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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1979, con il proc. dom. avv. PICENNI MARCO, giusta procura in atti – ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.73 del 05/03/2024; nei confronti di
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. ZACCA' FRANCESCA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 114 del 04/03/2025; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il giorno 06/05/2025, dopo ampio interrogatorio e approfondita discussione, e assistiti dai rispettivi procuratori, Parte_1 CP_1 raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e agli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli (nato il [...] in [...] Persona_1
Lombardo) e (nato il [...] in [...]), nati fuori dal Parte_2 matrimonio, e ciò a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale n. 2246/2021 del 23/03/2021.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Orbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori, in punto di affidamento e disciplina dei periodi di permanenza dei figli e presso il domicilio Per_1 Pt_2 paterno, può essere positivamente valutato dal Tribunale e merita integrale accoglimento in rapporto al superiore interesse dei minori.
Nello specifico, pare utile ricordare che i genitori, in conformità al regime dell'affidamento condiviso tra Loro concordato, sono chiamati a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e , in tema di salute, Per_1 Pt_2 istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio, avendo cura di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, assicurando, altresì, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le condizioni concordate dalla coppia genitoriale meritano integrale accoglimento,
2 apparendo pienamente rispondenti ai bisogni dei figli, oggi rispettivamente di anni
15 e 12, motivo per cui il Collegio reputa non necessario procedere al loro ascolto diretto ex art. 473bis.4 c.p.c.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire ai ragazzi condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni reddituali, patrimoniali, familiari e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale n.2246 del 23/03/2021 (nell'ambito della procedura iscritta al numero di ruolo VG 3581/2020), così decide:
1. fermo l'affidamento condiviso e il collocamento dei minori presso la madre ai fini della residenza anagrafica, il padre terrà con sé entrambi i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 16.30 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o presso la casa della madre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico), nonché tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche (o dalle ore 16.30 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico); resta intesto che questo calendario ha valore puramente indicativo, in quanto i pernottamenti e i tempi di permanenza dei figli presso il domicilio di ciascun genitore devono tener conto prioritariamente della volontà, dei desideri, dei bisogni espressi da e Per_1
, i quali potranno anche trascorrere diversi tempi di permanenza con ciascun Pt_2
genitore, anche separatamente;
2. conferma a carico del padre l'obbligo di versare il contributo già previsto con decreto collegiale n. 2246/2021, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo già adottato dalle parti;
3 3. dà atto che il padre si impegna a proseguire e a compartecipare al 50% alla spesa relativa alle lezioni private impartite a (attualmente in matematica e inglese) Per_1 con l'insegnante che già lo sta seguendo, autorizzando l'accesso dell'insegnante al proprio domicilio nei giorni in cui permarrà presso la propria abitazione;
in Per_1
tal senso il padre presta il consenso quanto alla necessità di di ricevere Per_1
ripetizione nelle suddette discipline;
4. dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1979, con il proc. dom. avv. PICENNI MARCO, giusta procura in atti – ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.73 del 05/03/2024; nei confronti di
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. ZACCA' FRANCESCA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 114 del 04/03/2025; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il giorno 06/05/2025, dopo ampio interrogatorio e approfondita discussione, e assistiti dai rispettivi procuratori, Parte_1 CP_1 raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e agli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli (nato il [...] in [...] Persona_1
Lombardo) e (nato il [...] in [...]), nati fuori dal Parte_2 matrimonio, e ciò a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale n. 2246/2021 del 23/03/2021.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Orbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori, in punto di affidamento e disciplina dei periodi di permanenza dei figli e presso il domicilio Per_1 Pt_2 paterno, può essere positivamente valutato dal Tribunale e merita integrale accoglimento in rapporto al superiore interesse dei minori.
Nello specifico, pare utile ricordare che i genitori, in conformità al regime dell'affidamento condiviso tra Loro concordato, sono chiamati a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e , in tema di salute, Per_1 Pt_2 istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio, avendo cura di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, assicurando, altresì, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le condizioni concordate dalla coppia genitoriale meritano integrale accoglimento,
2 apparendo pienamente rispondenti ai bisogni dei figli, oggi rispettivamente di anni
15 e 12, motivo per cui il Collegio reputa non necessario procedere al loro ascolto diretto ex art. 473bis.4 c.p.c.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire ai ragazzi condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni reddituali, patrimoniali, familiari e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale n.2246 del 23/03/2021 (nell'ambito della procedura iscritta al numero di ruolo VG 3581/2020), così decide:
1. fermo l'affidamento condiviso e il collocamento dei minori presso la madre ai fini della residenza anagrafica, il padre terrà con sé entrambi i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 16.30 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o presso la casa della madre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico), nonché tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche (o dalle ore 16.30 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico); resta intesto che questo calendario ha valore puramente indicativo, in quanto i pernottamenti e i tempi di permanenza dei figli presso il domicilio di ciascun genitore devono tener conto prioritariamente della volontà, dei desideri, dei bisogni espressi da e Per_1
, i quali potranno anche trascorrere diversi tempi di permanenza con ciascun Pt_2
genitore, anche separatamente;
2. conferma a carico del padre l'obbligo di versare il contributo già previsto con decreto collegiale n. 2246/2021, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo già adottato dalle parti;
3 3. dà atto che il padre si impegna a proseguire e a compartecipare al 50% alla spesa relativa alle lezioni private impartite a (attualmente in matematica e inglese) Per_1 con l'insegnante che già lo sta seguendo, autorizzando l'accesso dell'insegnante al proprio domicilio nei giorni in cui permarrà presso la propria abitazione;
in Per_1
tal senso il padre presta il consenso quanto alla necessità di di ricevere Per_1
ripetizione nelle suddette discipline;
4. dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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