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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4198/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024 da
1) , Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. stabilito Castaldi Ludovica presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il 1° settembre 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IM SE (MI) il 22 giugno 1996
(anno 1996 al n. 36, Serie A, Parte II)
separati con sentenza n. 662/2024 pubbl. il 19/06/2024 del Tribunale di NO
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: a NO (MI) l'8 ottobre 1999, residente a [...]CP_1
(MI) – Via delle Campagne n. 1; codice fiscale , cittadino italiano, C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, in relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno cumulativamente e congiuntamente proposto la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
I coniugi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Gli arredi e i mobili presenti nella casa coniugale saranno suddivisi fra i sig. e Pt_2 Pt_1 di comune accordo.
2) Il figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, resterà CP_1 con il padre sig. , che sosterrà le sue spese di mantenimento sino alla sua autosufficienza Pt_2 economica, ad eccezione delle seguenti:
- tutte le spese mediche per visite, trattamenti e cure, ivi comprese cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, non erogati dal Servizio Sanitario Na-zionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati priva-tamente, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi
i genitori;
- tutte le spese per tasse universitarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori sino al 31 dicembre 2025, mentre sino al 31 dicembre 2026 saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% in capo al sig. e nella misura del 30% in capo alla sig.ra Dal Pt_2 Pt_1
1° gen-naio 2027 le spese per tasse universitarie saranno sostenute dal sig. . Parte_2
3) Il conto corrente cointestato n. 03784/1393/01281078 acceso presso Controparte_2 dai sig.ri e verrà chiuso entro il 31 dicembre 2024. Eventuale saldo del conto Pt_2 Pt_1 corrente sarà di spettanza del sig. . Pt_2
4) I sig.ri e convengono che ciascuno di essi procederà alla estinzione dei Pt_2 Pt_1 finanziamenti contratti a proprio nome.
5) L'auto Toyota Aygo targata GB031RW, di proprietà della stessa, resterà al-la sig.ra Pt_1 mentre l'auto Renault TU Hybrid targata GL149ND, di proprietà dello stesso, resterà al sig.
. Pt_2
6) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipen-denti, di non svolgere Pt_2 Pt_1 alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non aven-do, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altro.
7) I due gatti intestati al sig. restano con il sig. , che si occu-perà della loro Pt_2 Pt_2 collocazione, mantenimento e cura.
8) I sig.ri e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese del proprio legale.” Pt_2 Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire anche per la fase di divorzio l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 12.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IM SE (MI) il 22 giugno 1996 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in NO, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024 da
1) , Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. stabilito Castaldi Ludovica presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il 1° settembre 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IM SE (MI) il 22 giugno 1996
(anno 1996 al n. 36, Serie A, Parte II)
separati con sentenza n. 662/2024 pubbl. il 19/06/2024 del Tribunale di NO
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: a NO (MI) l'8 ottobre 1999, residente a [...]CP_1
(MI) – Via delle Campagne n. 1; codice fiscale , cittadino italiano, C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, in relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno cumulativamente e congiuntamente proposto la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
I coniugi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Gli arredi e i mobili presenti nella casa coniugale saranno suddivisi fra i sig. e Pt_2 Pt_1 di comune accordo.
2) Il figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, resterà CP_1 con il padre sig. , che sosterrà le sue spese di mantenimento sino alla sua autosufficienza Pt_2 economica, ad eccezione delle seguenti:
- tutte le spese mediche per visite, trattamenti e cure, ivi comprese cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, non erogati dal Servizio Sanitario Na-zionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati priva-tamente, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi
i genitori;
- tutte le spese per tasse universitarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori sino al 31 dicembre 2025, mentre sino al 31 dicembre 2026 saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% in capo al sig. e nella misura del 30% in capo alla sig.ra Dal Pt_2 Pt_1
1° gen-naio 2027 le spese per tasse universitarie saranno sostenute dal sig. . Parte_2
3) Il conto corrente cointestato n. 03784/1393/01281078 acceso presso Controparte_2 dai sig.ri e verrà chiuso entro il 31 dicembre 2024. Eventuale saldo del conto Pt_2 Pt_1 corrente sarà di spettanza del sig. . Pt_2
4) I sig.ri e convengono che ciascuno di essi procederà alla estinzione dei Pt_2 Pt_1 finanziamenti contratti a proprio nome.
5) L'auto Toyota Aygo targata GB031RW, di proprietà della stessa, resterà al-la sig.ra Pt_1 mentre l'auto Renault TU Hybrid targata GL149ND, di proprietà dello stesso, resterà al sig.
. Pt_2
6) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipen-denti, di non svolgere Pt_2 Pt_1 alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non aven-do, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altro.
7) I due gatti intestati al sig. restano con il sig. , che si occu-perà della loro Pt_2 Pt_2 collocazione, mantenimento e cura.
8) I sig.ri e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese del proprio legale.” Pt_2 Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire anche per la fase di divorzio l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 12.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IM SE (MI) il 22 giugno 1996 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in NO, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG