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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio , composta dai Magistrati sigg:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott. Paola de Lisio Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 595 /2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BISCOSSI GRAZIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Terni Corso Tacito n. 20 presso lo studio del difensore appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BISCARONI Controparte_1 C.F._2
GIAMPIERO , elettivamente domiciliato in Todi, via Cortesi n. 91 presso il difensore avv.
BISCARONI GIAMPIERO
Appellato/a e con l'intervento del PG presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 683/2023 del Tribunale Ordinario di Spoleto
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante: come da atto introduttivo pagina 1 di 4 Per parte appellata: come da comparsa di costituzione con appello incidentale
Conclusioni del PG
Accoglimento dell'appello limitatamente al secondo motivo di doglianza con conseguente riforma della gravata sentenza e rigetto nel resto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.10.2024 ed iscritto a ruolo il 18.10.2024 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 683/24 emessa dal Tribunale di Spoleto – notificata il 13.9.2024 - con la quale – facendo seguito a sentenza non definitiva che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi – si disponeva l'affido Controparte_1 Parte_1
congiunto del minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre Per_1
esercitato per due/tre pomeriggi a settimana e weekend alternati con pernottamento;
si disponeva che il padre provvedesse al mantenimento del minore con la somma di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e si rigettava la domanda di assegno divorzile in favore della Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando, essenzialmente, che la sentenza di Parte_1
primo grado non abbia tenuto conto della relazione investigativa che dimostrerebbe che il svolge CP_1
un secondo lavoro come meccanico, con conseguenti maggiori introiti;
che le sia stato negato l'assegno divorzile, non considerando che ella non aveva mai lavorato per scelta condivisa con il marito, oltre ad aver assistito i genitori invalidi, e che non si ravvisi alcuna colpevole inerzia della stessa, neppure dopo la separazione, essendosi adoperata invano per trovare un lavoro;
che dovrebbe essere modificato anche il calendario delle visite in quanto disposto senza tenere conto degli orari lavorativi del signor e CP_1
addirittura in misura più ampia delle sue richieste, inoltre i continui cambi di luogo del pernottamento sarebbero stressanti per il minore. Ha concluso chiedendo che, accertata l'attività di meccanico svolta dall'ex coniuge, le sia riconosciuto un assegno divorzile di euro 350,00 mensili e che il diritto di visita del padre venga rimodulato, prevedendo due pomeriggi a settimana senza pernottamento e weekend alternati con pernottamento, oltre a 15 giorni continuativi anziché 30 durante le vacanze estive.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto con citazione e non con ricorso, con deposito in cancelleria avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pagina 2 di 4 impugnata, deducendo che l'attività di meccanico è svolta per mero hobby e non sussistono redditi occulti;
che la controparte non ha neppure allegato di aver compiuto scelte sacrificanti le proprie aspirazioni professionali, né di aver contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio del marito;
che la ha sempre inteso ridurre i tempi di frequentazione di con il padre ed è anzi necessario Pt_1 Per_1
che venga precisato che quando il figlio sta male il padre abbia diritto a dei recuperi e che nei pomeriggi in cui il figlio sta con il padre possa essere prelevato alle 14,30 fino alle 21,00.
Con appello incidentale chiede infine che l'assegno di mantenimento per il minore sia ridotto ad euro
300,00 mensili poiché il reddito netto del padre non è di 1.500 euro come indicato in sentenza, ma di euro 1.100.
All'udienza del 24.3.2025, udite le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato è fondata.
L'art. 473 bis.30 c.p.c. dispone che nei procedimenti in materia di famiglia l'appello si propone con ricorso.
L'errore nella scelta del rito non comporta nullità dell'impugnazione, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e dunque – nel caso di appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso - il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Deve aversi riguardo infatti, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6, 10/01/2019, n. 403, Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754).
Nel caso di specie, poiché la sentenza è stata notificata il 13 settembre 2024 l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare in cancelleria entro i successivi trenta giorni. L'appello risulta invece depositato il 18.10.2024, dunque tardivamente.
Dall'inammissibilità dell'appello principale discende, ex art. 334 secondo comma c.p.c.,
l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, a sua volta proposta oltre termine.
pagina 3 di 4 Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia, senza esame nel merito, e della natura dei diritti controversi le spese vanno compensate per la metà, mentre per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna a pagare, in favore di , Parte_1 Controparte_1
la residua metà, liquidata (per l'intero) in euro 2.000,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e cap se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Consigliere rel.
dott. Arianna De Martino
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio , composta dai Magistrati sigg:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott. Paola de Lisio Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 595 /2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BISCOSSI GRAZIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Terni Corso Tacito n. 20 presso lo studio del difensore appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BISCARONI Controparte_1 C.F._2
GIAMPIERO , elettivamente domiciliato in Todi, via Cortesi n. 91 presso il difensore avv.
