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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a RI (Udine), Via Divisione Julia n. 60/E, in persona dell'amministratore unico sig. CP_2
[...]
(R.G. P.U. 2-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con sede Controparte_3
a Peschiera Borromeo (Milano), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rodolfo Masera del Foro di
Milano;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
nel rispetto del termine minimo di comparizione;
la debitrice non si è costituita;
rilevato che la società ricorrente ha esposto: -di essere creditrice di in forza Controparte_1
dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., sottoscritto in data 4-11.1.2021; -che l'accordo prevedeva il pagamento in suo favore dell'importo di € 85.876,95 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, dell'importo di € 65.157,71 entro centoventi giorni dalla scadenza della prima rata, dell'importo di € 65.157,71 entro centoventi giorni dalla scadenza della seconda rata;
-che ha versato soltanto la prima rata, rimanendo Controparte_1
debitrice dell'importo di € 130.315,42;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c), atteso che
[...]
ha sede legale a RI (Udine), non potendo rilevare, a quasi quattro anni dall'omologa, da CP_1
parte del Tribunale di Gorizia, dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. pubblicato nel registro delle imprese di Udine in data 23.4.2021, l'individuazione, a quella data, della sede principale, diversa da quella legale, nell'unità locale di LI PU (Gorizia), in assenza di informazioni aggiornate che possano confermare il persistere della situazione di fatto posta al tempo a fondamento della valutazione sulla competenza;
ritenuta la legittimazione della creditrice ricorrente, che ha dimostrato il titolo della sua pretesa, documentando il tenore della proposta di la sua adesione e il Controparte_1
perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., del quale la visura camerale storica acquisita comprova l'intervenuta omologa;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice ha disertato il procedimento e risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi all'attivo (€ 341.633,00) e ai ricavi (€
529.160,00) in relazione all'esercizio 2021 cui si riferisce l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari, per contributi Controparte_4
previdenziali e premi INAIL per complessivi € 136.124,25 (l'accordo di ristrutturazione è stato concluso con alcuni fornitori e non si è perfezionata una transazione fiscale); -contro la società
debitrice è stata emessa dal giudice di pace di Udine, nel 2023, un'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 5.124,50 e nel medesimo anno è stata promossa un'esecuzione mobiliare;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della ricorrente, rimasto inadempiuto nella misura falcidiata, supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che l'insolvenza è resa evidente dal grave inadempimento del precedente accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis c.p.c., nonostante lo stralcio e la dilazione consentiti da tale accordo alla debitrice, nonché dai procedimenti monitorio ed esecutivo sopra citati;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a RI (Udine), Via Divisione Julia n. 60/E; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio a Udine, Persona_1 C.F._1
in Piazzetta Antonini n. 6;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 7 luglio 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 6 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a RI (Udine), Via Divisione Julia n. 60/E, in persona dell'amministratore unico sig. CP_2
[...]
(R.G. P.U. 2-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con sede Controparte_3
a Peschiera Borromeo (Milano), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rodolfo Masera del Foro di
Milano;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
nel rispetto del termine minimo di comparizione;
la debitrice non si è costituita;
rilevato che la società ricorrente ha esposto: -di essere creditrice di in forza Controparte_1
dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., sottoscritto in data 4-11.1.2021; -che l'accordo prevedeva il pagamento in suo favore dell'importo di € 85.876,95 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, dell'importo di € 65.157,71 entro centoventi giorni dalla scadenza della prima rata, dell'importo di € 65.157,71 entro centoventi giorni dalla scadenza della seconda rata;
-che ha versato soltanto la prima rata, rimanendo Controparte_1
debitrice dell'importo di € 130.315,42;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c), atteso che
[...]
ha sede legale a RI (Udine), non potendo rilevare, a quasi quattro anni dall'omologa, da CP_1
parte del Tribunale di Gorizia, dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. pubblicato nel registro delle imprese di Udine in data 23.4.2021, l'individuazione, a quella data, della sede principale, diversa da quella legale, nell'unità locale di LI PU (Gorizia), in assenza di informazioni aggiornate che possano confermare il persistere della situazione di fatto posta al tempo a fondamento della valutazione sulla competenza;
ritenuta la legittimazione della creditrice ricorrente, che ha dimostrato il titolo della sua pretesa, documentando il tenore della proposta di la sua adesione e il Controparte_1
perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., del quale la visura camerale storica acquisita comprova l'intervenuta omologa;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice ha disertato il procedimento e risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi all'attivo (€ 341.633,00) e ai ricavi (€
529.160,00) in relazione all'esercizio 2021 cui si riferisce l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari, per contributi Controparte_4
previdenziali e premi INAIL per complessivi € 136.124,25 (l'accordo di ristrutturazione è stato concluso con alcuni fornitori e non si è perfezionata una transazione fiscale); -contro la società
debitrice è stata emessa dal giudice di pace di Udine, nel 2023, un'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 5.124,50 e nel medesimo anno è stata promossa un'esecuzione mobiliare;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della ricorrente, rimasto inadempiuto nella misura falcidiata, supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che l'insolvenza è resa evidente dal grave inadempimento del precedente accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis c.p.c., nonostante lo stralcio e la dilazione consentiti da tale accordo alla debitrice, nonché dai procedimenti monitorio ed esecutivo sopra citati;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a RI (Udine), Via Divisione Julia n. 60/E; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio a Udine, Persona_1 C.F._1
in Piazzetta Antonini n. 6;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 7 luglio 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 6 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan