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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/02/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2958/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2958/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Farini e Parte_1 C.F._1
Paola Patuelli, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), corso G. Mazzini n. 69, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ester Anna Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica n.
11, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 29/10/2019
RESISTENTE
E
, nato a Ravenna il [...], in [...] curatore speciale del minore Controparte_2
avv. Piera Calandrini presso il cui studio è domiciliato in Ravenna, via Corrado Ricci n. 29, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
24/11/2022
pagina 1 di 19
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “si chiede al Tribunale di Ravenna, preso atto che la separazione personale dei Parte_1
coniugi e è stata pronunciata dal Tribunale di Ravenna Parte_1 CP_1 CP_1
con sentenza parziale n. 499/2022 in data 08/09/2022 pubblicata in data 14/09/2022, passata in giudicato,
1. di respingere ogni pretesa di parte resistente di addebito nei confronti del GN , e Parte_1
di mantenimento della moglie separata, perché infondata in fatto e in diritto;
2. di disporre, previa revoca dell'affidamento del minore al servizio sociale ravennate, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre (o, nel caso in Controparte_2
cui il Tribunale ritenga la GNa insufficiente sul piano della capacità Controparte_1
genitoriale, di disporre l'affidamento del minore al padre);
3. di prendere atto della volontà delle Parti di sottoporre i loro rapporti all'attenzione di un coordinatore genitoriale (individuato dal ricorrente nella persona della dott.ssa di Testimone_1
Ferrara) cui conferire il compito di facilitare, nell'esclusivo interesse del minore, le relazioni tra i genitori e tra ciascun genitore ed il figlio, e di nominare, per tale ufficio, il professionista individuato dalle Parti o, in caso di loro disaccordo, quello che il Tribunale riterrà più idoneo al caso;
con spese del coordinatore genitoriale a carico dei genitori, in ragione della metà per ciascuno;
4. di disporre che:
a) il padre tenga con sé il figlio con le seguenti modalità:
I) tutti i fine settimana del mese - eccettuato l'ultimo, che spetterà alla madre - dal giovedì dall'uscita da scuola (o dall'uscita dal CRE nel periodo estivo) sino al lunedì mattina (o, in alternativa, dal venerdì pomeriggio al martedì mattina);
II) le giornate dal martedì dall'uscita da scuola (o dall'uscita dal CRE nel periodo estivo) sino al venerdì mattina nell'ultima settimana del mese che si concluderà con il fine settimana di permanenza di presso la madre;
P_
b) i genitori si dividano a metà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando tra di loro, di anno in anno, il periodo comprendente il Natale e quello comprendente il Capodanno ed il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e che trascorra con ciascun genitore un periodo di due P_
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
pagina 2 di 19
5. di ridurre l'assegno di mantenimento per il minore corrisposto alla madre, e posto a carico del padre, in misura proporzionale al nuovo assetto di collocazione del minore conseguente a quanto sarà disposto sub punto 2 che precede, e dunque, di rideterminarlo in minus nell'importo di € 200,00 mensili, ovvero in quello ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici , Org_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
6. di disporre che i genitori contribuiscano alle spese di carattere straordinario riguardanti il figlio
, in misura del 50% ciascuno. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”; per : “1) Addebitare la separazione al IG. . Controparte_1 Parte_1
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione presso la P_
madre.
3) Regolamentare il diritto di visita paterno, disponendo una graduale ripresa dei rapporti padre e figlio, sotto il monitoraggio del Servizio Sociale.
4) Disporre che venga seguito da uno psicologo del S.S.N., che gli possa fornire un adeguato P_
supporto.
5) Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio Pt_1
mediante il versamento alla IG.ra , in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 della somma di € 1.200,00 (€ 500,00 per la madre ed € 700,00 per il figlio), o di quella diversa somma che risulterà adeguata, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo
Org_ gli indici oltre al pagamento per intero delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
6) Stabilire che l'assegno unico universale spetterà per intero alla IG.ra . CP_1
7) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”; per il Curatore speciale del minore: “1) affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) collocazione del minore presso l'uno e presso l'altro genitore, tenuto conto degli impegni lavorativi di questi ultimi e della compatibilità di tali impegni con i tempi da dedicare alla cura del figlio.
A titolo puramente indicativo, potrebbe restare presso il padre: P_
- per due settimane al mese, dal giovedì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese, dal venerdì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al giovedì (con accompagnamento la mattina a scuola).
pagina 3 di 19 Conseguentemente, potrebbe restare presso la madre: P_
- per due settimane al mese, dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al giovedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese, dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al venerdì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese dal giovedì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola).
Possibilità di una breve telefonata giornaliera, ad esempio verso l'ora di cena, quando il figlio si trova collocato presso l'altro genitore, al solo fine di un saluto e di ascoltare l'andamento della giornata da parte del bambino.
3) Monitoraggio dei Servizi Sociali e di un Educatore sul nucleo familiare qualora non venga demandata ad un Coordinatore genitoriale la guida/controllo all'attuazione del programma stabilito dal Tribunale per la gestione del minore da parte dei genitori.
Demandare a tali figure di riferimento l'individuazione di uno psicologo dell'età evolutiva infantile a supporto del piccolo , qualora ritenuto necessario. P_
4) Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore, ci si rimette a giustizia, tenuto conto dei redditi aggiornati delle parti, nonché delle rispettive condizioni economico-patrimoniali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/9/2019 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con cui contrasse matrimonio a Ravenna, il 2/9/2017, iscritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, atto n. 182, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nato il figlio P_
, il 19/6/2015.
[...]
Con memoria difensiva depositata in data 23/10/2019 si è costituita in giudizio Controparte_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che l'intollerabilità della
[...]
prosecuzione della convivenza con il marito venisse addebitata a questi e che, comunque, venissero disposte condizioni accessorie della separazione diverse da quelle indicate dal ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e le parti hanno successivamente integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, disposta una CTU sulle capacità genitoriali, pronunciata la sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti e rimessa la causa sul ruolo, nominato il curatore speciale del minore in ragione dell'elevata pagina 4 di 19 conflittualità delle parti e della ritenuta incapacità temporanea dei genitori di rappresentare adeguatamente gli interessi del figlio minorenne, espletato l'interrogatorio formale della parte resistente, acquisite informazioni dalla psicologa presso il servizio di Organizzazione_2
circa le relazioni dalla stessa effettuate inerenti ai profili di personalità ed alla capacità
[...]
genitoriale delle parti e sentita a chiarimenti la CTU, rimessa la causa in decisione al collegio con ordinanza del 27/2/203 e rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 10/3/2023 a seguito di istanza avanzata dal Curatore speciale del minore in data 8/3/2023, assegnato termine alle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni - a seguito di istanza congiunta delle parti di sospensione del processo ai sensi dell'art. 296
c.p.c. -, acquisite plurime relazioni dei Servizi sociali e documentazione varia, entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno ritualmente precisato le conclusioni come sopra riportate dinanzi allo scrivente giudice relatore - divenuto assegnatario del procedimento nelle more del giudizio
- e, con ordinanza depositata in data 15/5/2023, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da Parte_1 Controparte_1
va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la
[...]
contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass.
n.6997/2018; Cass. n.7321/2005). Le violenze fisiche, infatti, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
pagina 5 di 19 irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie ha dedotto che la causa dell'intollerabilità della Controparte_1 prosecuzione della convivenza con il coniuge fosse da ravvisarsi nell'atteggiamento prevaricatorio e violento tenuto dal marito nei suoi confronti, talvolta anche in presenza del figlio minore, sfociato ripetutamente in atti di aggressione verbale e fisica.
In particolare, ai fini dell'economia della presente decisione e quale ragione più liquida del decidere,
l'odierna resistente ha dedotto di essere stata colpita dal marito con pugni al volto in almeno tre diverse occasioni: giugno, ottobre e dicembre del 2018.
A riprova di tali allegazioni ha prodotto 7 foto che la ritraggono con il volto ed il labbro tumefatto (cfr. doc. 16 di parte resistente). Precisamente, stando alle allegazioni della odierna resistente, 4 di tali foto sarebbero relative alle conseguenze dei colpi a lei inferti dal marito nel giugno 2018 (cfr. doc. 16 cit., foto da 1 a 4) e 3 foto ritrarrebbero, invece, l'esito dei colpi subiti alla fine del mese di ottobre 2018, sempre ad opera dell'odierno ricorrente (cfr. foto da 5 a 7, sub doc. 16 cit.).
Quale prova documentale delle percosse subite nel corso del mese di dicembre dell'anno 2018
ha, invece, prodotto un certificato medico (doc. 4 di parte resistente), in cui Controparte_1 si legge “dichiaro che il soggetto, mia assistita da molti anni, si è presentata nel mio studio il gg
20/12/2028 presentando escoriazione del labbro interno a sx con ematoma peribuccale lamenta dolore al collo e periscapolare con prognosi gg 10 s.c. riferendo di aver ricevuto un pugno dal compagno
(…)”.
ha contestato le allegazioni avversarie, deducendo, anzi, che fosse stata la moglie ad Parte_1 avere un contegno estremamente irascibile nei suoi confronti. In particolare, circa l'episodio riferito dalla controparte del dicembre 2018, ha dedotto che “a dicembre 2018 la IG.ra , che era CP_1
solita dormire con il figlio, prese da questi una testata mentre si muoveva nel letto. Riportò una piccola contusione. Non è mai stata maltrattata o malmenata dal marito” (cfr. memoria integrativa della parte ricorrente).
Il Collegio osserva, ora, che rispetto alle riferite percosse patite dalla resistente ad opera del ricorrente nell'ottobre 2018, la teste ha dichiarato nel presente giudizio che, a fine ottobre Testimone_2
2018, nel mentre era sotto casa dell'amica , vide, alzando lo sguardo verso Controparte_1
l'appartamento delle parti sito al terzo piano, “ che dava dei pugni alla;
c'era la Pt_1 CP_1
pagina 6 di 19 porta finestra della veranda aperta e loro erano a cavallo della porta finestra. Io da terra ho visto che la picchiava. Ho sentito urlare, poi loro due sono rientrati in casa e io non ho più visto Pt_1
nulla. Non avevo il telefono con me per cui non ho potuto chiamare subito;
arrivata a casa, ho CP_1
chiamato al telefono ma lei non mi ha mai risposto per circa 10 giorni, per cui ho desistito. Io CP_1
non ho mai visto con quei lividi in faccia come ho visto ora nelle foto. Preciso che nella CP_1
piazzetta dove ero io tutti hanno sentito urlare, anche i negozianti, ma nessuno ha chiamato la polizia
(…)”.
Tali dichiarazioni, della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni oggettive o soggettive per dubitare, consentono di ritenere provato che nell'ottobre 2018 fu vittima di percosse Controparte_1
da parte di che le procurarono quelle conseguenze visibili nelle foto prodotte dalla Parte_1
resistente (cfr. doc. 16, foto da 5 a 7), ritraenti segni sul volto della predetta presumibilmente (art. 2729
c.c.) conseguenti ad un colpo al di sopra del labbro superiore dalla stessa subito e perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti dettagliatamente descritta dalla testimone . Tes_2
Quanto, poi, agli accadimenti del dicembre 2018, il dott. sentito come testimone in Testimone_3
questa causa, ha dichiarato che il certificato medico recante la data del 7/10/2019 (doc. n. 4 di parte resistente) fu firmato da lui, ma faceva riferimento ad una visita effettuata il 20.12.2018 (“quanto io ho constatato il 20.12.2018 risulta dalla cartella clinica relativa alla che io conservavo nel CP_1
mio software dove conservo tutte le cartelle cliniche. Quando la GNa il 20.12.2018 si è CP_1
presentata nel mio ambulatorio io ho registrato nella sua cartella quello che poi ho riportato nel certificato del 2019 (…)”.
Si evince da tale dichiarazione che alla data del 20/12/2018 si presentò Controparte_1 nello studio del medico con una “escoriazione del labbro interno a sx con ematoma Testimone_3 peribuccale (…) riferendo di avere ricevuto un pugno dal compagno”. Il medico, della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, registrò nella cartella della paziente tale dato e lo riportò poi nel certificato del 2019.
