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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8873 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8873/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LACERENZA ANTONIO e LACERENZA Parte_1
VITONICOLA
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti Controparte_1
GAUDINO GIORGIA e GENTILE ANTONIO Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_2
1 Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 08.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.09.2020 al 31.10.2023, con la qualifica di guardia particolare giurata, Controparte_1 di cui al livello IV del CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i., prestando attività presso l'appalto di vigilanza armata stipulato con la di Bari, ha lamentato l'erronea CP_3 applicazione del CCNL di categoria e, segnatamente, il mancato riconoscimento della natura retributiva del cd. AFAC (acconti sui futuri aumenti contrattuali), voce prevista dall'art. 109 del
CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i. ed ingiustamente non considerata da parte della società resistente quale elemento fisso della retribuzione.
Dolendosi della violazione delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 106 e 109, l'istante ha chiesto, dunque, previo riconoscimento della natura retributiva dell'AFAC, da computarsi ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, la condanna della parte datoriale al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.150,30 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario diurno e notturno, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori come per legge, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributivo previdenziale, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte convenuta ha contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda attorea, evidenziando come il ricorrente abbia sempre percepito quanto dovutogli per legge e per contratto;
in particolare, ha obiettato che “Le differenze retributive calcolate da controparte inserendo nella base di calcolo degli istituti retributivi richiamati nei conteggi dell'AFAC tra le voci fisse della retribuzione non sono dovute in quanto l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 del CCNL di settore ha carattere provvisorio” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva.
Attesa l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa previdenziale, l' , nel costituirsi, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 ha chiesto riconoscersi il diritto alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, con riguardo alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, con il favore delle spese di giudizio.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alla natura della voce “Afac” di cui all'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni già espresse nel consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v., tra le altre, Tribunale di Milano, Sez.
Lavoro, sentenza n. 879/2023; Corte d'Appello di Milano, 436/2020; Tribunale di Milano, n. 2238/2018).
2 La questione giuridica attiene alla lamentata erroneità dell'inserimento della voce AFAC tra gli elementi variabili della retribuzione e il conseguente mancato computo della stessa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti.
Si evidenzia, innanzitutto, che è lo stesso art. 109 a prevedere esplicitamente che gli importi delineati in via preventiva dalle parti sociali al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventualità, poi in concreto verificatasi, dell'eccessivo perdurarsi delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale, saranno erogati “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” e
“saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Ad avviso del giudicante, dunque, prima ancora di addentrarsi in un'interpretazione sistematica delle varie norme del CCNL, è la stessa norma che istituisce la voce AFAC a definirne contestualmente e in maniera inequivoca la natura retributiva. Le somme in questione vengono erogate a titolo di acconti su futuri aumenti della retribuzione da cui poi resterebbero assorbite;
non si vede pertanto come non possano partecipare della medesima natura. In termini ancora più espliciti, se nessuno dubita che l'aumento contrattuale costituisca una porzione di retribuzione che va necessariamente incrementandosi nel tempo al fine di garantire l'equilibrio del vincolo sinallagmatico in un contratto di durata quale quello di lavoro, non si vede come l'acconto sull'aumento possa non avere la medesima natura retributiva dell'aumento stesso.
L'osservazione di cui sopra appare tautologica nella sua ovvietà; eppure, considerato il thema decidendum, avente ad oggetto la natura dell'AFAC, appare una premessa doverosa sul piano strettamente logico.
Ciò posto, l'incidenza di tale emolumento sulla “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL si evince chiaramente dalla lettura combinata degli articoli 106 e 142 CCNL del 2013. Come puntualizzato dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale “[…] l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del
“salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme). Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale 'una tantum' non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale 'una tantum' non sia da includersi nel 'salario unico' e nella 'retribuzione normale' (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale. […] Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142” (si veda, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano n. 2238/2018 e, nello stesso senso, Trib. Milano n. 178/2019).
Da tanto discende che la copertura di cui all'art. 109 CCNL debba includersi nel “salario unico nazionale” e, conseguentemente, nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL, della quale il “salario unico nazionale” è elemento costitutivo.
3 Alla medesima conclusione è giunta altresì la Corte di appello di Milano che, con riguardo alla voce AFAC di cui all'art. 24 della Sezione Servizi Fiduciari del suddetto CCNL del 2013, ha affermato che “la componente in questione – per quanto provvisoria – entri tuttavia a fare parte dello stipendio ordinario e, così, della base di calcolo degli istituti spettanti alla lavoratrice” (Corte di appello di Milano n. 2067/2019).
