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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito telematico di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4133/2024 reg. gen. sez. lavoro vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Cosenza, piazza della Vittoria n. 16 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentata e difeso dai dott.ri , Serena Cianflone e Roberta Controparte_3
Travia, funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., con domicilio eletto in Cosenza, via
Romualdo Montagna n. 13
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena per procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Per_1 elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
1/27 Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, con profilo di “collaboratore scolastico” esponeva che alla data di immissione in ruolo, avvenuta l'1.9.2016, vantava un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 2 e giorni 23, che l'Amministrazione scolastica aveva ridotto ad anni 5, mesi 7 e giorni 8, sulla base del disposto dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e che, inoltre, non aveva valutato, tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici, il servizio prestato nell'anno 2013, cui il non CP_1 ha attribuito alcuna valenza.
In particolare, parte ricorrente attualmente collaboratore scolastico di ruolo presso l'Istituto
Istruzione Superiore Statale “Valentini Majorana” di Castrolibero (CS), premesso di avere lavorato, prima dell'immissione in ruolo, in qualità di collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto in base ai vari contratti a tempo determinato indicati CP_1 in atti, deduceva l'illegittimità della ricostruzione della carriera adottata nei propri confronti con decreto n. 2187 del 29.4.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di ZA (BG), essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente, ma nei limiti e in base ai criteri di cui all'art. 569 d.lgs. n° 297/94, senza computare, inoltre, il servizio prestato nell'anno 2013.
Con riferimento al riconoscimento dei servizi pre-ruolo nei limiti di cui all'art. 569 d.lgs.
n° 297/94, deduceva che, avendo prestato, durante i medesimi servizi, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, si realizzava una violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emesse al riguardo dalla
CGUE ed in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro. Lamentava, pertanto,
l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato.
Con riferimento al mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, e conseguente esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità e della progressione stipendiale, richiamate le pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 2019/2014 e
178/2015) e, da ultimo della Corte di Cassazione (ordinanza 16133 dell'11.06.2024), sosteneva che l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni, alla luce delle
2/27 chiare indicazione della giurisprudenza costituzionale, è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nel periodo di riferimento del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e, quindi, ricevere, negli anni successivi al blocco, gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. In altri termini, secondo la tesi difensiva di parte attrice, è da escludere che il blocco economico riguardante specifici anni possa produrre effetti oltre gli anni medesimi, precludendo il computo, ai fini dell'anzianità di servizio, degli anni oggetto del blocco e privando, dunque, detti anni di qualsivoglia valenza giuridica. Sul punto specifico parte ricorrente richiama, inoltre, la sentenza n. 2487/2019 della Corte d'Appello di Bologna - sezione lavoro e la sentenza n. 66/2024 della Corte d'Appello di Firenze-sezione lavoro.
Sulla base di tali assunti, sinteticamente riportati, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) ordinare al in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2187 del 29/04/2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ZA di ZA
(BG), il servizio preruolo prestato dall'odierna ricorrente, computando il medesimo per intero e con riconoscimento, quindi, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 0 mesi 9 e giorni 19 nonché il servizio prestato nell'anno 2013, con riconoscimento, quindi, ai fini giuridici, di aggiuntivi mesi 9 e giorni 26;
2) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1
pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2016, nella fascia CP_2 stipendiale 0-8, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 4 mesi 2 e giorni 23, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 0-8 in data 07.06.2018;
3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive correlate alla maggiore anzianità di servizio richiesta, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire: Parte_1
- le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale
9-14 a decorrere dal 07.07.2019 e fino al 22.01.2020 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera), pari a complessivi € 886,69;
- le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 a decorrere dall' 08.06.2024 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente reso), pari ad € 85,82 mensili;
3/27 4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1 CP_5
a pagare all'odierna ricorrente, a titolo retributivo, le somme suddette ovvero le
[...] maggiori o minori somme eventualmente accertate in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare, inoltre, il in persona del Ministro Controparte_1 pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alle CP_6 maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente;
6) condannare il in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Resisteva al ricorso il convenuto argomentando diffusamente in merito CP_1 all'infondatezza del ricorso ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e contributivi azionati.
