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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24913 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 26.02.2025 ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Gaudino che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Emanuela Contento, giusta procura in atti
attori
E
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
Franco Muratori, sito in Via Gino Funaioli n. 54, giusta procura in atti
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.02.2025 da intendersi trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.04.2018 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e nella qualità di eredi di , nata l'[...] e
[...] Parte_3 Persona_1 deceduta il 24.06.2017, convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l
[...]
(d'ora innanzi “ Controparte_2 [...]
) per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa nella causazione dell'evento CP_3 morte della de cuius occorso in data 24.06.2017 a causa di peritonite e shock settico insorti a seguito della perforazione della parete dello stomaco in conseguenza della procedura radiologica interventistica PRG eseguita in data 22.06.2017 presso il convenuto nosocomio. Pertanto, chiedevano la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio
e iure hereditatis, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì al soddisfo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- , moglie di e madre di e era Persona_1 Parte_1 Pt_2 Parte_3 affetta da SLA;
- in data 22.06.2017, alle ore 10:00, veniva sottoposta a PEG presso l'Ospedale
[...]
e dimessa il medesimo giorno con prescrizione di controllo Controparte_1 dopo 30 giorni;
- sin dal pomeriggio, al rientro presso la propria abitazione nel Comune di Nettuno, presentava forti dolori addominali per i quali le venivano somministrati antidolorifici;
- la situazione andava progressivamente peggiorando, tanto che alle ore 21:00 del giorno successivo veniva portata presso l'Ospedale di Anzio dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per addome acuto;
- in sede di operazione, il chirurgo rilevava una lacerazione della parete gastrica posteriore, con fuoriuscita di PEG. Pertanto, i medici eseguivano una raffa della parete gastrica e riposizionavano in maniera corretta la sonda della PEG;
- tuttavia, dopo poche ore, sopraggiungeva il decesso della paziente per peritonite e shock settico.
Riconducevano la responsabilità della morte della paziente all'errato trattamento chirurgico eseguito presso l' ove in occasione del posizionamento della PEG Controparte_3
l'operatore ha perforato la parete dello stomaco, quale evento infausto raro in ragione della facile esecuzione e della sicurezza della procedura, oltre alla mancata individuazione della perforazione in sede di dimissioni della paziente che avrebbe consentito di intervenire chirurgicamente e di salvarle la vita.
A ciò si aggiungeva anche l'omessa informazione della paziente e dei suoi familiari circa la grave evenienza verificatasi tanto che se avesse conosciuto fin da subito i rischi dell'intervento non
2 avrebbe accettato il rischio dell'intervento o si sarebbe operata in un'altra struttura sanitaria maggiormente accreditata per tale trattamento, tenuto anche conto delle comorbilità della stessa paziente. Infine, richiamavano le considerazioni medico legali contenute nella consulenza di parte redatta dalla dott.ssa . Persona_2
Pertanto, con diffida del 25.09.2017 inoltrata a mezzo PEC alla struttura sanitaria gli attori richiedevano formalmente il risarcimento dei danni patiti e patiendi iure proprio e iure hereditatis e a seguito del mancato riscontro attivavano il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo
Primavera Forense definitosi in data 11.12.2017 con esito negativo, stante la mancata comparizione di parte convenuta.
Con successiva pec del 12.02.2018 l' comunicava il diniego alla richiesta Controparte_3 risarcitoria per assenza di elementi di responsabilità a suo carico.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, premetteva che la paziente era in gravi condizioni di salute: all'epoca dei fatti aveva
67 anni ed era affetta da 31 anni da una gravissima e invalidante forma di SLA (Sclerosi Laterale
Amiotrofica), soffriva di ipotiroidismo, diabete, e litiasi renale;
aveva subito da tempo una tracheostomia e pertanto necessitava dell'ausilio di costante ventilazione meccanica;
non era più in grado di alimentarsi da sola in quanto da diversi anni era assoggettata alla nutrizione enterale attraverso SNG che aveva indebolito le pareti addominali, cui purtroppo non si poteva porre alcun rimedio;
era assistita a domicilio dai suoi familiari e da personale specializzato;
era affetta da macroglossia (ovvero, un abnorme ingrossamento della lingua), patologia che rendeva ancora più difficile l'alimentazione naso-gastrica.
L'aggravamento della macroglossia suggerì ai sanitari dell oggi convenuta di Controparte_1 praticare una gastrostomia (operazione che consente, attraverso una incisione chirurgica all'altezza dello stomaco, l'alimentazione del paziente quando essa non sia più possibile per vie naturali), ma la gravità della macroglossia che aveva colpito la rendeva tuttavia impossibile praticare una Per_1
“classica” gastrostomia per via endoscopica.
Pertanto, i medici ritennero allora che la PEG (la “gastrostomia endoscopica percutanea”) fosse la migliore metodologia terapeutica per consentire alla di alimentarsi, e quindi di non morire Per_1 di inedia.
Tuttavia, solo nel mese di maggio 2017 la acconsentì di sottoporsi all'intervento di Per_1 posizionamento di una PEG e, una volta acquisito il consenso informato dalla paziente e dai suoi familiari, in data 22.06.2017 venne eseguita la gastrostomia.
La struttura convenuta evidenziava la correttezza del proprio operato in ordine al posizionamento della PEG avvenuto nel rispetto delle linee guida dettate dalla medicina e della scienza. Sul punto,
3 osservava come all'atto delle dimissioni, da tutti i controlli e da tutti gli esami post-operatori, la sonda risultasse perfettamente posizionata e funzionante e che l'epilogo della vicenda per cui è causa doveva ricondursi al cedimento della parete gastrica della suddetta paziente, resa ormai fragilissima dal protrarsi della SLA nonché al ritardo da parte dei familiari nel ricovero della paziente a seguito dell'insorgenza dei dolori post-intervento, nonché alle complicanze che facevano parte dei rischi dell'operazione in ordine alle quali la paziente e i suoi familiari ne erano a conoscenza. Infine, contestava anche i danni pretesi dagli attori sia iure proprio sia iure hereditatis.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale depositata in data 19.03.2020 dal Collegio peritale composto dal Prof. e dal Prof. che aveva escluso come la perforazione Persona_3 Persona_4 gastrica evidenziata nel corso dell'intervento chirurgico del 22.06.2017 fosse riconducibile a manovre eseguite nel corso del posizionamento della PEG del giorno precedente, ma si trattava di un'evoluzione spontanea, imprevedibile e imprevenibile della situazione gastrica.
Pertanto, il Giudice allora titolare del ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 15.03.2022 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tuttavia, con successivo provvedimento del 04.10.2022 il Giudice allora titolare del ruolo rimetteva la causa in decisione dal momento che il CTU Prof aveva depositato, in Persona_3 modo irrituale, una nota del 09.06.2021 il cui contenuto contrastava con le rassegnate conclusioni nella CTU in quanto riteneva che la lesione gastrica che aveva determinato la peritonite doveva essere considerata di natura iatrogena, stante il riscontro della stessa a distanza di poco più di un giorno dall'impianto della PEG.
Pertanto, veniva disposta la rinnovazione della CTU con la nominato di un nuovo Collegio peritale composto dai dottori e che provvedevano al deposito della nuova Persona_5 Persona_6
CTU in data 08.04.2024.
5. Mutato l'organo giudicante, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 31.07.2024 il Giudice allora titolare del ruolo proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni:
“pagamento, da parte della struttura convenuta, in favore degli attori, delle seguenti somme: € 160.000,00 a
marito della de cuius;
€ 120.000,00 a figlia della de cuius;
€ 120.000,00 Parte_1 Parte_2
a figlio della de cuius oltre al rimborso delle spese di lite, così liquidate: € 550,00 per spese ed Parte_3
€ 20.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. Spese di ctu a carico della convenuta.”
Parte attrice aderiva alla proposta, mentre parte convenuta manifestava il proprio dissenso alla stessa.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.02.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 7. La natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del trattamento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Persona_1
a cui la donna fu sottoposta il 22.06.2017 e al conseguente risarcimento dei danni CP_3 pretesi dagli attori iure proprio per perdita del rapporto parentale, stante la rinuncia al risarcimento del danno catastrofale come dichiarato dagli stessi in sede di memoria di replica (par.
2.2. pagg 9-
10).
7.1 A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto,
è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
5. La consulenza tecnica d'ufficio
5 Dalla seconda CTU medico-legale depositata nel presente giudizio dai dott.ri Persona_5
(Medico Chirurgo specialista in Medicina Interna e Medicina Legale e delle Assicurazioni) e
(Medico-Chirurgo specialista in chirurgia generale e chirurgia vascolare) ritenuta Persona_6 più esaustiva e coerente– il cui espletamento si è reso necessario proprio a causa delle incongruenze e contraddizioni tra le conclusioni rassegnate con la prima CTU depositata in data
19.03.2020 e l'integrazione resa dal c.t.u. dott. in data 09.06.2021 – sono emerse delle Persona_3 censure in ordine all'esecuzione del trattamento e alla gestione del post-intervento presso la struttura convenuta.
5.1 A tal riguardo, i cc.tt.uu. hanno dapprima esaminato le condizioni della paziente, paziente affetta da SLA che all'epoca dei fatti in narrazione (2017) non era più in grado di alimentarsi per via naturale, essendo alimentata per via enterale mediante un sondino naso-gastrico.
Siccome la sostituzione periodica della stessa risultava gravata da notevoli difficoltà, anche per il concomitare di una condizione di macroglossia, venne consigliato alla paziente da Dr.
[...]
, anestesista del referente NAD, di sottoporsi, come raccomandato dalle Per_7 CP_3 linee guida per questi soggetti con la descritta patologia gravante da anni, al posizionamento di
RIG o PRG (Percutaneous Radiologic Gastrostomy).
Pertanto, la donna veniva indirizzata verso questo specifico percorso e in data 22.06.2017 aveva luogo la procedura di PRG, eseguita da un radiologo interventista (testualmente “Alle 9.15 aveva inizio la procedura nella sede di Radiologia Interventistica ed alle 9,59 aveva termine dopo un controllo radiologico eseguito con m.d.c. idrosolubile: Sotto guida fluoroscopica si procede a gastrostomia a carico del fondo-corpo gastrico. Il controllo al termine mostra buon posizionamento e funzionamento della gastrostomia (questo il referto).”).
