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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AG D'LI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 12272/2025 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Costabile CILENTO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe TAMMARO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE – Controparte_2
c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Massimiliano CESARE e Alfonso PISANZIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE – TERZA
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Giorgia Ventre dell'Avvocatura interna della società e presso la cui sede elettivamente domiciliata
RESISTENTE – TERZA
[...]
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina DE GIORGI e Paola NASTASI e presso il loro studio elettivamente domiciliata
RESISTENTE – Controparte_5 pagina 1 di 9 , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
CONCLUSIONI
Per ricorrente Pt_1
“Dichiarare l'inefficacia del pignoramento n. 11084202300014049001 ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973;
Ordinare ai terzi pignorati ( di liberare Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 immediatamente le somme ancora trattenute e di versarle in favore del sig. ; CP_8
Condannare ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché CP_9 alla rifusione integrale delle spese di lite, da liquidarsi in misura proporzionata all'impegno difensivo, con attribuzione al difensore antistatario”
Per resistente : CP_9
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare inammissibile e tardivo il ricorso avverso intimazione di pagamento e del
PPT ex art 72 bis, proposto fuori termine;
2) accertare e dichiarare che secondo il dettato normativo innanzi trascritto non blocca alcuna CP_9 somma del sig. e non si oppone, nel merito, alla liberatoria in favore dello stesso;
Pt_2
accertare e dichiarare che i terzi non hanno comunicato alcunché al concessionario e pertanto condannare i medesimi a manlevare l' da eventuali soccombenza anche per le spese legali, nulla CP_9 escluso ed eccettuato;
3) spese secondo giustizia.”
Per terza pignorata Controparte_2
“Nessuna domanda né contestazione viene rivolta all'odierna esponente e pertanto ci si rimette al
Giudicante sulle istanze dell'opponente”
Per terza pignorata Controparte_3
“Voglia codesto On.le Tribunale:
pagina 2 di 9 Dare atto che abbia agito in conformità a legge, lasciando Controparte_3 Controparte_3 indenne da ogni responsabilità;
Spese per legge”
Per terza pignorata Controparte_10
“In ragione delle conclusioni rassegnate dal Sig. appare evidente che nessuna domanda e/o Pt_2 richiesta, rivendicazione o contestazione viene rivolta direttamente a e pertanto ci si Controparte_4 rimette al Giudicante sulle istanze di cui al presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. avente ad oggetto l'opposizione Parte_1 avverso l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n.
11084202300014049001, notificato al debitore e alle terze pignorate Controparte_2 [...]
e deducendo che: (i) il credito in relazione al quale era Controparte_3 Controparte_4 stato eseguito il pignoramento si fonda sugli avvisi di intimazione n. 11020239018773953000 e n.
11020239013362868000, rispettivamente dell'importo di € 512.000 ed € 14.567,28; (ii) gli avvisi di intimazione e le cartelle di pagamento ivi contemplate erano state impugnate innanzi alla corte di giustizia tributaria e innanzi al giudice del lavoro (per quanto riguarda le cartelle relative ai crediti e ) e a seguito di detti giudizi tutte le cartelle erano state “private di efficacia” (cfr. pag. 4 CP_6 CP_7
Ricorso); (iii) il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aveva perso di efficacia atteso che nessuna delle società terze pignorate aveva ottemperato all'ordine di pagamento diretto nel termine di sessanta giorni dalla notifica;
(iv) ciononostante, la società terza pignorata Controparte_4 aveva continuato a mantenere il vincolo sulla somma pignorata rifiutandosi di corrisponderla al ricorrente esecutato;
(v) pur avendo riconosciuto in altri giudizio l'inefficacia del CP_9 pignoramento, aveva continuato a resistere nel presente giudizio, aggravando così la posizione del ricorrente e ponendo in essere un comportamento che integra gli estremi dell'abuso del processo e della resistenza temeraria, meritevole di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo che: (i) l'opposizione sarebbe CP_9 inammissibile e tardiva;
(ii) la disposizione che prevede la declaratoria di inefficacia del pignoramento esattoriale per il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica riguarderebbe solo il caso del pignoramento negativo, con la conseguenza che non potrebbe essere dichiarato inefficace il pignoramento presso essendo risultato positivo;
(iii) il mancato Controparte_4 adempimento dei terzi pignorati non può essere imputato alla responsabilità del concessionario atteso che quest'ultimo, una volta notificato l'ordine di pagamento diretto, non può fare null'altro che non sia incassare le somme oppure promuovere pignoramento ex art. 543 c.p.c..
pagina 3 di 9 1.3. Le terze pignorate i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituite in giudizio rimettendosi alla decisione del giudice sulle domande attoree.
1.4. e sono rimaste contumaci. CP_7 CP_6
1.5. All'udienza del 21.10.2025, la causa - di natura documentale – è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.11.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, come sovra trascritte.
2. In primo luogo deve essere vagliata l'eccezione preliminare proposta da CP_9
2.1 Secondo l'ente riscossore l'opposizione per cui è causa sarebbe inammissibile e tardiva, in quanto proposta “fuori termine”, atteso che il signor aveva ricevuto la notifica del pignoramento presso CP_8 terzi a mezzo pec in data 6 novembre 2023 e non aveva proposto alcuna opposizione, con la conseguenza che “quella che oggi viene proposta “in via recuperatoria” risulta tardiva ed inammissibile” (pag. 7 costituzione).
2.2 L'eccezione non può essere accolta.
2.3 A differenza di quanto dedotto da la domanda proposta non può essere qualificata quale CP_9 opposizione recuperatoria. Il debitore, infatti, non sta avanzando contestazioni di merito, che ad oggi gli sarebbero precluse, sulla scorta dell'allegazione di non averle potute proporle prima a ragione della mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione; il ricorrente, invece, contesta l'illegittimo perdurare del vincolo di indisponibilità sui propri beni in ragione della sopravvenuta inefficacia dell'atto di pignoramento. L'azione proposta, dunque, è un'ordinaria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza.
3. A questo punto occorre precisare l'oggetto della domanda.
3.1 Parte ricorrente, sia nell'atto di citazione che nella nota autorizzata, ha fatto costante ed esclusivo riferimento all'atto di pignoramento n. 11084202300014049001 e lo ha riferito a tutte e tre le società terze pignorate.
Tuttavia dalla disamina del doc. 1 si evince che in realtà gli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 sono tre: il n. 11084202300014049001, che ha quale terza pignorata il n. Controparte_2
11084202300014231001, ove figura quale terza pignorata il n. Controparte_4
11084202300014356001, che vede quale terza pignorata Controparte_3
3.2 Com'è noto, è compito del giudice interpretare la domanda proposta alla luce delle complessive allegazioni della parte, avuto riguardo al contenuto sostanziale e alla finalità dell'azione, e a prescindere dalle espressioni letterali utilizzate;
“nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della pagina 4 di 9 corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; ex multis, Cass., 20 giugno 2011, n. 13459;
Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908).
3.3 Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che parte opponente, sebbene abbia fatto riferimento al solo atto di pignoramento n. 11084202300014049001, abbia in realtà inteso chiedere l'accertamento dell'inefficacia anche degli atti di pignoramento nn. 11084202300014231001 e
11084202300014356001. Diversamente non si spiegherebbe il motivo per il quale sono state convenute in giudizio tutte e tre le terze pignorate e perchè in sede di conclusioni è stato chiesto di ordinare a tutte e tre le terze pignorate di liberare le somme ancora assoggettate a pignoramento. Da ultimo si osserva che se si interpretasse la domanda come limitata all'accertamento dell'inefficacia del solo atto di pignoramento indicato, le conclusioni risulterebbero incoerenti rispetto al contenuto dell'atto atteso che il pignoramento n. 11084202300014049001 vede quale terza pignorata ma nel ricorso CP_2 introduttivo la difesa del ricorrente rivolge tutte le proprie contestazioni al comportamento tenuto da la quale avrebbe omesso di pagargli il dovuto facendo riferimento all'attuale Controparte_4 persistenza del vincolo di indisponibilità sul credito.
4. Ciò chiarito, si può ora affrontare il merito della questione.
4.1 È pacifico – in quanto non contestato - che, a seguito della notifica degli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, le società terze pignorate e Controparte_2 Controparte_3 non hanno ottemperato all'ordine di pagamento diretto loro rivolto nel Controparte_4 termine di sessanta giorni previsto dalla norma. Sono, invece, oggetto di contrasto le conseguenze di detto inadempimento: secondo parte ricorrente il pignoramento sarebbe diventato automaticamente inefficace;
secondo invece, il pignoramento – almeno per quanto riguarda – CP_9 Controparte_4 non sarebbe divenuto inefficace in quanto risultato positivo.
4.2 L'art. 72 bis DPR 602/1973 recita: “
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo
72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
(…).
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 2.” pagina 5 di 9 4.3 A sua volta l'art. 72, comma 2, cit. dispone che “Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
4.3 Le norme su riportate delineano una procedura semplificata che prende avvio con un atto amministrativo - che assume la valenza di un atto pignoramento - e che è destinata a concludersi con la soddisfazione del credito azionato, senza ulteriori formalità e senza l'intervento del giudice;
“l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 cod. proc. civ.” (Cass. civ.
26830/2017).
Va da sé che il procedimento può concludersi con la soddisfazione del credito azionato solo se il terzo effettua il pagamento. Qualora, invece, il terzo non adempia all'ordine, l'agente della riscossione, per soddisfare il proprio credito, è costretto a ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria di cui all'art. 543 c.p.c.; “l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile” (Cass. n. 2857/015; cfr. anche Cass. n.
20294/2011: “restato inane il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un'ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.).
4.4 Poiché, dunque, in caso di mancato adempimento del terzo, la norma prescrive che il concessionario della riscossione sia tenuto a notificare un nuovo atto di pignoramento secondo l'ordinaria disciplina codicistica, deve necessariamente ritenersi che il vincolo di indisponibilità realizzatosi sui crediti del debitore per effetto dell'ordine di pagamento emesso ex art. 72 bis perda di efficacia una volta decorso il termine di sessanta giorni. Diversamente non avrebbe alcun senso prevedere la notifica di un nuovo atto di pignoramento e il legislatore avrebbe semplicemente previsto l'onere dell'agente riscossore di iscrivere a ruolo la procedura per avvalersi dei rimedi previsti in caso di mancata dichiarazione del terzo.
4.5 Per altro accedendo alla tesi opposta, dovrebbe sostenersi una permanenza sine die del vincolo sul bene pignorato, per di più a fronte di una condotta omissiva - per quanto legittima - del concessionario pagina 6 di 9 della riscossione che abbia scelto di non attivare l'ordinaria procedura di pignoramento presso terzi dopo l'esito infruttuoso di quella semplificata.
4.6 Si noti poi che detta conclusione si porrebbe in diretto contrasto con i principi che regolano le procedure esecutive e che prevendono termini perentori aventi quale finalità proprio il progredire celere dell'esecuzione e l'evitare che si producano situazioni di stallo. Ne sono esempi la disposizione dell'art. 497 c.p.c., che prevede la cessazione degli effetti del pignoramento nel caso in cui il creditore procedente non abbia richiesto l'assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto e quella dell'art. 543 c.p.c. che prevede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancata iscrizione a ruolo dello stesso nel termine di trenta giorni.
4.7 Non è poi condivisibile la distinzione sostenuta dalla convenuta secondo cui l'inefficacia CP_9 riguarderebbe esclusivamente i pignoramenti negativi, permanendo il vincolo di indisponibilità sui beni aggrediti qualora invece il pignoramento sia stato positivo ed il debitor debitoris abbia trattenuto somme da lui dovute al debitore esecutato.
Non solo tale distinguo appare privo di fondamento normativo ma, alla luce di quanto sinora argomentato, risulterebbe vieppiù illogico prevedere una sanzione di inefficacia per un pignoramento privo del suo oggetto, perché negativo, e non per un pignoramento positivo che ha concreti effetti pregiudizievoli per il debitore. E ciò a tacer del fatto che la tesi di sarebbe anche in concreto CP_9 inattuabile in quanto a monte non sarebbe possibile distinguere i casi di pignoramenti positivi da quelli negativi posto che nel procedimento speciale di cui si discute manca qualsiasi dichiarazione da parte del terzo.
4.8 Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi la sopravvenuta inefficacia degli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n. 11084202300014049001, n. 11084202300014231001 e n.
11084202300014356001, con conseguente obbligo dei terzi pignorati di corrispondere al signor CP_8 le somme a lui dovute che siano state trattenute in forza dei predetti atti esecutivi.
5. Le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente e seguono la soccombenza e sono, CP_9 pertanto, poste a carico di Le stesse vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, tabella giudizi di CP_9 cognizione innanzi al tribunale, scaglione € 52.000 – € 260.000 (sulla base del valore dichiarato dall'attore), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 7.052 per compensi professionali (di cui € 1.276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva, € 2.835 per fase di trattazione ed € 2.127 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, iva (se dovuta) e c.p.a., contributo unificato e marca da bollo.
5.1 Le spese di lite vengono, invece, compensate nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti atteso che le terze pignorate non hanno svolto difese e si sono rimesse alla decisione del giudice;
quanto a e , si osserva che il ricorrente non ha svolto alcuna domanda nei loro confronti. CP_6 CP_7
pagina 7 di 9 5.2 Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna di al risarcimento dei danni per lite CP_9 temeraria ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3. Invero, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della mala fede in capo ad la quale si è limitata a costituirsi in giudizio e a svolgere le proprie difese. CP_9
Non può, invece, dirsi – come sostenuto dalla parte ricorrente – che a causa del comportamento dell'ente riscossore il debitore è stato costretto a introdurre otto giudizi per far accertare l'inefficacia del pignoramento. Invero l'unico giudizio avente detto oggetto è il presente;
quanto ai giudizi instaurati innanzi al giudice del lavoro e alla commissione tributaria, gli stessi avevano ad oggetto l'annullamento delle cartelle di pagamento, ovvero questione del tuto distinta dalla presente.
Il fatto poi che la tesi esposta da sia stata disattesa da questo giudice è ininfluente ai fini della CP_9 condanna ex art. 96 c.p.c. atteso che sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (Cass. 15629/2020). Da ultimo non può comunque essere trascurato il fatto che non si sia opposta alla liberatoria delle somme in favore del ricorrente. CP_9
5.3 L'atteggiamento processuale tenuto da rileva, tuttavia, ai fini del giudizio relativo alla CP_9 domanda di manleva spiegata dall'ente riscossore nei confronti di e degli altri Controparte_4 terzi pignorati, la quale non può essere accolta.
Invero la contraddittorietà delle difese spiegate da (la quale da un lato eccepisce la tardività CP_9 dell'opposizione e l'attuale efficacia del pignoramento in forza della positività dello stesso e dall'altro non si oppone allo svincolo delle somme) non consentono di far ricadere i costi del giudizio sui terzi pignorati i quali si trovano in una situazione di oggettiva incertezza ed esposti al rischio di effettuare un pagamento non liberatorio. A diverse conclusioni si sarebbe potuto giungere se sin dalla prima CP_9 difesa (e quindi già in fase della richiesta sospensiva) avesse chiarito che il pignoramento aveva perso efficacia e che dunque il terzo era liberato da qualunque obbligo di custodia. L'assenza di qualsiasi difesa spiegata dalle parti terze pignorate su detta domanda giustifica la compensazione delle spese tra e le stesse. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando:
dichiara che atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n. 11084202300014049001, n.
11084202300014049001 e n. 11084202300014231001 sono divenuti inefficaci e per l'effetto pagina 8 di 9 ordina ai terzi pignorati e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 di pagare al signor le somme a lui dovute che siano state trattenute in forza degli atti di Parte_1 pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 di cui sopra;
condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 7.052 per compensi CP_9 CP_8 professionali, oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a., nonché € 1.643 per contributo unificato e € 27 per marca da bollo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Costabile Cilento;
rigetta la domanda di manleva proposta da CP_9
dichiara integralmente compensate tra le parti le restanti spese del giudizio.
