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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4088/2025
Oggi 20 ottobre innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. ROCCO TOTARO il quale insiste per la condanna alle Parte_1 spese della parte resistente
Per l'avv. IMBRIACI Controparte_1
SI oggi sostituito dall'avv. Forgione la quale conclude come in atti.
I procuratori delle parti si allontanano lasciando aperto il verbale.
Il Giudice
a seguito di Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 429 cpc con lettura in aula del dispositivo in assenza concordata dei procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2025 promossa da:
con gli Avv.ti Ivan Bechini e Rocco Totaro Parte_1
parte opponente e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti Silvano CP_1
BR e ON AF
parte opposta
Oggetto: opposizione all'ingiunzione n. OI-001934567 Conclusioni: come da verbale allegato e atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ro OI- Pt_1
001934567 emessa dall' , notificata in data 28.2.2025, con la quale gli è stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 13.231,50 a titolo di sanzione amministrativa e
€ 9,59 per spese di notifica, per aver violato l'art. 2 c.
1-bis D.L. n. 463/1983 relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La difesa di parte opponente ha eccepito: la Mancata e/o comunque ritardata notificazione di atti di accertamento, o altro atto di contestazione, con cui avrebbe dovuto essere contestato agli stessi l'omissione che ha dato origine all'emissione del provvedimento sanzionatorio;
l'Intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative;
l'Abnormità e/o comunque non proporzionalità della sanzione. Il sig. ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata Pt_1 stante la sua illegittimità.
Pag. 2 di 5 Nel costituirsi in giudizio l' ha dato atto dell'adozione di un provvedimento in CP_1 autotutela in ragione delle recenti indicazioni dell'ente in merito alla corretta applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Per tale motivo la difesa dell' ha concluso chiedendo la declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere a spese compensate. La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa a seguito di discussione orale.
**** *** **** In via preliminare va rilevato che a seguito dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e di assegnazione del procedimento allo scrivente Giudice è stato emesso in data 2 aprile 2025, ex art. 415 cpc, il decreto di fissazione di udienza che, da accertamenti effettuati presso la Cancelleria del Tribunale, risulta essere stato dalla stessa ritualmente notificato (unitamente al ricorso introduttivo) all'Amministrazione opposta in pari data. CP_ Insussistente, pertanto, appare il rilievo effettuato dalla difesa sulla mancata notifica, unitamente al ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza (vedi pag. 1 comparsa di costituzione). Va poi senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno, per effetto dell'esercizio del potere in autotutela da parte del' CP_1 successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente elisione dell'ordinanza di pagamento impugnata (sulla configurabilità della cessazione della materia del contendere nel caso di venir meno, per fatto sopravvenuto dell'interesse ad agire cfr. ex multis Cass. 6909/2009) ritenendo altresì che la valenza assorbente e prevalente di tale circostanza, renda superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni articolate. Al riguardo con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha osservato che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Tale principio (che comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela), secondo la giurisprudenza più recente e pienamente condivisa da questo giudice - va applicato anche qualora la cessazione della materia del contendere consegua all'annullamento, in sede di autotutela, dell'atto impugnato da parte della Pubblica Amministrazione, come avvenuto nel caso di
Pag. 3 di 5 specie, non potendosi ritenere giustificato e ragionevole un diverso trattamento privilegiato della parte pubblica. Orbene, nella presente fattispecie il provvedimento in autotutela è intervenuto, per espressa ammissione dell'amministrazione resistente, in ragione delle recenti indicazioni dell' in merito alla corretta applicazione dell'art. 14 della legge n. CP_1
689/1981. Si legge nel provvedimento adottato dall'Amministrazione - Disposizione n° 300000- 25-0409 del 17/09/2025 - “- vista l'eccezione sollevata dalla controparte, nel ricorso presentato avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001934567 Prot. n. 3000.18/02/2025.0077886 ritualmente impugnata, in merito all'applicazione CP_1 dell'art. 14 della L. 689/1981 relativo al termine di notifica delle violazioni amministrative;
- visto il Msg. Hermes n. 4144 del 06/12/2024, il quale procede al raffronto tra il sopracitato articolo e la materia dell'accertamento del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operato dal datore di lavoro;
- sentito, come da quest'ultimo previsto, il parere dell'Ufficio legale di sede ed esaminate le tempistiche e le modalità di notifica del provvedimento oggetto della causa;
…è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso…” (doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata che comporta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla statuizione di annullamento giudiziale, dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di seppur appare CP_1 equo disporre la compensazione parziale delle stesse nella misura di ½ ai sensi dell'articolo 92 comma 2 c.p.c. dovendo essere valorizzata, a tale riguardo, la condotta dell'Amministrazione che ha riconosciuto in autotutele la non debenza della sanzione ingiunta ancor prima della celebrazione della prima udienza. Le spese di lite vengono così liquidate applicando i parametri di cui al D.M 55/2014 e succ. modifiche, ai valori medi avuto riguardo al valore della lite indicato in ricorso (€ 13.231,50) e all'attività processuale svolta limitata alle fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Liquida le spese di lite in € 1.696,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A, rimborso forf.
Pag. 4 di 5 e spese vive che, compensate al 50%, pone per la differenza a carico del CP_2
.
[...]