Dopo cinque ore di osservazione la paziente veniva dimessa senza che le immagini evidenziassero spandimenti di m.d.c.; prima della procedura era stato somministrato alla stessa un consenso informato che però era firmato da un familiare (il marito) e non dalla donna.
Trascorse circa 24 dalla procedura, in data 23.06.17 la cominciava ad avvertire importanti Per_1 dolori addominali, i quali però già erano iniziati dal pomeriggio del giorno 22, che venivano interpretati dai sanitari con la presenza di bolle d'aria nel post-operatorio (vedi diario clinico).
Nel corso della notte la paziente continuava ad avvertire intenso dolore ed era descritta come soporosa.
La sera del giorno 23.06.2017 veniva infine ricoverata d'urgenza presso il presidio ospedaliero di
Anzio ove in anamnesi presso il DEA si legge “paziente affetta da SLA dall'anno 1988, tracheotomizzata, diabete mellito, Ipopotassemia. Ieri la paziente è stata sottoposta a gastrostomia percutanea”. All'E.O.: Condizioni generali gravi, addome teso timpanico, ampolla rettale vuota”.
6 Veniva eseguita in urgenza una TC Addome completo e una TC Torace che porteranno alla diagnosi di “Addome acuto” per cui la veniva inviata direttamente in C.O. per l'esecuzione Per_1 di una laparatomia esplorativa.
A firmare il consenso fu marito della , che viene informato dal Dr. Parte_1 Per_1
. Nella diagnosi sintetica dell'atto operatorio veniva scritto in stampatello Persona_8
“Addome acuto da perforazione iatrogena della parete posteriore del coro gastrico.” e l'intervento veniva così descritto “Incisione cutanea xifo-ombelicale, aperta la cavità addominale sovramesocolica si reperta liquido libero con le caratteristiche del liquido bilio-gastrico che proviene dalla cavità retro epiploica e di cui se ne aspira circa 1 litro. Dopo difficoltosa liberazione del legamento gastro-colico si evidenzia l'estremità distale della sonda per la PEG che risulta essere libera nella retrocavità degli epiploon e fuoriesce dalla cavità gastrica attraverso un foro lacero della parete posteriore del corpo gastrico. Si procede a retrazione della sonda dopo aver rimosso i punti che la fermano alla cute ed aver sgonfiato il palloncino della punta per ancorarla.
La si alloca quindi all'interno della cavità gastrica fissandola alla cute e rigonfiando il palloncino (5 cc di Fisiologica). Si sutura quindi la perforazione della parete gastrica con punti staccati in Vycril
3 zeri, ed attraverso il canale di alimentazione della sonda si esegue prova idropneumatica che evidenzia la tenuta stagna della sutura. Si raccorda la sonda per la PEG a sacca di raccolta;
si posiziona drenaggio 19 French nella retrocavità degli epiploon in prossimità della sutura gastrica;
controllo emostasi, parete per piani a punti staccati. Cute in Nylon a punti staccati”.
Nonostante le cure la paziente decedeva per shock settico e MOF qual conseguenza della peritonite dovuta alla perforazione.
5.2 Sul tipo di intervento eseguito presso la struttura convenuta i cc.tt.uu affermano che “è noto che la PRG è il metodo più comunemente utilizzato perché gravato da un minor numero di complicazioni rispetto alla PEG ed alla vetusta gastrostomia open. La PRG ha il vantaggio di permettere a fine procedura un controllo radiologico eseguito mediante introduzione nella sonda di m.d.c. Appare quindi corretta l'indicazione al posizionamento tramite PRG. Anche questa tecnica annovera però complicanze, tra queste la perforazione gastrica in corso di procedura, evento raro ma descritto in letteratura, e la lacerazione-perforazione da decubito della sonda. La mortalità oscilla tra lo 0 e lo 0,7% mentre il tasso di complicanze oscilla tra il 3% ed il
6%.”
5.3 In sede di considerazioni a carattere chirurgico e medico-legale, i cc.tt.uu hanno premesso che
“Il posizionamento di una PRG è indicato in tutti i casi in cui non è possibile una nutrizione per os
(Malattie neurologiche, Malattie Oncologiche in fase avanzata quali neoplasie dell'esofago,
Disturbi della motilità esofagea quale l'acalasia inoperabile etc.). Un paziente sottoposto a PRG può essere nutrito per via parenterale percutanea fino anche per 20-30 anni, quando le aspettative di vita ormai collimano con quelle biologiche. Le cinetiche di assorbimento dei nutrienti per via enterale hanno tempi più fisiologici mentre una nutrizione con sacca per via parenterale comporta cinetiche di assorbimento di difficile gestione e porta spesso ad una serie di morbilità collaterali
7 quali l'iperglicemia, l'ipertrigliceridemia, la steatosi epatica. La PRG non è comunque una procedura completamente scevra da complicanze come risulta dai dati della letteratura scientifica, tra le complicanze annoveriamo: 1) Pneumoperitoneo (può verificarsi una falda di pneumoperitoneo che tende a riassorbirsi nei giorni successivi, visualizzabile ai controlli RX); 2)
Emorragia: si ha quando durante la procedura viene punto un vaso della piccola o della grande curva gastrica;
3) Perforazione gastrica o ulcera gastrica: si realizza in genere a seguito di una puntura gastrica a becco di flauto con lesione del margine della mucosa gastrica. L'acidità dei succhi gastrici non viene più tamponata dal muco basico della mucosa e può portare alla formazione di ulcere o alla perforazione della parete. 4) Dislocazione della sonda da PRG: si realizza a seguito di rottura del palloncino di fissaggio intragastrico e successivo scivolamento della sonda oppure a seguito di trazionamento del catetere durante una procedura di trasferimento del paziente dal letto. 5) Fuoriuscita di materiale dal lume gastrico, complicanza che si può realizzare nel caso di posizionamento della PRG prossimalmente alla grande curva gastrica dove il decubito e la dislocazione antigravitazionale del liquido può favorire il leak di materiale acido lungo le pareti della stomia portando ad un quadro di dermatite chimica. Si presenta clinicamente come un'area eritematosa e dolente che va medicata con film spray e medicazioni colloidali. Unica tra le controindicazioni assolute è l'ascite scompensata, vanno inoltre fatte delle considerazioni etiche importanti rispetto alla reale condizione clinica del paziente, alle prospettive terapeutiche e al progetto di salute che si può offrire. Il paziente deve essere a conoscenza delle complicanze della procedura in oggetto, deve sapere che non ha nessun intento curativo ma solo di sostegno alla patologia di base ed alle sue complicanze. Ai familiari del soggetto vanno date informazioni chiare sulle possibili complicanze va sempre indagata la possibilità di gestire correttamente la nutrizione, devono essere consapevoli dell'impegno assistenziale che essa comporta. A questo scopo va somministrato un consenso informato esauriente in modo che il paziente possa autodeterminarsi o possano farlo per lui i parenti stretti a cui si affida. È raccomandato dalle linee guida di scrivere una relazione clinica in cui si documenta la situazione clinica nonché i motivi che rendano strettamente necessaria la PRG” hanno evidenziato come nel caso in esame “Non vi è dubbio che, stando ai documenti presenti nel fascicolo, si trattò di
Perforazione e non di Lacerazione. La lacerazione sarebbe avvenuta per decubito della sonda, ma anche considerando le condizioni di fragilità della paziente, sarebbe stato necessario un periodo di diversi giorni. Inoltre, sarebbe fuoriuscita per lacerazione della parete non solo la punta della sonda ma anche il palloncino. Nel nostro caso la punta perforò la parete e venne ritrovata nella retrocavità degli epiploon. (…) Riteniamo pertanto che alla luce dei dati riportati dalla letteratura e alla luce degli accadimenti clinici la paziente si sia perforata con meccanismo in due tempi in conseguenza della procedura di radiologia interventistica PRG.”
Venendo al caso di specie il Collegio peritale ha accertato che si è trattato di perforazione e non di lacerazione (testualmente “Non vi è dubbio che, stando ai documenti presenti nel fascicolo, si trattò di e non di La lacerazione sarebbe avvenuta per decubito della CP_4 CP_5 sonda, ma anche considerando le condizioni di fragilità della paziente, sarebbe stato necessario un periodo di diversi giorni. Inoltre, sarebbe fuoriuscita per lacerazione della parete non solo la punta della sonda ma anche il palloncino. Nel nostro caso la punta perforò la parete e venne ritrovata
8 nella retrocavità degli epiploon.”) e che all'esito del controllo risultò tutto nella norma in quanto
“Partendo dalla considerazione lapalissiana che lo stomaco non può essersi perforato da solo, alla luce dei dati della letteratura e secondo il criterio anglosassone del più probabile e ragionevole che non, è con grande probabilità accaduto quanto segue: Durante il posizionamento della sonda, in seguito alla puntura della parete gastrica, venne realizzata una lesione “a becco di flauto” con esplicita alterazione del margine della mucosa gastrica. Nell'immediato il controllo fluoroscopio andò a buon fine, successivamente, ben presto, l'acidità dei succhi gastrici non più tamponata dal muco basico della mucosa portò alla perforazione della parete con fuoriuscita della punta all'interno della retrocavità degli epiploon e conseguente peritonite settica. Tale ipotesi appare assai veritiera se confrontata con i dati della letteratura ma ancor più con gli accadimenti che andiamo a ripercorrere. Dopo circa 24 ore dalla procedura la de cuius cominciava ad avvertire in data 23.06.17 importanti dolori addominali, già cominciati e denunciati il giorno 22 pomeriggio e interpretati dai Sanitari come dovuti alla presenza di aria. I dolori continuavano nel corso della notte con cambiamento delle condizioni cliniche della malata che era descritta come soporosa. Solo la sera del 23 la paziente era infine ricoverata presso il presidio ospedaliero di Anzio con successiva diagnosi di addome acuto”).