Torino, 2 dicembre 2025
Il Giudice
AG D'LI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AG D'LI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 12272/2025 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Costabile CILENTO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe TAMMARO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE – Controparte_2
c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Massimiliano CESARE e Alfonso PISANZIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE – TERZA
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Giorgia Ventre dell'Avvocatura interna della società e presso la cui sede elettivamente domiciliata
RESISTENTE – TERZA
[...]
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina DE GIORGI e Paola NASTASI e presso il loro studio elettivamente domiciliata
RESISTENTE – Controparte_5 pagina 1 di 9 , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
CONCLUSIONI
Per ricorrente Pt_1
“Dichiarare l'inefficacia del pignoramento n. 11084202300014049001 ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973;
Ordinare ai terzi pignorati ( di liberare Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 immediatamente le somme ancora trattenute e di versarle in favore del sig. ; CP_8
Condannare ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché CP_9 alla rifusione integrale delle spese di lite, da liquidarsi in misura proporzionata all'impegno difensivo, con attribuzione al difensore antistatario”
Per resistente : CP_9
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare inammissibile e tardivo il ricorso avverso intimazione di pagamento e del
PPT ex art 72 bis, proposto fuori termine;
2) accertare e dichiarare che secondo il dettato normativo innanzi trascritto non blocca alcuna CP_9 somma del sig. e non si oppone, nel merito, alla liberatoria in favore dello stesso;
Pt_2
accertare e dichiarare che i terzi non hanno comunicato alcunché al concessionario e pertanto condannare i medesimi a manlevare l' da eventuali soccombenza anche per le spese legali, nulla CP_9 escluso ed eccettuato;
3) spese secondo giustizia.”
Per terza pignorata Controparte_2
“Nessuna domanda né contestazione viene rivolta all'odierna esponente e pertanto ci si rimette al
Giudicante sulle istanze dell'opponente”
Per terza pignorata Controparte_3
“Voglia codesto On.le Tribunale:
pagina 2 di 9 Dare atto che abbia agito in conformità a legge, lasciando Controparte_3 Controparte_3 indenne da ogni responsabilità;
Spese per legge”
Per terza pignorata Controparte_10
“In ragione delle conclusioni rassegnate dal Sig. appare evidente che nessuna domanda e/o Pt_2 richiesta, rivendicazione o contestazione viene rivolta direttamente a e pertanto ci si Controparte_4 rimette al Giudicante sulle istanze di cui al presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. avente ad oggetto l'opposizione Parte_1 avverso l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n.
11084202300014049001, notificato al debitore e alle terze pignorate Controparte_2 [...]
e deducendo che: (i) il credito in relazione al quale era Controparte_3 Controparte_4 stato eseguito il pignoramento si fonda sugli avvisi di intimazione n. 11020239018773953000 e n.
11020239013362868000, rispettivamente dell'importo di € 512.000 ed € 14.567,28; (ii) gli avvisi di intimazione e le cartelle di pagamento ivi contemplate erano state impugnate innanzi alla corte di giustizia tributaria e innanzi al giudice del lavoro (per quanto riguarda le cartelle relative ai crediti e ) e a seguito di detti giudizi tutte le cartelle erano state “private di efficacia” (cfr. pag. 4 CP_6 CP_7
Ricorso); (iii) il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aveva perso di efficacia atteso che nessuna delle società terze pignorate aveva ottemperato all'ordine di pagamento diretto nel termine di sessanta giorni dalla notifica;
(iv) ciononostante, la società terza pignorata Controparte_4 aveva continuato a mantenere il vincolo sulla somma pignorata rifiutandosi di corrisponderla al ricorrente esecutato;
(v) pur avendo riconosciuto in altri giudizio l'inefficacia del CP_9 pignoramento, aveva continuato a resistere nel presente giudizio, aggravando così la posizione del ricorrente e ponendo in essere un comportamento che integra gli estremi dell'abuso del processo e della resistenza temeraria, meritevole di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo che: (i) l'opposizione sarebbe CP_9 inammissibile e tardiva;
(ii) la disposizione che prevede la declaratoria di inefficacia del pignoramento esattoriale per il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica riguarderebbe solo il caso del pignoramento negativo, con la conseguenza che non potrebbe essere dichiarato inefficace il pignoramento presso essendo risultato positivo;
(iii) il mancato Controparte_4 adempimento dei terzi pignorati non può essere imputato alla responsabilità del concessionario atteso che quest'ultimo, una volta notificato l'ordine di pagamento diretto, non può fare null'altro che non sia incassare le somme oppure promuovere pignoramento ex art. 543 c.p.c..
pagina 3 di 9 1.3. Le terze pignorate i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituite in giudizio rimettendosi alla decisione del giudice sulle domande attoree.
