TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10774/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GRECO MARIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
I) In via principale accogliere la presente domanda e pertanto accertarsi e dichiararsi la spettanza in favore del ricorrente dell'indennizzo per malattia per l'intero periodo di durata della stessa e, quindi con decorrenza dal 03.05.22 al 25.09.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge;
CP_ II) Per l'effetto condannare l' al versamento di quanto di spettanza nei confronti della ricorrente e, quindi, del periodo disconosciuto dal con importo da determinarsi in giudizio ove opportuno anche con ausilio di Ctu.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) La signora veniva ricoverata in data 03.05.2022 presso il nosocomio di Parte_1
AR F. Ferrari per “frattura bimalleolare tibio-tarsica sx” e successivamente dimessa in data
1 12.05.2022 giusto foglio di dimissioni che si allega (All.
1- foglio di dimissioni del 12.05.2022) nel quale si prescriveva terapia domiciliare per trenta giorni con divieto di carico avuto riguardo all'arto interessato;
2) Conseguentemente veniva emesso certificato di malattia telematico prot. Nr. 316845444 con decorrenza dal
03.05.22 e durata sino a tutto il 24/08/2022 (All.
2-certificato di malattia telematico prot. Nr.
316845444) cui avrebbe fatto seguito il certificato di malattia telematico di proseguimento prot. Nr.
324026911 con il quale veniva assegnata ulteriore prognosi al 25.09.2022 (All.
3- certificato di malattia telematico di proseguimento prot. Nr. 324026911) e da ultimo certifcato con ulteriore prognosi sino al
24.10.22 (All.
4- certificato di malattia sino al 23.10.22);
3) In data 15.05.22 personale medico incaricato dalla sede territorialmente competente si recava CP_1 presso il domicilio della signora onde sottoporre a visita di controllo domiciliare Parte_1 la lavoratrice, la quale tuttavia sarebbe risultata assente – pur trovandosi regolarmente al domicilio – non avendo ella potuto per cause di forza maggiore aprire al personale medico per le ragioni che saranno esposte in parte motiva;
4) All'esito della prefata visita domiciliare veniva rilasciato verbale redatto in pari data ed mmesso nella cassetta postale con cui si invitava la ricorrente a comparire il giorno 17.05.22 a visita ambulatoriale (All.
5- verbale CP_ del 15.05.22) e del quale tuttavia la lavoratrice avrebbe avuto contezza solo tardivamente per causa ad ella non imputabile come tempestivamente comunicato con nota email del 03.06.2022 (All.
6- nota email del
03.06.22); CP_ 5) L' con nota nr. 68499675924-8 del 01.09.22 (All.
7- nota nr. 68499675924-8 del 01.09.22) e nr. 68499675921-5 del 01.09.22 (All.
8- nr. 68499675921-5) comunicava quindi di ritenere rispettivamente ingiustificata l'assenza a visita dmiciliare di controllo del 17.05.22 e a visita ambulatoriale del
19.05.22 con l'effetto che le giornate di malattia non sarebbero state indennizzate secondo la seguente progressione: “PRIMA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia;
SECONDA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta del 50% dell'indennità per il restante periodo;
TERZA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta dell'intera indennità dalla data di questa ultima”; …
Contesta la legittimità del provvedimento stante la presenza in casa e l'inimputabilità CP_1 della condotta.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
La ricorrente, quindi, non consentendo la regolarità della visita medica di controllo, parificata alla assenza CP_ alla detta visita, non ha posto l' nelle condizioni di effettuare le verifiche di rito.
2 Nell'ambito delle "misure urgenti" predisposte con D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83, per contenere la spesa pubblica, il legislatore ha inteso reprimere il fenomeno dell'assenteismo.
Il lavoratore assente per malattia ha il dovere di comunicare al proprio datore di lavoro l'indirizzo completo di tutti i dati necessari a poter rintracciare l'abitazione per poter effettuare i controlli previsti dalla legge ovvero ha il dovere di fornire idonea motivazione alla sua assenza.
Numerose sentenze si sono occupate di fattispecie simili. Tra le tante si richiamano Cass. 9877/1991,
Cass. 11286/2003 nonchè SU 1283/1993, Cass. 9677/1994, Cass. 7766/1996, Cass.
1137/1997, Cass. 3623/1998, Cass, 7909/1997, Cass. 8093/1999, Cass. 7333/2001 e seguenti.
Il principio sostanzialmente comune è che: il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l' non è stato in grado, pur Controparte_2 usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sulla esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo non sia correlato ad un proprio comportamento.
Inoltre, la reperibilità del lavoratore nel suo domicilio deve essere intesa non solo come semplice presenza fisica, ma come effettiva e attuale disponibilità alla visita di controllo, conseguendone che il lavoratore deve considerarsi assente ove non faccia in modo che l'accesso del medico possa realmente avvenire, non essendo peraltro quest'ultimo tenuto a svolgere ulteriori indagini al riguardo (cfr. anche Cass., 23 novembre 1992, n. 12502).
In corso di giudizio è stata espletata prova per testi.
Va premesso che la giurisprudenza richiamata da è condivisa da questo giudice. Ciò che CP_1 appare necessario investigare ulteriormente è se sussistano ulteriori cause di fatto che
“esonerino” la parte ricorrente da una qualsiasi responsabilità.
Va fatto presente che i testimoni escussi (cfr. verbale del 20.9.24) hanno riferito di un soggetto che utilizzava la sedia a rotelle o che altrimenti era allettata.
Hanno riferito che l'unica convivente della ricorrente, la madre, era in situazione di salute estremamente precaria e non in grado di gestire autonomamente un eventuale accesso di soggetti terzi.
La stessa ricorrente nel periodo di malattia dipendeva da persone che portavano aiuto e questo si ricava anche dalla modalità di reperimento della convocazione a visita ambulatoriale.
Deve quindi ritenersi che, restando irrilevante la questione del farmaco apportatore di sonnolenza, si trattava di persona impossibilitata a rispondere prontamente al citofono e che la
3 stessa madre convivente presentava deficit tali da non poter contare sulla collaborazione ai fini dell'accoglienza del medico.
A ciò si aggiunga che solo con l'arrivo di un soggetto terzo, andato lì a dare aiuto, si è potuti venire a conoscenza della circostanza.
Inoltre, va rimarcato come non ci siano dubbi sulla effettività e gravità della malattia della ricorrente così come del fatto che la stessa fosse impediente rispetto alla libera mobilità della stessa.
Si ritengono quindi provate le eccezionali circostanze che giustificano l'accoglimento del ricorso essendo riconoscibile la forza maggiore nella peculiare condizione della ricorrente, fortemente limitata nel movimento, e della madre convivente, sostanzialmente non autosufficiente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10774/2023, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto ritiene illegittimo il provvedimento con conseguente CP_1 spettanza della indennità di malattia;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 12/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4