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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 6563/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “vendita di cose mobili” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura resa in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Sgambato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 8.
- ATTORE -
E
(P.Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. signor (C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avvocato
DO RE CI congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Emanuele Pimpinella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DO RE CI in Sturno (AV), alla
Piazza IV Novembre 5.
- CONVENUTA -
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura resa in CP_3 CodiceFiscale_3 calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Sgambato e rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta difensore, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rita
US NG e LE OC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania al Corso Italia 298.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_4
esponendo di avere acquistato presso la medesima concessionaria, in data
[...]
22.03.2021, un'autovettura modello Audi A1 targata FZ211ET, al prezzo di € 22.000,00 corrisposti secondo le seguenti modalità: € 10.000,00 mediante la concessione di finanziamento con CP_5 sottoscritto in data 16.03.2021; € 7.000,00 mediante bonifico postale e il restante importo di €
5.000,00 in contanti, come da contratto di vendita.
L'attore assumeva che in data in data 10.11.2021 gli veniva notificato verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto l'autovettura di cui sopra, emesso dal GIP presso il
Tribunale di Palermo nell'ambito di procedimento penale RG n. 19663/19 pendente presso il
Tribunale di Palermo a carico di , dal quale risultava che l'autovettura acquistata Controparte_6 dall'istante fosse rubata e oggetto di attività illecite;
esponeva ancora l'attore che il veicolo gli veniva affidato in custodia giudiziale senza facoltà d'uso, affinché questi la custodisse nel piazzale parcheggio della propria residenza e di avere sporto pertanto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica con sede nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendosi vittima di truffa;
che erano rimasti inevasi gli inviti rivolti alla convenuta al fine di una definizione bonaria della controversia.
Tanto premesso, ritenendo la concessionaria responsabile dei danni patiti per non Controparte_1 aver la stessa prestato idonee garanzie per la compravendita dell'autoveicolo usato, chiedeva al
Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura modello AUDI
A1 tg. FZ211ET per inadempimento e colpa grave della venditrice, e per l'effetto, condannare la concessionaria alla restituzione, in favore dell'istante, della somma di € 22.000,00 Controparte_1 dal medesimo versata per l'acquisto dell'autovettura, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (morale, all'immagine) patiti a causa e per effetto della condotta illecita tenuta dalla concessionaria convenuta, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa ex art. 1226
c.c., con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante della il quale contestava le avverse deduzioni chiedendone il CP_1 rigetto.
Nello specifico, esponeva il convenuto di svolgere attività di vendita di autovetture e di aver effettivamente ceduto in data 22.03.2021 al l'autovettura Audi A1 tg. FZ211ET con Parte_1 telaio n. WAUZZZGB8LR034578, a sua volta acquistata in data 17.02.2021 da da CP_1 tale residente a [...], il quale emetteva regolare fattura per tale CP_3 acquisto. Precisava il comparente, di aver verificato prima di tale acquisto a mezzo di visura PRA che la mentovata autovettura risultava regolarmente intestata al cedente, né da tale certificato e visura emergevano iscritti pregiudizi o gravami. Affermava ancora che solo a seguito dell'avvenuto sequestro preventivo del 10.11.2021, con lettera raccomandata del 16.11.2021 ricevuta in data
30.11.2021, il Sig. gli contestava la presenza di vizi e difetti della predetta autovettura Parte_1 che non la rendevano idonea alla circolazione e all'uso, nonché alla vendita.
Alla luce di quanto dedotto il , nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante di declinando qualsivoglia responsabilità a suo carico, chiedeva in CP_1 via preliminare di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il Sig. al CP_3 fine di dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevarlo da ogni pretesa.
Tanto premesso, la convenuta concessionaria chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare le domande proposte dall'attore con condanna dello stesso per lite temeraria e in via subordinata, ritenere e dichiarare che essa convenuta aveva diritto ad essere manlevata dal proprio venditore sig. CP_3 da ogni esborso e conseguentemente condannare il Sig. al pagamento in suo
[...] CP_3 favore di una somma pari a quella che fosse stato tenuta eventualmente a pagare in favore del sig.
