Art. 25. Documenti di identificazione
Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell'art. 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , anche se scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografie e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia.
Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell'art. 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , anche se scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografie e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia.