Art. 1.
L'assegnazione per l'anno finanziario 1975 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all' articolo 4 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevata di L. 850.000.000.
L'assegnazione per l'anno finanziario 1975 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all' articolo 4 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevata di L. 850.000.000.