Secondo il Collegio peritale la paziente si era perforata con meccanismo in due tempi in conseguenza della procedura di radiologia interventistica PRG. Inoltre, osservano che doveva essere tenuta in considerazione la problematica neurologica vissuta dalla de cuius, che avrebbe dovuto imporre attenzione diagnostica che non c'è stata (testualmente ”bisognava tener presente che la perforazione gastrica poteva avvenire e che questa, qualora nell'immediato post-operatorio non sembrava essersi verificata, non doveva essere tralasciata come avvenimento verificatosi in virtù della sintomatologia presentata e che fu interpretata come presenza di aria. Questa modificazione della sìntomatologia riportata dalla paziente e non tenuta in debito conto dai sanitari, doveva far evidenziare che, in un soggetto di tali preesistenze, d'altronde la PEG non è che si posiziona senza importanti problematiche generali, ci si trovava innanzi a una modifica sostanziale del quadro clinico che imponeva non una dimissione bensì un rapido controllo”).
Sul punto, i cc.tt.uu evidenziano che l'esecuzione di rx diretta addome sarebbe stata sufficiente “ad accendere quel lumino rosso di pericolo e permettere di attenzionare al meglio l'interessata”.
Aggiungono che la dimissione della poi, nell'accezione del marito e della stessa de cuius era Per_1 sinonimo di sicurezza per cui i sintomi sono progrediti per il sol fatto che la dimissione ne aveva escluso la loro gravità che poi si sarebbe manifestata, come è accaduto, tutta con le sequele che hanno portato al successivo ricovero e al decesso.
Pertanto, i cc.tt.uu affermano che sono “presenti elementi di censura non solo e non soltanto nell'esecuzione della procedura interventistica, ma anche e ancor di più nella gestione della malata che improvvidamente e imprudentemente è stata dimessa pur non essendo completamente priva di una sequela sintomatologica post intervento che, lo ripetiamo, peritamente doveva imporre l'osservazione della malata, cardine medico-chirurgico venuto meno proprio dalla dimissione stessa. Per cui la successiva peritonite e lo shock settico con la MOF che ha determinato il decesso
9 altro non sono che una conseguenza della perforazione della parete gastrica e del successivo stravaso di prodotti gastrici che hanno inquinato il peritoneo determinandone poi il decesso dell'interessata come purtroppo è avvenuto. Per quanto attiene al consenso informato, questo è caratterizzato da un prestampato finanche non completamente compilato e appare somministrato, peraltro firmato non dall'interessata ma dal marito, in un modo del tutto frettoloso, non consono a quel dibattito presente nella comunità scientifica nazionale che nel dicembre dello stesso anno, particolarmente il 22, avrebbe permesso di partorire la legge n. 219/2017 che avrebbe visto la luce entrando in vigore, alla data del 31.01.2018 con modifiche sostanziale in merito”.
5.4 Il Collegio peritale ha, dunque, ritenuto sussistente un preciso rapporto di causalità materiale tra la procedura invasiva del posizionamento della PRG e il decesso di che iniziò con Persona_1 una perforazione della parete gastrica, a becco di flauto e che, in due tempi diversi provocò un processo peritonitico che evolverà in uno shock settico a deriva MOF e quindi mortale.
Sul punto, hanno precisato che “In un rapporto di causalità giuridica riteniamo che la perforazione pur prevedibile doveva imporre quell'attenzione sintomatologica, clinica e diagnostica che è mancata, per permettere di prevenire quel meccanismo a due tempi che ha generato la peritonite settica e il conseguente decesso. In un ragionamento controfattuale possiamo argomentare che, qualora si fosse attenzionata la de cuius nel modo dovuto e che abbiamo descritto, questa sarebbe stata avviata verso un iter diagnostico-chirurgico di sicuro repentino e tempestivo, portando a una risoluzione della problematica perforativa. Con l'attenzione dovuta sarebbe stato più probabile avviare la paziente verso un percorso chirurgico di sicuro affidamento diagnostico che non, invece, quanto successo che con la dimissione che ha indotto l'instaurarsi e il protrarsi della problematica peritonitica che ha portato al decesso la sig.ra . Rileviamo quindi non la presenza di una Per_1 complicanza bensì di una procedura clinico-chirurgica erronea che ha i connotati di una inadempienza contrattuale posta in essere nei confronti dell'interessata.”
5.5 Pertanto, rispondendo ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno accertato che “il trattamento di radiologia interventistica somministrato alla SI.ra presso la convenuta struttura sanitaria in Persona_1 data 22.06.2017 anche se eseguito in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica comportò un errore medico procedurale con meccanismo che ricostruiamo secondo il criterio del più probabile e ragionevole che non (stando a quanto descritto in letteratura sull'argomento) ovvero che l'incisione della parete gastrica non avvenne perpendicolarmente alla stessa ma a becco di flauto. Al momento del controllo fluoroscopico tutto sembrò in ordine, ma nelle ore successive per azione dei succhi gastrici venne lesionata la mucosa e si generò la perforazione (come descritto nel capitolo precedente) attraverso la quale la punta della sonda fuoriuscì andando a posizionarsi nella retrocavità degli epiploon e generando la peritonite settica, che in un soggetto diabetico e fragile promesse facilmente shock settico e MOF.
Nonostante la paziente avvertisse dolore fin dalle prime ore successive alla procedura non venne effettuato ulteriore controllo, i dolori furono attribuiti alla presenza di aria. Anche la sola esecuzione di una RX diretta addome avrebbe dato utili informazioni circa la perforazione consentendo di rioperare subito la paziente prima che le condizioni della peritonite fossero in fase
10 avanzata. La paziente venne invece rinviata al proprio domicilio e fu costretta il giorno dopo a recarsi col 118 presso il presidio ospedaliero di Anzio ove venne rioperata e ove si constatò la presenza della sonda al di fuori della parete gastrica che doveva contenerla.”
Aggiungono che “non vi è stata tempestività nell'analisi della sintomatologia post-operatoria in assenza di particolari difficoltà operative originarie e sopravvenute sia intra che post operatorie.
Non sono stati attuati, in virtù di una dimissione che appare frettolosa, quei rimedi diagnostici procedurali che avevano in una semplice diretta addome il primum movens di una esatta interpretazione della sintomatologia presentatasi che invece, non adeguatamente valutata, ha innescato le sequele descritte che hanno portato al decesso”.
Circa la misura in cui il trattamento abbia concorso al decesso della paziente i cc.tt.uu hanno risposto che “l'errore procedurale è stato la causa del decesso, ovvero ha concorso a questo nella misura del 100%, pur in presenza di comorbilità che al momento degli eventi non avevano preponderanza letifera nel soggetto”.
Sui precedenti morbosi della paziente (testualmente “la grande fragilità della SInora , si Per_1 affetta da SLA dal 1988, ma anche tracheotomizzata, con insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche”), sono stati ritenuti dai cc.tt.uu coesistenti ai fatti di causa ma non concorrenti “in quanto nel momento storico in cui la sig.ra ha vissuto quanto fin qui descritto, queste erano Persona_1 dormienti, ovvero non tali da produrre eventi letiferi. Va da sé che, come detto in precedenza, tali diagnosi e infermità la rendevano suscettibile alle complicanze settiche ma in assenza di queste, ovvero della perforazione e dello stravaso di sostanza gastriche in addome, il decorso della vita della de cuius si sarebbe svolto secondo il suo naturale procedere, limitato dalle patologie descritte”).
5.6 Nel rispondere alle osservazioni dei cc.tt.pp di parte convenuta il Collegio peritale ritiene che
“traspare una non corretta valutazione degli avvenimenti e un sovradimensionamento della patologia di base da cui era affetta la de cuius, ovvero la Sclerosi Laterale Amiotrofica che affliggeva la sig.ra da circa 31 aa. Innanzi tutto, teniamo a precisare che anche se come scritto dai due consulenti riguardo la durata della malattia, per la sig.ra : “Va inoltre considerato Per_1
l'ampio superamento (di almeno 15 anni!) dell'aspettativa di vita di una paziente affetta da SLA la cui sopravvivenza è mediata pluripatologica, su cui qualsiasi atto medico avrebbe determinato un elevato rischio di complicanze o infettivo”, questo non ci permette di giustificare quanto da noi evidenziato riguardo le procedure diagnostico terapeutiche che hanno portato la paziente al decesso. Il nostro cardine etico-filosofico prescinde, in queste valutazioni, da fattori preesistenti laddove questi possono, se del caso ma non nel nostro, concorrere al determinismo del decesso, ma che comunque non permettono in nessun modo di giustificarne l'evoluzione in un senso negativo allorquando poi si individuano elementi di malpractice sanitaria. Oltre a ciò, invitiamo i consulenti a leggere le pagine della cartella clinica dell'Ospedale e di quella domiciliare che riportiamo e poniamo alla loro attenzione in quanto, dalla lettura di ciò che hanno trasmesso apparirebbe che le
11 stesse non siano di loro conoscenza. Infatti, se la SI.ra è dimessa alle ore 15.00 del 22.06.2017, nel diario della cartella domiciliare si legge che alle ore 12.30 la paziente rientra in casa e alle ore 14.00
è in uno stato soporoso (il vocabolario Treccani alla parola soporoso indica un obnubilamento del sensorio n.d.r.) ed alterna uno stato di vigilanza con una sintomatologia caratterizzata da: “dolore addominale” che l'accompagnerà fino al ricovero del giorno 23.06.20217 avvenuto in uno stato precomatoso, come descritto in cartella. Non possiamo quindi pensare che tali dati non siano a conoscenza dei sanitari che alle ore 15.00 la dimettono, per cui i sintomi anzidetti sono stati, per parere del collegio, del tutto sottovalutati. Inoltre, nel tempo intercorso tra il ritorno a casa e il successivo e ultimo ricovero, la paziente è stata monitorata infermieristicamente in stretta sinergia con il medico che si evince anche dalla prescrizione terapeutica della terapia a lei data con aggiunta di (farmaco antidolorifico) e di BU (farmacoantispastico della muscolatura Per_9 addominale). A tal proposito nei ricordi personali di patologia chirurgica, in maniera indubbia, il dolore addominale in assenza di una diagnosi certa era comunque indicato come elemento clinico da non “coprire” con tali farmaci proprio per la possibilità di offuscarne la reale situazione eziologica che l'aveva determinato in quanto tale. Pe cui per il collegio peritale non è possibile accettare che non via sia stata un'interfaccia sanitaria con la paziente e che questa, la paziente, fin da subito, ha manifestato tutti i prodromi di una problematica seria addominale che andava indagata subito senza esitazioni e senza dover cercare tale modalità di comportamento in rifermenti bibliografici che nulla hanno a che fare con un comportamento clinico che è e doveva essere lapalissiano senza l'uso di una terapia antidolorifica e antispastica in assenza di un approccio chirurgico effettivo che doveva riportare, subitaneamente, la paziente in camera operatoria laddove quando vi è entrata, tardivamente, la sepsi aveva prodotto i suoi danni e l'intervento nulla ha potuto rispetto l'aspetto quoad valetudinem e quoad vitam.”