Deve ora osservarsi che la dichiarazione de relato actoris circa l'eziologia dei segni sul labbro visti dal testimone ( disse al dott. di essere stata colpita dal Tes_3 Controparte_1 Testimone_3
marito), annotata dal medico nella cartella clinica relativa alla e poi riportata nel Parte_2
certificato del 7/10/2019 (cfr. doc. 4 cit.), deve essere letta alla luce sia della pacifica esistenza di una contusione sul volto di al mese di dicembre 2018 (cfr. l'allegazione Controparte_1
contenuta nella stessa memoria integrativa del ricorrente: “a dicembre 2018 la IG.ra , che CP_1
era solita dormire con il figlio, prese da questi una testata mentre si muoveva nel letto. Riportò una piccola contusione. Non è mai stata maltrattata o malmenata dal marito”), sia della inverosimiglianza pagina 7 di 19 della allegazione del ricorrente circa l'eziologia della contusione in discorso (è inverosimile, infatti, che un bambino dia una testata al genitore provocando un'escoriazione ed un ematoma della portata osservata dal medico), sia, infine, della circostanza per cui negli scritti conclusivi della parte ricorrente l'eziologia della contusione sul volto della resistente viene ricondotta, sia pur dubitativamente, non più alla testata del figlio bensì ad un “impatto tra arto superiore (mano o pugno) del GN e il Pt_1 volto della GNa , ma come difesa (e non come offesa)”. CP_1
Il Collegio osserva che tali elementi istruttori (l'esistenza della contusione sul volto della resistente a dicembre 2018, il comportamento processuale della parte ricorrente consistito nell'offrire due diverse spiegazioni eziologiche di tale contusione, la prima - la testata del figlio - inverosimile e la seconda - l'
“impatto difensivo” tra mano o pugno del marito ed il volto della moglie - indimostrata) consentono d'inferire che nel mese di dicembre 2018 fu percossa dal marito e riportò Controparte_1
l'escoriazione e l'ematoma osservati dal dottor ed indicati nel documento 4 di parte resistente. Tes_3
Quanto all'episodio del giugno 2018 dedotto dalla resistente, invece, esso non può ritenersi provato, atteso che l'unico testimone sentito sul punto ( , interrogato sul capitolo 22 di parte Testimone_4
resistente, ha dichiarato di ricordare solo che nel mese di giugno 2018 sentì dei rumori nell'androne che attirarono la sua attenzione e uscito dal suo appartamento vide i coniugi . Consegue Parte_3
da tanto che, pur essendo desumibile dalle dichiarazioni del teste che, verosimilmente, vi fosse una lite in atto tra i coniugi nella circostanza in esame (non comprendendosi altrimenti che tipo di rumori avesse udito il testimone, giacché è pacifico che i coniugi non stessero compiendo attività rumorose di sorta), non può ritenersi provato che nel giugno 2018 fu colpita Controparte_1
ripetutamente al volto e con calci al corpo, come allegato dalla parte e che a tali colpi conseguirono i segni sul suo volto ritratti nelle foto prodotte (doc. 16, foto da 1 a 4).
Giova evidenziare, a questo punto, che non può attribuirsi rilevanza ai certificati medici ed alle foto prodotte in questo giudizio da , a dimostrazione di lesioni a lui causate dalle aggressioni Parte_1
della moglie (cfr. doc.i. 27 e 28 di parte ricorrente), come dedotto dal ricorrente, in quanto, innanzitutto, non v'è prova di una riferibilità causale di tali segni sul corpo del ricorrente ad un'aggressione di in danno dell'odierno ricorrente (piuttosto che, per Controparte_1 esempio, ad un'attività difensiva della stessa); in secondo luogo nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si riferisce all'episodio di “fine ottobre 2018”, data in cui, come sopra anticipato, la teste ha dedotto di aver visto “ che dava dei pugni alla ”. Testimone_2 Pt_1 CP_1
Infine, non può assumere rilievo la circostanza per cui all'appuntato sentito come Tes_5
testimone nel presente giudizio, riferì nel giugno 2019 che, a quella data, Controparte_1
non vi fossero stati maltrattamenti fisici e/o psicologici in suo danno ad opera del marito. L'odierna pagina 8 di 19 resistente riferì al milite, in quella sede, solo che “il pretendeva da lei che quando lui tornava Pt_1
a casa la casa doveva essere perfettamente in ordine;
lei mi diceva che le pulizie dovevano essere fatte in maniera maniacale;
aggiungeva che il marito non voleva che quando tornava a casa dal lavoro ci fossero fuori posto i giochi del bambino (…)” (cfr. testimonianza di ). Tes_5
Tale confessione stragiudiziale ad un terzo resa da liberamente Controparte_1
apprezzabile in questo giudizio (art. 2735, comma 1, c.c.), si scontra con le prove documentali ed orali degli episodi di percosse sopra analizzate ed ha una valenza deteriore rispetto ad esse. Pertanto essa non inficia l'accertamento delle percosse mosse da verso , Parte_1 Controparte_1
come sopra effettuato.
