle pagg. 14 e 15 della relazione in atti.
Il settore di riferimento è particolarmente affollato (come dimostrano le stesse produzioni delle convenute) e la soluzione tecnica oggetto dell'inventiva è assai modesta, mentre il riferimento al criterio dell'utilizzatore informato permette di considerare sufficienti anche differenziazioni non immediatamente rilevate dal consumatore medio come avviene nella specie, in cui - ponendo a raffronto i due modelli - emerge la diversità delle suole (per volume del tacco, per spessore della parte anteriore, per la curvatura della punta, per la presenza delle righe parallele in rilievo, e per le parti non visibili per quanto sopra precisato) inducendo una impressione diversa nell'utilizzatore informato.
Non si tratta di dettagli irrilevanti ma al contrario sono sufficienti e tali da ingenerare nel pubblico -
per le ragioni anzidette- un'impressione generale diversa.
Le differenziazioni anche di dettaglio che conferiscono carattere individuale al modello registrato nel contempo differenziano da esso l'impressione generale della sula commercializzato da CP_3
e prodotto da agli occhi dell'utilizzatore informato, in grado appunto di “valorizzare” CP_5
l'impatto di detti elementi essendo egli particolarmente diligente ed attento.
pagina 19 di 21 Quindi ed in conclusione, il Tribunale ritiene che il modello delle suole prodotto dalla convenuta
(denominato e commercializzato dalla società non integri CP_5 CP_13 Controparte_3
contraffazione del modello comunitario della società attrice in quanto non suscita nel cd. utilizzatore informato la stessa impressione generale.
Tale accertamento assorbe e rende superfluo l'esame delle eccezioni di nullità proposte in via riconvenzionale dalle convenute e quella di inammissibilità sollevata ex art. 85 del Regolamento CE n.
6 del 2002 dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale con riferimento alla eccezione riconvenzionale sollevata dalla società Controparte_5
Di conseguenza tutte le domande attoree vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore delle convenute come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022(valori medi) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della attività istruttoria l'importo relativo alla fase della “trattazione-istruzione” viene liquidato nella misura del 30%; risulta che solamente la difesa della società ha depositato CP_5
nota spese 11/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 6054/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Tutte le domande attoree avanzate nei confronti delle convenute per le causali di cui in motivazione;
DA
La società attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle società convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in favore di ciascuna parte- in E. 9.739,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di compenso professionale, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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