Sulla distinzione tra lacerazione e perforazione il Collegio peritale evidenzia che “all'intervento chirurgico dopo l'apposizione di PEG proprio di perforazione gastrica si parla e non di lacerazione, allontanando quindi quell'ipotesi legata alla malattia di base, la
SLA, da cui era affetta la de cuius”.
5.7 I cc.tt.uu censurano soprattutto l'aspetto assistenziale, oltre a quello tecnico procedurale, dal momento che a fronte della sintomatologia della paziente non vi è stata una risposta clinica- diagnostica e assistenziale.
5.8 Per quanto concerne la aspettativa di vita della de cuius “stando ai dati aggiornati della letteratura la durata media della malattia è intorno ai 3-4 anni, il 20 % sopravvive per più di 5 anni, il 10 % dei soggetti che ne sono affetti sopravvive oltre i 10 anni, ma in singoli casi la malattia può durare per diverse decadi prima che sopraggiunga il decesso che avviene, quasi sempre, per insufficienza respiratoria (Ministero della Salute-Commissione per lo studio dei pazienti affetti da
SLA- D.M. del 10 aprile del 2003-Rapporto di lavoro).” Nel caso di specie, secondo il Collegio peritale, “in difetto di somministrazione della descritta procedura PRG l'aspettativa di vita della paziente non sarebbe stata superiore ai 5 anni (cinque), verosimilmente considerata la grande fragilità della SInora , si affetta da SLA dal 1988, ma anche tracheotomizzata, con Per_1
12 insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche”.
6. Alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale nella seconda consulenza tecnica d'ufficio - la cui coerenza argomentativa, accuratezza delle indagini svolte e delle repliche alle osservazioni delle Parti, ne rendono condivisibili le conclusioni - ed in considerazione dell'avvenuta dimostrazione di parte attrice della negligenza ed imprudenza nella condotta adottata dai sanitari nell'esecuzione della procedura radiologica interventistica PRG, nonché nella gestione post-intervento deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'evento morte del de cuius . Persona_1
Invero, il trattamento di radiologia interventistica somministrato a presso la Persona_1 convenuta struttura sanitaria in data 22.06.2017, anche se eseguito in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, comportò un errore medico procedurale in quanto, secondo il criterio del più probabile che non, l'incisione della parete gastrica non avvenne perpendicolarmente alla stessa ma a becco di flauto tanto che nelle ore successive per azione dei succhi gastrici venne lesionata la mucosa e si generò la perforazione attraverso la quale la punta della sonda fuoriuscì andando a posizionarsi nella retrocavità degli epiploon e generando la peritonite settica.
Nonostante la paziente avvertisse dolore fin dalle prime ore successive alla procedura non venne effettuato ulteriore controllo e i dolori furono attribuiti alla presenza di aria.
Anche la sola esecuzione di una RX diretta addome avrebbe dato utili informazioni circa la perforazione consentendo di rioperare subito la paziente prima che le condizioni della peritonite fossero in fase avanzata.
Invece, la paziente venne rinviata al proprio domicilio e fu costretta il giorno dopo a recarsi col 118 presso il presidio ospedaliero di Anzio ove venne rioperata e si constatò la presenza della sonda al di fuori della parete gastrica che doveva contenerla.
6.1 Pertanto, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. in quanto le dimissioni della paziente sono state decise con superficialità tanto da ingenerare l'incolpevole affidamento della paziente e dei suoi familiari circa le migliorate condizioni di salute.
6.2 La struttura convenuta, peraltro, non ha fornito prova di fattori causali alternativi che hanno determinato il decesso della paziente.
6.3 Quanto infine ai precedenti morbosi di cui era gravata la paziente, i cc.tt.uu hanno ritenuto che l'errore procedurale è stato la causa del decesso, ovvero ha concorso a questo nella misura del
100%, pur in presenza di comorbilità che al momento degli eventi non avevano preponderanza letifera nel soggetto.
13 6.4 In definitiva, la condotta tenuta dai sanitari nell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante non risulta conforme alla diligenza del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176,
1 comma, c.c., né alle regole ed agli accorgimenti richiesti nell'esercizio della professione medica, tanto più che, nel caso in esame, trattasi di esame routinario.
7. Passando alla determinazione dei danni risarcibili si precisa che non sarà esaminata la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis oggetto di espressa rinuncia come dichiarato da parte attrice nelle memorie di replica (pagg. 9-10).
Del pari con riferimento all'omessa informazione della paziente e dei suoi familiari in ordine alle possibili complicanze della PRG si rileva che, pur deducendo tale circostanza, gli attori non hanno formulato un'autonoma domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesione diritto all'autodeterminazione. A tal riguardo si rammenta che la violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato assume autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost., comma 1), l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del differente diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente (art. 32 Cost., comma 2). (v. Cass. sez. III civ. 15/05/2018, n.
11749). Pertanto, non si procederà ad un suo esame.
7.1 Ciò premesso, con riguardo alla richiesta degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo
Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo
l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di marito/figli ed eredi della de cuius, gli attori hanno depositato: - certificato di matrimonio attestante che e Parte_1 Persona_1
hanno contratto matrimonio in data 8 aprile 1972 nel Comune di Nettuno (doc. 9); stato di famiglia rilasciato dal Comune di Nettuno dal quale si evince che e fintanto Parte_1 Persona_1
14 che quest'ultima è stata in vita hanno vissuto unitamente in Nettuno – Via delle Viole n. 10 (doc.
10); estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita dell'Ufficio dello stato civile di Nettuno attestante che è figlia di e (doc. 11); estratto per Parte_2 Parte_1 Persona_1 riassunto dal registro degli atti di nascita dell'Ufficio dello stato civile di Nettuno attestante che figlio di e (doc. 12). Parte_3 Parte_1 Persona_1
Alla luce di quanto sovra evidenziato di riscontri contrari dedotti dalle parti, può considerarsi pienamente provato il rapporto parentale e la qualità di erede della ricorrente.
7.2 Passando ad esaminare il danno da perdita del rapporto parentale si rammenta che tale danno consiste nella privazione di un valore non economico, personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (cfr. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto.
Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. n. 9196/2018). Inoltre, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”
(cfr. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016). La prova della responsabilità per tale voce di danno è, notoriamente, a carico di parte attrice stante la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta (art. 2043 Cc) ed è può dirsi conseguita nel caso in esame alla luce dell'esame che di essa ha compiuto il collegio peritale, così rendendo superflua la pur completa e articolata prova testimoniale correttamente invocata da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 2 Cpc, in quanto resa eccedente e ultronea dalle citate produzioni.
Il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
in particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito» (cfr. Cass. n. 25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019). Con specifico
15 riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n.907/2018, n.
14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018; e, conformi, Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
16 convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)907/2018, n. 14655/2017
e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018;
e, conformi, Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde
"in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass.
n. 26851/2023).
7.2 Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a
17 ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (Cass. S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/14).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non
18 si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06,
13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati
(in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass.
18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
19 7.3 In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base è pari ad euro 11.356,15:
(i) in favore di (marito convivente) la somma complessiva di euro €346.362,58, Parte_1 tenuto conto del
- rapporto di parentela (marito) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (71 anni) = punti n.1,5;
- età della vittima (67 anni) = punti n. 2;
- convivenza tra il coniuge e la vittima= punti n. 4;
- assenza di altri familiari conviventi =punti 4
per un totale complessivo di 30,5 punti.
Deve poi tenersi conto: a) delle gravi comorbilità da cui era affetta la de cuius (affetta da SLA dal
1988, ma anche tracheotomizzata, con insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche); b) del fatto che il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite.
Pertanto, appare equo apportare una riduzione del 20% sull'importo di euro € 346.362,58 così giungendo alla somma finale di € 277.090,06.
(ii) in favore di e (figli non conviventi) la somma complessiva di Parte_3 Parte_2 euro 261.191,45 così calcolata per tenuto conto di Parte_3
- rapporto di parentela (figlio) = punti n. 18;
- età del danneggiato al momento del fatto (45 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (50 anni) = punti n. 2;
per un totale complessivo di 23 punti;
per enuto conto di Parte_2
- rapporto di parentela (figlio) = punti n. 18;
- età del danneggiato al momento del fatto (43 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (50 anni) = punti n. 2;
per un totale complessivo di 23 punti.
20 Per le ragioni sovra evidenziate appare equo apportare all'importo di euro 261.191,45 una riduzione del 20% così giungendo alla somma finale di euro 208.953,16.
Gli importi sovra calcolati all'attualità per ciascun attore devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.06.2017), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U.
1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022) nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011), tenendo a mente il valore medio per tutte le fasi. Viene riconosciuto un unico aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014 in considerazione della pluralità degli attori difesi dal medesimo avvocato.
Le spese delle CCTTUU espletate nel corso del presente giudizio e liquidate con separati provvedimenti nonché quelle di CTP pari ad euro 1.0202,00 (cfr. fattura n. 74 del 05.10.2023 del
CTP dott. ) vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. Persona_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità dell'
[...]
nella causazione dei danni patiti da Controparte_1 Per_1
;
[...]
- condanna l' Controparte_1
a pagare a titolo di risarcimento del danno iure proprio
[...]
a la somma di euro 277.090,06 oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
a e la somma di euro 208.953,16 ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3 interessi come in parte motiva;
- condanna Controparte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro €
37.950,90 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, nonché spese vive per euro 545,00 (marca da bollo e contributo unificato) da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Gaudino dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CCTTUU e di CTP a carico di parte convenuta.
21 Così deciso in Roma, il 20.03.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24913 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 26.02.2025 ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Gaudino che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Emanuela Contento, giusta procura in atti
attori
E
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
Franco Muratori, sito in Via Gino Funaioli n. 54, giusta procura in atti
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.02.2025 da intendersi trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.04.2018 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e nella qualità di eredi di , nata l'[...] e
[...] Parte_3 Persona_1 deceduta il 24.06.2017, convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l
[...]
(d'ora innanzi “ Controparte_2 [...]
) per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa nella causazione dell'evento CP_3 morte della de cuius occorso in data 24.06.2017 a causa di peritonite e shock settico insorti a seguito della perforazione della parete dello stomaco in conseguenza della procedura radiologica interventistica PRG eseguita in data 22.06.2017 presso il convenuto nosocomio. Pertanto, chiedevano la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio
e iure hereditatis, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì al soddisfo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- , moglie di e madre di e era Persona_1 Parte_1 Pt_2 Parte_3 affetta da SLA;
- in data 22.06.2017, alle ore 10:00, veniva sottoposta a PEG presso l'Ospedale
[...]
e dimessa il medesimo giorno con prescrizione di controllo Controparte_1 dopo 30 giorni;
- sin dal pomeriggio, al rientro presso la propria abitazione nel Comune di Nettuno, presentava forti dolori addominali per i quali le venivano somministrati antidolorifici;
- la situazione andava progressivamente peggiorando, tanto che alle ore 21:00 del giorno successivo veniva portata presso l'Ospedale di Anzio dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per addome acuto;
- in sede di operazione, il chirurgo rilevava una lacerazione della parete gastrica posteriore, con fuoriuscita di PEG. Pertanto, i medici eseguivano una raffa della parete gastrica e riposizionavano in maniera corretta la sonda della PEG;
- tuttavia, dopo poche ore, sopraggiungeva il decesso della paziente per peritonite e shock settico.
Riconducevano la responsabilità della morte della paziente all'errato trattamento chirurgico eseguito presso l' ove in occasione del posizionamento della PEG Controparte_3
l'operatore ha perforato la parete dello stomaco, quale evento infausto raro in ragione della facile esecuzione e della sicurezza della procedura, oltre alla mancata individuazione della perforazione in sede di dimissioni della paziente che avrebbe consentito di intervenire chirurgicamente e di salvarle la vita.
A ciò si aggiungeva anche l'omessa informazione della paziente e dei suoi familiari circa la grave evenienza verificatasi tanto che se avesse conosciuto fin da subito i rischi dell'intervento non
2 avrebbe accettato il rischio dell'intervento o si sarebbe operata in un'altra struttura sanitaria maggiormente accreditata per tale trattamento, tenuto anche conto delle comorbilità della stessa paziente. Infine, richiamavano le considerazioni medico legali contenute nella consulenza di parte redatta dalla dott.ssa . Persona_2
Pertanto, con diffida del 25.09.2017 inoltrata a mezzo PEC alla struttura sanitaria gli attori richiedevano formalmente il risarcimento dei danni patiti e patiendi iure proprio e iure hereditatis e a seguito del mancato riscontro attivavano il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo
Primavera Forense definitosi in data 11.12.2017 con esito negativo, stante la mancata comparizione di parte convenuta.
Con successiva pec del 12.02.2018 l' comunicava il diniego alla richiesta Controparte_3 risarcitoria per assenza di elementi di responsabilità a suo carico.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, premetteva che la paziente era in gravi condizioni di salute: all'epoca dei fatti aveva
67 anni ed era affetta da 31 anni da una gravissima e invalidante forma di SLA (Sclerosi Laterale
Amiotrofica), soffriva di ipotiroidismo, diabete, e litiasi renale;
aveva subito da tempo una tracheostomia e pertanto necessitava dell'ausilio di costante ventilazione meccanica;
non era più in grado di alimentarsi da sola in quanto da diversi anni era assoggettata alla nutrizione enterale attraverso SNG che aveva indebolito le pareti addominali, cui purtroppo non si poteva porre alcun rimedio;
era assistita a domicilio dai suoi familiari e da personale specializzato;
era affetta da macroglossia (ovvero, un abnorme ingrossamento della lingua), patologia che rendeva ancora più difficile l'alimentazione naso-gastrica.
L'aggravamento della macroglossia suggerì ai sanitari dell oggi convenuta di Controparte_1 praticare una gastrostomia (operazione che consente, attraverso una incisione chirurgica all'altezza dello stomaco, l'alimentazione del paziente quando essa non sia più possibile per vie naturali), ma la gravità della macroglossia che aveva colpito la rendeva tuttavia impossibile praticare una Per_1
“classica” gastrostomia per via endoscopica.
Pertanto, i medici ritennero allora che la PEG (la “gastrostomia endoscopica percutanea”) fosse la migliore metodologia terapeutica per consentire alla di alimentarsi, e quindi di non morire Per_1 di inedia.
Tuttavia, solo nel mese di maggio 2017 la acconsentì di sottoporsi all'intervento di Per_1 posizionamento di una PEG e, una volta acquisito il consenso informato dalla paziente e dai suoi familiari, in data 22.06.2017 venne eseguita la gastrostomia.
La struttura convenuta evidenziava la correttezza del proprio operato in ordine al posizionamento della PEG avvenuto nel rispetto delle linee guida dettate dalla medicina e della scienza. Sul punto,
3 osservava come all'atto delle dimissioni, da tutti i controlli e da tutti gli esami post-operatori, la sonda risultasse perfettamente posizionata e funzionante e che l'epilogo della vicenda per cui è causa doveva ricondursi al cedimento della parete gastrica della suddetta paziente, resa ormai fragilissima dal protrarsi della SLA nonché al ritardo da parte dei familiari nel ricovero della paziente a seguito dell'insorgenza dei dolori post-intervento, nonché alle complicanze che facevano parte dei rischi dell'operazione in ordine alle quali la paziente e i suoi familiari ne erano a conoscenza. Infine, contestava anche i danni pretesi dagli attori sia iure proprio sia iure hereditatis.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale depositata in data 19.03.2020 dal Collegio peritale composto dal Prof. e dal Prof. che aveva escluso come la perforazione Persona_3 Persona_4 gastrica evidenziata nel corso dell'intervento chirurgico del 22.06.2017 fosse riconducibile a manovre eseguite nel corso del posizionamento della PEG del giorno precedente, ma si trattava di un'evoluzione spontanea, imprevedibile e imprevenibile della situazione gastrica.
Pertanto, il Giudice allora titolare del ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 15.03.2022 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tuttavia, con successivo provvedimento del 04.10.2022 il Giudice allora titolare del ruolo rimetteva la causa in decisione dal momento che il CTU Prof aveva depositato, in Persona_3 modo irrituale, una nota del 09.06.2021 il cui contenuto contrastava con le rassegnate conclusioni nella CTU in quanto riteneva che la lesione gastrica che aveva determinato la peritonite doveva essere considerata di natura iatrogena, stante il riscontro della stessa a distanza di poco più di un giorno dall'impianto della PEG.
Pertanto, veniva disposta la rinnovazione della CTU con la nominato di un nuovo Collegio peritale composto dai dottori e che provvedevano al deposito della nuova Persona_5 Persona_6
CTU in data 08.04.2024.
5. Mutato l'organo giudicante, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 31.07.2024 il Giudice allora titolare del ruolo proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni:
“pagamento, da parte della struttura convenuta, in favore degli attori, delle seguenti somme: € 160.000,00 a
marito della de cuius;
€ 120.000,00 a figlia della de cuius;
€ 120.000,00 Parte_1 Parte_2
a figlio della de cuius oltre al rimborso delle spese di lite, così liquidate: € 550,00 per spese ed Parte_3
€ 20.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. Spese di ctu a carico della convenuta.”
Parte attrice aderiva alla proposta, mentre parte convenuta manifestava il proprio dissenso alla stessa.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.02.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 7. La natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del trattamento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Persona_1
a cui la donna fu sottoposta il 22.06.2017 e al conseguente risarcimento dei danni CP_3 pretesi dagli attori iure proprio per perdita del rapporto parentale, stante la rinuncia al risarcimento del danno catastrofale come dichiarato dagli stessi in sede di memoria di replica (par.
2.2. pagg 9-
10).
7.1 A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto,
è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
5. La consulenza tecnica d'ufficio
5 Dalla seconda CTU medico-legale depositata nel presente giudizio dai dott.ri Persona_5
(Medico Chirurgo specialista in Medicina Interna e Medicina Legale e delle Assicurazioni) e
(Medico-Chirurgo specialista in chirurgia generale e chirurgia vascolare) ritenuta Persona_6 più esaustiva e coerente– il cui espletamento si è reso necessario proprio a causa delle incongruenze e contraddizioni tra le conclusioni rassegnate con la prima CTU depositata in data
19.03.2020 e l'integrazione resa dal c.t.u. dott. in data 09.06.2021 – sono emerse delle Persona_3 censure in ordine all'esecuzione del trattamento e alla gestione del post-intervento presso la struttura convenuta.
5.1 A tal riguardo, i cc.tt.uu. hanno dapprima esaminato le condizioni della paziente, paziente affetta da SLA che all'epoca dei fatti in narrazione (2017) non era più in grado di alimentarsi per via naturale, essendo alimentata per via enterale mediante un sondino naso-gastrico.
Siccome la sostituzione periodica della stessa risultava gravata da notevoli difficoltà, anche per il concomitare di una condizione di macroglossia, venne consigliato alla paziente da Dr.
[...]
, anestesista del referente NAD, di sottoporsi, come raccomandato dalle Per_7 CP_3 linee guida per questi soggetti con la descritta patologia gravante da anni, al posizionamento di
RIG o PRG (Percutaneous Radiologic Gastrostomy).
Pertanto, la donna veniva indirizzata verso questo specifico percorso e in data 22.06.2017 aveva luogo la procedura di PRG, eseguita da un radiologo interventista (testualmente “Alle 9.15 aveva inizio la procedura nella sede di Radiologia Interventistica ed alle 9,59 aveva termine dopo un controllo radiologico eseguito con m.d.c. idrosolubile: Sotto guida fluoroscopica si procede a gastrostomia a carico del fondo-corpo gastrico. Il controllo al termine mostra buon posizionamento e funzionamento della gastrostomia (questo il referto).”).