Si costitutiva l' che, evidenziando che l' si limita a liquidare il trattamento CP_6 CP_4 pensionistico sulla base dei dati retributivi trasmessi dall'amministrazione di appartenenza,
– affermava la propria disponibilità a ricevere le differenze contributive in caso di accoglimento del ricorso evidenziando che, in base alla previsione del comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/95, trattandosi di dipendente da pubblica amministrazione, i termini di prescrizione non si applicano fino al 31 dicembre 2023 per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.
Con provvedimento del 6.6.2025, il Giudice onerava parte ricorrente alla riformulazione dei conteggi delle spettanze retributive per cui è domanda, espungendo l'anno 2013 e indicando le diverse date di conseguimento delle fasce stipendiali tenuto conto della
“sterilizzazione” della predetta annualità dall'anzianità utile ai fini della progressione economica;
Con note del 17.10.2025, parte ricorrente depositava un nuovo prospetto di calcolo per come richiesto dal Giudice, rinunciando al capo della domanda inerente al riconoscimento del computo dell'anno 2013 ai fini della determinazione della progressione stipendiale, rassegnava, quindi, le consequenziali conclusioni che di seguito si riportano:
1) ordinare al in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2 di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2187 del 29/04/2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ZA di ZA
4/27 (BG), il servizio preruolo prestato dall'odierna ricorrente, computando il medesimo per intero e con riconoscimento, quindi, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 0 mesi 9 e giorni 19;
2) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1
pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2016, nella fascia CP_2 stipendiale 0-8, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 3 mesi 5 e giorni 28, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 0-8 in data 02.04.2019;
3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive correlate alla maggiore anzianità di servizio richiesta, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire: - le Parte_1 differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9- 14
a decorrere dal 07.07.2019 e fino al 22.01.2020 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera), pari a complessivi € 886,69;
4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1 CP_2 protempore a pagare all'odierna ricorrente, a titolo retributivo, le somme suddette ovvero le maggiori o minori somme eventualmente accertate in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Ministro Controparte_1 protempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alle CP_6 maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente;
6) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013, concorrendo, quindi, detto anno a determinare l'anzianità complessiva;
7) condannare il in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Sulla base della documentazione offerta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
5/27 Preso atto che, con la rinuncia al capo della domanda relativo al computo del servizio svolto nell'anno 2013 per la determinazione della progressione stipendiale reclamata, parte ricorrente ha limitato la domanda al riconoscimento del servizio prestato in detto anno ai soli fini della determinazione dell'anzianità maturata, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito, le cui condivise argomentazioni si riportano qui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(…) Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n.
3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
6/27 di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva ) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord.
11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno
2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco
7/27 dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost.
n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte
Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella
8/27 necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre
2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119
Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
“Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
9/27 Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”
(Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. In tal senso
Tribunale di Genova, sent. 12.7.2024, est. Dott. Maria Ida Scotto;
in termini analoghi, sent.
5.1.2025, est. Dott.ssa Tania De Antoniis.
Infine, deve rilevarsi che, con recentissima sentenza n. 13618 del 2.4.2025 la Corte di Cassazione, nell'accogliere nei termini di seguito riportati il ricorso del
[...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (richiamata Controparte_1 dall'odierna ricorrente a supporto della domanda) ha affermato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio nell'anno 2013 deve essere limitato ai soli fini giuridici (meglio esplicitati al punto 2.6. della motivazione) senza, tuttavia, effetti di tipo economico.
Nella pronuncia sopra richiamata, la SC ha così affermato: (…) Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo
10/27 aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che
«i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è
11/27 destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
, a decorrere dall'anno successivo a Controparte_7 quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_7 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, Data pubblicazione 21/05/2025 ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante
12/27 nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici CP_1 dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce
13/27 effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, amministrazioni pubbliche. gli altri comparti delle E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la
14/27 previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
15/27 In applicazione di tali principi alla controversia al vaglio, nei limiti del diritto domandato, per come riconosciuto dalla Corte di legittimità, il ricorso può trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
2.