Parte_1
Autorizzata la chiamata in garanzia del terzo, si costituiva in giudizio il il quale CP_3 affermava di aver acquistato a sua volta l'autovettura de qua, poi venduta dallo stesso alla
[...] di San Tammaro (CE) per il prezzo di euro 16.800,00, dal sig. per il CP_1 Controparte_6 prezzo di €. 13.950,00, con atto di vendita sottoscritto innanzi al delegato allo sportello telematico dell'agenzia Europpratiche SAS di accertandosi prima dell'acquisto che la Controparte_7 macchina fosse di proprietà del cedente e che non vi fossero iscrizioni pregiudizievoli e/o gravami che potessero gravare sulla stessa. Affermava il terzo chiamato, di essere venuto a conoscenza della provenienza illecita del veicolo solo a seguito dell'avvenuto sequestro preventivo, avendo acquistato l'autovettura dallo in perfetta buona fede. Riteneva dunque il che alcuna Controparte_6 CP_3 colpa era a lui ascrivibile, avendo appurato prima dell'acquisto la legittima provenienza del veicolo ed in totale in assenza di elementi che avrebbero dovuto suggerire cautela, dichiarandosi a sua volta vittima dei reati posti in essere dal cedente , che aveva attestato falsamente di avere Controparte_6 ceduto in qualità di proprietario l'autovettura AUDI A 1 targata FZ211ET, quando ciò non era vero.
Dichiarava pertanto di essersi costituito parte civile, nella qualità di persona offesa e danneggiata dal reato nell'ambito del procedimento penale rubricato al N. 19663/2019 R.G.N.R a carico di CP_6
.
[...]
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare si essere autorizzato ai sensi dell'art 269 cpc a chiamare in causa lo , in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, nonché Controparte_6 disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia della sentenza penale del procedimento iscritto presso il Tribunale di Palermo, Proc Penale N. 19663/2019 R.G.N.R e N.
1785/2022 RG. GIP a carico di . Controparte_6
Nel merito, chiedeva accertare e riconoscere la totale buona fede di esso nonché CP_3
l'attuale posizione di persona offesa e danneggiata dal reato e per l'effetto dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate dalle parti in causa. In subordine, in caso di accoglimento delle domande proposte dai Sig.ri e ritenere e dichiarare il Controparte_2 Parte_1
Sig. tenuto a manlevare il sig. da ogni esborso e conseguentemente Controparte_6 CP_3 condannare il sig. al pagamento in favore del Sig. di una somma pari Controparte_6 CP_3
a quella che egli fosse stato tenuto eventualmente a pagare in favore dell'attore e del convenuto principale. In ulteriore subordine, chiedeva limitarsi la condanna in danno del medesimo al valore attuale del veicolo, tendendo conto della svalutazione commerciale dello stesso e del suo utilizzo, in ogni caso per un importo non superiore ad €. 16.800,00.
Con provvedimento reso all'udienza del 15.12.2022, dichiarata inammissibile l'ulteriore richiesta di chiamata in causa del terzo, stante la tardiva costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc. CP_3
La causa, istruita solo documentalmente stante l'irrilevanza dei mezzi di prova orale richiesti, all'udienza cartolare del 27.06.2025 era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico che il Parte_1 in data 22.03.2021 acquistava presso la concessionaria di CP_1 Controparte_2
l'autovettura modello AUDI A1 tg. FZ211ET, corrispondendo alla concessionaria per l'acquisto la somma complessiva di € 22.000,00, comprensiva delle spese per il passaggio di proprietà (cfr. contratto di vendita e contratto di finanziamento in atti), di cui € 10.000,00 mediante la concessione di finanziamento con sottoscritto in data 16.03.2021, € 7.000,00 mediante bonifico postale CP_5
e il restante importo di € 5.000,00 in contanti. Detta circostanza non è contestata tra le parti.
Orbene, in forza del contratto di compravendita sottoscritto, il convenuto, a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito e regolarmene versato, aveva l'obbligo di consegnare all'attore un'autovettura esente da vizi e pericoli di rivendica da parte di soggetti terzi.
L'art. 1372 c.c. attribuisce infatti al contratto valore di legge tra le parti. Quest'ultime, pertanto, sono vincolate ad adempiere con la dovuta diligenza, le prestazioni dedotte nelle clausole negoziali accettate e sottoscritte. Come è noto, nel contratto di compravendita, l'obbligazione di dare posta a carico del venditore rappresenta un'obbligazione di risultato in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di soddisfarne le esigenze alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione è preordinata. Il venditore deve inoltre garantire la trasmissione del diritto di proprietà sul bene alienato.
