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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1123 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Federico Viero e Otello C.F._2 Dal Zotto con domicilio eletto presso lo studio in Schio (VI), Via Baccarini n. 2.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio in Schio (VI), Viale Ventinove Aprile n. 27.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1139 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 31/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Nel merito 1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1139/2024 - n. 2697/2021 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 31.05.2024: A) Accertarsi e dichiararsi che i due pioppi (Populus canescens) e le due conifere (AX UM) di cui è causa, di proprietà del Comune di Schio, posti in prossimità del confine degli immobili di proprietà della sig.ra siti in Parte_1 Schio (VI) Via Capitano Sella n. 63 (uno dei quali è stato alienato, in data 22.12.2021, alla sig.ra hanno costituito e costituiscono fonte di immissioni Parte_2 eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. per le ragioni esposte in atti (primo motivo di gravame). B) Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il è tenuto a Controparte_1 rimborsare, a titolo di risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c.:
➢ alla sig.ra i costi sostenuti dall'aprile 2018 al gennaio 2021 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 9.392,99 (all. B/8-23) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti dal febbraio 2021 al maggio 2022 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 1.537,20 (all. B/45-46 ed all. B/48) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti per il pagamento al geom. Parte_1 [...] della somma di euro 230,58 (all. B/47) per la predisposizione della perizia di CP_2 stima degli interventi necessari per il ripristino/manutenzione straordinaria della cornice di gronda dell'immobile (foglio 12, mapp. n. 1342 sub. 9 e sub. 10) sito in Schio (VI), Via Capitano Sella n. 63 (all. B/38) oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti nel febbraio 2024 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto, e dalle grondaie di foglie provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 385,00 (all. E) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi che dovrà sostenere nel futuro per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti a far data dal 23.12.2021 per Parte_2
l'eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie, di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi ed aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, nonché dei seguenti importi:
- euro 2.196,70 per il costo delle opere edili per la demolizione di una porzione di cornice di gronda (all. C/2 ed all. C/9-10); -
euro 3.050,30 per il costo, previa pulizia, della posa in opera sulla restante porzione di cornice di gronda di pluviali di scarico con diametro più ampio - cm 10 rispetto agli attuali cm 8 (all. C/3 ed all. C/11-12);
- euro 5.302,70, per i lavori di ripristino delle cornici di gronda (all. C/13) come da computo metrico del geom. del 22.04.2021 (all. B/38 del fascicolo Controparte_2 ; Parte_1
- euro 803,37 per i lavori di pulizia del tetto, delle grondaie, delle terrazze e delle aree esterne della propria abitazione dalle foglie e dalle ramaglie cadute dagli alberi di proprietà del Comune di Schio effettuati nel gennaio 2024 (all. C/15-17);
- euro 176,29 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nell'ottobre 2024 (all. G);
- euro 611,83 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nel novembre 2024 (all. H);
- euro 683,81 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nel gennaio 2025 (all.ti I- L);
pag. 2/8 ➢ alla sig.ra i costi che dovrà sostenere nel futuro per la Parte_2 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa. C) Confermato il legittimo diritto della sig.ra e, a seguito di successione Parte_1 a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della sig.ra di Parte_2 recidere/rimuovere le radici ed i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il giardino di loro proprietà, ai sensi dell'art. 896 c.c., accertarsi e dichiararsi il correlativo diritto delle appellanti di chiedere il risarcimento/rimborso dei relativi importi al , per le ragioni esposte in atti (secondo motivo di gravame). Controparte_1
2. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria Qualora le relative circostanze (peraltro mai espressamente contestate dal CP_1
) non venissero ritenute di evidenza documentale, si insiste per l'ammissione delle
[...] istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.07.2022 della sig.ra e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.07.2022 della Parte_1 sig.ra entrambe finalizzate alla prova dei danni patiti dalle Parte_2 odierne appellanti.
Per la parte appellata 1) Dichiararsi l'inammissibilità e/o rigettarsi l'appello avversario e le conclusioni ivi rassegnate in quanto infondato/e in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 1139/2024 del Tribunale di Vicenza. 2) Con condanna delle appellanti a rifondere le spese e i compensi (già diritti e onorari) del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo la recisione degli alberi protendenti nella Controparte_3 sua proprietà, due pioppi e due conifere esistenti sul terreno confinante comunale, e, previo accertamento del diritto di recidere le radici e dell'illegittimità delle immissioni provenienti dagli alberi, la condanna al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il fondo di proprietà con due abitazioni e giardino, in Via Capitano Sella n. 63, censito al catasto al foglio 12, mapp. 1342, sub. 3, 9, 10, 11 e 12, confina con area comunale sulla quale insistono i due pioppi di probabile origine spontanea che causavano immissioni di foglie, rami e lanugine;
- in seguito al parziale accoglimento di un precedente ricorso per danno temuto, il Tribunale aveva disposto interventi con cadenza annuale e biennale per il mantenimento delle piante in relazione alla chioma e all'apparato radicale, mentre per i disagi da caduta di materiale vegetale non erano stati riconosciuti danni anche in considerazione dell'insediamento abitativo successivo ai due pioppi nati spontaneamente dopo la costruzione dell'immobile avvenuta nel 1959.
pag. 3/8 2. Si costituiva il chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa non sussistendo CP_1 immissioni, considerati i benefici ambientali derivanti dalla preesistenza delle piante e sostenendo di aver eseguito e di voler continuare ad eseguire quanto disposto nel giudizio di danno temuto.