In ordine alla domanda di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera n. 2187 del
29.4.2019, emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di ZA (BG), erratamente operato in applicazione del disposto dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 – da cui la richiesta di riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, per ulteriori 9 mesi e 19 giorni, e delle conseguenti differenze retributive – il ricorso
è fondato per le ragioni di seguito precisate che richiamano ex art. 118 disp. att. c.c. quelle già espresse da questo Ufficio e da larga parte della recente giurisprudenza di merito in controversie analoghe.
Pare opportuno anzitutto richiamare la normativa rilevante nel caso di specie.
L'art. 569 d.lgs. n.597/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1).
Ai sensi dell'art. 570 d.lgs. n.597/1994 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”
(comma 1).
L'art. 4 co.3 legge n.399/1988 (rubricato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”), prevede poi che “ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti
16/27 dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che, così come dedotto dalla parte ricorrente, detta normativa è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce disapplicando, se necessario. qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008 causa C- 268" 06, Impact;
13.9.2007, causa C-307105, Per_2
:
8.9.2011. causa C-177/10 OS AN);
[...]
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015. in causa 0177/14,
Regolo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
17/27 contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regolo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause 0302/11 e 0305/11, Valenza;
7.3.2013, causa 0393/11,
Bertazzi).
La ricostruzione della carriera è disposta quando il lavoratore è già immesso in ruolo ma riguarda l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non può dubitarsi dell'applicabilità del principio di non discriminazione rientrando nell'obiettivo della clausola 4 la tutela dei lavoratori a termine.
Analogo principio di non discriminazione è stato recepito nel nostro art. 6 del D.Lgs.
368/2001, alla stregua del quale “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La disposizione contiene oltre all'elencazione di alcuni istituti (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: nell'ampia locuzione normativa rientra l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora sia ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, non è ravvisabile, né è stata dedotta, una ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuta un'anzianità corrispondente al servizio effettivamente prestato mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore
18/27 successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione.
In difetto di ragioni giustificatrici delle differenti condizioni di impiego riservate a lavoratori comparabili, ai fini della decisione non rileva pertanto che la ricostruzione della carriera operi una valutazione solo parziale e non per l'intero dell'effettiva anzianità maturata. Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia
9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Da., punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione.
Pertanto, stante l'impossibilità di dare alla normativa nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile, occorre disapplicare la prima.
A ben vedere, di recente, i Giudici della Corte dei Conti (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n.
SCCLEG/4/2019/SUCC) nel pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato hanno escluso la possibilità di poter applicare al personale Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario del Comparto Scuola il principio di diritto sancito nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 20 settembre 2018 nel caso Per_3
Tale assunto trova il proprio fondamento, a detta dei Giudici della Corte dei Conti, nella circostanza che “non possa ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”.
La Corte dei Conti ha evidenziato che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che 19/27 essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Di recente, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto :“il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato"
(cfr. Cass. 31150/2019; conformi: Cass. 2924/2020, 3472/2020).
La Suprema Corte ha chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto 20/27 valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
OS AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, ed altri, punto 36). Per_4
Si legge nelle richiamata sentenza che “la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS AN); Persona_2 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
RegojoDans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Per_5
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...] di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, 7.3.2013, causa C-393/11, Per_4
Bertazzi); la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione
21/27 del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ”. Per_6
Tali principi, precisa la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_3
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
La Corte ha chiarito che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte ha ribadito che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il
22/27 sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie è dunque indubbia la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, tenuto conto della continuità degli incarichi, la durata degli stessi (annuale o comunque volti a coprire integralmente il fabbisogno di organico di ciascun anno scolastico), la frequenza delle prestazioni lavorative (essendo stata assunta con orario completo), nonché la indubbia corrispondenza delle mansioni trattandosi di inquadramento nel profilo amministrativo.