Nel caso di specie l'attore lamenta la perdita del bene acquistato, sicché la garanzia fatta valere è quella per evizione totale, che costituisce una delle obbligazioni principali del venditore ed è prevista dall'art. 1483 c.c. Si ha dunque evizione totale quando il compratore è privato in tutto del bene acquistato, a seguito di una pronuncia giudiziale che accerta, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al soggetto venditore che non poteva quindi validamente trasferire il bene, evizione che risulta provata nel caso di specie.
Invero, risulta pacifico dalla documentazione in atti, che in data 10.11.2021 veniva notificato all'attore dalla Guardia di Finanza di Bagheria un verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo del 02.11.2021, relativo alla suddetta autovettura emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nel procedimento penale recante R.G.N.R. n. 19663/2019 – R.G. G.I.P. n. 6874/2021 a carico di
(cfr. verbale di sequestro notificato), in forza de quale il veicolo veniva affidato in Controparte_6 custodia giudiziale senza facoltà d'uso allo stesso attore con l'obbligo di conservare Parte_1 il veicolo e non muoverlo dal logo di custodia senza disposizione della stessa autorità, di fatto perdendo l'attore la disponibilità e l'uso dell'autovettura; che da ultimo la sentenza penale di condanna n. 1552/2022 a carico di , pronunciata il 16.12.2022 dal GUP del Tribunale Controparte_6 di Palermo, ha emesso i provvedimenti definitivi in ordine al dissequestro e alla restituzione delle autovetture in sequestro, ordinando la restituzione delle rimanenti autovetture in sequestro alla CP_8
e alle società di noleggio che ne risultavano proprietarie, e dunque anche di quella per cui è
[...] causa, indicata nel decreto di giudizio immediato oltre che in quello di sequestro preventivo (cfr. decreto e sentenza prodotti dal terzo chiamato . La sentenza n. 1522.2022 del CP_3
Tribunale di penale di Palermo, dunque, nel riconoscere la responsabilità penale di , Controparte_6 ha accertato che l'autovettura alienata all'attore, apparteneva in realtà a soggetti terzi, disponendone la restituzione in loro favore, nel caso di specie alla società di noleggio proprietaria.
Quanto alla tutela del compratore, ai sensi dell'art.1483 c.c. “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”.
Ai sensi dell'art. 1479 c.c., salvo il disposto dell'articolo 1223 c.c., il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato e deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto.
Come evidenziato dalla Cassazione, infatti, gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (cfr. Cass.
n. 20165/2005; Cass. n. 18259/2005; Cass. n. 14754/2007; Cass. n. 3465/2007; Cass. n. 5561/2015).
L'evento che ha determinato l'evizione si è verificato inoltre in epoca antecedente alla stipula del contratto di compravendita, concluso fra l'attore e società convenuta il 22.03.2021, a fronte di fatti penalmente rilevanti contestati all'imputato del 14.01.2021 e dell'11.02.2021. Il Controparte_6 sequestro dell'autovettura in questione è stato infatti disposto perché il bene risultava essere stato oggetto di svariati reati (tra questi i reati di falso, appropriazione indebita e ricettazione) commessi in data antecedente alla vendita, come si evince dal decreto di giudizio immediato a carico di
[...]
(cfr. capi di imputazione da 170 a 174 del decreto di giudizio immediato GIP di Palermo). Pt_2
L'attore ha poi definitivamente subito l'evizione dell'autovettura precedentemente acquistata, posto che la sentenza n. 1522/2022 del Tribunale penale di Palermo ha ordinato la restituzione di tutte le autovetture sequestrate, tra cui anche la Audi A1 acquistata dal , alle società di noleggio Pt_1 legittime proprietarie dei mezzi illecitamente messi in vendita da . Controparte_6
Invero, il sequestro penale costituisce una minaccia di evizione destinata a realizzarsi “solo se sopravvengono definitivi provvedimenti di confisca o di restituzione al terzo offeso dal reato” (cfr.
Cass. civ., n. 7678/2001), come avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, il convenuto ed il terzo chiamato, al fine di esimersi dal dovere rispondere del proprio inadempimento contrattuale, non possono trincerarsi dietro la circostanza che di aver acquistato il dal e questi a sua volta dallo in buona fede l'autovettura CP_2 CP_3 Controparte_6 de qua, sconoscendo che quest'ultimo operava delle vere e proprie truffe a danni degli ignari proprietari dei veicoli immessi in commercio.