1.4. e sono rimaste contumaci. CP_7 CP_6
1.5. All'udienza del 21.10.2025, la causa - di natura documentale – è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.11.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, come sovra trascritte.
2. In primo luogo deve essere vagliata l'eccezione preliminare proposta da CP_9
2.1 Secondo l'ente riscossore l'opposizione per cui è causa sarebbe inammissibile e tardiva, in quanto proposta “fuori termine”, atteso che il signor aveva ricevuto la notifica del pignoramento presso CP_8 terzi a mezzo pec in data 6 novembre 2023 e non aveva proposto alcuna opposizione, con la conseguenza che “quella che oggi viene proposta “in via recuperatoria” risulta tardiva ed inammissibile” (pag. 7 costituzione).
2.2 L'eccezione non può essere accolta.
2.3 A differenza di quanto dedotto da la domanda proposta non può essere qualificata quale CP_9 opposizione recuperatoria. Il debitore, infatti, non sta avanzando contestazioni di merito, che ad oggi gli sarebbero precluse, sulla scorta dell'allegazione di non averle potute proporle prima a ragione della mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione; il ricorrente, invece, contesta l'illegittimo perdurare del vincolo di indisponibilità sui propri beni in ragione della sopravvenuta inefficacia dell'atto di pignoramento. L'azione proposta, dunque, è un'ordinaria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza.
3. A questo punto occorre precisare l'oggetto della domanda.
3.1 Parte ricorrente, sia nell'atto di citazione che nella nota autorizzata, ha fatto costante ed esclusivo riferimento all'atto di pignoramento n. 11084202300014049001 e lo ha riferito a tutte e tre le società terze pignorate.
Tuttavia dalla disamina del doc. 1 si evince che in realtà gli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 sono tre: il n. 11084202300014049001, che ha quale terza pignorata il n. Controparte_2
11084202300014231001, ove figura quale terza pignorata il n. Controparte_4
11084202300014356001, che vede quale terza pignorata Controparte_3
3.2 Com'è noto, è compito del giudice interpretare la domanda proposta alla luce delle complessive allegazioni della parte, avuto riguardo al contenuto sostanziale e alla finalità dell'azione, e a prescindere dalle espressioni letterali utilizzate;
“nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della pagina 4 di 9 corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; ex multis, Cass., 20 giugno 2011, n. 13459;
Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908).
3.3 Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che parte opponente, sebbene abbia fatto riferimento al solo atto di pignoramento n. 11084202300014049001, abbia in realtà inteso chiedere l'accertamento dell'inefficacia anche degli atti di pignoramento nn. 11084202300014231001 e
11084202300014356001. Diversamente non si spiegherebbe il motivo per il quale sono state convenute in giudizio tutte e tre le terze pignorate e perchè in sede di conclusioni è stato chiesto di ordinare a tutte e tre le terze pignorate di liberare le somme ancora assoggettate a pignoramento. Da ultimo si osserva che se si interpretasse la domanda come limitata all'accertamento dell'inefficacia del solo atto di pignoramento indicato, le conclusioni risulterebbero incoerenti rispetto al contenuto dell'atto atteso che il pignoramento n. 11084202300014049001 vede quale terza pignorata ma nel ricorso CP_2 introduttivo la difesa del ricorrente rivolge tutte le proprie contestazioni al comportamento tenuto da la quale avrebbe omesso di pagargli il dovuto facendo riferimento all'attuale Controparte_4 persistenza del vincolo di indisponibilità sul credito.