Inoltre, tale sovrapponibilità emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995).
Né, aggiunge la Corte, la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, OS AN punti da 49 a 56).
23/27 In virtù di tali considerazioni e dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, va dunque affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero (con inclusione dell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico), ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo.
Va quindi accertato il diritto della lavoratrice ad una differente ricostruzione della anzianità di servizio derivante dal computo per intero dei servizi preruolo.
Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico (nei detti limiti), del servizio prestato in posizione di pre ruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto (con esclusione dell'anno 2013) e al pagamento delle differenze retributive maturate.
In punto di prescrizione (tempestivamente eccepita dal convenuto), si osserva CP_1 che il decreto di ricostruzione della carriera della cui legittimità si duole parte ricorrente, è stato emesso in data 29.4.2019; sul punto, si richiama l'insegnamento della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 901/2023, indicata da parte ricorrente nelle note scritte del
14.2.2024) secondo cui «si dovrebbe alternativamente considerare che l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore. E poiché nella specie la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 26.1.2017, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che risale al 2020, il credito retributivo azionato non può dirsi prescritto».
In applicazione di tali principi, affermati in controversia analoga, posto che la ricostruzione di carriera è stata disposta con decreto del 29.4.2019; che il primo atto interruttivo di cui vi
è prova è la diffida stragiudiziale ricevuta dal in data 6.7.2024 e che in questa CP_1
24/27 sede sono domandate le differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 7.7.2019
e il 22.1.2020, l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta da parte convenuta è infondata.
Alla luce dei rilievi che precedono, rilevato che è pacifico e documentato il periodo di servizio non di ruolo svolto da parte attrice;
rilevato che la quantificazione della somma è sviluppata in aderenza alle previsioni contrattualcollettive;
che, in ogni caso, il CP_1 convenuto neppure a seguito delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente con note del
17.10.2025 ha contestato la quantificazione;
richiamata in proposito la Sentenza della SC
n. 21302/2019, nella quale si legge: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”, il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il Controparte_1 deve essere condannato al pagamento della somma di euro 886,69. Per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente nelle note del 17.10.2025 – elaborato scomputando il servizio prestato nel 2013
– siccome formalmente corretto e in aderenza alle risultanze probatorie.
Quanto alla regolarizzazione contributiva che parte ricorrente chiede nei confronti del datore di lavoro e in favore dell' , ritenuta la giurisdizione ordinaria e non quella della CP_6
Corte dei Conti alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte (ex plurimis, S.U. n.
15057/2017, secondo cui Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti) nonché la legittimazione passiva dell' posto che “L'interesse del lavoratore al versamento dei CP_6 25/27 contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (ex plurimis, Cass. n. 14853/2019) la domanda deve essere accolta osservandosi che tali differenze sulla contribuzione non scontano il limite della prescrizione quinquennale per effetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 10 bis, della legge n.
335/95 (che ha escluso la prescrizione per i contributi dovuti per i pubblici dipendenti in relazione ai periodi di competenza sino al 31.12.2018).
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico del
[...]
soccombente mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti tra parte Controparte_1 ricorrente ed , chiamato in causa soltanto al fine di ottenere la condanna del datore di CP_6 lavoro alla regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno
2013, senza alcun effetto di tipo economico;
2) Previa disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, dichiara il diritto della parte ricorrente, in qualità di personale ATA, al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio
26/27 prestato in posizione di pre-ruolo e sino all'immissione in ruolo (con esclusione dell'anno 2013 ai soli fini economici);
3) condanna il Controparte_1 alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra e alla collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale maturata, per l'effetto, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 886,69, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive maturate in ragione di detta anzianità, nonché alla regolarizzazione contributiva in favore dell' ; CP_6
4) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso CU
e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
5) compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_6
Cosenza, il 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
27/27