Un comportamento improntato ai canoni di lealtà e diligenza avrebbe esatto, da parte dei convenuti, un più scrupoloso e puntuale scrutinio su documenti attestanti l'origine e la proprietà del mezzo. Il costante orientamento delle Corti di merito (ex pluribus, Tribunale di Arezzo sentenza n. 319.2018)
e della giurisprudenza di legittimità ritiene che il venditore di auto usate sia responsabile per evizione totale della cosa venduta ex art. 1483 c.c. nel caso in cui l'automobile ceduta all'ignaro acquirente venga sottoposta a sequestro penale, essendo risultata rubata.
Ancora si rileva che i Giudici Ermellini con sentenza n. 28807 del 2008 hanno sottolineato che tale condotta integra una responsabilità ai sensi dell'art. 1494 c.c.. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass., 30.3.2006 n. 7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963).
Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. sez. III sentenza n. 28807 del 05.12.2008), prova che non risulta affatto fornita, posto che la CP_1
e per essa il suo amministratore , si è limitato a depositare la sola fattura
[...] Controparte_2 di acquisto dell'autovettura dal il quale dal canto suo pure non ha dimostrato di essersi CP_3 fattivamente attivato per compiere i necessari accertamenti.
Alla luce delle superiori argomentazioni deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 22.03.2021 tra il e la per inadempimento della Parte_1 CP_1 convenuta.
Ne consegue che la concessionaria venditrice odierna convenuta sarà tenuta alla restituzione del prezzo pagato dall'acquirente e delle spese sostenute per il passaggio di proprietà, Parte_1 pari a complessivi 22.000,00, come riportato in contratto e non oggetto di contestazione, oltre interessi dalla data del sequestro del mezzo all'effettivo soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, non avendo l'attore fornito alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine a eventuali pregiudizi subiti a causa del fenomeno dell'inflazione
Giova ricordare che il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 15754/2014).
Per ultimo va rigettata, in quanto non adeguatamente provata, la ulteriore domanda risarcitoria spiegata dall'attore, in quanto il sig. nulla ha provato in ordine alla perdita patrimoniale o Pt_1 extrapatrimoniale (morale e all'immagine) subita dal mancato utilizzo del mezzo a cagione del sequestro e successiva confisca dell'autovettura. A tal proposito costante giurisprudenza afferma che
“in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”. Ed invero, l'attore non ha portato all'attenzione di questo Tribunale alcun concreto elemento utile per quantificare, in termini monetari, i disagi conseguenti al mancato uso del bene.
Va parimenti considerata efficace la domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti CP_1 del per le medesime considerazioni di cui sopra, tenuto conto che la convenuta CP_3 concessionaria ha venduto il bene al a sua volta acquistandolo dal il quale poi ben Pt_1 CP_3 potrà far valere la propria pretesa creditoria nei confronti dello , considerato che Controparte_6 risulta per tabulas la responsabilità di quest'ultimo per i fatti penali oggetto della decisione del GIP sopra descritta e che la medesima sentenza penale ha condannato lo spiaggia al risarcimento CP_6 del danno in favore dello stesso costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile. CP_3
Va tuttavia limitata la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti del terzo CP_1 chiamato alle somme effettivamente versate dalla medesima al per complessivi € CP_3
16.800,00, come da fattura n. 2/A del 17.02.2021 in atti.
Pertanto, deve essere condannato a tenere indenne la delle CP_3 CP_1 conseguenze della presente sentenza, entro i limiti di quanto ottenuto dalla vendita dell'autovettura, ovvero per € 16.800,00.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto principale, la stessa non è meritevole di accoglimento, atteso l'accoglimento della domanda attorea, sicché per la regolazione delle spese di lite è sufficiente riferirsi agli ordinari criteri.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022. Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 citato D.M. come modificato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata e tenuto conto del valore della controversia
- si ritiene congruo determinare un importo ai valori minimi per tutte le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1697/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura usata targata Audi A1 targata FZ211ET del 22.03.2021 per l'inadempimento contrattuale della in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. signor e per Controparte_2
l'effetto la condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 22.000,00 oltre interessi legali dal giorno del sequestro del mezzo all'effettivo soddisfo;
− in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla convenuta, condanna a CP_3 tenere indenne in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_1
p.t. signor per la somma di € 16.800,00; Controparte_2
− condanna in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_1 signor a pagare in favore di le spese del presente giudizio Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
− condanna a pagare in favore in persona dell'amministratore CP_3 CP_1 unico e legale rappresentante p.t. signor le spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.10.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 6563/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “vendita di cose mobili” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura resa in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Sgambato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 8.