3. Interveniva nel giudizio figlia e successore a titolo particolare Parte_2 dell'attrice, avendo acquistato il 22/12/2021 una delle due abitazioni, la casa e il giardino di pertinenza confinanti con l'area verde comunale su cui insistono le piante, censiti al foglio 12, part. 1342, sub. 9 e 15 (quest'ultimo derivante da frazionamento e fusione). Nel fare proprie tutte le domande formulate dall'attrice, l'intervenuta precisava di chiedere i danni subiti, compresi i danni conseguenti alla minor resa energetica dell'impianto fotovoltaico in via di installazione, gli esborsi sostenuti a partire dall'acquisto “e quelli che dovrà sostenere nel futuro”.
4. Il Tribunale di Vicenza così disponeva: (i) dichiara inammissibile la domanda dell'intervenuta di “Accertarsi e dichiararsi che il è tenuto a risarcire alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento da lucro cessante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i danni conseguenti alla minor resa energetica dell'impianto fotovoltaico in via di installazione sul tetto dell'abitazione di sua proprietà causata dall'ombra ivi proiettata dagli alberi e dalle foglie e dai rami secchi che ivi si depositano, il tutto nell'importo che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà ritenuto di giustizia.” e la domanda di attrice ed intervenuta con cui si chiede la condanna del “a pagare la somma di CP_1 denaro che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nella esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico nel punto 2) dell'ordinanza n. 7016/2018 R.G. del 04- 09.09.2020.”; (ii) in parziale accoglimento delle domande di e Parte_1 Parte_2 : a) condanna il Comune di Schio a recidere i rami degli alberi (pioppi e
[...] cipressi, meglio rappresentati nella fotografia a pag. 11 della relazione di CTU depositata il 2.10.2023) protesi sui fondi di proprietà di attrice e intervenuta, censiti al catasto di detto Comune, foglio 12, part. 1342, sub. 3, 9, 10, 11, 12 e 15; b) accerta il diritto di e a recidere le radici degli alberi per Parte_1 Parte_2 cui è causa che si addentrano all'interno dei predetti fondi;
(iii) rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice e intervenuta;
(iv) condanna il al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore Controparte_1 degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, procuratori dichiaratisi antistatari di
, liquidate in € 3.808,00 per compensi, € 3.771,23 per esborsi, oltre Parte_1 accessori come per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore degli Avv.ti Viero e Dal Zotto, pari ad € 803,50 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(v) condanna il al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore Controparte_1 dell'Avv. Simone Veronese, procuratore dichiaratosi antistatario di Parte_2
, liquidate in € 3.808,00 per compensi, € 508,00 per esborsi, oltre accessori
[...] come per legge sui compensi;
(vi) pone definitivamente a carico del le spese della CTU. Controparte_1
5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- premesso che parte attrice e intervenuta non hanno invocato la tutela inibitoria prevista pag. 4/8 dall'art. 844 c.c. “(se non, in maniera indiretta, chiedendo il taglio dei rami posti sulla proprietà) bensì solo l'accertamento circa l'illiceità delle dedotte immissioni, ai fini delle rispettive domande risarcitorie”, in ogni caso “le immissioni non potrebbero dirsi intollerabili, considerata la condizione dei luoghi e la circostanza che l'abitazione Pt_3
è posta a confine con un'area destinata a verde pubblico, in un contesto
[...] connotato dalla presenza diffusa di alberi/vegetazione, come rappresentato nelle fotografie agli atti”;
- inoltre, affermava il giudice di prime cure, la mera protrusione “dei rami sulla proprietà del vicino non costituisce in sé e per sé un illecito (pur essendo diritto del vicino chiederne la rimozione); in ogni caso, attrice ed intervenuta non hanno invocato, come fonte della responsabilità, la violazione dell'art. 896 c.c., né può dirsi dimostrata la riduzione di caduta delle foglie cui avrebbe portato la recisione dei rami”,
- infine, aggiungeva il primo giudice: “le attrici non avrebbero comunque provato il nesso tra i danni lamentati (maggiori esborsi per la pulizia della corte, rifacimento della gronda) e gli alberi per cui è causa. Nel corso della CTU è infatti stato accertato che anche nel giardino delle sono presenti degli alberi, sicché non sarebbe possibile Pt_1 determinare in quale misura i costi di pulizia siano imputabili ai pioppi e cipressi
[AX Distichum] comunali e in quale misura alle piante attoree. Quanto alla necessità di ristrutturare la cornice di gronda essa parrebbe piuttosto riconducibile all'omessa pulizia della stessa, con conseguenti fenomeni infiltrativi, e non direttamente alla maggior presenza di foglie”.
*** 6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
[...] Si costituiva il chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello si deduce l'errata disapplicazione dell'art. 844 c.c., che ha portato al rigetto delle domande risarcitorie delle odierne appellanti sussistendone, invece, i presupposti per il superamento della normale tollerabilità ed avendo provato che sono i pioppi che “incombono sull'abitazione oggi di proprietà della sig.ra e che fanno ricadere foglie, lanugine e rami secchi sulle Parte_2 falde del tetto, come pure avviene, seppure in minor misura, per il tetto dell'abitazione rimasta in proprietà della sig.ra , mentre gli altri alberi che si trovano Parte_1 nei paraggi sarebbero irrilevanti, v. 16 atto di appello.
“Le relative foglie, la lanugine ed i rami secchi cadevano e cadono, tra l'altro, direttamente (non per effetto del vento) sulle falde del tetto degli immobili delle attrici appellanti”, v. 15 atto di appello. Con il secondo motivo si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 896 c.c. che avrebbe portato il primo giudice ad affermare “che le odierne appellanti hanno diritto a recidere le radici degli alberi che hanno invaso il loro giardino, purché lo facciano a proprie spese”.
*** 8. Il primo motivo di appello è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono. pag. 5/8 8.1. Al riguardo, appare utile una premessa: a) diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, in relazione alle immissioni di foglie, rami secchi e aghi nella proprietà delle appellanti ed agli asseriti danni, il primo giudice ha premesso che: “Il presente giudizio ha ad oggetto questioni diverse da quelle affrontate nel procedimento per danno temuto, ove le prescrizioni concernenti i pioppi erano dirette alla loro messa in sicurezza” v. pag. 12 della sentenza appellata, b) “Le hanno allegato il superamento della normale tollerabilità e, quindi, Pt_1 l'illiceità, ex artt. 844 c.c., delle immissioni di foglie, aghi, rami secchi e lanugine provenienti da due pioppi e due conifere di proprietà comunale e ubicati sul terreno del
Conseguentemente hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto di CP_1 tali immissioni, costituiti dalle spese sostenute per interventi di pulizia/rimozione del materiale vegetale dal giardino e dai tetti delle loro abitazioni e per interventi di manutenzione/ripristino delle cornici di gronda”, v. pag. 9 della sentenza appellata;
c) ha ulteriormente precisato il primo giudice in relazione all'invocato art. 844 c.c.: “le non hanno invocato la tutela inibitoria prevista dalla citata norma (se non, in Pt_1 maniera indiretta, chiedendo il taglio dei rami posti sulla proprietà) bensì solo l'accertamento circa l'illiceità delle dedotte immissioni, ai fini delle rispettive domande risarcitorie”, v. pag. 18 della sentenza appellata.
8.2. In altri termini, quanto dedotto sull'esecuzione o meno da parte dell'appellato delle disposizioni adottate con l'ordinanza resa nel giudizio di danno temuto, non appare rilevante (tenuto conto anche dell'accoglimento delle domande dell'attrice e dell'intervenuta per quanto di ragione da parte del Tribunale), mentre non possono trovare ingresso questioni riguardanti circostanze diverse, come ad esempio eventuali pregiudizi alle falde del tetto e alle terrazze non ritualmente introdotte.
8.3. Inoltre, sui costi che le appellanti asseriscono di dover “sostenere nel futuro per l'eliminazione dal fondo di sua proprietà di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi ed aghi“, condivisibilmente il primo giudice ha respinto la domanda riguardante danni futuri in assenza di allegazione e prova di circostanze intese come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità di rilevanti pregiudizi economici.
8.4. Ciò premesso, in disparte la configurabilità o meno di rilevanti pregiudizi per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità per caduta di foglie, rami secchi e lanugine che intasano le grondaie “provenienti dagli alberi per cui è causa”, due pioppi e due conifere, senza altre specifiche indicazioni in termini di quantità e frequenza, v. atto di citazione di primo grado, il limite di tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti “ragione per la quale la valutazione deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (cfr. Cass. 17051/2011 e. 3438/2010). Nella specie, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, “le immissioni non potrebbero dirsi intollerabili, considerata la condizione dei luoghi e la circostanza che l'abitazione delle è posta a confine con un'area destinata a verde pubblico, in un Pt_1 contesto connotato dalla presenza diffusa di alberi/vegetazione, come rappresentato nelle fotografie agli atti”, v. pag. 20 dell'impugnata sentenza.
