Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1047/2024 promossa da:
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico, Avv. , con sede in Bari alla via F. Crispi n.85/A, Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maricla Candeliere (C.F.: - PEC: C.F._1
e Barbara Gargano (C.F.: - PEC: Email_1 C.F._2
Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. , nato ad [...], il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Cicerone 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Savino LOSAPPIO (C.F. C.F._4
- pec: ; Email_3
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n° 233/2024 emessa dal Tribunale di Trani il 30.01.2024 resa nel giudizio iscritto al RGN. 3013/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/03/2018 (unitamente ad altri occupanti Controparte_1
ciascuno per il proprio alloggio) proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio n. 14/201
pagina 1 di 6
449/1997, ovvero, in ulteriore subordine, di aver diritto al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite.
Si costituiva nel giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Con ordinanza del 05/05/2019 veniva disposta la separazione della causa, al fine di trattare distintamente la posizione di ciascun ricorrente;
indi, istruita con l'espletamento della prova testimoniale e di una CTU, all'esito del deposito delle memorie difensive e dell'udienza di precisazione delle conclusioni il Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di rilascio n. 14/2018 rep., notificato in data 19/01/2018 a ed avente ad Controparte_1 oggetto l'alloggio accatastato al foglio 30, particella 112, sub 7 graffata 525 (Catasto Fabbricati
Andria). b) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. Parte_1
36.300,00. c) compensa integralmente le spese e di CTU”.
Censurava la decisione l' nella parte in cui la condanna al pagamento Parte_1 dell'indennità per miglioramenti ed addizioni, contestando la ricostruzione dei fatti e la legittimazione attiva dell'occupante abusiva.
Si costituiva il giudizio in giudizio il che resiste all'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto, e spiega appello incidentale con il quale ripropone sostanzialmente le domande, rigettate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata prioritariamente la domanda di usucapione dell'immobile, spiegata con l'appello incidentale da parte del sig. Controparte_1
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione ed altrettanto erroneamente applicato la normativa relativa alla destinazione pubblicistica degli alloggi
ERP.
Secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe prova alcuna che l'immobile de quo agitur abbia una imprescindibile destinazione pubblica anche in considerazione del fatto che tale qualità giuridica non si evincerebbe da alcun atto normativo.
Sempre secondo la prospettazione di quest'ultimo l'atto di trasferimento della proprietà, intercorso tra e nel 2005, non sarebbe sufficiente ad attestare la natura pubblica dell'alloggio, CP_2 CP_3
mancando agli atti di causa gli atti presupposti al trasferimento.
pagina 2 di 6 La censura non convince.
La natura pubblica dell'alloggio ERP occupato da quest'ultimo discende da tutti i documenti allegati.
In primo luogo, risulta che l'alloggio, parte di un più ampio programma di edificazione pubblica, è stato edificato su suolo demaniale (si veda la “Planimetria delle aree assegnabili al Comune di Andria per la costruzione delle case popolarissime” del 1938).
Agli atti di causa è stata allegata anche una “Convenzione”, stipulata in data 16.11.1988, con la quale il
Comune di Andria conferì ad alcuni tecnici l'incarico di effettuare una ricognizione ed attestare la consistenza catastale degli alloggi E.R.P., costruiti dallo Stato sui viali Ovidio, e del Per_1 Per_2
Comune stesso.
La natura pubblica dell'alloggio conteso si desume anche dalla nota prot. 413/94 del 11.3.1994, con la quale l'Intendenza di Finanza di Bari propose alla Regione Puglia l'acquisto di alloggi E.R.P. tra i quali figurano, nell'elenco allegato alla nota, gli “Alloggi per alluvionati in viale Virgilio” in numero di 40.
L'atto notarile del 28.10.2005, con il quale l'Agenzia del Demanio ha alienato all'
[...]
tra gli altri, anche l'alloggio oggetto di causa, è solo l'ultimo di Controparte_4 una serie di documenti che attestano la natura pubblica dell'alloggio occupato dalla sig.ra Grillo.
Alla luce della documentazione esaminata, non è affatto vero, come sostiene l'appellante incidentale, che il contratto del 2005 sia un mero “atto ricognitivo” trattandosi, al contrario, di un negozio che trasferisce legittimamente la proprietà dell'alloggio oggetto di causa;
né quest'ultimo ha fornito elementi dai quali possa evincersi, in contrasto con i documenti su richiamati, che lo stesso facesse parte del patrimonio disponibile del e, dunque, fosse suscettibile di essere usucapito Parte_3
e neppure la prova dell'asserita permuta che, illo tempore, sarebbe intervenuta tra il Parte_3
ed i suoi danti causa i quali, peraltro, non sono stati nemmeno generalizzati.