- ATTORE -
E
(P.Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. signor (C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avvocato
DO RE CI congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Emanuele Pimpinella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DO RE CI in Sturno (AV), alla
Piazza IV Novembre 5.
- CONVENUTA -
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura resa in CP_3 CodiceFiscale_3 calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Sgambato e rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta difensore, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rita
US NG e LE OC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania al Corso Italia 298.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_4
esponendo di avere acquistato presso la medesima concessionaria, in data
[...]
22.03.2021, un'autovettura modello Audi A1 targata FZ211ET, al prezzo di € 22.000,00 corrisposti secondo le seguenti modalità: € 10.000,00 mediante la concessione di finanziamento con CP_5 sottoscritto in data 16.03.2021; € 7.000,00 mediante bonifico postale e il restante importo di €
5.000,00 in contanti, come da contratto di vendita.
L'attore assumeva che in data in data 10.11.2021 gli veniva notificato verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto l'autovettura di cui sopra, emesso dal GIP presso il
Tribunale di Palermo nell'ambito di procedimento penale RG n. 19663/19 pendente presso il
Tribunale di Palermo a carico di , dal quale risultava che l'autovettura acquistata Controparte_6 dall'istante fosse rubata e oggetto di attività illecite;
esponeva ancora l'attore che il veicolo gli veniva affidato in custodia giudiziale senza facoltà d'uso, affinché questi la custodisse nel piazzale parcheggio della propria residenza e di avere sporto pertanto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica con sede nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendosi vittima di truffa;
che erano rimasti inevasi gli inviti rivolti alla convenuta al fine di una definizione bonaria della controversia.
Tanto premesso, ritenendo la concessionaria responsabile dei danni patiti per non Controparte_1 aver la stessa prestato idonee garanzie per la compravendita dell'autoveicolo usato, chiedeva al
Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura modello AUDI
A1 tg. FZ211ET per inadempimento e colpa grave della venditrice, e per l'effetto, condannare la concessionaria alla restituzione, in favore dell'istante, della somma di € 22.000,00 Controparte_1 dal medesimo versata per l'acquisto dell'autovettura, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (morale, all'immagine) patiti a causa e per effetto della condotta illecita tenuta dalla concessionaria convenuta, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa ex art. 1226
c.c., con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante della il quale contestava le avverse deduzioni chiedendone il CP_1 rigetto.
Nello specifico, esponeva il convenuto di svolgere attività di vendita di autovetture e di aver effettivamente ceduto in data 22.03.2021 al l'autovettura Audi A1 tg. FZ211ET con Parte_1 telaio n. WAUZZZGB8LR034578, a sua volta acquistata in data 17.02.2021 da da CP_1 tale residente a [...], il quale emetteva regolare fattura per tale CP_3 acquisto. Precisava il comparente, di aver verificato prima di tale acquisto a mezzo di visura PRA che la mentovata autovettura risultava regolarmente intestata al cedente, né da tale certificato e visura emergevano iscritti pregiudizi o gravami. Affermava ancora che solo a seguito dell'avvenuto sequestro preventivo del 10.11.2021, con lettera raccomandata del 16.11.2021 ricevuta in data
30.11.2021, il Sig. gli contestava la presenza di vizi e difetti della predetta autovettura Parte_1 che non la rendevano idonea alla circolazione e all'uso, nonché alla vendita.
Alla luce di quanto dedotto il , nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante di declinando qualsivoglia responsabilità a suo carico, chiedeva in CP_1 via preliminare di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il Sig. al CP_3 fine di dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevarlo da ogni pretesa.
Tanto premesso, la convenuta concessionaria chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare le domande proposte dall'attore con condanna dello stesso per lite temeraria e in via subordinata, ritenere e dichiarare che essa convenuta aveva diritto ad essere manlevata dal proprio venditore sig. CP_3 da ogni esborso e conseguentemente condannare il Sig. al pagamento in suo
[...] CP_3 favore di una somma pari a quella che fosse stato tenuta eventualmente a pagare in favore del sig.
Parte_1
Autorizzata la chiamata in garanzia del terzo, si costituiva in giudizio il il quale CP_3 affermava di aver acquistato a sua volta l'autovettura de qua, poi venduta dallo stesso alla
[...] di San Tammaro (CE) per il prezzo di euro 16.800,00, dal sig. per il CP_1 Controparte_6 prezzo di €. 13.950,00, con atto di vendita sottoscritto innanzi al delegato allo sportello telematico dell'agenzia Europpratiche SAS di accertandosi prima dell'acquisto che la Controparte_7 macchina fosse di proprietà del cedente e che non vi fossero iscrizioni pregiudizievoli e/o gravami che potessero gravare sulla stessa. Affermava il terzo chiamato, di essere venuto a conoscenza della provenienza illecita del veicolo solo a seguito dell'avvenuto sequestro preventivo, avendo acquistato l'autovettura dallo in perfetta buona fede. Riteneva dunque il che alcuna Controparte_6 CP_3 colpa era a lui ascrivibile, avendo appurato prima dell'acquisto la legittima provenienza del veicolo ed in totale in assenza di elementi che avrebbero dovuto suggerire cautela, dichiarandosi a sua volta vittima dei reati posti in essere dal cedente , che aveva attestato falsamente di avere Controparte_6 ceduto in qualità di proprietario l'autovettura AUDI A 1 targata FZ211ET, quando ciò non era vero.
Dichiarava pertanto di essersi costituito parte civile, nella qualità di persona offesa e danneggiata dal reato nell'ambito del procedimento penale rubricato al N. 19663/2019 R.G.N.R a carico di CP_6
.
[...]
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare si essere autorizzato ai sensi dell'art 269 cpc a chiamare in causa lo , in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, nonché Controparte_6 disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia della sentenza penale del procedimento iscritto presso il Tribunale di Palermo, Proc Penale N. 19663/2019 R.G.N.R e N.
1785/2022 RG. GIP a carico di . Controparte_6
Nel merito, chiedeva accertare e riconoscere la totale buona fede di esso nonché CP_3
l'attuale posizione di persona offesa e danneggiata dal reato e per l'effetto dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate dalle parti in causa. In subordine, in caso di accoglimento delle domande proposte dai Sig.ri e ritenere e dichiarare il Controparte_2 Parte_1
Sig. tenuto a manlevare il sig. da ogni esborso e conseguentemente Controparte_6 CP_3 condannare il sig. al pagamento in favore del Sig. di una somma pari Controparte_6 CP_3
a quella che egli fosse stato tenuto eventualmente a pagare in favore dell'attore e del convenuto principale. In ulteriore subordine, chiedeva limitarsi la condanna in danno del medesimo al valore attuale del veicolo, tendendo conto della svalutazione commerciale dello stesso e del suo utilizzo, in ogni caso per un importo non superiore ad €. 16.800,00.
Con provvedimento reso all'udienza del 15.12.2022, dichiarata inammissibile l'ulteriore richiesta di chiamata in causa del terzo, stante la tardiva costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc. CP_3
La causa, istruita solo documentalmente stante l'irrilevanza dei mezzi di prova orale richiesti, all'udienza cartolare del 27.06.2025 era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico che il Parte_1 in data 22.03.2021 acquistava presso la concessionaria di CP_1 Controparte_2
l'autovettura modello AUDI A1 tg. FZ211ET, corrispondendo alla concessionaria per l'acquisto la somma complessiva di € 22.000,00, comprensiva delle spese per il passaggio di proprietà (cfr. contratto di vendita e contratto di finanziamento in atti), di cui € 10.000,00 mediante la concessione di finanziamento con sottoscritto in data 16.03.2021, € 7.000,00 mediante bonifico postale CP_5
e il restante importo di € 5.000,00 in contanti. Detta circostanza non è contestata tra le parti.
Orbene, in forza del contratto di compravendita sottoscritto, il convenuto, a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito e regolarmene versato, aveva l'obbligo di consegnare all'attore un'autovettura esente da vizi e pericoli di rivendica da parte di soggetti terzi.
L'art. 1372 c.c. attribuisce infatti al contratto valore di legge tra le parti. Quest'ultime, pertanto, sono vincolate ad adempiere con la dovuta diligenza, le prestazioni dedotte nelle clausole negoziali accettate e sottoscritte. Come è noto, nel contratto di compravendita, l'obbligazione di dare posta a carico del venditore rappresenta un'obbligazione di risultato in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di soddisfarne le esigenze alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione è preordinata. Il venditore deve inoltre garantire la trasmissione del diritto di proprietà sul bene alienato.
Nel caso di specie l'attore lamenta la perdita del bene acquistato, sicché la garanzia fatta valere è quella per evizione totale, che costituisce una delle obbligazioni principali del venditore ed è prevista dall'art. 1483 c.c. Si ha dunque evizione totale quando il compratore è privato in tutto del bene acquistato, a seguito di una pronuncia giudiziale che accerta, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al soggetto venditore che non poteva quindi validamente trasferire il bene, evizione che risulta provata nel caso di specie.
Invero, risulta pacifico dalla documentazione in atti, che in data 10.11.2021 veniva notificato all'attore dalla Guardia di Finanza di Bagheria un verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo del 02.11.2021, relativo alla suddetta autovettura emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nel procedimento penale recante R.G.N.R. n. 19663/2019 – R.G. G.I.P. n. 6874/2021 a carico di
(cfr. verbale di sequestro notificato), in forza de quale il veicolo veniva affidato in Controparte_6 custodia giudiziale senza facoltà d'uso allo stesso attore con l'obbligo di conservare Parte_1 il veicolo e non muoverlo dal logo di custodia senza disposizione della stessa autorità, di fatto perdendo l'attore la disponibilità e l'uso dell'autovettura; che da ultimo la sentenza penale di condanna n. 1552/2022 a carico di , pronunciata il 16.12.2022 dal GUP del Tribunale Controparte_6 di Palermo, ha emesso i provvedimenti definitivi in ordine al dissequestro e alla restituzione delle autovetture in sequestro, ordinando la restituzione delle rimanenti autovetture in sequestro alla CP_8
e alle società di noleggio che ne risultavano proprietarie, e dunque anche di quella per cui è
[...] causa, indicata nel decreto di giudizio immediato oltre che in quello di sequestro preventivo (cfr. decreto e sentenza prodotti dal terzo chiamato . La sentenza n. 1522.2022 del CP_3
Tribunale di penale di Palermo, dunque, nel riconoscere la responsabilità penale di , Controparte_6 ha accertato che l'autovettura alienata all'attore, apparteneva in realtà a soggetti terzi, disponendone la restituzione in loro favore, nel caso di specie alla società di noleggio proprietaria.
Quanto alla tutela del compratore, ai sensi dell'art.1483 c.c. “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”.
Ai sensi dell'art. 1479 c.c., salvo il disposto dell'articolo 1223 c.c., il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato e deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto.
Come evidenziato dalla Cassazione, infatti, gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (cfr. Cass.
n. 20165/2005; Cass. n. 18259/2005; Cass. n. 14754/2007; Cass. n. 3465/2007; Cass. n. 5561/2015).
L'evento che ha determinato l'evizione si è verificato inoltre in epoca antecedente alla stipula del contratto di compravendita, concluso fra l'attore e società convenuta il 22.03.2021, a fronte di fatti penalmente rilevanti contestati all'imputato del 14.01.2021 e dell'11.02.2021. Il Controparte_6 sequestro dell'autovettura in questione è stato infatti disposto perché il bene risultava essere stato oggetto di svariati reati (tra questi i reati di falso, appropriazione indebita e ricettazione) commessi in data antecedente alla vendita, come si evince dal decreto di giudizio immediato a carico di
[...]
(cfr. capi di imputazione da 170 a 174 del decreto di giudizio immediato GIP di Palermo). Pt_2
L'attore ha poi definitivamente subito l'evizione dell'autovettura precedentemente acquistata, posto che la sentenza n. 1522/2022 del Tribunale penale di Palermo ha ordinato la restituzione di tutte le autovetture sequestrate, tra cui anche la Audi A1 acquistata dal , alle società di noleggio Pt_1 legittime proprietarie dei mezzi illecitamente messi in vendita da . Controparte_6
Invero, il sequestro penale costituisce una minaccia di evizione destinata a realizzarsi “solo se sopravvengono definitivi provvedimenti di confisca o di restituzione al terzo offeso dal reato” (cfr.
Cass. civ., n. 7678/2001), come avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, il convenuto ed il terzo chiamato, al fine di esimersi dal dovere rispondere del proprio inadempimento contrattuale, non possono trincerarsi dietro la circostanza che di aver acquistato il dal e questi a sua volta dallo in buona fede l'autovettura CP_2 CP_3 Controparte_6 de qua, sconoscendo che quest'ultimo operava delle vere e proprie truffe a danni degli ignari proprietari dei veicoli immessi in commercio.