8.5. In questo quadro, si osserva ulteriormente che:
pag. 6/8 - la preesistenza delle piante rispetto agli immobili delle appellanti è emersa dai rilievi del c.t.u., secondo il quale l'età dei pioppi è di 80 anni, risultando piantati a metà degli anni '40, mentre l'attrice ha sostenuto che gli immobili per cui è causa risalirebbero al 1959, v. pag. 4 citazione di primo grado;
- una volta effettuata la recisione dei rami sporgenti e delle radici, non è emerso alcun ulteriore carattere lesivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto in questo giudizio;
ciascun proprietario, infatti, provvede alla pulizia del proprio fondo da foglie, frutti e quant'altro vi si depositi per cause naturali;
- essendo incontrovertibile la presenza di piante nelle immediate vicinanze di quelle in oggetto e all'interno del giardino di pertinenza degli immobili delle appellanti, in questo senso è naturale che per effetto del vento le foglie e altro materiale vegetale finiscano nell'area circostante, senza particolari disagi, salvo quello della normale raccolta già, di regola, eseguita per la conformazione dei luoghi caratterizzata dalla presenza di alberi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contestati posti sul sedime appartenente all'appellato;
- circostanze che consentono di ritenere che fenomeni di questo tipo si presentino con una certa frequenza, data la presenza di altri alberi ed arbusti posti sui terreni limitrofi, e non possano essere univocamente ascritti all'esistenza dei due pioppi e delle due conifere;
- quanto al difetto di prova del nesso tra i danni lamentati (per maggiori costi di pulizia e rifacimento della gronda) e gli alberi in oggetto, i capitoli delle prove orali articolati risultano generici sulle quantità, valutativi, non potendosi demandare ai testi la provenienza delle foglie o giudizi sullo stato delle grondaie, e comunque ininfluenti alla luce di quanto sopra esposto.
9. Anche il secondo motivo di appello è infondato e viene respinto. Deduce parte appellante che: “laddove il Tribunale afferma che le odierne appellanti possono sì recidere le radici dei due pioppi” e che “trattandosi di esercizio di diritto in capo alle , i relativi esborsi resteranno a carico di attrice/intervenuta”, sarebbe Pt_1 ingiustificato in quanto, aggiunge parte appellante, “non si vede la ragione per cui il danneggiato debba porvi rimedio a proprie spese”, v. pag. 17 dell'atto di appello. Chiede, quindi, l'appellante: “Confermato il legittimo diritto della sig.ra Parte_1 e, a seguito di successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della sig.ra di recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di Parte_2 cui è causa che invadono il giardino di loro proprietà, ai sensi dell'art. 896 c.c., accertarsi e dichiararsi il correlativo diritto delle appellanti di chiedere il risarcimento/rimborso dei relativi importi al , per le ragioni esposte in Controparte_1 atti (secondo motivo di gravame)”. Precisa parte appellante che per ricacci polloniferi intende: “propaggini delle radici dei pioppi che emergono nel giardino”, v. pag. 4 memoria in replica.
9.1. Eccepisce l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta l'inammissibilità della nuova domanda in quanto: “le sig.re e in Parte_1 Parte_2 primo grado si sono limitate a chiedere solo ed esclusivamente l'accertamento del loro diritto a rimuovere le stesse, senza chiedere in alcun modo l'intervento del o CP_1 comunque l'accertamento di eventuali obblighi in capo all'Ente di rimborsare/risarcire pag. Pa gli eventuali costi (peraltro ipotetici e futuri) asseritamente necessari per la recisione”, v. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta dell'appellato.
9.2. Sul punto, attrice e intervenuta così precisavano le conclusioni in primo grado:
“4) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha il legittimo diritto di Parte_1 recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il suo giardino e quello di fare recidere dal i rami che si protendono al Controparte_1 di sopra del confine ai sensi dell'art. 896 c.c…. 5) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha il legittimo diritto di Parte_2 recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il suo giardino e quello di fare recidere dal i rami che si protendono al Controparte_1 di sopra del confine ai sensi dell'art. 896 c.c.”, v. pag. 2 e 4 della sentenza appellata;
ed il Tribunale così disponeva:
“b) accerta il diritto di e a recidere le radici Parte_1 Parte_2 degli alberi per cui è causa che si addentrano all'interno dei predetti fondi;
” Nulla veniva richiesto dall'attrice e dall'intervenuta ora appellanti per tali spese e pertanto la censura proposta non può essere esaminata.
11. In conclusione, l'appello viene rigettato con condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del;
Controparte_1
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1123 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Federico Viero e Otello C.F._2 Dal Zotto con domicilio eletto presso lo studio in Schio (VI), Via Baccarini n. 2.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio in Schio (VI), Viale Ventinove Aprile n. 27.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1139 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 31/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Nel merito 1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1139/2024 - n. 2697/2021 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 31.05.2024: A) Accertarsi e dichiararsi che i due pioppi (Populus canescens) e le due conifere (AX UM) di cui è causa, di proprietà del Comune di Schio, posti in prossimità del confine degli immobili di proprietà della sig.ra siti in Parte_1 Schio (VI) Via Capitano Sella n. 63 (uno dei quali è stato alienato, in data 22.12.2021, alla sig.ra hanno costituito e costituiscono fonte di immissioni Parte_2 eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. per le ragioni esposte in atti (primo motivo di gravame). B) Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il è tenuto a Controparte_1 rimborsare, a titolo di risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c.:
➢ alla sig.ra i costi sostenuti dall'aprile 2018 al gennaio 2021 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 9.392,99 (all. B/8-23) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti dal febbraio 2021 al maggio 2022 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 1.537,20 (all. B/45-46 ed all. B/48) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti per il pagamento al geom. Parte_1 [...] della somma di euro 230,58 (all. B/47) per la predisposizione della perizia di CP_2 stima degli interventi necessari per il ripristino/manutenzione straordinaria della cornice di gronda dell'immobile (foglio 12, mapp. n. 1342 sub. 9 e sub. 10) sito in Schio (VI), Via Capitano Sella n. 63 (all. B/38) oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti nel febbraio 2024 per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto, e dalle grondaie di foglie provenienti dagli alberi di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 385,00 (all. E) o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
➢ alla sig.ra i costi che dovrà sostenere nel futuro per la Parte_1 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa;
➢ alla sig.ra i costi sostenuti a far data dal 23.12.2021 per Parte_2
l'eliminazione dal fondo di sua proprietà, dalle falde del tetto e dalle grondaie, di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi ed aghi provenienti dagli alberi di cui è causa, nonché dei seguenti importi:
- euro 2.196,70 per il costo delle opere edili per la demolizione di una porzione di cornice di gronda (all. C/2 ed all. C/9-10); -
euro 3.050,30 per il costo, previa pulizia, della posa in opera sulla restante porzione di cornice di gronda di pluviali di scarico con diametro più ampio - cm 10 rispetto agli attuali cm 8 (all. C/3 ed all. C/11-12);
- euro 5.302,70, per i lavori di ripristino delle cornici di gronda (all. C/13) come da computo metrico del geom. del 22.04.2021 (all. B/38 del fascicolo Controparte_2 ; Parte_1
- euro 803,37 per i lavori di pulizia del tetto, delle grondaie, delle terrazze e delle aree esterne della propria abitazione dalle foglie e dalle ramaglie cadute dagli alberi di proprietà del Comune di Schio effettuati nel gennaio 2024 (all. C/15-17);
- euro 176,29 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nell'ottobre 2024 (all. G);
- euro 611,83 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nel novembre 2024 (all. H);
- euro 683,81 per i lavori di raccolta e smaltimento in discarica di foglie e rami di pioppo e di rami/rametti ed aghi di AX UM effettuati nel gennaio 2025 (all.ti I- L);
pag. 2/8 ➢ alla sig.ra i costi che dovrà sostenere nel futuro per la Parte_2 rimozione/eliminazione dal fondo di sua proprietà e dalle grondaie di foglie, rami secchi, lanugine, radici, ricacci polloniferi e aghi provenienti dagli alberi di cui è causa. C) Confermato il legittimo diritto della sig.ra e, a seguito di successione Parte_1 a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della sig.ra di Parte_2 recidere/rimuovere le radici ed i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il giardino di loro proprietà, ai sensi dell'art. 896 c.c., accertarsi e dichiararsi il correlativo diritto delle appellanti di chiedere il risarcimento/rimborso dei relativi importi al , per le ragioni esposte in atti (secondo motivo di gravame). Controparte_1
2. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria Qualora le relative circostanze (peraltro mai espressamente contestate dal CP_1
) non venissero ritenute di evidenza documentale, si insiste per l'ammissione delle
[...] istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.07.2022 della sig.ra e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.07.2022 della Parte_1 sig.ra entrambe finalizzate alla prova dei danni patiti dalle Parte_2 odierne appellanti.
Per la parte appellata 1) Dichiararsi l'inammissibilità e/o rigettarsi l'appello avversario e le conclusioni ivi rassegnate in quanto infondato/e in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 1139/2024 del Tribunale di Vicenza. 2) Con condanna delle appellanti a rifondere le spese e i compensi (già diritti e onorari) del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo la recisione degli alberi protendenti nella Controparte_3 sua proprietà, due pioppi e due conifere esistenti sul terreno confinante comunale, e, previo accertamento del diritto di recidere le radici e dell'illegittimità delle immissioni provenienti dagli alberi, la condanna al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il fondo di proprietà con due abitazioni e giardino, in Via Capitano Sella n. 63, censito al catasto al foglio 12, mapp. 1342, sub. 3, 9, 10, 11 e 12, confina con area comunale sulla quale insistono i due pioppi di probabile origine spontanea che causavano immissioni di foglie, rami e lanugine;
- in seguito al parziale accoglimento di un precedente ricorso per danno temuto, il Tribunale aveva disposto interventi con cadenza annuale e biennale per il mantenimento delle piante in relazione alla chioma e all'apparato radicale, mentre per i disagi da caduta di materiale vegetale non erano stati riconosciuti danni anche in considerazione dell'insediamento abitativo successivo ai due pioppi nati spontaneamente dopo la costruzione dell'immobile avvenuta nel 1959.
pag. 3/8 2. Si costituiva il chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa non sussistendo CP_1 immissioni, considerati i benefici ambientali derivanti dalla preesistenza delle piante e sostenendo di aver eseguito e di voler continuare ad eseguire quanto disposto nel giudizio di danno temuto.
3. Interveniva nel giudizio figlia e successore a titolo particolare Parte_2 dell'attrice, avendo acquistato il 22/12/2021 una delle due abitazioni, la casa e il giardino di pertinenza confinanti con l'area verde comunale su cui insistono le piante, censiti al foglio 12, part. 1342, sub. 9 e 15 (quest'ultimo derivante da frazionamento e fusione). Nel fare proprie tutte le domande formulate dall'attrice, l'intervenuta precisava di chiedere i danni subiti, compresi i danni conseguenti alla minor resa energetica dell'impianto fotovoltaico in via di installazione, gli esborsi sostenuti a partire dall'acquisto “e quelli che dovrà sostenere nel futuro”.
4. Il Tribunale di Vicenza così disponeva: (i) dichiara inammissibile la domanda dell'intervenuta di “Accertarsi e dichiararsi che il è tenuto a risarcire alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento da lucro cessante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i danni conseguenti alla minor resa energetica dell'impianto fotovoltaico in via di installazione sul tetto dell'abitazione di sua proprietà causata dall'ombra ivi proiettata dagli alberi e dalle foglie e dai rami secchi che ivi si depositano, il tutto nell'importo che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà ritenuto di giustizia.” e la domanda di attrice ed intervenuta con cui si chiede la condanna del “a pagare la somma di CP_1 denaro che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nella esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico nel punto 2) dell'ordinanza n. 7016/2018 R.G. del 04- 09.09.2020.”; (ii) in parziale accoglimento delle domande di e Parte_1 Parte_2 : a) condanna il Comune di Schio a recidere i rami degli alberi (pioppi e
[...] cipressi, meglio rappresentati nella fotografia a pag. 11 della relazione di CTU depositata il 2.10.2023) protesi sui fondi di proprietà di attrice e intervenuta, censiti al catasto di detto Comune, foglio 12, part. 1342, sub. 3, 9, 10, 11, 12 e 15; b) accerta il diritto di e a recidere le radici degli alberi per Parte_1 Parte_2 cui è causa che si addentrano all'interno dei predetti fondi;
(iii) rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice e intervenuta;
(iv) condanna il al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore Controparte_1 degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, procuratori dichiaratisi antistatari di
, liquidate in € 3.808,00 per compensi, € 3.771,23 per esborsi, oltre Parte_1 accessori come per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore degli Avv.ti Viero e Dal Zotto, pari ad € 803,50 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(v) condanna il al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore Controparte_1 dell'Avv. Simone Veronese, procuratore dichiaratosi antistatario di Parte_2
, liquidate in € 3.808,00 per compensi, € 508,00 per esborsi, oltre accessori
[...] come per legge sui compensi;
(vi) pone definitivamente a carico del le spese della CTU. Controparte_1
5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- premesso che parte attrice e intervenuta non hanno invocato la tutela inibitoria prevista pag. 4/8 dall'art. 844 c.c. “(se non, in maniera indiretta, chiedendo il taglio dei rami posti sulla proprietà) bensì solo l'accertamento circa l'illiceità delle dedotte immissioni, ai fini delle rispettive domande risarcitorie”, in ogni caso “le immissioni non potrebbero dirsi intollerabili, considerata la condizione dei luoghi e la circostanza che l'abitazione Pt_3
è posta a confine con un'area destinata a verde pubblico, in un contesto
[...] connotato dalla presenza diffusa di alberi/vegetazione, come rappresentato nelle fotografie agli atti”;
- inoltre, affermava il giudice di prime cure, la mera protrusione “dei rami sulla proprietà del vicino non costituisce in sé e per sé un illecito (pur essendo diritto del vicino chiederne la rimozione); in ogni caso, attrice ed intervenuta non hanno invocato, come fonte della responsabilità, la violazione dell'art. 896 c.c., né può dirsi dimostrata la riduzione di caduta delle foglie cui avrebbe portato la recisione dei rami”,
- infine, aggiungeva il primo giudice: “le attrici non avrebbero comunque provato il nesso tra i danni lamentati (maggiori esborsi per la pulizia della corte, rifacimento della gronda) e gli alberi per cui è causa. Nel corso della CTU è infatti stato accertato che anche nel giardino delle sono presenti degli alberi, sicché non sarebbe possibile Pt_1 determinare in quale misura i costi di pulizia siano imputabili ai pioppi e cipressi
[AX Distichum] comunali e in quale misura alle piante attoree. Quanto alla necessità di ristrutturare la cornice di gronda essa parrebbe piuttosto riconducibile all'omessa pulizia della stessa, con conseguenti fenomeni infiltrativi, e non direttamente alla maggior presenza di foglie”.
*** 6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
[...] Si costituiva il chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello si deduce l'errata disapplicazione dell'art. 844 c.c., che ha portato al rigetto delle domande risarcitorie delle odierne appellanti sussistendone, invece, i presupposti per il superamento della normale tollerabilità ed avendo provato che sono i pioppi che “incombono sull'abitazione oggi di proprietà della sig.ra e che fanno ricadere foglie, lanugine e rami secchi sulle Parte_2 falde del tetto, come pure avviene, seppure in minor misura, per il tetto dell'abitazione rimasta in proprietà della sig.ra , mentre gli altri alberi che si trovano Parte_1 nei paraggi sarebbero irrilevanti, v. 16 atto di appello.
“Le relative foglie, la lanugine ed i rami secchi cadevano e cadono, tra l'altro, direttamente (non per effetto del vento) sulle falde del tetto degli immobili delle attrici appellanti”, v. 15 atto di appello. Con il secondo motivo si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 896 c.c. che avrebbe portato il primo giudice ad affermare “che le odierne appellanti hanno diritto a recidere le radici degli alberi che hanno invaso il loro giardino, purché lo facciano a proprie spese”.
*** 8. Il primo motivo di appello è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono. pag. 5/8 8.1. Al riguardo, appare utile una premessa: a) diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, in relazione alle immissioni di foglie, rami secchi e aghi nella proprietà delle appellanti ed agli asseriti danni, il primo giudice ha premesso che: “Il presente giudizio ha ad oggetto questioni diverse da quelle affrontate nel procedimento per danno temuto, ove le prescrizioni concernenti i pioppi erano dirette alla loro messa in sicurezza” v. pag. 12 della sentenza appellata, b) “Le hanno allegato il superamento della normale tollerabilità e, quindi, Pt_1 l'illiceità, ex artt. 844 c.c., delle immissioni di foglie, aghi, rami secchi e lanugine provenienti da due pioppi e due conifere di proprietà comunale e ubicati sul terreno del
Conseguentemente hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto di CP_1 tali immissioni, costituiti dalle spese sostenute per interventi di pulizia/rimozione del materiale vegetale dal giardino e dai tetti delle loro abitazioni e per interventi di manutenzione/ripristino delle cornici di gronda”, v. pag. 9 della sentenza appellata;
c) ha ulteriormente precisato il primo giudice in relazione all'invocato art. 844 c.c.: “le non hanno invocato la tutela inibitoria prevista dalla citata norma (se non, in Pt_1 maniera indiretta, chiedendo il taglio dei rami posti sulla proprietà) bensì solo l'accertamento circa l'illiceità delle dedotte immissioni, ai fini delle rispettive domande risarcitorie”, v. pag. 18 della sentenza appellata.
8.2. In altri termini, quanto dedotto sull'esecuzione o meno da parte dell'appellato delle disposizioni adottate con l'ordinanza resa nel giudizio di danno temuto, non appare rilevante (tenuto conto anche dell'accoglimento delle domande dell'attrice e dell'intervenuta per quanto di ragione da parte del Tribunale), mentre non possono trovare ingresso questioni riguardanti circostanze diverse, come ad esempio eventuali pregiudizi alle falde del tetto e alle terrazze non ritualmente introdotte.
8.3. Inoltre, sui costi che le appellanti asseriscono di dover “sostenere nel futuro per l'eliminazione dal fondo di sua proprietà di foglie, rami secchi, lanugine, ricacci polloniferi ed aghi“, condivisibilmente il primo giudice ha respinto la domanda riguardante danni futuri in assenza di allegazione e prova di circostanze intese come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità di rilevanti pregiudizi economici.
8.4. Ciò premesso, in disparte la configurabilità o meno di rilevanti pregiudizi per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità per caduta di foglie, rami secchi e lanugine che intasano le grondaie “provenienti dagli alberi per cui è causa”, due pioppi e due conifere, senza altre specifiche indicazioni in termini di quantità e frequenza, v. atto di citazione di primo grado, il limite di tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti “ragione per la quale la valutazione deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (cfr. Cass. 17051/2011 e. 3438/2010). Nella specie, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, “le immissioni non potrebbero dirsi intollerabili, considerata la condizione dei luoghi e la circostanza che l'abitazione delle è posta a confine con un'area destinata a verde pubblico, in un Pt_1 contesto connotato dalla presenza diffusa di alberi/vegetazione, come rappresentato nelle fotografie agli atti”, v. pag. 20 dell'impugnata sentenza.
8.5. In questo quadro, si osserva ulteriormente che:
pag. 6/8 - la preesistenza delle piante rispetto agli immobili delle appellanti è emersa dai rilievi del c.t.u., secondo il quale l'età dei pioppi è di 80 anni, risultando piantati a metà degli anni '40, mentre l'attrice ha sostenuto che gli immobili per cui è causa risalirebbero al 1959, v. pag. 4 citazione di primo grado;
- una volta effettuata la recisione dei rami sporgenti e delle radici, non è emerso alcun ulteriore carattere lesivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto in questo giudizio;
ciascun proprietario, infatti, provvede alla pulizia del proprio fondo da foglie, frutti e quant'altro vi si depositi per cause naturali;
- essendo incontrovertibile la presenza di piante nelle immediate vicinanze di quelle in oggetto e all'interno del giardino di pertinenza degli immobili delle appellanti, in questo senso è naturale che per effetto del vento le foglie e altro materiale vegetale finiscano nell'area circostante, senza particolari disagi, salvo quello della normale raccolta già, di regola, eseguita per la conformazione dei luoghi caratterizzata dalla presenza di alberi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contestati posti sul sedime appartenente all'appellato;
- circostanze che consentono di ritenere che fenomeni di questo tipo si presentino con una certa frequenza, data la presenza di altri alberi ed arbusti posti sui terreni limitrofi, e non possano essere univocamente ascritti all'esistenza dei due pioppi e delle due conifere;
- quanto al difetto di prova del nesso tra i danni lamentati (per maggiori costi di pulizia e rifacimento della gronda) e gli alberi in oggetto, i capitoli delle prove orali articolati risultano generici sulle quantità, valutativi, non potendosi demandare ai testi la provenienza delle foglie o giudizi sullo stato delle grondaie, e comunque ininfluenti alla luce di quanto sopra esposto.
9. Anche il secondo motivo di appello è infondato e viene respinto. Deduce parte appellante che: “laddove il Tribunale afferma che le odierne appellanti possono sì recidere le radici dei due pioppi” e che “trattandosi di esercizio di diritto in capo alle , i relativi esborsi resteranno a carico di attrice/intervenuta”, sarebbe Pt_1 ingiustificato in quanto, aggiunge parte appellante, “non si vede la ragione per cui il danneggiato debba porvi rimedio a proprie spese”, v. pag. 17 dell'atto di appello. Chiede, quindi, l'appellante: “Confermato il legittimo diritto della sig.ra Parte_1 e, a seguito di successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della sig.ra di recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di Parte_2 cui è causa che invadono il giardino di loro proprietà, ai sensi dell'art. 896 c.c., accertarsi e dichiararsi il correlativo diritto delle appellanti di chiedere il risarcimento/rimborso dei relativi importi al , per le ragioni esposte in Controparte_1 atti (secondo motivo di gravame)”. Precisa parte appellante che per ricacci polloniferi intende: “propaggini delle radici dei pioppi che emergono nel giardino”, v. pag. 4 memoria in replica.
9.1. Eccepisce l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta l'inammissibilità della nuova domanda in quanto: “le sig.re e in Parte_1 Parte_2 primo grado si sono limitate a chiedere solo ed esclusivamente l'accertamento del loro diritto a rimuovere le stesse, senza chiedere in alcun modo l'intervento del o CP_1 comunque l'accertamento di eventuali obblighi in capo all'Ente di rimborsare/risarcire pag. Pa gli eventuali costi (peraltro ipotetici e futuri) asseritamente necessari per la recisione”, v. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta dell'appellato.
9.2. Sul punto, attrice e intervenuta così precisavano le conclusioni in primo grado:
“4) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha il legittimo diritto di Parte_1 recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il suo giardino e quello di fare recidere dal i rami che si protendono al Controparte_1 di sopra del confine ai sensi dell'art. 896 c.c…. 5) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha il legittimo diritto di Parte_2 recidere/rimuovere le radici/i ricacci polloniferi degli alberi di cui è causa che invadono il suo giardino e quello di fare recidere dal i rami che si protendono al Controparte_1 di sopra del confine ai sensi dell'art. 896 c.c.”, v. pag. 2 e 4 della sentenza appellata;
ed il Tribunale così disponeva:
“b) accerta il diritto di e a recidere le radici Parte_1 Parte_2 degli alberi per cui è causa che si addentrano all'interno dei predetti fondi;
” Nulla veniva richiesto dall'attrice e dall'intervenuta ora appellanti per tali spese e pertanto la censura proposta non può essere esaminata.
11. In conclusione, l'appello viene rigettato con condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del;
Controparte_1
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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