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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1400/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso E_ lo studio dell'avv.to D'AMBROSIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. APICELLA ANNA ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto E_ Parte_2
a ruolo in data 23/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 11/11/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al n. 6, parte I, serie A, ufficio 2, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], tutti minorenni, le Per_3 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Pertanto, la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
5. Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , rispettoso delle Per_1 Per_2 Per_3 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
10/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi IGi e . E_ Parte_2
2. Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazzolla di Nola – Nola (NA) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. OMOLOGARE i seguenti accordi:
2
4. I coniugi e vivranno separatamente con Parte_2 E_ obbligo di mutuo rispetto e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
5. I figli e minorenni, sono affidati, congiuntamente ai genitori, i quali hanno Per_1 Per_2 Per_3 concordato tra loro il protocollo da seguire come da Piano Genitoriale in calce al presente atto.
6. Il IG , si obbliga a corrispondere in un'unica soluzione, alla IGa E_ [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico su carta Postepay Iban Parte_2
[...], la somma di € 900,00 (novecento/00) a titolo di mantenimento per i minori e con adeguamento annuale all'indice Istat. Per_1 Per_2 Per_3
7. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli e saranno Persona_4 Per_3 ripartite al 50% se preventivamente concordate. Farà fede in caso di disaccordo tra i coniugi quanto disposto dal Protocollo di Intesa tra il COA e il Tribunale di Nola.
8. La casa coniugale, sita in Saviano (NA) alla Via Montagnola n. 66, di proprietà dei nonni del IG.
è assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai E_ Parte_2 figli e con tutti gli arredi e le suppellettili. Per_1 Per_2 Per_3
9. Rimangono a carico della stessa il pagamento delle utenze domestiche, salvo l'utenza telefonica, che resta a carico del . Pt_1
10. Il IG e la IGa prestano reciproco E_ Parte_2 consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per motivi turistici, ed il rinnovo dello stesso alle scadenze previste dalla legge.
11. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al mantenimento reciproco.
12. L'assegno unico, o altra misura di sostegno economico collegato alla presenza di figli, sarà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_2
13. Spese di lite, come da accordi, compensate.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3 6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il E_
18/08/1987, e , nata a [...] Parte_2 il 02/03/1990, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 11/11/2018 (atto n. 6, parte
II, serie A, ufficio 2, anno 2018);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e al piano genitoriale in calce al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1400/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso E_ lo studio dell'avv.to D'AMBROSIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. APICELLA ANNA ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto E_ Parte_2
a ruolo in data 23/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 11/11/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al n. 6, parte I, serie A, ufficio 2, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], tutti minorenni, le Per_3 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Pertanto, la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
5. Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , rispettoso delle Per_1 Per_2 Per_3 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
10/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi IGi e . E_ Parte_2
2. Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazzolla di Nola – Nola (NA) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. OMOLOGARE i seguenti accordi:
2
4. I coniugi e vivranno separatamente con Parte_2 E_ obbligo di mutuo rispetto e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
5. I figli e minorenni, sono affidati, congiuntamente ai genitori, i quali hanno Per_1 Per_2 Per_3 concordato tra loro il protocollo da seguire come da Piano Genitoriale in calce al presente atto.
6. Il IG , si obbliga a corrispondere in un'unica soluzione, alla IGa E_ [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico su carta Postepay Iban Parte_2
[...], la somma di € 900,00 (novecento/00) a titolo di mantenimento per i minori e con adeguamento annuale all'indice Istat. Per_1 Per_2 Per_3
7. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli e saranno Persona_4 Per_3 ripartite al 50% se preventivamente concordate. Farà fede in caso di disaccordo tra i coniugi quanto disposto dal Protocollo di Intesa tra il COA e il Tribunale di Nola.
8. La casa coniugale, sita in Saviano (NA) alla Via Montagnola n. 66, di proprietà dei nonni del IG.
è assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai E_ Parte_2 figli e con tutti gli arredi e le suppellettili. Per_1 Per_2 Per_3
9. Rimangono a carico della stessa il pagamento delle utenze domestiche, salvo l'utenza telefonica, che resta a carico del . Pt_1
10. Il IG e la IGa prestano reciproco E_ Parte_2 consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per motivi turistici, ed il rinnovo dello stesso alle scadenze previste dalla legge.
11. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al mantenimento reciproco.
12. L'assegno unico, o altra misura di sostegno economico collegato alla presenza di figli, sarà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_2
13. Spese di lite, come da accordi, compensate.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3 6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il E_
18/08/1987, e , nata a [...] Parte_2 il 02/03/1990, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 11/11/2018 (atto n. 6, parte
II, serie A, ufficio 2, anno 2018);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e al piano genitoriale in calce al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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