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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1661/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA
, (CF: , nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Angela Iavarone e Vincenzo Vallefuoco, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giangiuseppe Matarazzo, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
- RICORRENTE - C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9;
- CONVENUTA - NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE–
Alla scadenza del termine del 13.11.2025 fissato ex art. 127 ter cpc, per il deposito di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di essere dipendente della società , inquadrato nella Controparte_1 qualifica di operatore di esercizio, livello 158, dal giorno 15.02.2017;
- di aver, inizialmente, lavorato con la società AMTS S.p.A., Azienda di Mobilità e Trasporti per il Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranviere CCNL TpL mobilità;
- che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, alla società AMTS S.p.A., subentrava la società che ne assorbiva interamente il personale;
CP_1
- di aver aderito, in data 22.02.2021, al fondo pensione complementare , CP_2 con conseguente obbligo della datrice di lavoro di versare: a) un contributo
1 mensile posto a carico del lavoratore (pari al 2%); b) un contributo mensile posto a carico del datore stesso (pari al 2%); c) la quota (100%) del T.F.R. maturato mensilmente, il tutto mediante trattenuta mensile sulla retribuzione e versamento mensile in favore del Fondo;
- che dal 01.04.2023 e fino al 31.12.2024, la datrice di lavoro aveva omesso il versamento al fondo delle somme trattenute;
- che, a seguito di accesso al proprio fascicolo previdenziale mediante l'apposito portale web del Fondo , acquisiva l'estratto conto contributivo dal quale CP_2 risultava che la aveva adempito alla propria Parte_2 obbligazione/delegazione di pagamento/versamento sino al 31.03.2023, mentre dal 01.04.2023 aveva costantemente omesso di versare la contribuzione per un importo pari ad €. 5.676,85 (somma dovuta sino al 31.12.2024). Tanto premesso, chiedeva di “1)- accertare e dichiarare l'omissione contributiva complementare della in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_3 relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il ricorrente ha omesso di versare in favore del Pensione - dal 1° aprile 2023 fino al 31 dicembre CP_2 CP_2 2024 (ultima data di cui è fornita una rilevazione dal Fondo complementare CP_2 alla data di deposito del presente atto) – l'importo di €. 5.676,85 di cui €. 1.864,03 per contributi ed €. 3.812,82 per quote di TFR;
2)- condannare la Parte_3 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare/versare al “
[...] di Previdenza Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori Controparte_3 addetti ai Servizi di Trasporto Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini -, C.F.
, con sede legale in Roma, Via Federico Cesi 72, 00193, iscritto all'Albo P.IVA_1 dei fondi pensione tenuto a cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il n. 139, in favore del ricorrente - €. 5.676,85 - di cui €. 1.864,03 per contributi omessi ed €. 3.812,82 per quote di TFR;
3)- condannare la convenuta
[...] al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre il 15% su Parte_3 competenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”. Si costituiva la deducendo di aver provveduto nelle more del Parte_3 giudizio al pagamento, per tutti i dipendenti di Benevento, delle quote trattenute a titolo di previdenza completare per i mesi da aprile 2023 a luglio 2023 e da agosto 2023 a novembre 2023 e che avrebbe provveduto al versamento delle ulteriori somme dovute. Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, ne va CP_2 dichiarata la contumacia. La causa, di natura documentale, viene decisa alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente lamentava l'omesso versamento per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2024, da parte della datrice di lavoro delle somme Controparte_1 (contributi a carico dell'azienda e del lavoratore e quote TFR) dovute al fondo di previdenza complementare , al quale ha aderito in data 22.02.2021. CP_2
2 La società ha dedotto di aver versato le somme dovute nel periodo da aprile a novembre 2023 e ha documentato il versamento massivo fatto al Fondo di previdenza, per tali periodi. Dall'estratto conto aggiornato al 18.10.2025, depositato dal ricorrente, risultava effettivamente versata la contribuzione dovuta per il periodo indicato dalla società, residuando l'ulteriore somma di € 3.625,84, dovuta per il periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2024. Con le note depositate entro il termine fissato ex art. 127 ter cpc, la ha CP_1 depositato la contabile del bonifico effettuato in favore del , con il quale CP_2 ha versato la somma di € 3.625,84 per regolarizzare i versamenti relativi alla posizione del ricorrente. Ne consegue, che deve dichiararsi la cessata materia del contendere che, come precisato in giurisprudenza, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. ord. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015). Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto il pagamento è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite. Quanto alle spese di lite vanno poste a carico della che non aveva fornito CP_1 prova di aver correttamente provveduto a versare al fondo le quote di TFR maturate e i contributi trattenuti mensilmente al lavoratore, come da lui richiesto, i cui importi erano documentalmente provati dai cedolini paga. Pertanto, le spese sono poste a carico della e si liquidano nella misura CP_1 indicata in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento previa riduzione del 30 % in considerazione della serialità e della minima attività processuale e previa compensazione della metà stante la soccombenza virtuale. Nulla per le spese nei confronti del rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 656,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) nulla per le spese nei confronti del Fondo pensione Priamo rimasto contumace. Così deciso in Benevento, 14.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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