Sentenza resa pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 5 di 5
Oggi 20 ottobre innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. ROCCO TOTARO il quale insiste per la condanna alle Parte_1 spese della parte resistente
Per l'avv. IMBRIACI Controparte_1
SI oggi sostituito dall'avv. Forgione la quale conclude come in atti.
I procuratori delle parti si allontanano lasciando aperto il verbale.
Il Giudice
a seguito di Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 429 cpc con lettura in aula del dispositivo in assenza concordata dei procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2025 promossa da:
con gli Avv.ti Ivan Bechini e Rocco Totaro Parte_1
parte opponente e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti Silvano CP_1
BR e ON AF
parte opposta
Oggetto: opposizione all'ingiunzione n. OI-001934567 Conclusioni: come da verbale allegato e atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ro OI- Pt_1
001934567 emessa dall' , notificata in data 28.2.2025, con la quale gli è stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 13.231,50 a titolo di sanzione amministrativa e
€ 9,59 per spese di notifica, per aver violato l'art. 2 c.
1-bis D.L. n. 463/1983 relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La difesa di parte opponente ha eccepito: la Mancata e/o comunque ritardata notificazione di atti di accertamento, o altro atto di contestazione, con cui avrebbe dovuto essere contestato agli stessi l'omissione che ha dato origine all'emissione del provvedimento sanzionatorio;
l'Intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative;
l'Abnormità e/o comunque non proporzionalità della sanzione. Il sig. ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata Pt_1 stante la sua illegittimità.
Pag. 2 di 5 Nel costituirsi in giudizio l' ha dato atto dell'adozione di un provvedimento in CP_1 autotutela in ragione delle recenti indicazioni dell'ente in merito alla corretta applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Per tale motivo la difesa dell' ha concluso chiedendo la declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere a spese compensate. La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa a seguito di discussione orale.
**** *** **** In via preliminare va rilevato che a seguito dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e di assegnazione del procedimento allo scrivente Giudice è stato emesso in data 2 aprile 2025, ex art. 415 cpc, il decreto di fissazione di udienza che, da accertamenti effettuati presso la Cancelleria del Tribunale, risulta essere stato dalla stessa ritualmente notificato (unitamente al ricorso introduttivo) all'Amministrazione opposta in pari data. CP_ Insussistente, pertanto, appare il rilievo effettuato dalla difesa sulla mancata notifica, unitamente al ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza (vedi pag. 1 comparsa di costituzione). Va poi senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno, per effetto dell'esercizio del potere in autotutela da parte del' CP_1 successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente elisione dell'ordinanza di pagamento impugnata (sulla configurabilità della cessazione della materia del contendere nel caso di venir meno, per fatto sopravvenuto dell'interesse ad agire cfr. ex multis Cass. 6909/2009) ritenendo altresì che la valenza assorbente e prevalente di tale circostanza, renda superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni articolate. Al riguardo con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha osservato che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Tale principio (che comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela), secondo la giurisprudenza più recente e pienamente condivisa da questo giudice - va applicato anche qualora la cessazione della materia del contendere consegua all'annullamento, in sede di autotutela, dell'atto impugnato da parte della Pubblica Amministrazione, come avvenuto nel caso di
Pag. 3 di 5 specie, non potendosi ritenere giustificato e ragionevole un diverso trattamento privilegiato della parte pubblica. Orbene, nella presente fattispecie il provvedimento in autotutela è intervenuto, per espressa ammissione dell'amministrazione resistente, in ragione delle recenti indicazioni dell' in merito alla corretta applicazione dell'art. 14 della legge n. CP_1
689/1981. Si legge nel provvedimento adottato dall'Amministrazione - Disposizione n° 300000- 25-0409 del 17/09/2025 - “- vista l'eccezione sollevata dalla controparte, nel ricorso presentato avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001934567 Prot. n. 3000.18/02/2025.0077886 ritualmente impugnata, in merito all'applicazione CP_1 dell'art. 14 della L. 689/1981 relativo al termine di notifica delle violazioni amministrative;
- visto il Msg. Hermes n. 4144 del 06/12/2024, il quale procede al raffronto tra il sopracitato articolo e la materia dell'accertamento del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operato dal datore di lavoro;
- sentito, come da quest'ultimo previsto, il parere dell'Ufficio legale di sede ed esaminate le tempistiche e le modalità di notifica del provvedimento oggetto della causa;
…è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso…” (doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata che comporta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla statuizione di annullamento giudiziale, dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di seppur appare CP_1 equo disporre la compensazione parziale delle stesse nella misura di ½ ai sensi dell'articolo 92 comma 2 c.p.c. dovendo essere valorizzata, a tale riguardo, la condotta dell'Amministrazione che ha riconosciuto in autotutele la non debenza della sanzione ingiunta ancor prima della celebrazione della prima udienza. Le spese di lite vengono così liquidate applicando i parametri di cui al D.M 55/2014 e succ. modifiche, ai valori medi avuto riguardo al valore della lite indicato in ricorso (€ 13.231,50) e all'attività processuale svolta limitata alle fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Liquida le spese di lite in € 1.696,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A, rimborso forf.
Pag. 4 di 5 e spese vive che, compensate al 50%, pone per la differenza a carico del CP_2
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Sentenza resa pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 ottobre 2025
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dott.ssa Micaela Picone
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