Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3036 /2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 17/04/2025 All'udienza del 17/04/2025, alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Claudia Oronos sono presenti l'avv. Sergi Carmelo nell'interesse del ricorrente, il quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo Sergi per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 , premesso di Parte_1
Contr aver lavorato alle dipendenze dell' di fino al 1/04/2018, Controparte_1
con la qualifica di Infermiere Professionale presso il P.S. del P.O. di Polistena,
e di aver osservato una turnazione di durata superiore alle sei ore nell'arco temporale 1/05/2016 – 31/12/2017, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 151 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/dicembre 2017
Con in forza dell'Accordo sindacale del 3/04/2023 tra e . Controparte_3
SS. e della Delibera di ratifica del n. 397 del Parte_2
20/04/2023 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della CP_1
complessiva somma di 623,63 euro maturata a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. In subordine, ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di n. 214 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo maggio 2016/dicembre 2017 in forza della richiamata
Contrattazione Collettiva Nazionale e del Regolamento del servizio sostitutivo di mensa (Buoni pasto), adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 dell' 11/03/2016 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento CP_1
della complessiva somma di 883,82 euro maturata a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Nella contumacia di parte resistente, all'odierna udienza la parte ricorrente ha rappresentato che l' resistente ha provveduto CP_1
all'erogazione, in suo favore, dei buoni pasto oggetto di giudizio.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- Valutata la questione ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, si evidenzia che sul punto è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità chiarendo che
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021);
ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (v. Cass. n. 32113/2022).
Ai fini del riconoscimento del diritto alla mensa, il legislatore non richiede la sussistenza di presupposti ulteriori rispetto al turno eccedente le sei ore giornaliere, con la conseguenza che il servizio mensa (eventualmente, nel caso di mancata istituzione dello stesso, anche con modalità sostitutive, ovvero mediante erogazione di buoni pasto) deve essere garantito a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha effettuato nell'arco temporale dedotto in ricorso turni eccedenti le sei ore, con conseguente ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa.
Pertanto, l' resistente va condannata a corrispondere all'istante le CP_1
spese di giudizio, liquidate in 258,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 258,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c...
Palmi, 17/04/2025
Il Giudice del lavoro Claudia Oronos