Per quanto detto, dunque, tenuto conto dell'efficacia delle violenze fisiche – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – nel determinare l'addebitabilità della separazione all'autore, secondo il consolidato orientamento di legittimità cui in questa sede s'intende dare continuità, la separazione per cui è causa va addebitata a essendosi lo stesso reso autore di (almeno) due episodi di Parte_1
percosse nei confronti della moglie, nell'ottobre e nel dicembre 2018.
2. Con riferimento all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
pagina 9 di 19 Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
In via di ulteriore premessa - metodica - alle statuizioni che seguiranno sull'affidamento ed il collocamento del minore, questo collegio osserva che nella valutazione sulle capacità genitoriali più che le caratteristiche ed i profili di personalità delle parti rilevano le capacità ed attitudini che consentono al genitore di soddisfare gl'interessi protetti del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori (cfr. art. 337, comma 1, c.c.). La c.d. “capacità genitoriale”, dunque, si sostanzia in quel complesso di abilità genitoriali che consentono di offrire risposte adeguate ai bisogni del bambino, di riconoscere i suoi effettivi bisogni affettivi, di contenerne e regolarne gli stati d'animo, di definire limiti e regole, di non offuscare l'immagine dell'altro genitore agli occhi del figlio. I profili di personalità dei genitori rilevano, dunque, solo nella misura in cui inficiano una o più di tali abilità; in una tale eventualità - e cioè nel caso in cui uno o entrambi genitori si mostrino carenti di talune attitudini genitoriali - si tratterà di verificare se la scelta dell'affido condiviso del minore sia quella che comunque consente di meglio tutelare l'interesse del minore, rispetto ad un affido esclusivo o ad un affido eterofamiliare.
Ebbene nel caso di specie dal corposo materiale istruttorio acquisito nel corso del presente giudizio, a prescindere dalle valutazioni in atti relative alla personalità delle parti - a cui va attribuito un “peso” contenuto nei termini sopra indicati - si evince per quanto qui interessa (le capacità genitoriali delle parti) che “ (…) possieda buone risorse e capacità relative alla sensibilità e alla Parte_1 responsività, intese come capacità di riconoscere i bisogni del figlio e di fornirgli cure adeguate (…) I limiti di questo padre sono sostanzialmente riconducibili ad un vissuto di inadeguatezza soggettivamente percepita che lo spinge ad iperattivarsi sul piano cognitivo a scapito dell'ambito emotivo. Frequentemente appare concentrato su di sé (…) nel tentativo di mascherare il senso di inadeguatezza ma mantiene una buona capacità di analisi di sé e dell'altro, descrivendo le sue criticità con buona consapevolezza (…) non comprende i reali e profondi bisogni del Parte_4
figlio, non riconosce le sue sofferenze che nega essere presenti se non quando viene nominato il padre.
pagina 10 di 19 Non è minimamente consapevole degli esiti dei suoi comportamenti nello sviluppo del figlio (…) Le denunce della madre, purtroppo, hanno sempre spostato l'attenzione dei diversi professionisti sulla dubbia figura del padre. Il reale disagio del minore, coinvolto pesantemente dalla madre nel proprio vissuto, è stato sottovalutato” (cfr. conclusioni della CTU pagg. 33 e 34).
Il Collegio - ferma la condivisibilità delle osservazioni della CTU, alla luce della metodologia scientifica seguita, della non riscontrabilità di vizi logici tra il materiale analizzato dal CTU e le conclusioni a cui la dott.ssa è pervenuta e, infine, delle risposte fornite ai CTP e dei Persona_1 chiarimenti forniti all'udienza del 25/1/2023 - ritiene, tuttavia, che le valutazioni del CTU non restituiscano adeguato rilievo alla capacità di cura ed accudimento della madre rispetto ai bisogni di base del figlio, che pure rappresenta una “abilità” genitoriale la cui esistenza emerge chiaramente dall'osservazione effettuata dai servizi sociali (cfr. le valutazioni delle capacità genitoriali allegate alla relazione dei Servizi sociali del 14/9/2020) e dallo stesso narrato del padre che la CTU riporta nella relazione (cfr. pag. 13 della consulenza: “anche era meravigliosa con il bambino. “Io ero CP_1
tranquillissimo quando il bambino era con lei, sembrava fosse naturale per lei fare la madre, era sempre estremamente tranquilla nel prendersi cura di lui”. Si sentiva nato con la camicia per il fatto di avere una compagna così brava nel fare la madre, tanto che ammette di averle lasciato accudire
pressoché da sola nel primo anno e mezzo”). È pacifico, peraltro, che fino alla frattura del P_
rapporto affettivo tra le parti in causa fosse proprio la madre ad occuparsi prevalentemente delle necessità del figlio, essendo il padre molto assorbito dalla sua attività professionale.
Pertanto, ritiene il Collegio che in adesione alle domande delle parti ricorrente e resistente e conformemente alle conclusioni della stessa CTU vada nel caso di specie disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Non sussistono, infatti, i presupposti per disporre un affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, non potendosi - innanzitutto - esprimere un giudizio (totalmente) negativo sulla capacità genitoriali (rectius:
“sulle” abilità genitoriali) dei genitori e neppure per stabilire un affidamento del minore eterofamiliare, che avrebbe quale unico effetto quello di deresponsabilizzare i genitori dalle scelte concernenti il figlio minore ed implementerebbe ulteriormente la dialettica delle parti circa le responsabilità di terzi, diversi da loro stessi (a seconda dei casi: la moglie, il marito, i servizi sociali), circa le condizioni emotive e di salute del figlio.
La conflittualità presente tra le parti, ritiene il collegio, deve trovare un temperamento nell'attività dei
Servizi sociali (non avendo fondamento normativo la nomina di un coordinatore genitoriale in mancanza di una domanda comune delle parti) a cui va rimesso:
pagina 11 di 19 - il compito di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo del minore, di sostenere il nucleo anche mediante un educatore e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- il compito di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali (le parti saranno libere di seguire i percorsi di ausilio alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali anche presso professionisti privati con comprovata specializzazione ed esperienza nel supporto alla genitorialità);
- il compito di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore;
- il compito di suggerire ai genitori le attività di supporto utili al figlio minore per fronteggiare le conseguenze dolorose sullo stesso della separazione elevatamente conflittuale tra loro (valutazione neuropsichiatrica, supporto psicologico, implementazione del tempo da trascorrere con i pari o in attività extrascolastiche etc.). In caso di incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise all'esito dei suggerimenti dei Servizi sociali, entro il termine di 10 giorni, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla sua salute fisiopsichica saranno assunte direttamente dai Servizi sociali.
Tale ultima prescrizione, osserva il collegio, implica una forma di affidamento eterofamiliare del minore - limitato alle decisioni relative alla salute - condizionato all'incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise. Ciò in una materia, la salute del minore, che non tollera ritardi di sorta, a fronte del livello di accanimento conflittuale manifestato dai genitori tra loro nel presente giudizio, che non può ridondare in danno della salute del minore stesso.
Quanto al collocamento del minore, il Collegio osserva che nel caso di specie vanno valorizzate le caratteristiche personali positive dei genitori che emergono dagli atti di causa, piuttosto che quelle negative - incidentalmente, si osserva, le stesse che presumibilmente hanno ravvisato sussistere le stesse parti nel momento in cui hanno desiderato il concepimento di un figlio con il partner.
Conseguentemente, avendo i genitori caratteristiche diverse e complementari, come desumibili dagli atti di causa (da un lato l'evidente affettività della madre nei confronti del figlio e la sua capacità e predisposizione a soddisfarne i bisogni di base e dall'altro la capacità del padre di stimolare il processo di crescita del figlio in senso propositivo e attivo), deve essere garantito al figlio un collocamento paritario presso l'uno e l'altro genitore.
All'uopo il Collegio osserva che il regime suggerito dalla CTU (settimane alternate presso l'uno e l'altro genitore) sconta il limite di impedire al figlio di frequentare l'altro genitore per una intera settimana.
pagina 12 di 19 Da questo punto di vista, invece, il regime suggerito dal curatore speciale del minore si appalesa maggiormente garantista dell'interesse del figlio ad un contatto congruo, ma allo stesso tempo frequente, con entrambi i genitori. L'attuazione di tale regime, tuttavia, richiede un accordo tra le parti, anche con la mediazione del Servizio sociale, per trasporre in un calendario precisamente delineato i tempi di collocamento del figlio presso l'uno e l'altro genitore, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e della compatibilità di tali impegni con i tempi da dedicare alla cura del figlio.
In mancanza di accordo, da raggiungere entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente sentenza, il collocamento del figlio presso i genitori sarà, dunque, così disciplinato come segue.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza), dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE).
