Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1993, n. 547
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 gennaio 1994
Art. 11. Dopo l' articolo 266 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche oe telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994
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