Un comportamento improntato ai canoni di lealtà e diligenza avrebbe esatto, da parte dei convenuti, un più scrupoloso e puntuale scrutinio su documenti attestanti l'origine e la proprietà del mezzo. Il costante orientamento delle Corti di merito (ex pluribus, Tribunale di Arezzo sentenza n. 319.2018)
e della giurisprudenza di legittimità ritiene che il venditore di auto usate sia responsabile per evizione totale della cosa venduta ex art. 1483 c.c. nel caso in cui l'automobile ceduta all'ignaro acquirente venga sottoposta a sequestro penale, essendo risultata rubata.
Ancora si rileva che i Giudici Ermellini con sentenza n. 28807 del 2008 hanno sottolineato che tale condotta integra una responsabilità ai sensi dell'art. 1494 c.c.. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass., 30.3.2006 n. 7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963).
Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. sez. III sentenza n. 28807 del 05.12.2008), prova che non risulta affatto fornita, posto che la CP_1
e per essa il suo amministratore , si è limitato a depositare la sola fattura
[...] Controparte_2 di acquisto dell'autovettura dal il quale dal canto suo pure non ha dimostrato di essersi CP_3 fattivamente attivato per compiere i necessari accertamenti.
Alla luce delle superiori argomentazioni deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 22.03.2021 tra il e la per inadempimento della Parte_1 CP_1 convenuta.
Ne consegue che la concessionaria venditrice odierna convenuta sarà tenuta alla restituzione del prezzo pagato dall'acquirente e delle spese sostenute per il passaggio di proprietà, Parte_1 pari a complessivi 22.000,00, come riportato in contratto e non oggetto di contestazione, oltre interessi dalla data del sequestro del mezzo all'effettivo soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, non avendo l'attore fornito alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine a eventuali pregiudizi subiti a causa del fenomeno dell'inflazione
Giova ricordare che il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 15754/2014).
Per ultimo va rigettata, in quanto non adeguatamente provata, la ulteriore domanda risarcitoria spiegata dall'attore, in quanto il sig. nulla ha provato in ordine alla perdita patrimoniale o Pt_1 extrapatrimoniale (morale e all'immagine) subita dal mancato utilizzo del mezzo a cagione del sequestro e successiva confisca dell'autovettura. A tal proposito costante giurisprudenza afferma che
“in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”. Ed invero, l'attore non ha portato all'attenzione di questo Tribunale alcun concreto elemento utile per quantificare, in termini monetari, i disagi conseguenti al mancato uso del bene.
Va parimenti considerata efficace la domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti CP_1 del per le medesime considerazioni di cui sopra, tenuto conto che la convenuta CP_3 concessionaria ha venduto il bene al a sua volta acquistandolo dal il quale poi ben Pt_1 CP_3 potrà far valere la propria pretesa creditoria nei confronti dello , considerato che Controparte_6 risulta per tabulas la responsabilità di quest'ultimo per i fatti penali oggetto della decisione del GIP sopra descritta e che la medesima sentenza penale ha condannato lo spiaggia al risarcimento CP_6 del danno in favore dello stesso costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile. CP_3
Va tuttavia limitata la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti del terzo CP_1 chiamato alle somme effettivamente versate dalla medesima al per complessivi € CP_3
16.800,00, come da fattura n. 2/A del 17.02.2021 in atti.
Pertanto, deve essere condannato a tenere indenne la delle CP_3 CP_1 conseguenze della presente sentenza, entro i limiti di quanto ottenuto dalla vendita dell'autovettura, ovvero per € 16.800,00.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto principale, la stessa non è meritevole di accoglimento, atteso l'accoglimento della domanda attorea, sicché per la regolazione delle spese di lite è sufficiente riferirsi agli ordinari criteri.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022. Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 citato D.M. come modificato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata e tenuto conto del valore della controversia
- si ritiene congruo determinare un importo ai valori minimi per tutte le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1697/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura usata targata Audi A1 targata FZ211ET del 22.03.2021 per l'inadempimento contrattuale della in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. signor e per Controparte_2
l'effetto la condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 22.000,00 oltre interessi legali dal giorno del sequestro del mezzo all'effettivo soddisfo;
− in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla convenuta, condanna a CP_3 tenere indenne in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_1
p.t. signor per la somma di € 16.800,00; Controparte_2
− condanna in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_1 signor a pagare in favore di le spese del presente giudizio Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
− condanna a pagare in favore in persona dell'amministratore CP_3 CP_1 unico e legale rappresentante p.t. signor le spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.10.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.