BISCARONI GIAMPIERO
Appellato/a e con l'intervento del PG presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 683/2023 del Tribunale Ordinario di Spoleto
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante: come da atto introduttivo pagina 1 di 4 Per parte appellata: come da comparsa di costituzione con appello incidentale
Conclusioni del PG
Accoglimento dell'appello limitatamente al secondo motivo di doglianza con conseguente riforma della gravata sentenza e rigetto nel resto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.10.2024 ed iscritto a ruolo il 18.10.2024 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 683/24 emessa dal Tribunale di Spoleto – notificata il 13.9.2024 - con la quale – facendo seguito a sentenza non definitiva che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi – si disponeva l'affido Controparte_1 Parte_1
congiunto del minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre Per_1
esercitato per due/tre pomeriggi a settimana e weekend alternati con pernottamento;
si disponeva che il padre provvedesse al mantenimento del minore con la somma di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e si rigettava la domanda di assegno divorzile in favore della Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando, essenzialmente, che la sentenza di Parte_1
primo grado non abbia tenuto conto della relazione investigativa che dimostrerebbe che il svolge CP_1
un secondo lavoro come meccanico, con conseguenti maggiori introiti;
che le sia stato negato l'assegno divorzile, non considerando che ella non aveva mai lavorato per scelta condivisa con il marito, oltre ad aver assistito i genitori invalidi, e che non si ravvisi alcuna colpevole inerzia della stessa, neppure dopo la separazione, essendosi adoperata invano per trovare un lavoro;
che dovrebbe essere modificato anche il calendario delle visite in quanto disposto senza tenere conto degli orari lavorativi del signor e CP_1
addirittura in misura più ampia delle sue richieste, inoltre i continui cambi di luogo del pernottamento sarebbero stressanti per il minore. Ha concluso chiedendo che, accertata l'attività di meccanico svolta dall'ex coniuge, le sia riconosciuto un assegno divorzile di euro 350,00 mensili e che il diritto di visita del padre venga rimodulato, prevedendo due pomeriggi a settimana senza pernottamento e weekend alternati con pernottamento, oltre a 15 giorni continuativi anziché 30 durante le vacanze estive.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto con citazione e non con ricorso, con deposito in cancelleria avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pagina 2 di 4 impugnata, deducendo che l'attività di meccanico è svolta per mero hobby e non sussistono redditi occulti;
che la controparte non ha neppure allegato di aver compiuto scelte sacrificanti le proprie aspirazioni professionali, né di aver contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio del marito;
che la ha sempre inteso ridurre i tempi di frequentazione di con il padre ed è anzi necessario Pt_1 Per_1
che venga precisato che quando il figlio sta male il padre abbia diritto a dei recuperi e che nei pomeriggi in cui il figlio sta con il padre possa essere prelevato alle 14,30 fino alle 21,00.
Con appello incidentale chiede infine che l'assegno di mantenimento per il minore sia ridotto ad euro
300,00 mensili poiché il reddito netto del padre non è di 1.500 euro come indicato in sentenza, ma di euro 1.100.
All'udienza del 24.3.2025, udite le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato è fondata.
L'art. 473 bis.30 c.p.c. dispone che nei procedimenti in materia di famiglia l'appello si propone con ricorso.
L'errore nella scelta del rito non comporta nullità dell'impugnazione, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e dunque – nel caso di appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso - il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Deve aversi riguardo infatti, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6, 10/01/2019, n. 403, Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754).
Nel caso di specie, poiché la sentenza è stata notificata il 13 settembre 2024 l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare in cancelleria entro i successivi trenta giorni. L'appello risulta invece depositato il 18.10.2024, dunque tardivamente.
Dall'inammissibilità dell'appello principale discende, ex art. 334 secondo comma c.p.c.,
l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, a sua volta proposta oltre termine.
pagina 3 di 4 Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia, senza esame nel merito, e della natura dei diritti controversi le spese vanno compensate per la metà, mentre per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna a pagare, in favore di , Parte_1 Controparte_1
la residua metà, liquidata (per l'intero) in euro 2.000,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e cap se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Consigliere rel.
dott. Arianna De Martino
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
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