A ciò si aggiunga che è lo stesso appellante incidentale, in qualche modo, riconosce che l'alloggio che occupa faceva parte di un complesso di E.R.P. utilizzato per allocarvi gli sfollati del rione “Grotte di
Sant'Andrea”, tanto è vero che, in primo grado, a latere della domanda di usucapione, ha anche formalizzato una richiesta di regolarizzazione della propria posizione, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, ed in mancanza di prove di segno contrario, deve ritenersi che l'immobile oggetto di causa, così come attestato – da ultimo – dall'atto di compravendita del 2005, appartenga al patrimonio indisponibile, già del Demanio dello Stato e, oggi, di . Parte_1
Orbene, è ius receptum che i beni del patrimonio indisponibile, ancorché commerciabili (potendo, cioè, formare oggetto di atti traslativi di diritto privato), sono gravati da uno specifico vincolo di pagina 3 di 6 destinazione all'uso pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti” (Cass. Civ., sez. III, 12.7.2023, n°19951).
Ne consegue che la domanda di usucapione è stata correttamente rigettata.
Va, a questo punto, esaminato l'appello principale dell' . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l' contesta al primo giudice il travisamento dei fatti di causa e Pt_4
l'erronea sussunzione, della presente vicenda, negli artt. 1147 e 1150 c.c.
La richiesta risarcitoria avanzata dall'appellato ed accolta dal Tribunale andava rigettata. Il giudicante, dopo aver qualificato come mera detenzione il rapporto che lega il all'immobile ora di CP_1 proprietà dell'Ente appellante, tanto da non ritenere accoglibile la domanda volta ad accertare l'avvenuta usucapione da parte di questi dello stesso, presuppone, per giungere all'accoglimento della richiesta di risarcimento, un possesso addirittura qualificato in buona fede per ritenere applicabili gli artt. 1150 e 1147 c.c..
L'osservazione è fondata e, determinante ai fini dell'accoglimento dell'appello, è stabilire se il sia possessore o semplice detentore dell'immobile. CP_1
La Suprema Corte è granitica nell'affermare il principio che “In materia possessoria, la normativa che prevede il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione o la ristrutturazione ovvero la corresponsione di un indennizzo per l'apporto di migliorie, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, si applica soltanto in caso di possesso e non anche di detenzione e, essendo una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione in via analogica. (Cass.
n. 18651 del 16.09.2004 e, successivamente, conformi, Cass. 5948/2005, 17245/10 e 13316/2015)
L'orientamento è stato ribadito anche in altre più recenti sentenze secondo cui “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto”. (Cass. n. 29924 del 13.10.2024 - Cass. n.
28379/2027).
pagina 4 di 6 Nel caso che ci occupa è pacifico che l'immobile sia stato consegnato dal di Andria, all'epoca Pt_3 proprietario dell'immobile, nei primi anni Cinquanta, per andarvi ad abitare, in quanto l'immobile in precedenza occupato al rione Grotte Sant'Andrea, era diventato inagibile per ragioni igienico sanitarie.
Di conseguenza non si possono nutrire dubbi sul fatto che il potere fattuale sulla cosa, che è tale sia per il possessore che per il detentore, il lo ha cominciato ad esercitare come mero detentore, CP_1
consapevole della titolarità del bene in capo al Pt_3
Al fine di vantare invece un possesso in proposito il ha sostenuto che tra lui ed il Comune CP_1 era intervenuta una permuta con l'immobile di sua proprietà, che era stato sgomberato, e quello oggetto del presente giudizio. Nessun atto scritto di tale negozio però, necessario a pena di nullità, è stato prodotto per cui la tesi non può essere certo condivisa.
Lo stesso era consapevole del fatto che, mentre era da lui detenuto, la proprietà dell'immobile era stata formalmente trasferita all'ente appellante dal limitandosi a contestare il reale Parte_3 contenuto dell'atto che, a suo dire, avrebbe mero carattere ricognitivo.
Altrettanto indubitabile è che, come già ritenuto dal Tribunale, non è mai intervenuto un atto di interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo originario o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
In mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'appellata, o in favore dei suoi danti causa, deve ritenersi che occupi l'immobile per cui è causa senza Controparte_1
titolo alcuno.
Iniziata chiaramente come detenzione, la relazione di fatto con il bene da parte del è CP_1
quindi sempre rimasta tale.
Ne consegue che nessun diritto egli ha di vedersi, ai sensi degli artt. 1147 e 1150 c.c., riconosciuto un indennizzo per migliorie apportate all'immobile, men che meno a titolo di risarcimento.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
L'accoglimento dell'appello impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite (Cass. Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione fino ad € 52.000,00, minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella fase di appello.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale, iscritto al RGN. 1047/2024, proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con ricorso depositato il 30.07.2024, contro il sig. e sull'appello incidentale Controparte_1 spiegato da quest'ultimo, per la riforma della sentenza n. 233/2024 emessa dal Tribunale di Trani il
30.01.2024 nel giudizio iscritto al RGN. 3013/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento spiegata da e revoca la statuizione di condanna di cui Controparte_1
alla lettera b) della parte dispositiva della sentenza impugnata;
1. rigetta l'appello incidentale;
2. condanna al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 3.809,00 e per il presente grado in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU;
Controparte_1
4. dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello TRAVAGLIONE
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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