Art. 56. (Indennita' di rischio)
Al personale dell'istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumita' personale, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire cinquecento.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennita'.
L'indennita' di rischio e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.
La legge 2 novembre 1964, n. 1159 , e' abrogata.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Al personale dell'istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumita' personale, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire cinquecento.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennita'.
L'indennita' di rischio e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.
La legge 2 novembre 1964, n. 1159 , e' abrogata.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".