4. Ciò chiarito, si può ora affrontare il merito della questione.
4.1 È pacifico – in quanto non contestato - che, a seguito della notifica degli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, le società terze pignorate e Controparte_2 Controparte_3 non hanno ottemperato all'ordine di pagamento diretto loro rivolto nel Controparte_4 termine di sessanta giorni previsto dalla norma. Sono, invece, oggetto di contrasto le conseguenze di detto inadempimento: secondo parte ricorrente il pignoramento sarebbe diventato automaticamente inefficace;
secondo invece, il pignoramento – almeno per quanto riguarda – CP_9 Controparte_4 non sarebbe divenuto inefficace in quanto risultato positivo.
4.2 L'art. 72 bis DPR 602/1973 recita: “
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo
72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
(…).
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 2.” pagina 5 di 9 4.3 A sua volta l'art. 72, comma 2, cit. dispone che “Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
4.3 Le norme su riportate delineano una procedura semplificata che prende avvio con un atto amministrativo - che assume la valenza di un atto pignoramento - e che è destinata a concludersi con la soddisfazione del credito azionato, senza ulteriori formalità e senza l'intervento del giudice;
“l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 cod. proc. civ.” (Cass. civ.
26830/2017).
Va da sé che il procedimento può concludersi con la soddisfazione del credito azionato solo se il terzo effettua il pagamento. Qualora, invece, il terzo non adempia all'ordine, l'agente della riscossione, per soddisfare il proprio credito, è costretto a ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria di cui all'art. 543 c.p.c.; “l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile” (Cass. n. 2857/015; cfr. anche Cass. n.
20294/2011: “restato inane il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un'ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.).
4.4 Poiché, dunque, in caso di mancato adempimento del terzo, la norma prescrive che il concessionario della riscossione sia tenuto a notificare un nuovo atto di pignoramento secondo l'ordinaria disciplina codicistica, deve necessariamente ritenersi che il vincolo di indisponibilità realizzatosi sui crediti del debitore per effetto dell'ordine di pagamento emesso ex art. 72 bis perda di efficacia una volta decorso il termine di sessanta giorni. Diversamente non avrebbe alcun senso prevedere la notifica di un nuovo atto di pignoramento e il legislatore avrebbe semplicemente previsto l'onere dell'agente riscossore di iscrivere a ruolo la procedura per avvalersi dei rimedi previsti in caso di mancata dichiarazione del terzo.
4.5 Per altro accedendo alla tesi opposta, dovrebbe sostenersi una permanenza sine die del vincolo sul bene pignorato, per di più a fronte di una condotta omissiva - per quanto legittima - del concessionario pagina 6 di 9 della riscossione che abbia scelto di non attivare l'ordinaria procedura di pignoramento presso terzi dopo l'esito infruttuoso di quella semplificata.
4.6 Si noti poi che detta conclusione si porrebbe in diretto contrasto con i principi che regolano le procedure esecutive e che prevendono termini perentori aventi quale finalità proprio il progredire celere dell'esecuzione e l'evitare che si producano situazioni di stallo. Ne sono esempi la disposizione dell'art. 497 c.p.c., che prevede la cessazione degli effetti del pignoramento nel caso in cui il creditore procedente non abbia richiesto l'assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto e quella dell'art. 543 c.p.c. che prevede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancata iscrizione a ruolo dello stesso nel termine di trenta giorni.
4.7 Non è poi condivisibile la distinzione sostenuta dalla convenuta secondo cui l'inefficacia CP_9 riguarderebbe esclusivamente i pignoramenti negativi, permanendo il vincolo di indisponibilità sui beni aggrediti qualora invece il pignoramento sia stato positivo ed il debitor debitoris abbia trattenuto somme da lui dovute al debitore esecutato.
Non solo tale distinguo appare privo di fondamento normativo ma, alla luce di quanto sinora argomentato, risulterebbe vieppiù illogico prevedere una sanzione di inefficacia per un pignoramento privo del suo oggetto, perché negativo, e non per un pignoramento positivo che ha concreti effetti pregiudizievoli per il debitore. E ciò a tacer del fatto che la tesi di sarebbe anche in concreto CP_9 inattuabile in quanto a monte non sarebbe possibile distinguere i casi di pignoramenti positivi da quelli negativi posto che nel procedimento speciale di cui si discute manca qualsiasi dichiarazione da parte del terzo.