Dopo cinque ore di osservazione la paziente veniva dimessa senza che le immagini evidenziassero spandimenti di m.d.c.; prima della procedura era stato somministrato alla stessa un consenso informato che però era firmato da un familiare (il marito) e non dalla donna.
Trascorse circa 24 dalla procedura, in data 23.06.17 la cominciava ad avvertire importanti Per_1 dolori addominali, i quali però già erano iniziati dal pomeriggio del giorno 22, che venivano interpretati dai sanitari con la presenza di bolle d'aria nel post-operatorio (vedi diario clinico).
Nel corso della notte la paziente continuava ad avvertire intenso dolore ed era descritta come soporosa.
La sera del giorno 23.06.2017 veniva infine ricoverata d'urgenza presso il presidio ospedaliero di
Anzio ove in anamnesi presso il DEA si legge “paziente affetta da SLA dall'anno 1988, tracheotomizzata, diabete mellito, Ipopotassemia. Ieri la paziente è stata sottoposta a gastrostomia percutanea”. All'E.O.: Condizioni generali gravi, addome teso timpanico, ampolla rettale vuota”.
6 Veniva eseguita in urgenza una TC Addome completo e una TC Torace che porteranno alla diagnosi di “Addome acuto” per cui la veniva inviata direttamente in C.O. per l'esecuzione Per_1 di una laparatomia esplorativa.
A firmare il consenso fu marito della , che viene informato dal Dr. Parte_1 Per_1
. Nella diagnosi sintetica dell'atto operatorio veniva scritto in stampatello Persona_8
“Addome acuto da perforazione iatrogena della parete posteriore del coro gastrico.” e l'intervento veniva così descritto “Incisione cutanea xifo-ombelicale, aperta la cavità addominale sovramesocolica si reperta liquido libero con le caratteristiche del liquido bilio-gastrico che proviene dalla cavità retro epiploica e di cui se ne aspira circa 1 litro. Dopo difficoltosa liberazione del legamento gastro-colico si evidenzia l'estremità distale della sonda per la PEG che risulta essere libera nella retrocavità degli epiploon e fuoriesce dalla cavità gastrica attraverso un foro lacero della parete posteriore del corpo gastrico. Si procede a retrazione della sonda dopo aver rimosso i punti che la fermano alla cute ed aver sgonfiato il palloncino della punta per ancorarla.
La si alloca quindi all'interno della cavità gastrica fissandola alla cute e rigonfiando il palloncino (5 cc di Fisiologica). Si sutura quindi la perforazione della parete gastrica con punti staccati in Vycril
3 zeri, ed attraverso il canale di alimentazione della sonda si esegue prova idropneumatica che evidenzia la tenuta stagna della sutura. Si raccorda la sonda per la PEG a sacca di raccolta;
si posiziona drenaggio 19 French nella retrocavità degli epiploon in prossimità della sutura gastrica;
controllo emostasi, parete per piani a punti staccati. Cute in Nylon a punti staccati”.
Nonostante le cure la paziente decedeva per shock settico e MOF qual conseguenza della peritonite dovuta alla perforazione.
5.2 Sul tipo di intervento eseguito presso la struttura convenuta i cc.tt.uu affermano che “è noto che la PRG è il metodo più comunemente utilizzato perché gravato da un minor numero di complicazioni rispetto alla PEG ed alla vetusta gastrostomia open. La PRG ha il vantaggio di permettere a fine procedura un controllo radiologico eseguito mediante introduzione nella sonda di m.d.c. Appare quindi corretta l'indicazione al posizionamento tramite PRG. Anche questa tecnica annovera però complicanze, tra queste la perforazione gastrica in corso di procedura, evento raro ma descritto in letteratura, e la lacerazione-perforazione da decubito della sonda. La mortalità oscilla tra lo 0 e lo 0,7% mentre il tasso di complicanze oscilla tra il 3% ed il
6%.”
5.3 In sede di considerazioni a carattere chirurgico e medico-legale, i cc.tt.uu hanno premesso che
“Il posizionamento di una PRG è indicato in tutti i casi in cui non è possibile una nutrizione per os
(Malattie neurologiche, Malattie Oncologiche in fase avanzata quali neoplasie dell'esofago,
Disturbi della motilità esofagea quale l'acalasia inoperabile etc.). Un paziente sottoposto a PRG può essere nutrito per via parenterale percutanea fino anche per 20-30 anni, quando le aspettative di vita ormai collimano con quelle biologiche. Le cinetiche di assorbimento dei nutrienti per via enterale hanno tempi più fisiologici mentre una nutrizione con sacca per via parenterale comporta cinetiche di assorbimento di difficile gestione e porta spesso ad una serie di morbilità collaterali
7 quali l'iperglicemia, l'ipertrigliceridemia, la steatosi epatica. La PRG non è comunque una procedura completamente scevra da complicanze come risulta dai dati della letteratura scientifica, tra le complicanze annoveriamo: 1) Pneumoperitoneo (può verificarsi una falda di pneumoperitoneo che tende a riassorbirsi nei giorni successivi, visualizzabile ai controlli RX); 2)
Emorragia: si ha quando durante la procedura viene punto un vaso della piccola o della grande curva gastrica;
3) Perforazione gastrica o ulcera gastrica: si realizza in genere a seguito di una puntura gastrica a becco di flauto con lesione del margine della mucosa gastrica. L'acidità dei succhi gastrici non viene più tamponata dal muco basico della mucosa e può portare alla formazione di ulcere o alla perforazione della parete. 4) Dislocazione della sonda da PRG: si realizza a seguito di rottura del palloncino di fissaggio intragastrico e successivo scivolamento della sonda oppure a seguito di trazionamento del catetere durante una procedura di trasferimento del paziente dal letto. 5) Fuoriuscita di materiale dal lume gastrico, complicanza che si può realizzare nel caso di posizionamento della PRG prossimalmente alla grande curva gastrica dove il decubito e la dislocazione antigravitazionale del liquido può favorire il leak di materiale acido lungo le pareti della stomia portando ad un quadro di dermatite chimica. Si presenta clinicamente come un'area eritematosa e dolente che va medicata con film spray e medicazioni colloidali. Unica tra le controindicazioni assolute è l'ascite scompensata, vanno inoltre fatte delle considerazioni etiche importanti rispetto alla reale condizione clinica del paziente, alle prospettive terapeutiche e al progetto di salute che si può offrire. Il paziente deve essere a conoscenza delle complicanze della procedura in oggetto, deve sapere che non ha nessun intento curativo ma solo di sostegno alla patologia di base ed alle sue complicanze. Ai familiari del soggetto vanno date informazioni chiare sulle possibili complicanze va sempre indagata la possibilità di gestire correttamente la nutrizione, devono essere consapevoli dell'impegno assistenziale che essa comporta. A questo scopo va somministrato un consenso informato esauriente in modo che il paziente possa autodeterminarsi o possano farlo per lui i parenti stretti a cui si affida. È raccomandato dalle linee guida di scrivere una relazione clinica in cui si documenta la situazione clinica nonché i motivi che rendano strettamente necessaria la PRG” hanno evidenziato come nel caso in esame “Non vi è dubbio che, stando ai documenti presenti nel fascicolo, si trattò di
Perforazione e non di Lacerazione. La lacerazione sarebbe avvenuta per decubito della sonda, ma anche considerando le condizioni di fragilità della paziente, sarebbe stato necessario un periodo di diversi giorni. Inoltre, sarebbe fuoriuscita per lacerazione della parete non solo la punta della sonda ma anche il palloncino. Nel nostro caso la punta perforò la parete e venne ritrovata nella retrocavità degli epiploon. (…) Riteniamo pertanto che alla luce dei dati riportati dalla letteratura e alla luce degli accadimenti clinici la paziente si sia perforata con meccanismo in due tempi in conseguenza della procedura di radiologia interventistica PRG.”
Venendo al caso di specie il Collegio peritale ha accertato che si è trattato di perforazione e non di lacerazione (testualmente “Non vi è dubbio che, stando ai documenti presenti nel fascicolo, si trattò di e non di La lacerazione sarebbe avvenuta per decubito della CP_4 CP_5 sonda, ma anche considerando le condizioni di fragilità della paziente, sarebbe stato necessario un periodo di diversi giorni. Inoltre, sarebbe fuoriuscita per lacerazione della parete non solo la punta della sonda ma anche il palloncino. Nel nostro caso la punta perforò la parete e venne ritrovata
8 nella retrocavità degli epiploon.”) e che all'esito del controllo risultò tutto nella norma in quanto
“Partendo dalla considerazione lapalissiana che lo stomaco non può essersi perforato da solo, alla luce dei dati della letteratura e secondo il criterio anglosassone del più probabile e ragionevole che non, è con grande probabilità accaduto quanto segue: Durante il posizionamento della sonda, in seguito alla puntura della parete gastrica, venne realizzata una lesione “a becco di flauto” con esplicita alterazione del margine della mucosa gastrica. Nell'immediato il controllo fluoroscopio andò a buon fine, successivamente, ben presto, l'acidità dei succhi gastrici non più tamponata dal muco basico della mucosa portò alla perforazione della parete con fuoriuscita della punta all'interno della retrocavità degli epiploon e conseguente peritonite settica. Tale ipotesi appare assai veritiera se confrontata con i dati della letteratura ma ancor più con gli accadimenti che andiamo a ripercorrere. Dopo circa 24 ore dalla procedura la de cuius cominciava ad avvertire in data 23.06.17 importanti dolori addominali, già cominciati e denunciati il giorno 22 pomeriggio e interpretati dai Sanitari come dovuti alla presenza di aria. I dolori continuavano nel corso della notte con cambiamento delle condizioni cliniche della malata che era descritta come soporosa. Solo la sera del 23 la paziente era infine ricoverata presso il presidio ospedaliero di Anzio con successiva diagnosi di addome acuto”).