Né può invocarsi, al fine di confutare la tesi attorea, la pronuncia di legittimità (Cass. Civ. n. 14356/2014), in quanto la Suprema Corte ha affrontato in tale pronuncia diversa questione rispetto a quella esaminata nella presente sede.
In particolare, escludendo che l'indennità di vacanza contrattuale si configurasse quale diritto quesito, la Corte ne ha affermato la natura provvisoria, senza tuttavia disconoscerne quella retributiva, che anzi è stata confermata (cfr. Trib. Bergamo n. 304/2020).
È stato, difatti, osservato che “la decisione della Suprema Corte n. 14356/2014, talvolta invocata per escludere la pretesa dei ricorrenti, affronta un tema diverso, quello della possibilità, per l'indennità di vacanza contrattuale, di rappresentare un diritto quesito” (cfr. Trib. Bergamo n. 304/2020).
La Corte chiarisce quindi la natura provvisoria dell'emolumento, per escludere che questo rappresenti un diritto quesito, ma ribadisce pure che si tratta di un elemento retributivo a tutti gli effetti, sia pure provvisoriamente erogato, nel senso che, come spiegato nella sentenza, in sede di rinnovo contrattuale le parti sociali possano definirne tempi e modalità di cessazione, nel momento in cui viene dettata la nuova disciplina del trattamento economico (v. in motivazione, Cass. Civ. 14356/14). In precedenza, la Suprema Corte aveva già affermato, con riferimento alla “vacatio” contrattuale prevista a favore dei dipendenti di un istituto bancario, che questa rappresentava un incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diveniva parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale addirittura rilevante per la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale in quiescenza (v. Cass. Civ. 16330/09)”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società convenuta fosse tenuta a includere la somma di cui all'art. 109 CCNL del 2013 negli elementi fissi della retribuzione e, quindi, a computare la stessa ai fini del calcolo della retribuzione mensile e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
L'importo dovuto dalla datrice di lavoro per i titoli sopra indicati è, dunque, pari ad € 1.150,30, importo quantificato nel ricorso introduttivo e non oggetto di qualsivoglia specifica contestazione da parte della convenuta nella memoria di costituzione.
Ne discende la condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.150,30, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Su tale importo vanno altresì computati cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
4 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento, nonché la relativa novità della questione trattata suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Del pari, la natura della controversia e il tenore complessivo della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 pro tempore, con atto depositato l'08.07.2024, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.150,30, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2. spese interamente compensate.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8873/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LACERENZA ANTONIO e LACERENZA Parte_1
VITONICOLA
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti Controparte_1
GAUDINO GIORGIA e GENTILE ANTONIO Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_2
1 Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 08.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.09.2020 al 31.10.2023, con la qualifica di guardia particolare giurata, Controparte_1 di cui al livello IV del CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i., prestando attività presso l'appalto di vigilanza armata stipulato con la di Bari, ha lamentato l'erronea CP_3 applicazione del CCNL di categoria e, segnatamente, il mancato riconoscimento della natura retributiva del cd. AFAC (acconti sui futuri aumenti contrattuali), voce prevista dall'art. 109 del
CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i. ed ingiustamente non considerata da parte della società resistente quale elemento fisso della retribuzione.
Dolendosi della violazione delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 106 e 109, l'istante ha chiesto, dunque, previo riconoscimento della natura retributiva dell'AFAC, da computarsi ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, la condanna della parte datoriale al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.150,30 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario diurno e notturno, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori come per legge, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributivo previdenziale, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte convenuta ha contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda attorea, evidenziando come il ricorrente abbia sempre percepito quanto dovutogli per legge e per contratto;
in particolare, ha obiettato che “Le differenze retributive calcolate da controparte inserendo nella base di calcolo degli istituti retributivi richiamati nei conteggi dell'AFAC tra le voci fisse della retribuzione non sono dovute in quanto l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 del CCNL di settore ha carattere provvisorio” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva.
Attesa l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa previdenziale, l' , nel costituirsi, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 ha chiesto riconoscersi il diritto alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, con riguardo alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, con il favore delle spese di giudizio.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alla natura della voce “Afac” di cui all'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni già espresse nel consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v., tra le altre, Tribunale di Milano, Sez.
Lavoro, sentenza n. 879/2023; Corte d'Appello di Milano, 436/2020; Tribunale di Milano, n. 2238/2018).
2 La questione giuridica attiene alla lamentata erroneità dell'inserimento della voce AFAC tra gli elementi variabili della retribuzione e il conseguente mancato computo della stessa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti.
Si evidenzia, innanzitutto, che è lo stesso art. 109 a prevedere esplicitamente che gli importi delineati in via preventiva dalle parti sociali al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventualità, poi in concreto verificatasi, dell'eccessivo perdurarsi delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale, saranno erogati “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” e
“saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Ad avviso del giudicante, dunque, prima ancora di addentrarsi in un'interpretazione sistematica delle varie norme del CCNL, è la stessa norma che istituisce la voce AFAC a definirne contestualmente e in maniera inequivoca la natura retributiva. Le somme in questione vengono erogate a titolo di acconti su futuri aumenti della retribuzione da cui poi resterebbero assorbite;
non si vede pertanto come non possano partecipare della medesima natura. In termini ancora più espliciti, se nessuno dubita che l'aumento contrattuale costituisca una porzione di retribuzione che va necessariamente incrementandosi nel tempo al fine di garantire l'equilibrio del vincolo sinallagmatico in un contratto di durata quale quello di lavoro, non si vede come l'acconto sull'aumento possa non avere la medesima natura retributiva dell'aumento stesso.
L'osservazione di cui sopra appare tautologica nella sua ovvietà; eppure, considerato il thema decidendum, avente ad oggetto la natura dell'AFAC, appare una premessa doverosa sul piano strettamente logico.
Ciò posto, l'incidenza di tale emolumento sulla “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL si evince chiaramente dalla lettura combinata degli articoli 106 e 142 CCNL del 2013. Come puntualizzato dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale “[…] l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del
“salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme). Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale 'una tantum' non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale 'una tantum' non sia da includersi nel 'salario unico' e nella 'retribuzione normale' (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale. […] Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142” (si veda, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano n. 2238/2018 e, nello stesso senso, Trib. Milano n. 178/2019).
Da tanto discende che la copertura di cui all'art. 109 CCNL debba includersi nel “salario unico nazionale” e, conseguentemente, nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL, della quale il “salario unico nazionale” è elemento costitutivo.
3 Alla medesima conclusione è giunta altresì la Corte di appello di Milano che, con riguardo alla voce AFAC di cui all'art. 24 della Sezione Servizi Fiduciari del suddetto CCNL del 2013, ha affermato che “la componente in questione – per quanto provvisoria – entri tuttavia a fare parte dello stipendio ordinario e, così, della base di calcolo degli istituti spettanti alla lavoratrice” (Corte di appello di Milano n. 2067/2019).
Né può invocarsi, al fine di confutare la tesi attorea, la pronuncia di legittimità (Cass. Civ. n. 14356/2014), in quanto la Suprema Corte ha affrontato in tale pronuncia diversa questione rispetto a quella esaminata nella presente sede.
In particolare, escludendo che l'indennità di vacanza contrattuale si configurasse quale diritto quesito, la Corte ne ha affermato la natura provvisoria, senza tuttavia disconoscerne quella retributiva, che anzi è stata confermata (cfr. Trib. Bergamo n. 304/2020).
È stato, difatti, osservato che “la decisione della Suprema Corte n. 14356/2014, talvolta invocata per escludere la pretesa dei ricorrenti, affronta un tema diverso, quello della possibilità, per l'indennità di vacanza contrattuale, di rappresentare un diritto quesito” (cfr. Trib. Bergamo n. 304/2020).
La Corte chiarisce quindi la natura provvisoria dell'emolumento, per escludere che questo rappresenti un diritto quesito, ma ribadisce pure che si tratta di un elemento retributivo a tutti gli effetti, sia pure provvisoriamente erogato, nel senso che, come spiegato nella sentenza, in sede di rinnovo contrattuale le parti sociali possano definirne tempi e modalità di cessazione, nel momento in cui viene dettata la nuova disciplina del trattamento economico (v. in motivazione, Cass. Civ. 14356/14). In precedenza, la Suprema Corte aveva già affermato, con riferimento alla “vacatio” contrattuale prevista a favore dei dipendenti di un istituto bancario, che questa rappresentava un incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diveniva parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale addirittura rilevante per la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale in quiescenza (v. Cass. Civ. 16330/09)”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società convenuta fosse tenuta a includere la somma di cui all'art. 109 CCNL del 2013 negli elementi fissi della retribuzione e, quindi, a computare la stessa ai fini del calcolo della retribuzione mensile e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
L'importo dovuto dalla datrice di lavoro per i titoli sopra indicati è, dunque, pari ad € 1.150,30, importo quantificato nel ricorso introduttivo e non oggetto di qualsivoglia specifica contestazione da parte della convenuta nella memoria di costituzione.
Ne discende la condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.150,30, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Su tale importo vanno altresì computati cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
4 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento, nonché la relativa novità della questione trattata suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Del pari, la natura della controversia e il tenore complessivo della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 pro tempore, con atto depositato l'08.07.2024, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.150,30, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2. spese interamente compensate.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
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