Conseguentemente la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza), dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al
CRE).
Nei giorni di non pertinenza i genitori si asterranno dall'effettuare più di una breve telefonata giornaliera per avere notizie del figlio.
Entrambi i genitori potranno poi trascorrere con il figlio tre giorni datante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio, con impegno per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro eventuali impedimenti, almeno 15 giorni prima delle predette vacanze;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 aprile il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con il figlio;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con il figlio, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta il 30 aprile.
La permanenza con il figlio in ogni altra festività sarà disciplinata secondo la regola dell'alternanza.
pagina 13 di 19 3. Circa il mantenimento del figlio minore, va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In particolare, poi, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sull'altro genitore. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando anche la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib
Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali di Parte_1
svolgente la professione di avvocato libero professionista, dalle dichiarazioni dei redditi da lui depositate si evince la percezione di un reddito netto (“reddito netto” – “imposta sostitutiva”) nell'anno
2019 pari ad euro 12933,00, nel 2020 pari ad euro 4.097,00 e nel 2021 pari ad euro 16390,00.
La parte risulta poi proprietaria di un immobile ad uso ufficio, per l'acquisto del quale ha stipulato un mutuo di euro 35.000,00 e corrisponde ratei di mutuo mensili per euro 180,00, di un immobile ad uso abitativo per l'acquisto del quale ha stipulato un mutuo ipotecario di euro 230.000,00 e corrisponde ratei di mutuo mensili pari ad euro 862,00 e di un'autovettura acquistata il 14.09.2021 per la cifra di €
24.200,00, pagata per euro 9.000,00 con la permuta di altra automobile e per euro 15.200,00 con un finanziamento d'importo complessivo pari ad euro 19.843,12 per la restituzione del quale corrisponde rate mensili di € 267,71.
risulta, infine, titolare di un conto corrente con saldo negativo al 28/3/2023 e titolare di Parte_1
alcune polizze assicurative per le quali versa i relativi premi (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
pagina 14 di 19 Per quanto concerne, invece, le condizioni reddituali e patrimoniali di , dalla Controparte_1
documentazione depositata dalla parte si evince la percezione di un reddito netto annuo, da parte della stessa, nel 2019 pari ad euro 4.896,15, nel 2020 pari ad euro 4728,31 comprensivi di reddito di cittadinanza, nel 2021 pari ad euro 53709,28 comprensivi di reddito di cittadinanza e nel 2022 pari ad euro 2.366,86, oltre euro 650,00 quale reddito di cittadinanza.
La parte non risulta proprietaria di beni immobili, mentre è proprietaria di una Fiat Panda immatricolata nel 2015 e di un conto corrente con un saldo attivo al 22/3/2023 pari ad euro 11943,00.
[...]
ha poi documentato di essere onerata del pagamento di un canone di locazione mensile CP_1
agevolato e di beneficiare di misure a sostegno del reddito.
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei genitori come dichiarate e della disparità fra le stesse, b) della presumibile (art. 2729 c.c.) non attendibilità delle dichiarazioni di atteso che il reddito netto dallo stesso dichiarato non pare poter Parte_1
giustificare le spese fisse mensili della parte sopra indicate - a cui va aggiunto il contributo al mantenimento per il figlio e gli esborsi per le eIGenze personali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di sua proprietà, c) delle presumibili concrete potenzialità reddituali di
, in considerazione della sua giovane età, delle notorie condizioni locali del Controparte_1
mercato del lavoro, delle sue pregresse specifiche esperienze lavorative (parrucchiera) e della collocazione del figlio minore in modo paritario anche presso il padre, d) della percezione per l'intero dell'importo dell'assegno unico universale per i figli da parte della madre, come di seguito disposto, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio con la somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall' al mese di settembre di ogni anno, Org_1
da versare a entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese Controparte_1
straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per il figlio. Controparte_1
4. Con riferimento, poi, alla domanda formulata da di porre a carico del Controparte_1 marito l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, va premesso in diritto che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questione sono che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri (cfr. art. 156, comma 1, c.c.). La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di pagina 15 di 19 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi. Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, anche presumibili in considerazione del tenore di vita dell'odierno ricorrente e della sproporzione tra esse, essendo la parte economicamente più forte, b) della pacifica capacità lavorativa della Parte_1 resistente e dell'impossibilità di porre a carico del marito l'onere di contribuire al mantenimento della moglie in una misura che ella stessa potrebbe procurarsi autonomamente in considerazione della notoria situazione del mercato lavorativo territoriale e della sua capacità lavorativa generica e specifica
(parrucchiera), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della moglie mediante la corresponsione in suo favore dell'importo mensile di euro
200,00, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
pagina 16 di 19 5. Quanto, infine, alle istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, non ammesse e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse non sono rilevanti in relazione alle questioni ed alle rationes decidendi sottese alle statuizioni contenute nel presente provvedimento e pertanto non vanno ammesse.
