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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/12/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
N.R.G. 199/2023
Il Giudice IN IA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
UA NT
ricorrente contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to PISANU RITA ASSUNTA MARIA/ resistente
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premetteva in fatto: Parte_1
-che, con raccomandata n. RK2 68970396499-4 del 30 settembre 2019, ricevuta il
19.12.2019, l' – Sede di Imperia, gli aveva comunicato l'accertamento d'ufficio CP_1 per contribuzione dovuta alla Gestione separata Liberi Professionisti in relazione all'anno di imposta 2013, in quanto “dalla verifica dei dati della sua dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73 (sezione 1 del prospetto) e dal confronto degli stessi con informazioni in possesso dell'Istituto
(sezione 3) è risultato un importo a debito, da Lei dovuto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995”; -che, contestualmente, egli era stato invitato al versamento della somma, comprensiva di contribuzioni e sanzioni, pari a € 4.748,75 di cui € 3.678,00 a titolo di contributo per l'anno 2013 e € 1.070,75 a titolo di sanzione;
-che, avverso tale provvedimento, in data 18.01.2020, egli aveva proposto ricorso al
Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale di cui all'art. 2 c. 26
Legge 335/95, al fine di chiedere ed ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del termine entro il quale l' avrebbe CP_1 dovuto far valere la sua pretesa di pagamento;
-che, nessuna decisione era intervenuta nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso amministrativo, così da intendersi quale silenzio- rigetto;
-che era dunque suo interesse chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittimità e/o della inesistenza della pretesa dell' . CP_1
Argomentava in diritto in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza della pretesa creditoria dell al pagamento dei contributi previdenziali per l'anno CP_1
2013 e relative sanzioni quantificati in complessivi € 4.748,75 per essersi la relativa richiesta prescritta per decadenza del termine entro il quale la pretesa del relativo diritto poteva essere fatta valere. Con vittoria di competenze professionali e spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, compensare le spese”. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 22/10/2025 veniva così decisa.
****
Il sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
al fine di chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittimità e/o della
[...] inesistenza della pretesa creditoria dell' al pagamento dei contributi previdenziali CP_1 per l'anno 2013 e relative sanzioni quantificati in complessivi € 4.748,75, per essersi la relativa richiesta prescritta per decadenza del termine entro il quale la pretesa del relativo diritto poteva essere fatta valere.
Pag. 2 di 6 Il ricorso merita accoglimento in quanto risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa . Pt_1
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul piano processuale, l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale, spetta alla parte che la eccepisce specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale.
Infatti, se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che la parte deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia (cfr. ex multis Cass.
04.03.2004 n. 4468; nello stesso senso Cass. 1.7. 2009 n. 16326 secondo cui
“l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 c.c.. Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che il termine di scadenza previsto per i versamenti dei contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione
Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore era fissato al
07.07.2014 (comunicato MEF n. 144 del 14.04.2014).
Secondo detta impostazione era pertanto a partire da tale data, ovvero dal 07.07.2014, che iniziavano a decorrere i termini prescrizionali di cinque anni entro i quali l' CP_1 avrebbe potuto avanzare la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, così come dichiarati nel modello Unico 2014.
Pag. 3 di 6 Al contrario, però, la pretesa creditoria dell'Ente era pervenuta al ricorrente con comunicazione datata 30.09.2019 e pervenuta in data 19.12.2019, ben oltre, quindi, il termine prescrizionale.
Preliminarmente, sul punto, giova osservare che in sede di comparsa di costituzione, la difesa si è limitata ad evidenziare che nessuna prescrizione sarebbe decorsa per il CP_1 fatto che il dies a quo coinciderebbe con il giorno in cui il ricorrente ha prodotto la propria dichiarazione fiscale, ovvero il 20 settembre 2014.
L'assunto prospettato da non ha pregio in quanto, come noto, in tema di contributi CP_1 da versare alla gestione separata , la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione CP_1 di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sentenza del
31 ottobre 2018, n. 27950) “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nel caso de quo, è incontestato che il termine di scadenza previsto per i versamenti dei contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla
Pag. 4 di 6 dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore era fissato al 07.07.2014
(comunicato MEF n. 144 del 14.04.2014).
Il termine di prescrizione quinquennale risulta quindi scaduto il 7/07/2019.
Ciò posto, il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha dedotto che tra il 7/7/2014 e la raccomandata n. RK2 68970396499-4 del 30/9/2019, ricevuta il 19/12/2019, l' – CP_1
Sede di Imperia, non siano intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione.
A fronte di detto rilievo, nulla ha specificatamente contestato la difesa , la quale CP_1 non ha prodotto alcun atto idoneo a interrompere, medio tempore- ovvero tra il 7/7/2014
e il 7/7/2019- il decorso della prescrizione.
Come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 18 marzo
2025, n. 7188 “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131)”
E ancora “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei
Pag. 5 di 6 confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”
(Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15714)
In applicazione dei principi sopraenunciati alcuna rilevanza assume la produzione CP_1
(doc. n. 2 e n. 5 allegati alla comparsa di costituzione) denominata “rosso Pt_1 interruttiva” atteso che trattasi di una mera schermata estratta da un programma di gestione dell'Agenzia delle Entrate, non certamente configurabile quale atto di costituzione in mora, in quanto non ricettizio, privo di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e peraltro proveniente da diverso ente.
In ragione di ciò va dunque dichiarata la prescrizione del diritto azionato dal resistente.
Alla stregua di quanto esposto, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente CP_ all' a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso;
CP_
-condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 1.312,00 per compensi, Euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Imperia 17/12/2025
Il Giudice
IN IA
Pag. 6 di 6
LAVORO
N.R.G. 199/2023
Il Giudice IN IA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
UA NT
ricorrente contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to PISANU RITA ASSUNTA MARIA/ resistente
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premetteva in fatto: Parte_1
-che, con raccomandata n. RK2 68970396499-4 del 30 settembre 2019, ricevuta il
19.12.2019, l' – Sede di Imperia, gli aveva comunicato l'accertamento d'ufficio CP_1 per contribuzione dovuta alla Gestione separata Liberi Professionisti in relazione all'anno di imposta 2013, in quanto “dalla verifica dei dati della sua dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73 (sezione 1 del prospetto) e dal confronto degli stessi con informazioni in possesso dell'Istituto
(sezione 3) è risultato un importo a debito, da Lei dovuto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995”; -che, contestualmente, egli era stato invitato al versamento della somma, comprensiva di contribuzioni e sanzioni, pari a € 4.748,75 di cui € 3.678,00 a titolo di contributo per l'anno 2013 e € 1.070,75 a titolo di sanzione;
-che, avverso tale provvedimento, in data 18.01.2020, egli aveva proposto ricorso al
Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale di cui all'art. 2 c. 26
Legge 335/95, al fine di chiedere ed ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del termine entro il quale l' avrebbe CP_1 dovuto far valere la sua pretesa di pagamento;
-che, nessuna decisione era intervenuta nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso amministrativo, così da intendersi quale silenzio- rigetto;
-che era dunque suo interesse chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittimità e/o della inesistenza della pretesa dell' . CP_1
Argomentava in diritto in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza della pretesa creditoria dell al pagamento dei contributi previdenziali per l'anno CP_1
2013 e relative sanzioni quantificati in complessivi € 4.748,75 per essersi la relativa richiesta prescritta per decadenza del termine entro il quale la pretesa del relativo diritto poteva essere fatta valere. Con vittoria di competenze professionali e spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, compensare le spese”. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 22/10/2025 veniva così decisa.
****
Il sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
al fine di chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittimità e/o della
[...] inesistenza della pretesa creditoria dell' al pagamento dei contributi previdenziali CP_1 per l'anno 2013 e relative sanzioni quantificati in complessivi € 4.748,75, per essersi la relativa richiesta prescritta per decadenza del termine entro il quale la pretesa del relativo diritto poteva essere fatta valere.
Pag. 2 di 6 Il ricorso merita accoglimento in quanto risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa . Pt_1
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul piano processuale, l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale, spetta alla parte che la eccepisce specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale.
Infatti, se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che la parte deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia (cfr. ex multis Cass.
04.03.2004 n. 4468; nello stesso senso Cass. 1.7. 2009 n. 16326 secondo cui
“l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 c.c.. Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che il termine di scadenza previsto per i versamenti dei contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione
Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore era fissato al
07.07.2014 (comunicato MEF n. 144 del 14.04.2014).
Secondo detta impostazione era pertanto a partire da tale data, ovvero dal 07.07.2014, che iniziavano a decorrere i termini prescrizionali di cinque anni entro i quali l' CP_1 avrebbe potuto avanzare la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, così come dichiarati nel modello Unico 2014.
Pag. 3 di 6 Al contrario, però, la pretesa creditoria dell'Ente era pervenuta al ricorrente con comunicazione datata 30.09.2019 e pervenuta in data 19.12.2019, ben oltre, quindi, il termine prescrizionale.
Preliminarmente, sul punto, giova osservare che in sede di comparsa di costituzione, la difesa si è limitata ad evidenziare che nessuna prescrizione sarebbe decorsa per il CP_1 fatto che il dies a quo coinciderebbe con il giorno in cui il ricorrente ha prodotto la propria dichiarazione fiscale, ovvero il 20 settembre 2014.
L'assunto prospettato da non ha pregio in quanto, come noto, in tema di contributi CP_1 da versare alla gestione separata , la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione CP_1 di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sentenza del
31 ottobre 2018, n. 27950) “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nel caso de quo, è incontestato che il termine di scadenza previsto per i versamenti dei contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla
Pag. 4 di 6 dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore era fissato al 07.07.2014
(comunicato MEF n. 144 del 14.04.2014).
Il termine di prescrizione quinquennale risulta quindi scaduto il 7/07/2019.
Ciò posto, il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha dedotto che tra il 7/7/2014 e la raccomandata n. RK2 68970396499-4 del 30/9/2019, ricevuta il 19/12/2019, l' – CP_1
Sede di Imperia, non siano intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione.
A fronte di detto rilievo, nulla ha specificatamente contestato la difesa , la quale CP_1 non ha prodotto alcun atto idoneo a interrompere, medio tempore- ovvero tra il 7/7/2014
e il 7/7/2019- il decorso della prescrizione.
Come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 18 marzo
2025, n. 7188 “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131)”
E ancora “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei
Pag. 5 di 6 confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”
(Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15714)
In applicazione dei principi sopraenunciati alcuna rilevanza assume la produzione CP_1
(doc. n. 2 e n. 5 allegati alla comparsa di costituzione) denominata “rosso Pt_1 interruttiva” atteso che trattasi di una mera schermata estratta da un programma di gestione dell'Agenzia delle Entrate, non certamente configurabile quale atto di costituzione in mora, in quanto non ricettizio, privo di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e peraltro proveniente da diverso ente.
In ragione di ciò va dunque dichiarata la prescrizione del diritto azionato dal resistente.
Alla stregua di quanto esposto, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente CP_ all' a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso;
CP_
-condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 1.312,00 per compensi, Euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Imperia 17/12/2025
Il Giudice
IN IA
Pag. 6 di 6