TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
P r o c . n . 3 1 2 3 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3123/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: “risarcimento danni”, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Vetere, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 09.06.2020, dall'avv.
Vincenzo Malomo, domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali, solo parte attrice ha depositato memoria di replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso al T.A.R. Calabria di Catanzaro del 29.10.2015 l'attore – premesso di essere proprietario di un immobile sito in individuato in catasto al foglio n. 25 p.lle 67 e 322 CP_1
- ha convenuto in giudizio il Comune di chiedendo: di accertare l'illegittimità CP_1 dell'occupazione del terreno distinto in catasto al foglio 25 p.lla 322 nonché la lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio in relazione alle aree limitrofe a quella oggetto di occupazione illegittima;
di condannare il alla restituzione della porzione di Controparte_1 terreno illegittimamente occupata in considerazione della mancata emanazione del decreto di esproprio, alla rimessione in pristino dello stesso ovvero, nell'accertata impossibilità di restituzione in pristino, al risarcimento del danno mediante il pagamento del valore venale dei beni, nonché al ristoro dei danni connessi alla mancata utilizzazione dei fondi per il periodo di occupazione
1 illegittima, al risarcimento dei danni in relazione all'occupazione dei terreni non ricompresi nel piano particellare d'esproprio, il tutto nella misura di almeno euro 250.000,00 o in quella maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio o in via equitativa, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto al saldo effettivo o, in subordine, dalla domanda come per legge;
di condannare il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima già CP_1 riconosciuta in suo favore, previa detrazione delle somme già corrisposte dal oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione.
Il con sentenza n. 857/2019 del 30.04.2019 ha accolto parzialmente il ricorso e ha dichiarato Pt_2 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, limitatamente alla domanda risarcitoria inerente ai fondi non oggetto di procedura espropriativa e alla domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima.
Con atto di citazione in riassunzione l'attore ha dedotto, per quanto in tale sede rileva: che con decreto di occupazione temporanea e in via d'urgenza prot. n. 28754 del 30.10.2009, concernente la realizzazione di lavori in Viale dello Sport, il Comune di ha disposto l'occupazione CP_1 temporanea e in via d'urgenza di mq 1.885,00 della particella n. 322, indicando un'indennità espropriativa provvisoria di € 32.126,20; che il citato decreto ha disposto, altresì, che l'occupazione doveva avvenire entro il termine massimo di 90 gg dalla data di notifica del decreto e che il decreto di esproprio doveva essere eseguito successivamente al verbale di immissione in possesso e, comunque, nel termine perentorio di anni due dall'esecuzione del decreto medesimo;
che in data
26.11.2009 si è proceduto all'accertamento sullo stato di consistenza e all'immissione in possesso dell'immobile; di aver chiesto, in data 04.02.2010, il rilascio in suo favore di permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un centro sportivo con campo da calcio a 5, campo polivalente, tribunette e servizi annessi;
che il 28.02.2011, è stato rilasciato in suo favore permesso di costruire recante n. 12/2011 prescrivendo allo stesso di iniziare i lavori entro un anno dalla data di ritiro del permesso e di ultimarli entro e non oltre tre anni dalla data di inizio;
che con comunicazione protocollata al n. 1418 del 17.01.2012, essendo trascorso quasi un anno dal rilascio del permesso di costruire senza che fosse stato possibile effettuare i relativi lavori - essendo inibito a macchine e mezzi di cantiere l'accesso al terreno ove il suo centro sportivo avrebbe dovuto sorgere stante la mancata realizzazione della viabilità interna relativa al Programma di Recupero
Urbano – ha chiesto il differimento della data di inizio dei predetti lavori;
che, in particolare, la strada che prima dell'esproprio conduceva nei propri immobili è stata chiusa definitivamente per effetto della costruzione dei piloni di un ponte facente parte del costruendo Viale dello Sport;
che pur essendo abbondantemente decorso il termine di due anni fissato nel decreto di occupazione il non ha adottato il decreto di esproprio, con conseguente illegittimità della procedura CP_1 ablatoria in questione;
che più volte ha sollecitato il completamento di Viale dello Sport;
di non essere riuscito ad accedere, fino al mese di agosto 2015, alla parte di terreno - non oggetto di formale espropriazione - destinata alla costruzione dell'impianto sportivo;
che, in particolare, fino al mese di agosto 2015, è stato impossibile accedere al terreno anche per provvedere alla sua manutenzione e pulizia, né è stato possibile effettuare interventi di ripristino dello status quo ante essendo la realizzanda strada transennata e non accessibile, né a piedi né tanto meno con mezzi meccanici, come appurato dai militari hanno effettuato un sopralluogo in data 24.05.2014; di aver depositato istanza datata 23.06.2014 prot. n. 14232 e ulteriore istanza del 29.07.2014, protocollata con n. 17053 del 31.07.2014, chiedendo il completamento delle opere, la corresponsione
2 dell'indennità di occupazione e il risarcimento dei danni;
che con ulteriori istanze del 28.01.2015
(prot. n. 1747) e del 31.03.2015 (prot. n. 6683) ha chiesto al Comune di poter accedere al proprio fondo per eseguire i lavori di pulizia dello stesso in vista della realizzazione del suo progetto previa indicazione di un tracciato stradale e/o di una pista di cantiere adatti allo scopo;
che solo con autorizzazione del 10.08.2015, emessa a rettifica di precedente autorizzazione del 17.07.2015, è stato autorizzato ad accedere – attraverso il tuttora incompleto Viale dello Sport - alla parte residua dell'immobile di sua proprietà non espropriata per eseguire i lavori finalizzati alla realizzazione del centro sportivo;
che solo a seguito della predetta autorizzazione l'istante ha potuto finalmente dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo;
che il ritardo del nel provvedere ha CP_1 impedito di realizzare il progetto non appena ottenuto il rilascio del permesso di costruire impedendo di percepire i proventi che, per effetto dell'apertura del centro sportivo, sarebbero entrati nel proprio patrimonio;
che, inoltre, il ritardo non gli ha consentito di accedere a un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo per tutti i clienti privati che entro il 31.03.2015 avessero inteso realizzare impianti sportivi in parte con fondi propri e in parte con le somme finanziate, offerta che avrebbe comportato per l'istante un risparmio di spesa di circa
55.000,00 euro a titolo di interessi;
che nella determinazione del risarcimento spettante al ricorrente si dovrà tener conto dei danni indiretti o riflessi inerenti la parte residua dell'immobile non fatta oggetto di ablazione;
che, in particolare, ha subito un pregiudizio specifico nella misura in cui, in conseguenza dell'occupazione abusiva dell'area di sua proprietà non ha potuto utilizzare neanche l'altra parte dell'immobile di sua proprietà non oggetto di espropriazione sulla quale, stante l'intervenuto rilascio di permesso di costruire sin dal 28.02.2011, avrebbe dovuto essere costruito l'impianto sportivo, con conseguente lesione del suo diritto all'integrità del patrimonio;
che, più nello specifico, il predetto impianto, una volta realizzato fornirà servizi sport/calcio per circa 200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco, che produrranno in concreto, tenuto conto che si tratta dell'unico centro sportivo del
[...] autorizzato e in grado di fornire anche una copertura assicurativa ai suoi Controparte_1 abbonati/tesserati, un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di € 171.200,00 e un massimo di € 370.800,00; che ulteriore voce di danno di cui tener conto nella determinazione del risarcimento è quella relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo: di quantificare e determinare l'entità del risarcimento di tutti i danni riflessi sofferti in conseguenza della limitazione del suo diritto di proprietà a seguito dell'illegittima occupazione operata dal Comune di già riconosciuta dal CP_1 [...]
; di condannare, per l'effetto, il all'immediato pagamento in favore dell'istante CP_2 CP_1 della somma che sarà determinata dovuta, con riconoscimento degli interessi dalla data di produzione del danno;
di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine dell'esatto accertamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni e, ove non fosse possibile provarlo nel suo preciso ammontare, di liquidarlo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; condannare, in ogni caso, il al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, ivi comprese Controparte_1 maggiorazioni di legge, Iva e Cap.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. all'11.06.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.02.2020 si è costituito il il CP_1 quale ha dedotto che nessun danno è derivato dalla procedura ablativa all'attore, al quale è stata corrisposta l'indennità di esproprio e il risarcimento. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e
3 dichiarare che è stato interamente corrisposto quanto dovuto all'attore a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;
di accertare, riconoscere e dichiarare che in virtù di pagamento integrale dell'importo dovuto si è verificato l'effetto ablativo nei confronti del e nessun CP_1 risarcimento è dovuto;
di condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
In data 09.06.2020 si è costituito per il l'avv. Vincenzo Malomo, giusto deposito di CP_1 memoria di costituzione di nuovo difensore, in cui il convenuto si è riportato integralmente al contenuto e alle deduzioni contenute nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 24.05.2022 sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dal solo convenuto - non avendo l'attore formulato richieste di prova orale - e la causa, tenuto conto del carico del ruolo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024. In tale udienza, poi sostituita mediante il deposito di note scritte, la causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali, solo parte attrice ha depositato memoria di replica.
2. Tanto esposto, in via preliminare, va rilevata la inammissibilità delle nuove deduzioni formulate sia da parte attrice (in riferimento ai presunti danni patiti) sia da parte convenuta (in riferimento alle possibilità di accesso alla proprietà del ) nelle rispettive memorie ex articolo 183, comma 6, Pt_1
n. 2, c.p.c. essendo esse del tutto tardive in quanto dovevano essere formulate, al più, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Così, del tutto tardive e, quindi, inammissibili sono le deduzioni attoree contenute solo nella memoria di replica inerenti a una non meglio precisata servitù di passaggio.
Sempre in via preliminare deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nel presente giudizio l'attore – come si evince chiaramente dal tenore dell'atto di citazione - limita la propria domanda al solo risarcimento dei danni patiti (nella specie, lamenta la lesione all'integrità del proprio patrimonio) in riferimento alle porzioni di terreno che non sono state oggetto della procedura ablativa. Ciò che viene dedotto, in altre parole, è un'occupazione c.d. “usurpativa”, effettuata cioè in mancanza di qualsivoglia provvedimento amministrativo autorizzativo
Come noto, ricorre la figura dell'“occupazione appropriativa” allorquando, l'azione inizialmente legittima della P.A., con osservanza delle norme sul procedimento amministrativo concernente l'esproprio, e con particolare riferimento alla sussistenza di legittima dichiarazione di pubblica utilità concernente i beni da espropriare, non viene seguita dall'emanazione del decreto di esproprio nei termini previsti, nel contempo risultando essere stati irreversibilmente trasformati i beni oggetto di procedura espropriativa;
quella “usurpativa” ricorre allorquando il procedimento volto all'ablazione dei beni, è carente ab initio dei requisiti di legittimità che possono consentire prima di occupare poi di trasformare i beni del privato. Sul punto è chiaro il dettato della Suprema Corte: nelle controversie inerenti a “occupazione usurpativa” sussiste la giurisdizione ordinaria a conoscere delle domande risarcitorie, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica e imponendosi al riguardo il rispetto dei principi costituzionali, comunitari e degli obblighi internazionali ricavabili dell'art.1 del
Protocollo addizionale n.1, CEDU (CFR. Cass. Civ. Sez. Unite n. 5744/2015). E, ancora, la
4 domanda di risarcimento del danno cagionato dalla p.a. nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica, proposta dal proprietario dell'area contigua a quella in cui è realizzata tale opera, appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il “se” né il “come” dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della p.a. che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (cfr. Cass., Sez. Un., n.
2052/2016).
Ancora, occorre evidenziare che – come, del resto, evincibile dal tenore dell'atto di citazione e precisato, peraltro, dall'attore nelle note datate 12.01.2021 – nessuna domanda è stata formulata dal in ordine alla corresponsione dell'indennità da occupazione legittima, dovendosi, quindi, Pt_1 disattendere l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, peraltro in maniera tardiva, solo nelle note scritte del 19.01.2021.
Una volta chiarito l'oggetto della domanda sottoposta all'adito Tribunale tutte le deduzioni che concernono aspetti relativi al fondo espropriato – così come formulate dal - non vengono CP_1 in questione trattandosi di questioni di carattere amministrativo non pertinenti con le richieste attoree ed essendo già state già decise, per quanto di competenza, dal di Catanzaro. Controparte_2
3. Passando al merito, le domande attoree vanno rigettate per i motivi che seguono.
Come evidenziato, il chiede, in questa sede, il risarcimento di tutti i danni riflessi sofferti Pt_1 in conseguenza della limitazione del suo diritto di proprietà a seguito dell'illegittima occupazione operata dal Comune di CP_1
Nel dettaglio, l'attore lamenta di non aver potuto avere accesso alla parte di terreno non espropriato di cui alla p.lla 322 nonché all'altra particella 67 (pure non oggetto di espropriazione) per le quali aveva chiesto e ottenuto permesso di costruire (atto n. 12/2011 del 28.02.2011) al fine di realizzare su tali fondi un centro sportivo con campo da calcio a 5, campo polivalente, tribunette e servizi annessi.
Deduce, a tal proposito: che a causa dell'interclusione di detti fondi, determinata dall'esecuzione dei lavori pubblici in Viale dello Sport, non ha potuto realizzare sulla parte residua del terreno non espropriato il proprio progetto di costruzione di un impianto sportivo;
che, in particolare, solo dopo aver avuto, in data 10.08.2015, autorizzazione ad accedere ha potuto dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo;
che a causa del mancato accesso ha subito danni al proprio patrimonio;
che, in particolare, ha perso la possibilità di accedere ad un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo per tutti i clienti privati che entro il 31.03.2015 avessero inteso realizzare impianti sportivi in parte con fondi propri e in parte con le somme finanziate, offerta che avrebbe comportato un risparmio di spesa di 55.000,00 euro a titolo di interessi;
che il ritardo del Comune nel provvedere gli ha impedito di realizzare il progetto non appena ottenuto il rilascio del permesso di costruire in tal modo non percependo i proventi che, per effetto dell'apertura del centro sportivo, sarebbero entrati nel proprio patrimonio;
che, più nello specifico, il predetto impianto, una volta realizzato, avrebbe fornito servizi sport/calcio per circa
200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco, che avrebbero prodotto un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di €
171.200,00 e un massimo di € 370.800,00; che ulteriore voce di danno di cui tener conto nella
5 determinazione del risarcimento è quella relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011.
Orbene, tanto chiarito, nessuna prova è stata fornita da parte attrice in riferimento ai danni lamentati.
Come evidenziato, l'attore ha chiesto il ristoro del danno per mancato utile, dal 2011 fino al 2015, a suo dire derivante dalla mancata realizzazione e utilizzazione del centro sportivo assentito con il rilasciato permesso a costruire;
nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. egli, sempre in maniera generica, discorre anche di un danno da perdita di chances che va rapportato, come si evince dalle deduzioni attoree, pur sempre ai mancati introiti.
Va rilevato che in tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Cass. Civ. n.
7093/2001 e n. 3794/2008).
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488/17).
L'attore, nel caso de quo, ha, però, omesso di allegare e di fornire qualsiasi prova del reddito effettivamente tratto o traibile dalla realizzazione e utilizzazione del centro sportivo limitandosi, nell'atto di citazione, a dedurre del tutto genericamente che detto centro avrebbe fornito servizi sport/calcio per circa 200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco e che tali servizi avrebbero prodotto un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di € 171.200,00 e un massimo di € 370.800,00, senza a tal fine specificare per ogni singolo servizio che sarebbe stato offerto la previsione esatta di incassi e spese e senza specificare nulla, ad esempio, sulle modalità di calcolo utilizzate per arrivare a chiedere quelle somme, su eventuali parametri concreti di confronto utilizzati (ad esempio con centri aventi le medesime caratteristiche presenti nel territorio). Addirittura, l'attore non quantifica nemmeno in maniera precisa e determinata l'importo dei danni patiti in riferimento per ogni singolo servizio che sarebbe stato offerto dal centro sportivo chiedendo, nelle proprie conclusioni, di affidare tale quantificazione all'espletamento di una Ctu, non disposta in quanto sarebbe stata del tutto esplorativa.
Si tratta, evidentemente, di allegazioni assolutamente generiche e meramente ipotetiche.
Del resto, occorre rilevare, da un lato, che l'attore non si premura nemmeno di indicare se effettivamente i lavori per la realizzazione del centro siano iniziati e quando (non avendo prodotto, ad esempio, il contratto di affidamento ad una ditta o a un'impresa, prova della nomina di direttore dei lavori, gli stati di avanzamento) e, dall'altro, che i lavori pubblici erano già in corso quando è stato chiesto e ottenuto il permesso di costruire e che non vi è prova che l'attore, prima dell'anno
2014, avesse chiesto l'accesso al Comune.
Sul punto si rileva che il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
6 adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cassazione civile n.
5613/2018).
Né possono essere prese in considerazione le tardive deduzioni (sempre generiche a dire il vero) contenute nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ovvero i documenti depositati dall'attore (doc. n. 28 allegato all'atto di citazione e doc. n. 7 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.) in assenza di qualsivoglia specifica allegazione. Invero, tali documenti sono stati versati in atti senza indicarne l'utilità processuale, così rimettendo tutto al giudicante il compito di ricavare da essi la prova degli asseriti danni. Tuttavia, siffatta opzione processuale non può trovare condivisione in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe a un'ingiustificata attività di supplenza del giudicante rispetto a quella che il codice rito pone quale onere esclusivo della parte processuale. Il difetto originario di allegazione, invero, non può essere supplito dai documenti successivamente prodotti: infatti, i documenti da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare all'onere di allegazione potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.
Quanto al danno derivante dal non aver potuto avere accesso ad un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo anche la stessa va rigettata. In disparte la genericità, anche in tal caso, delle allegazioni attoree, il non ha fornito né la prova di aver chiesto il Pt_1 finanziamento né di essere in possesso dei requisiti per richiederlo atteso che come emerge dal foglio informativo prodotto dall'attore (vedi doc. 27 allegato all'atto di citazione) la richiesta di finanziamento era rivolta solo ad associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CP_3 parrocchie, ONLUS e discipline sportive associate, né ha provato di essere stato costretto a stipulare un altro contratto di finanziamento con previsione di interessi più alti.
Altrettanto generica è la richiesta di risarcimento danni relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011 non avendo l'attore dedotto e prodotto alcunché al riguardo.
A tutto ciò vi è da aggiungere che l'attore non ha inteso nemmeno formulare richieste di prova orale al fine di fornire prova dei danni lamentati.
È evidente che il difetto di allegazione non consente di procedere neppure a una liquidazione in via equitativa dei danni atteso che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
esso, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
4310/2018).
Né – come ritento dall'attore – può ritenersi che il abbia già effettuato un Controparte_2 accertamento in riferimento ai danni riflessi per cui il presente giudizio sarebbe di mera quantificazione. Invero, in disparte la considerazione che nella propria sentenza il giudice
7 amministrativo si limita a dare conto delle deduzioni del ricorrente senza effettuare nessun accertamento sui danni riflessi, vi è da evidenziare come un accertamento siffatto sarebbe stato precluso proprio dalla declaratoria dei difetto di giurisdizione, preliminare a qualsivoglia accertamento di merito.
In definitiva, per le ragioni appena evidenziate, le domande attoree vanno rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento e del criterio del disputatum, concretamente rapportatati alla natura e alla minima complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale in concreto espletatasi, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Malomo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande attoree;
B. CONDANNA l'ATTORE al pagamento delle spese di lite in favore del CONVENUTO che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Malomo, dichiaratosi antistatario;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3123/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: “risarcimento danni”, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Vetere, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 09.06.2020, dall'avv.
Vincenzo Malomo, domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali, solo parte attrice ha depositato memoria di replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso al T.A.R. Calabria di Catanzaro del 29.10.2015 l'attore – premesso di essere proprietario di un immobile sito in individuato in catasto al foglio n. 25 p.lle 67 e 322 CP_1
- ha convenuto in giudizio il Comune di chiedendo: di accertare l'illegittimità CP_1 dell'occupazione del terreno distinto in catasto al foglio 25 p.lla 322 nonché la lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio in relazione alle aree limitrofe a quella oggetto di occupazione illegittima;
di condannare il alla restituzione della porzione di Controparte_1 terreno illegittimamente occupata in considerazione della mancata emanazione del decreto di esproprio, alla rimessione in pristino dello stesso ovvero, nell'accertata impossibilità di restituzione in pristino, al risarcimento del danno mediante il pagamento del valore venale dei beni, nonché al ristoro dei danni connessi alla mancata utilizzazione dei fondi per il periodo di occupazione
1 illegittima, al risarcimento dei danni in relazione all'occupazione dei terreni non ricompresi nel piano particellare d'esproprio, il tutto nella misura di almeno euro 250.000,00 o in quella maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio o in via equitativa, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto al saldo effettivo o, in subordine, dalla domanda come per legge;
di condannare il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima già CP_1 riconosciuta in suo favore, previa detrazione delle somme già corrisposte dal oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione.
Il con sentenza n. 857/2019 del 30.04.2019 ha accolto parzialmente il ricorso e ha dichiarato Pt_2 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, limitatamente alla domanda risarcitoria inerente ai fondi non oggetto di procedura espropriativa e alla domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima.
Con atto di citazione in riassunzione l'attore ha dedotto, per quanto in tale sede rileva: che con decreto di occupazione temporanea e in via d'urgenza prot. n. 28754 del 30.10.2009, concernente la realizzazione di lavori in Viale dello Sport, il Comune di ha disposto l'occupazione CP_1 temporanea e in via d'urgenza di mq 1.885,00 della particella n. 322, indicando un'indennità espropriativa provvisoria di € 32.126,20; che il citato decreto ha disposto, altresì, che l'occupazione doveva avvenire entro il termine massimo di 90 gg dalla data di notifica del decreto e che il decreto di esproprio doveva essere eseguito successivamente al verbale di immissione in possesso e, comunque, nel termine perentorio di anni due dall'esecuzione del decreto medesimo;
che in data
26.11.2009 si è proceduto all'accertamento sullo stato di consistenza e all'immissione in possesso dell'immobile; di aver chiesto, in data 04.02.2010, il rilascio in suo favore di permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un centro sportivo con campo da calcio a 5, campo polivalente, tribunette e servizi annessi;
che il 28.02.2011, è stato rilasciato in suo favore permesso di costruire recante n. 12/2011 prescrivendo allo stesso di iniziare i lavori entro un anno dalla data di ritiro del permesso e di ultimarli entro e non oltre tre anni dalla data di inizio;
che con comunicazione protocollata al n. 1418 del 17.01.2012, essendo trascorso quasi un anno dal rilascio del permesso di costruire senza che fosse stato possibile effettuare i relativi lavori - essendo inibito a macchine e mezzi di cantiere l'accesso al terreno ove il suo centro sportivo avrebbe dovuto sorgere stante la mancata realizzazione della viabilità interna relativa al Programma di Recupero
Urbano – ha chiesto il differimento della data di inizio dei predetti lavori;
che, in particolare, la strada che prima dell'esproprio conduceva nei propri immobili è stata chiusa definitivamente per effetto della costruzione dei piloni di un ponte facente parte del costruendo Viale dello Sport;
che pur essendo abbondantemente decorso il termine di due anni fissato nel decreto di occupazione il non ha adottato il decreto di esproprio, con conseguente illegittimità della procedura CP_1 ablatoria in questione;
che più volte ha sollecitato il completamento di Viale dello Sport;
di non essere riuscito ad accedere, fino al mese di agosto 2015, alla parte di terreno - non oggetto di formale espropriazione - destinata alla costruzione dell'impianto sportivo;
che, in particolare, fino al mese di agosto 2015, è stato impossibile accedere al terreno anche per provvedere alla sua manutenzione e pulizia, né è stato possibile effettuare interventi di ripristino dello status quo ante essendo la realizzanda strada transennata e non accessibile, né a piedi né tanto meno con mezzi meccanici, come appurato dai militari hanno effettuato un sopralluogo in data 24.05.2014; di aver depositato istanza datata 23.06.2014 prot. n. 14232 e ulteriore istanza del 29.07.2014, protocollata con n. 17053 del 31.07.2014, chiedendo il completamento delle opere, la corresponsione
2 dell'indennità di occupazione e il risarcimento dei danni;
che con ulteriori istanze del 28.01.2015
(prot. n. 1747) e del 31.03.2015 (prot. n. 6683) ha chiesto al Comune di poter accedere al proprio fondo per eseguire i lavori di pulizia dello stesso in vista della realizzazione del suo progetto previa indicazione di un tracciato stradale e/o di una pista di cantiere adatti allo scopo;
che solo con autorizzazione del 10.08.2015, emessa a rettifica di precedente autorizzazione del 17.07.2015, è stato autorizzato ad accedere – attraverso il tuttora incompleto Viale dello Sport - alla parte residua dell'immobile di sua proprietà non espropriata per eseguire i lavori finalizzati alla realizzazione del centro sportivo;
che solo a seguito della predetta autorizzazione l'istante ha potuto finalmente dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo;
che il ritardo del nel provvedere ha CP_1 impedito di realizzare il progetto non appena ottenuto il rilascio del permesso di costruire impedendo di percepire i proventi che, per effetto dell'apertura del centro sportivo, sarebbero entrati nel proprio patrimonio;
che, inoltre, il ritardo non gli ha consentito di accedere a un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo per tutti i clienti privati che entro il 31.03.2015 avessero inteso realizzare impianti sportivi in parte con fondi propri e in parte con le somme finanziate, offerta che avrebbe comportato per l'istante un risparmio di spesa di circa
55.000,00 euro a titolo di interessi;
che nella determinazione del risarcimento spettante al ricorrente si dovrà tener conto dei danni indiretti o riflessi inerenti la parte residua dell'immobile non fatta oggetto di ablazione;
che, in particolare, ha subito un pregiudizio specifico nella misura in cui, in conseguenza dell'occupazione abusiva dell'area di sua proprietà non ha potuto utilizzare neanche l'altra parte dell'immobile di sua proprietà non oggetto di espropriazione sulla quale, stante l'intervenuto rilascio di permesso di costruire sin dal 28.02.2011, avrebbe dovuto essere costruito l'impianto sportivo, con conseguente lesione del suo diritto all'integrità del patrimonio;
che, più nello specifico, il predetto impianto, una volta realizzato fornirà servizi sport/calcio per circa 200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco, che produrranno in concreto, tenuto conto che si tratta dell'unico centro sportivo del
[...] autorizzato e in grado di fornire anche una copertura assicurativa ai suoi Controparte_1 abbonati/tesserati, un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di € 171.200,00 e un massimo di € 370.800,00; che ulteriore voce di danno di cui tener conto nella determinazione del risarcimento è quella relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo: di quantificare e determinare l'entità del risarcimento di tutti i danni riflessi sofferti in conseguenza della limitazione del suo diritto di proprietà a seguito dell'illegittima occupazione operata dal Comune di già riconosciuta dal CP_1 [...]
; di condannare, per l'effetto, il all'immediato pagamento in favore dell'istante CP_2 CP_1 della somma che sarà determinata dovuta, con riconoscimento degli interessi dalla data di produzione del danno;
di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine dell'esatto accertamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni e, ove non fosse possibile provarlo nel suo preciso ammontare, di liquidarlo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; condannare, in ogni caso, il al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, ivi comprese Controparte_1 maggiorazioni di legge, Iva e Cap.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. all'11.06.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.02.2020 si è costituito il il CP_1 quale ha dedotto che nessun danno è derivato dalla procedura ablativa all'attore, al quale è stata corrisposta l'indennità di esproprio e il risarcimento. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e
3 dichiarare che è stato interamente corrisposto quanto dovuto all'attore a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;
di accertare, riconoscere e dichiarare che in virtù di pagamento integrale dell'importo dovuto si è verificato l'effetto ablativo nei confronti del e nessun CP_1 risarcimento è dovuto;
di condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
In data 09.06.2020 si è costituito per il l'avv. Vincenzo Malomo, giusto deposito di CP_1 memoria di costituzione di nuovo difensore, in cui il convenuto si è riportato integralmente al contenuto e alle deduzioni contenute nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 24.05.2022 sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dal solo convenuto - non avendo l'attore formulato richieste di prova orale - e la causa, tenuto conto del carico del ruolo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024. In tale udienza, poi sostituita mediante il deposito di note scritte, la causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali, solo parte attrice ha depositato memoria di replica.
2. Tanto esposto, in via preliminare, va rilevata la inammissibilità delle nuove deduzioni formulate sia da parte attrice (in riferimento ai presunti danni patiti) sia da parte convenuta (in riferimento alle possibilità di accesso alla proprietà del ) nelle rispettive memorie ex articolo 183, comma 6, Pt_1
n. 2, c.p.c. essendo esse del tutto tardive in quanto dovevano essere formulate, al più, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Così, del tutto tardive e, quindi, inammissibili sono le deduzioni attoree contenute solo nella memoria di replica inerenti a una non meglio precisata servitù di passaggio.
Sempre in via preliminare deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nel presente giudizio l'attore – come si evince chiaramente dal tenore dell'atto di citazione - limita la propria domanda al solo risarcimento dei danni patiti (nella specie, lamenta la lesione all'integrità del proprio patrimonio) in riferimento alle porzioni di terreno che non sono state oggetto della procedura ablativa. Ciò che viene dedotto, in altre parole, è un'occupazione c.d. “usurpativa”, effettuata cioè in mancanza di qualsivoglia provvedimento amministrativo autorizzativo
Come noto, ricorre la figura dell'“occupazione appropriativa” allorquando, l'azione inizialmente legittima della P.A., con osservanza delle norme sul procedimento amministrativo concernente l'esproprio, e con particolare riferimento alla sussistenza di legittima dichiarazione di pubblica utilità concernente i beni da espropriare, non viene seguita dall'emanazione del decreto di esproprio nei termini previsti, nel contempo risultando essere stati irreversibilmente trasformati i beni oggetto di procedura espropriativa;
quella “usurpativa” ricorre allorquando il procedimento volto all'ablazione dei beni, è carente ab initio dei requisiti di legittimità che possono consentire prima di occupare poi di trasformare i beni del privato. Sul punto è chiaro il dettato della Suprema Corte: nelle controversie inerenti a “occupazione usurpativa” sussiste la giurisdizione ordinaria a conoscere delle domande risarcitorie, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica e imponendosi al riguardo il rispetto dei principi costituzionali, comunitari e degli obblighi internazionali ricavabili dell'art.1 del
Protocollo addizionale n.1, CEDU (CFR. Cass. Civ. Sez. Unite n. 5744/2015). E, ancora, la
4 domanda di risarcimento del danno cagionato dalla p.a. nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica, proposta dal proprietario dell'area contigua a quella in cui è realizzata tale opera, appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il “se” né il “come” dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della p.a. che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (cfr. Cass., Sez. Un., n.
2052/2016).
Ancora, occorre evidenziare che – come, del resto, evincibile dal tenore dell'atto di citazione e precisato, peraltro, dall'attore nelle note datate 12.01.2021 – nessuna domanda è stata formulata dal in ordine alla corresponsione dell'indennità da occupazione legittima, dovendosi, quindi, Pt_1 disattendere l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, peraltro in maniera tardiva, solo nelle note scritte del 19.01.2021.
Una volta chiarito l'oggetto della domanda sottoposta all'adito Tribunale tutte le deduzioni che concernono aspetti relativi al fondo espropriato – così come formulate dal - non vengono CP_1 in questione trattandosi di questioni di carattere amministrativo non pertinenti con le richieste attoree ed essendo già state già decise, per quanto di competenza, dal di Catanzaro. Controparte_2
3. Passando al merito, le domande attoree vanno rigettate per i motivi che seguono.
Come evidenziato, il chiede, in questa sede, il risarcimento di tutti i danni riflessi sofferti Pt_1 in conseguenza della limitazione del suo diritto di proprietà a seguito dell'illegittima occupazione operata dal Comune di CP_1
Nel dettaglio, l'attore lamenta di non aver potuto avere accesso alla parte di terreno non espropriato di cui alla p.lla 322 nonché all'altra particella 67 (pure non oggetto di espropriazione) per le quali aveva chiesto e ottenuto permesso di costruire (atto n. 12/2011 del 28.02.2011) al fine di realizzare su tali fondi un centro sportivo con campo da calcio a 5, campo polivalente, tribunette e servizi annessi.
Deduce, a tal proposito: che a causa dell'interclusione di detti fondi, determinata dall'esecuzione dei lavori pubblici in Viale dello Sport, non ha potuto realizzare sulla parte residua del terreno non espropriato il proprio progetto di costruzione di un impianto sportivo;
che, in particolare, solo dopo aver avuto, in data 10.08.2015, autorizzazione ad accedere ha potuto dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo;
che a causa del mancato accesso ha subito danni al proprio patrimonio;
che, in particolare, ha perso la possibilità di accedere ad un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo per tutti i clienti privati che entro il 31.03.2015 avessero inteso realizzare impianti sportivi in parte con fondi propri e in parte con le somme finanziate, offerta che avrebbe comportato un risparmio di spesa di 55.000,00 euro a titolo di interessi;
che il ritardo del Comune nel provvedere gli ha impedito di realizzare il progetto non appena ottenuto il rilascio del permesso di costruire in tal modo non percependo i proventi che, per effetto dell'apertura del centro sportivo, sarebbero entrati nel proprio patrimonio;
che, più nello specifico, il predetto impianto, una volta realizzato, avrebbe fornito servizi sport/calcio per circa
200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco, che avrebbero prodotto un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di €
171.200,00 e un massimo di € 370.800,00; che ulteriore voce di danno di cui tener conto nella
5 determinazione del risarcimento è quella relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011.
Orbene, tanto chiarito, nessuna prova è stata fornita da parte attrice in riferimento ai danni lamentati.
Come evidenziato, l'attore ha chiesto il ristoro del danno per mancato utile, dal 2011 fino al 2015, a suo dire derivante dalla mancata realizzazione e utilizzazione del centro sportivo assentito con il rilasciato permesso a costruire;
nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. egli, sempre in maniera generica, discorre anche di un danno da perdita di chances che va rapportato, come si evince dalle deduzioni attoree, pur sempre ai mancati introiti.
Va rilevato che in tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Cass. Civ. n.
7093/2001 e n. 3794/2008).
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488/17).
L'attore, nel caso de quo, ha, però, omesso di allegare e di fornire qualsiasi prova del reddito effettivamente tratto o traibile dalla realizzazione e utilizzazione del centro sportivo limitandosi, nell'atto di citazione, a dedurre del tutto genericamente che detto centro avrebbe fornito servizi sport/calcio per circa 200 persone, servizi palestra per circa 200 persone, servizi bar /punto ristoro e servizi affitto campi da gioco e che tali servizi avrebbero prodotto un reddito annuale complessivo oscillante tra un minimo di € 171.200,00 e un massimo di € 370.800,00, senza a tal fine specificare per ogni singolo servizio che sarebbe stato offerto la previsione esatta di incassi e spese e senza specificare nulla, ad esempio, sulle modalità di calcolo utilizzate per arrivare a chiedere quelle somme, su eventuali parametri concreti di confronto utilizzati (ad esempio con centri aventi le medesime caratteristiche presenti nel territorio). Addirittura, l'attore non quantifica nemmeno in maniera precisa e determinata l'importo dei danni patiti in riferimento per ogni singolo servizio che sarebbe stato offerto dal centro sportivo chiedendo, nelle proprie conclusioni, di affidare tale quantificazione all'espletamento di una Ctu, non disposta in quanto sarebbe stata del tutto esplorativa.
Si tratta, evidentemente, di allegazioni assolutamente generiche e meramente ipotetiche.
Del resto, occorre rilevare, da un lato, che l'attore non si premura nemmeno di indicare se effettivamente i lavori per la realizzazione del centro siano iniziati e quando (non avendo prodotto, ad esempio, il contratto di affidamento ad una ditta o a un'impresa, prova della nomina di direttore dei lavori, gli stati di avanzamento) e, dall'altro, che i lavori pubblici erano già in corso quando è stato chiesto e ottenuto il permesso di costruire e che non vi è prova che l'attore, prima dell'anno
2014, avesse chiesto l'accesso al Comune.
Sul punto si rileva che il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
6 adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cassazione civile n.
5613/2018).
Né possono essere prese in considerazione le tardive deduzioni (sempre generiche a dire il vero) contenute nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ovvero i documenti depositati dall'attore (doc. n. 28 allegato all'atto di citazione e doc. n. 7 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.) in assenza di qualsivoglia specifica allegazione. Invero, tali documenti sono stati versati in atti senza indicarne l'utilità processuale, così rimettendo tutto al giudicante il compito di ricavare da essi la prova degli asseriti danni. Tuttavia, siffatta opzione processuale non può trovare condivisione in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe a un'ingiustificata attività di supplenza del giudicante rispetto a quella che il codice rito pone quale onere esclusivo della parte processuale. Il difetto originario di allegazione, invero, non può essere supplito dai documenti successivamente prodotti: infatti, i documenti da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare all'onere di allegazione potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.
Quanto al danno derivante dal non aver potuto avere accesso ad un'offerta di finanziamento a tasso zero promossa dall'istituto di Credito Sportivo anche la stessa va rigettata. In disparte la genericità, anche in tal caso, delle allegazioni attoree, il non ha fornito né la prova di aver chiesto il Pt_1 finanziamento né di essere in possesso dei requisiti per richiederlo atteso che come emerge dal foglio informativo prodotto dall'attore (vedi doc. 27 allegato all'atto di citazione) la richiesta di finanziamento era rivolta solo ad associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CP_3 parrocchie, ONLUS e discipline sportive associate, né ha provato di essere stato costretto a stipulare un altro contratto di finanziamento con previsione di interessi più alti.
Altrettanto generica è la richiesta di risarcimento danni relativa ai mutati costi di costruzione dell'impianto sportivo di cui trattasi rispetto a quelli del 2011 non avendo l'attore dedotto e prodotto alcunché al riguardo.
A tutto ciò vi è da aggiungere che l'attore non ha inteso nemmeno formulare richieste di prova orale al fine di fornire prova dei danni lamentati.
È evidente che il difetto di allegazione non consente di procedere neppure a una liquidazione in via equitativa dei danni atteso che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
esso, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
4310/2018).
Né – come ritento dall'attore – può ritenersi che il abbia già effettuato un Controparte_2 accertamento in riferimento ai danni riflessi per cui il presente giudizio sarebbe di mera quantificazione. Invero, in disparte la considerazione che nella propria sentenza il giudice
7 amministrativo si limita a dare conto delle deduzioni del ricorrente senza effettuare nessun accertamento sui danni riflessi, vi è da evidenziare come un accertamento siffatto sarebbe stato precluso proprio dalla declaratoria dei difetto di giurisdizione, preliminare a qualsivoglia accertamento di merito.
In definitiva, per le ragioni appena evidenziate, le domande attoree vanno rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento e del criterio del disputatum, concretamente rapportatati alla natura e alla minima complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale in concreto espletatasi, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Malomo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande attoree;
B. CONDANNA l'ATTORE al pagamento delle spese di lite in favore del CONVENUTO che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Malomo, dichiaratosi antistatario;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8