Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 1391/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. DE GIULI FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BAZZOLI LIDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
AFFIDO E MANTENIMENTO MINORI
2) le figlie minori e rimangono affidate in via esclusiva al padre con collocazione, presso lo stesso, Per_1 Per_2 nell'originaria casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. sita in Calvisano (Bs), Via Cucca n.
6. Parte_1
3) la madre potrà vedere le bambine ogni domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso l'abitazione dei nonni materni, ove si fermerà per l'intera giornata, in PO, Via Zanardelli n. 16, con l'impegno per il padre di accompagnarvele la mattina e di ritirarle la sera all'orario prestabilito;
inoltre la madre, accompagnata da uno dei nonni materni, preleverà dalla scuola le figlie tutti i mercoledì alle ore 15,30 e le terrà con sé sino alle ore
18,30, allorquando il padre provvederà al loro ritiro presso l'abitazione materna, impegnandosi ad avvisare il padre, la sera precedente, dell'eventuale impossibilità di prelevare le minori a scuola.
4) Inoltre la madre, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., vigilerà sull'istruzione ed educazione delle figlie ed, in particolare avrà diritto ad essere sempre informata: a) circa le loro condizioni di
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infine la madre potrà fermarsi a dormire con le figlie dai nonni materni, quando le stesse, previo specifico accordo con il padre, vi rimarranno per la notte, nonché ad accompagnare i propri genitori negli eventuali, brevi periodi di vacanza che le minori trascorreranno con i nonni materni.
5) I genitori potranno tenere, impegnandosi a favorirli, normali contatti telefonici con le figlie nei periodi di rispettiva spettanza ed, in particolare, la madre potrà sentire le figlie ogni giorno.
6) I genitori si impegnano a garantire, come di consueto ante cessazione convivenza, la frequentazione di nonni e parenti.
7) I genitori si impegnano altresì, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente Ricorso per separazione, a rivedere, alla luce dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute della SI.ra , i periodi di Pt_2 frequentazione come sopra previsti.
8) La madre verserà al padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle minori, l'importo complessivo di €
300,00, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat.
9) I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere e che di seguito viene trascritto:
“Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
2 Spese per il divertimento:
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta”.
10) In deroga a quanto previsto dal Protocollo suddetto, le parti convengono che, per la scuola primaria di primo grado (“Elementari”), le minori frequenteranno la scuola paritaria di Castiglione delle Stiviere e che la retta ordinaria (€ 3.300,00 + € 3.300,00), sarà interamente a carico del padre.
11) I genitori concordano che l'assegno unico per la famiglia sarà percepito, nella misura del 100%, dal padre.
CASA FAMIGLIARE E QUESTIONI PATRIMONIALI
12) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata allo stesso che continuerà ad Parte_1 abitarla insieme alle figlie.
13) I ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa, l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo o ragione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/03/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PO (atto n. 8 parte II serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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