Secondo il Collegio peritale la paziente si era perforata con meccanismo in due tempi in conseguenza della procedura di radiologia interventistica PRG. Inoltre, osservano che doveva essere tenuta in considerazione la problematica neurologica vissuta dalla de cuius, che avrebbe dovuto imporre attenzione diagnostica che non c'è stata (testualmente ”bisognava tener presente che la perforazione gastrica poteva avvenire e che questa, qualora nell'immediato post-operatorio non sembrava essersi verificata, non doveva essere tralasciata come avvenimento verificatosi in virtù della sintomatologia presentata e che fu interpretata come presenza di aria. Questa modificazione della sìntomatologia riportata dalla paziente e non tenuta in debito conto dai sanitari, doveva far evidenziare che, in un soggetto di tali preesistenze, d'altronde la PEG non è che si posiziona senza importanti problematiche generali, ci si trovava innanzi a una modifica sostanziale del quadro clinico che imponeva non una dimissione bensì un rapido controllo”).
Sul punto, i cc.tt.uu evidenziano che l'esecuzione di rx diretta addome sarebbe stata sufficiente “ad accendere quel lumino rosso di pericolo e permettere di attenzionare al meglio l'interessata”.
Aggiungono che la dimissione della poi, nell'accezione del marito e della stessa de cuius era Per_1 sinonimo di sicurezza per cui i sintomi sono progrediti per il sol fatto che la dimissione ne aveva escluso la loro gravità che poi si sarebbe manifestata, come è accaduto, tutta con le sequele che hanno portato al successivo ricovero e al decesso.
Pertanto, i cc.tt.uu affermano che sono “presenti elementi di censura non solo e non soltanto nell'esecuzione della procedura interventistica, ma anche e ancor di più nella gestione della malata che improvvidamente e imprudentemente è stata dimessa pur non essendo completamente priva di una sequela sintomatologica post intervento che, lo ripetiamo, peritamente doveva imporre l'osservazione della malata, cardine medico-chirurgico venuto meno proprio dalla dimissione stessa. Per cui la successiva peritonite e lo shock settico con la MOF che ha determinato il decesso
9 altro non sono che una conseguenza della perforazione della parete gastrica e del successivo stravaso di prodotti gastrici che hanno inquinato il peritoneo determinandone poi il decesso dell'interessata come purtroppo è avvenuto. Per quanto attiene al consenso informato, questo è caratterizzato da un prestampato finanche non completamente compilato e appare somministrato, peraltro firmato non dall'interessata ma dal marito, in un modo del tutto frettoloso, non consono a quel dibattito presente nella comunità scientifica nazionale che nel dicembre dello stesso anno, particolarmente il 22, avrebbe permesso di partorire la legge n. 219/2017 che avrebbe visto la luce entrando in vigore, alla data del 31.01.2018 con modifiche sostanziale in merito”.
5.4 Il Collegio peritale ha, dunque, ritenuto sussistente un preciso rapporto di causalità materiale tra la procedura invasiva del posizionamento della PRG e il decesso di che iniziò con Persona_1 una perforazione della parete gastrica, a becco di flauto e che, in due tempi diversi provocò un processo peritonitico che evolverà in uno shock settico a deriva MOF e quindi mortale.
Sul punto, hanno precisato che “In un rapporto di causalità giuridica riteniamo che la perforazione pur prevedibile doveva imporre quell'attenzione sintomatologica, clinica e diagnostica che è mancata, per permettere di prevenire quel meccanismo a due tempi che ha generato la peritonite settica e il conseguente decesso. In un ragionamento controfattuale possiamo argomentare che, qualora si fosse attenzionata la de cuius nel modo dovuto e che abbiamo descritto, questa sarebbe stata avviata verso un iter diagnostico-chirurgico di sicuro repentino e tempestivo, portando a una risoluzione della problematica perforativa. Con l'attenzione dovuta sarebbe stato più probabile avviare la paziente verso un percorso chirurgico di sicuro affidamento diagnostico che non, invece, quanto successo che con la dimissione che ha indotto l'instaurarsi e il protrarsi della problematica peritonitica che ha portato al decesso la sig.ra . Rileviamo quindi non la presenza di una Per_1 complicanza bensì di una procedura clinico-chirurgica erronea che ha i connotati di una inadempienza contrattuale posta in essere nei confronti dell'interessata.”
5.5 Pertanto, rispondendo ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno accertato che “il trattamento di radiologia interventistica somministrato alla SI.ra presso la convenuta struttura sanitaria in Persona_1 data 22.06.2017 anche se eseguito in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica comportò un errore medico procedurale con meccanismo che ricostruiamo secondo il criterio del più probabile e ragionevole che non (stando a quanto descritto in letteratura sull'argomento) ovvero che l'incisione della parete gastrica non avvenne perpendicolarmente alla stessa ma a becco di flauto. Al momento del controllo fluoroscopico tutto sembrò in ordine, ma nelle ore successive per azione dei succhi gastrici venne lesionata la mucosa e si generò la perforazione (come descritto nel capitolo precedente) attraverso la quale la punta della sonda fuoriuscì andando a posizionarsi nella retrocavità degli epiploon e generando la peritonite settica, che in un soggetto diabetico e fragile promesse facilmente shock settico e MOF.
Nonostante la paziente avvertisse dolore fin dalle prime ore successive alla procedura non venne effettuato ulteriore controllo, i dolori furono attribuiti alla presenza di aria. Anche la sola esecuzione di una RX diretta addome avrebbe dato utili informazioni circa la perforazione consentendo di rioperare subito la paziente prima che le condizioni della peritonite fossero in fase
10 avanzata. La paziente venne invece rinviata al proprio domicilio e fu costretta il giorno dopo a recarsi col 118 presso il presidio ospedaliero di Anzio ove venne rioperata e ove si constatò la presenza della sonda al di fuori della parete gastrica che doveva contenerla.”
Aggiungono che “non vi è stata tempestività nell'analisi della sintomatologia post-operatoria in assenza di particolari difficoltà operative originarie e sopravvenute sia intra che post operatorie.
Non sono stati attuati, in virtù di una dimissione che appare frettolosa, quei rimedi diagnostici procedurali che avevano in una semplice diretta addome il primum movens di una esatta interpretazione della sintomatologia presentatasi che invece, non adeguatamente valutata, ha innescato le sequele descritte che hanno portato al decesso”.
Circa la misura in cui il trattamento abbia concorso al decesso della paziente i cc.tt.uu hanno risposto che “l'errore procedurale è stato la causa del decesso, ovvero ha concorso a questo nella misura del 100%, pur in presenza di comorbilità che al momento degli eventi non avevano preponderanza letifera nel soggetto”.
Sui precedenti morbosi della paziente (testualmente “la grande fragilità della SInora , si Per_1 affetta da SLA dal 1988, ma anche tracheotomizzata, con insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche”), sono stati ritenuti dai cc.tt.uu coesistenti ai fatti di causa ma non concorrenti “in quanto nel momento storico in cui la sig.ra ha vissuto quanto fin qui descritto, queste erano Persona_1 dormienti, ovvero non tali da produrre eventi letiferi. Va da sé che, come detto in precedenza, tali diagnosi e infermità la rendevano suscettibile alle complicanze settiche ma in assenza di queste, ovvero della perforazione e dello stravaso di sostanza gastriche in addome, il decorso della vita della de cuius si sarebbe svolto secondo il suo naturale procedere, limitato dalle patologie descritte”).
5.6 Nel rispondere alle osservazioni dei cc.tt.pp di parte convenuta il Collegio peritale ritiene che
“traspare una non corretta valutazione degli avvenimenti e un sovradimensionamento della patologia di base da cui era affetta la de cuius, ovvero la Sclerosi Laterale Amiotrofica che affliggeva la sig.ra da circa 31 aa. Innanzi tutto, teniamo a precisare che anche se come scritto dai due consulenti riguardo la durata della malattia, per la sig.ra : “Va inoltre considerato Per_1
l'ampio superamento (di almeno 15 anni!) dell'aspettativa di vita di una paziente affetta da SLA la cui sopravvivenza è mediata pluripatologica, su cui qualsiasi atto medico avrebbe determinato un elevato rischio di complicanze o infettivo”, questo non ci permette di giustificare quanto da noi evidenziato riguardo le procedure diagnostico terapeutiche che hanno portato la paziente al decesso. Il nostro cardine etico-filosofico prescinde, in queste valutazioni, da fattori preesistenti laddove questi possono, se del caso ma non nel nostro, concorrere al determinismo del decesso, ma che comunque non permettono in nessun modo di giustificarne l'evoluzione in un senso negativo allorquando poi si individuano elementi di malpractice sanitaria. Oltre a ciò, invitiamo i consulenti a leggere le pagine della cartella clinica dell'Ospedale e di quella domiciliare che riportiamo e poniamo alla loro attenzione in quanto, dalla lettura di ciò che hanno trasmesso apparirebbe che le
11 stesse non siano di loro conoscenza. Infatti, se la SI.ra è dimessa alle ore 15.00 del 22.06.2017, nel diario della cartella domiciliare si legge che alle ore 12.30 la paziente rientra in casa e alle ore 14.00
è in uno stato soporoso (il vocabolario Treccani alla parola soporoso indica un obnubilamento del sensorio n.d.r.) ed alterna uno stato di vigilanza con una sintomatologia caratterizzata da: “dolore addominale” che l'accompagnerà fino al ricovero del giorno 23.06.20217 avvenuto in uno stato precomatoso, come descritto in cartella. Non possiamo quindi pensare che tali dati non siano a conoscenza dei sanitari che alle ore 15.00 la dimettono, per cui i sintomi anzidetti sono stati, per parere del collegio, del tutto sottovalutati. Inoltre, nel tempo intercorso tra il ritorno a casa e il successivo e ultimo ricovero, la paziente è stata monitorata infermieristicamente in stretta sinergia con il medico che si evince anche dalla prescrizione terapeutica della terapia a lei data con aggiunta di (farmaco antidolorifico) e di BU (farmacoantispastico della muscolatura Per_9 addominale). A tal proposito nei ricordi personali di patologia chirurgica, in maniera indubbia, il dolore addominale in assenza di una diagnosi certa era comunque indicato come elemento clinico da non “coprire” con tali farmaci proprio per la possibilità di offuscarne la reale situazione eziologica che l'aveva determinato in quanto tale. Pe cui per il collegio peritale non è possibile accettare che non via sia stata un'interfaccia sanitaria con la paziente e che questa, la paziente, fin da subito, ha manifestato tutti i prodromi di una problematica seria addominale che andava indagata subito senza esitazioni e senza dover cercare tale modalità di comportamento in rifermenti bibliografici che nulla hanno a che fare con un comportamento clinico che è e doveva essere lapalissiano senza l'uso di una terapia antidolorifica e antispastica in assenza di un approccio chirurgico effettivo che doveva riportare, subitaneamente, la paziente in camera operatoria laddove quando vi è entrata, tardivamente, la sepsi aveva prodotto i suoi danni e l'intervento nulla ha potuto rispetto l'aspetto quoad valetudinem e quoad vitam.”