4.8 Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi la sopravvenuta inefficacia degli atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n. 11084202300014049001, n. 11084202300014231001 e n.
11084202300014356001, con conseguente obbligo dei terzi pignorati di corrispondere al signor CP_8 le somme a lui dovute che siano state trattenute in forza dei predetti atti esecutivi.
5. Le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente e seguono la soccombenza e sono, CP_9 pertanto, poste a carico di Le stesse vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, tabella giudizi di CP_9 cognizione innanzi al tribunale, scaglione € 52.000 – € 260.000 (sulla base del valore dichiarato dall'attore), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 7.052 per compensi professionali (di cui € 1.276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva, € 2.835 per fase di trattazione ed € 2.127 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, iva (se dovuta) e c.p.a., contributo unificato e marca da bollo.
5.1 Le spese di lite vengono, invece, compensate nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti atteso che le terze pignorate non hanno svolto difese e si sono rimesse alla decisione del giudice;
quanto a e , si osserva che il ricorrente non ha svolto alcuna domanda nei loro confronti. CP_6 CP_7
pagina 7 di 9 5.2 Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna di al risarcimento dei danni per lite CP_9 temeraria ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3. Invero, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della mala fede in capo ad la quale si è limitata a costituirsi in giudizio e a svolgere le proprie difese. CP_9
Non può, invece, dirsi – come sostenuto dalla parte ricorrente – che a causa del comportamento dell'ente riscossore il debitore è stato costretto a introdurre otto giudizi per far accertare l'inefficacia del pignoramento. Invero l'unico giudizio avente detto oggetto è il presente;
quanto ai giudizi instaurati innanzi al giudice del lavoro e alla commissione tributaria, gli stessi avevano ad oggetto l'annullamento delle cartelle di pagamento, ovvero questione del tuto distinta dalla presente.
Il fatto poi che la tesi esposta da sia stata disattesa da questo giudice è ininfluente ai fini della CP_9 condanna ex art. 96 c.p.c. atteso che sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (Cass. 15629/2020). Da ultimo non può comunque essere trascurato il fatto che non si sia opposta alla liberatoria delle somme in favore del ricorrente. CP_9
5.3 L'atteggiamento processuale tenuto da rileva, tuttavia, ai fini del giudizio relativo alla CP_9 domanda di manleva spiegata dall'ente riscossore nei confronti di e degli altri Controparte_4 terzi pignorati, la quale non può essere accolta.
Invero la contraddittorietà delle difese spiegate da (la quale da un lato eccepisce la tardività CP_9 dell'opposizione e l'attuale efficacia del pignoramento in forza della positività dello stesso e dall'altro non si oppone allo svincolo delle somme) non consentono di far ricadere i costi del giudizio sui terzi pignorati i quali si trovano in una situazione di oggettiva incertezza ed esposti al rischio di effettuare un pagamento non liberatorio. A diverse conclusioni si sarebbe potuto giungere se sin dalla prima CP_9 difesa (e quindi già in fase della richiesta sospensiva) avesse chiarito che il pignoramento aveva perso efficacia e che dunque il terzo era liberato da qualunque obbligo di custodia. L'assenza di qualsiasi difesa spiegata dalle parti terze pignorate su detta domanda giustifica la compensazione delle spese tra e le stesse. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando:
dichiara che atti di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n. 11084202300014049001, n.
11084202300014049001 e n. 11084202300014231001 sono divenuti inefficaci e per l'effetto pagina 8 di 9 ordina ai terzi pignorati e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 di pagare al signor le somme a lui dovute che siano state trattenute in forza degli atti di Parte_1 pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 di cui sopra;
condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 7.052 per compensi CP_9 CP_8 professionali, oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a., nonché € 1.643 per contributo unificato e € 27 per marca da bollo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Costabile Cilento;
rigetta la domanda di manleva proposta da CP_9
dichiara integralmente compensate tra le parti le restanti spese del giudizio.
Torino, 2 dicembre 2025
Il Giudice
AG D'LI
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