Sulla distinzione tra lacerazione e perforazione il Collegio peritale evidenzia che “all'intervento chirurgico dopo l'apposizione di PEG proprio di perforazione gastrica si parla e non di lacerazione, allontanando quindi quell'ipotesi legata alla malattia di base, la
SLA, da cui era affetta la de cuius”.
5.7 I cc.tt.uu censurano soprattutto l'aspetto assistenziale, oltre a quello tecnico procedurale, dal momento che a fronte della sintomatologia della paziente non vi è stata una risposta clinica- diagnostica e assistenziale.
5.8 Per quanto concerne la aspettativa di vita della de cuius “stando ai dati aggiornati della letteratura la durata media della malattia è intorno ai 3-4 anni, il 20 % sopravvive per più di 5 anni, il 10 % dei soggetti che ne sono affetti sopravvive oltre i 10 anni, ma in singoli casi la malattia può durare per diverse decadi prima che sopraggiunga il decesso che avviene, quasi sempre, per insufficienza respiratoria (Ministero della Salute-Commissione per lo studio dei pazienti affetti da
SLA- D.M. del 10 aprile del 2003-Rapporto di lavoro).” Nel caso di specie, secondo il Collegio peritale, “in difetto di somministrazione della descritta procedura PRG l'aspettativa di vita della paziente non sarebbe stata superiore ai 5 anni (cinque), verosimilmente considerata la grande fragilità della SInora , si affetta da SLA dal 1988, ma anche tracheotomizzata, con Per_1
12 insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche”.
6. Alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale nella seconda consulenza tecnica d'ufficio - la cui coerenza argomentativa, accuratezza delle indagini svolte e delle repliche alle osservazioni delle Parti, ne rendono condivisibili le conclusioni - ed in considerazione dell'avvenuta dimostrazione di parte attrice della negligenza ed imprudenza nella condotta adottata dai sanitari nell'esecuzione della procedura radiologica interventistica PRG, nonché nella gestione post-intervento deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'evento morte del de cuius . Persona_1
Invero, il trattamento di radiologia interventistica somministrato a presso la Persona_1 convenuta struttura sanitaria in data 22.06.2017, anche se eseguito in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, comportò un errore medico procedurale in quanto, secondo il criterio del più probabile che non, l'incisione della parete gastrica non avvenne perpendicolarmente alla stessa ma a becco di flauto tanto che nelle ore successive per azione dei succhi gastrici venne lesionata la mucosa e si generò la perforazione attraverso la quale la punta della sonda fuoriuscì andando a posizionarsi nella retrocavità degli epiploon e generando la peritonite settica.
Nonostante la paziente avvertisse dolore fin dalle prime ore successive alla procedura non venne effettuato ulteriore controllo e i dolori furono attribuiti alla presenza di aria.
Anche la sola esecuzione di una RX diretta addome avrebbe dato utili informazioni circa la perforazione consentendo di rioperare subito la paziente prima che le condizioni della peritonite fossero in fase avanzata.
Invece, la paziente venne rinviata al proprio domicilio e fu costretta il giorno dopo a recarsi col 118 presso il presidio ospedaliero di Anzio ove venne rioperata e si constatò la presenza della sonda al di fuori della parete gastrica che doveva contenerla.
6.1 Pertanto, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. in quanto le dimissioni della paziente sono state decise con superficialità tanto da ingenerare l'incolpevole affidamento della paziente e dei suoi familiari circa le migliorate condizioni di salute.
6.2 La struttura convenuta, peraltro, non ha fornito prova di fattori causali alternativi che hanno determinato il decesso della paziente.
6.3 Quanto infine ai precedenti morbosi di cui era gravata la paziente, i cc.tt.uu hanno ritenuto che l'errore procedurale è stato la causa del decesso, ovvero ha concorso a questo nella misura del
100%, pur in presenza di comorbilità che al momento degli eventi non avevano preponderanza letifera nel soggetto.
13 6.4 In definitiva, la condotta tenuta dai sanitari nell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante non risulta conforme alla diligenza del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176,
1 comma, c.c., né alle regole ed agli accorgimenti richiesti nell'esercizio della professione medica, tanto più che, nel caso in esame, trattasi di esame routinario.
7. Passando alla determinazione dei danni risarcibili si precisa che non sarà esaminata la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis oggetto di espressa rinuncia come dichiarato da parte attrice nelle memorie di replica (pagg. 9-10).
Del pari con riferimento all'omessa informazione della paziente e dei suoi familiari in ordine alle possibili complicanze della PRG si rileva che, pur deducendo tale circostanza, gli attori non hanno formulato un'autonoma domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesione diritto all'autodeterminazione. A tal riguardo si rammenta che la violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato assume autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost., comma 1), l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del differente diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente (art. 32 Cost., comma 2). (v. Cass. sez. III civ. 15/05/2018, n.
11749). Pertanto, non si procederà ad un suo esame.
7.1 Ciò premesso, con riguardo alla richiesta degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo
Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo
l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di marito/figli ed eredi della de cuius, gli attori hanno depositato: - certificato di matrimonio attestante che e Parte_1 Persona_1
hanno contratto matrimonio in data 8 aprile 1972 nel Comune di Nettuno (doc. 9); stato di famiglia rilasciato dal Comune di Nettuno dal quale si evince che e fintanto Parte_1 Persona_1
14 che quest'ultima è stata in vita hanno vissuto unitamente in Nettuno – Via delle Viole n. 10 (doc.
10); estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita dell'Ufficio dello stato civile di Nettuno attestante che è figlia di e (doc. 11); estratto per Parte_2 Parte_1 Persona_1 riassunto dal registro degli atti di nascita dell'Ufficio dello stato civile di Nettuno attestante che figlio di e (doc. 12). Parte_3 Parte_1 Persona_1
Alla luce di quanto sovra evidenziato di riscontri contrari dedotti dalle parti, può considerarsi pienamente provato il rapporto parentale e la qualità di erede della ricorrente.
7.2 Passando ad esaminare il danno da perdita del rapporto parentale si rammenta che tale danno consiste nella privazione di un valore non economico, personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (cfr. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto.
Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. n. 9196/2018). Inoltre, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”
(cfr. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016). La prova della responsabilità per tale voce di danno è, notoriamente, a carico di parte attrice stante la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta (art. 2043 Cc) ed è può dirsi conseguita nel caso in esame alla luce dell'esame che di essa ha compiuto il collegio peritale, così rendendo superflua la pur completa e articolata prova testimoniale correttamente invocata da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 2 Cpc, in quanto resa eccedente e ultronea dalle citate produzioni.
Il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
in particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito» (cfr. Cass. n. 25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019). Con specifico
15 riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n.907/2018, n.
14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018; e, conformi, Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
16 convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)907/2018, n. 14655/2017
e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018;
e, conformi, Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde
"in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass.
n. 26851/2023).
7.2 Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a
17 ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (Cass. S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/14).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non
18 si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06,
13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati
(in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass.
18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
19 7.3 In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base è pari ad euro 11.356,15:
(i) in favore di (marito convivente) la somma complessiva di euro €346.362,58, Parte_1 tenuto conto del
- rapporto di parentela (marito) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (71 anni) = punti n.1,5;
- età della vittima (67 anni) = punti n. 2;
- convivenza tra il coniuge e la vittima= punti n. 4;
- assenza di altri familiari conviventi =punti 4
per un totale complessivo di 30,5 punti.
Deve poi tenersi conto: a) delle gravi comorbilità da cui era affetta la de cuius (affetta da SLA dal
1988, ma anche tracheotomizzata, con insufficienza respiratoria, ipotiroidismo e soprattutto con diabete mellito tipo II che la rendeva assai suscettibile alle complicanze settiche); b) del fatto che il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite.
Pertanto, appare equo apportare una riduzione del 20% sull'importo di euro € 346.362,58 così giungendo alla somma finale di € 277.090,06.
(ii) in favore di e (figli non conviventi) la somma complessiva di Parte_3 Parte_2 euro 261.191,45 così calcolata per tenuto conto di Parte_3
- rapporto di parentela (figlio) = punti n. 18;
- età del danneggiato al momento del fatto (45 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (50 anni) = punti n. 2;
per un totale complessivo di 23 punti;
per enuto conto di Parte_2
- rapporto di parentela (figlio) = punti n. 18;
- età del danneggiato al momento del fatto (43 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (50 anni) = punti n. 2;
per un totale complessivo di 23 punti.
20 Per le ragioni sovra evidenziate appare equo apportare all'importo di euro 261.191,45 una riduzione del 20% così giungendo alla somma finale di euro 208.953,16.
Gli importi sovra calcolati all'attualità per ciascun attore devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.06.2017), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U.
1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022) nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011), tenendo a mente il valore medio per tutte le fasi. Viene riconosciuto un unico aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014 in considerazione della pluralità degli attori difesi dal medesimo avvocato.
Le spese delle CCTTUU espletate nel corso del presente giudizio e liquidate con separati provvedimenti nonché quelle di CTP pari ad euro 1.0202,00 (cfr. fattura n. 74 del 05.10.2023 del
CTP dott. ) vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. Persona_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità dell'
[...]
nella causazione dei danni patiti da Controparte_1 Per_1
;
[...]
- condanna l' Controparte_1
a pagare a titolo di risarcimento del danno iure proprio
[...]
a la somma di euro 277.090,06 oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
a e la somma di euro 208.953,16 ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3 interessi come in parte motiva;
- condanna Controparte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro €
37.950,90 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, nonché spese vive per euro 545,00 (marca da bollo e contributo unificato) da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Gaudino dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CCTTUU e di CTP a carico di parte convenuta.
21 Così deciso in Roma, il 20.03.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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