6. Le spese di lite, in ragione della soccombenza di rispetto alla domanda di addebito Parte_1
della separazione e del principio di causalità della lite - avendo insistito in Controparte_1
via principale sulla domanda di affido esclusivo del figlio minore rinunciata solo all'esito dell'espletamento della CTU e su pretese economiche francamente eccessive -, vanno integralmente compensate. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in pari data, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente, e per questa dell'erario essendo
[...]
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del CP_1
COA di Ravenna del 29/10/2019, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2958/2019 R.G., così provvede:
a) addebita la separazione dei coniugi a;
Parte_1
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori secondo il regime suggerito dal curatore speciale del minore nelle conclusioni sopra riportate e l'accordo delle parti, anche con la mediazione del servizio sociale;
c) in mancanza di accordo da perfezionarsi entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente sentenza il collocamento del figlio presso i genitori sarà disciplinato come segue:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza) dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE);
- conseguentemente la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza) dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al
CRE);
pagina 17 di 19 - entrambi i genitori potranno poi trascorrere con il figlio tre giorni datante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio, con impegno per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro eventuali impedimenti, almeno 15 giorni prima delle predette vacanze;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 aprile il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con il figlio;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con il figlio, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta il 30 aprile;
- la permanenza con il figlio in ogni altra festività sarà disciplinata secondo la regola dell'alternanza;
d) assegna ai Servizi sociali i seguenti compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo del minore, di sostenere il nucleo anche mediante un educatore e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali (le parti saranno libere di seguire i percorsi di ausilio alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali anche presso professionisti privati con comprovata specializzazione ed esperienza nel supporto alla genitorialità);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore;
- di suggerire ai genitori le attività di supporto utili al figlio minore per fronteggiare le conseguenze dolorose sullo stesso della separazione elevatamente conflittuale tra loro (valutazione neuropsichiatrica, supporto psicologico, implementazione del tempo da trascorrere con i pari o in attività extrascolastiche etc.);
e) dispone che in caso di incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise all'esito dei suggerimenti dei Servizi sociali, entro il termine di 10 giorni, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute fisiopsichica dello stesso saranno assunte direttamente dai Servizi sociali;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma Parte_1 mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall' al mese di settembre di ogni anno, da versare a Org_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il CP_1 protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
percepirà per l'intero Controparte_1
l'importo dell'assegno unico universale per il figlio;
pagina 18 di 19 g) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la Parte_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
h) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 20/6/2023, definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente e per quest'ultima dell'erario essendo provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù Controparte_1
di delibera del COA di Ravenna del 29/10/2019, nella misura della metà;
i) provvede con separati decreti alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti resistente ed intervenuto ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
COA di Ravenna, rispettivamente, del 29/10/2019 e del 24/11/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/ 2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio dell'8/2/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2958/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Farini e Parte_1 C.F._1
Paola Patuelli, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), corso G. Mazzini n. 69, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ester Anna Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica n.
11, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 29/10/2019
RESISTENTE
E
, nato a Ravenna il [...], in [...] curatore speciale del minore Controparte_2
avv. Piera Calandrini presso il cui studio è domiciliato in Ravenna, via Corrado Ricci n. 29, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
24/11/2022
pagina 1 di 19
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “si chiede al Tribunale di Ravenna, preso atto che la separazione personale dei Parte_1
coniugi e è stata pronunciata dal Tribunale di Ravenna Parte_1 CP_1 CP_1
con sentenza parziale n. 499/2022 in data 08/09/2022 pubblicata in data 14/09/2022, passata in giudicato,
1. di respingere ogni pretesa di parte resistente di addebito nei confronti del GN , e Parte_1
di mantenimento della moglie separata, perché infondata in fatto e in diritto;
2. di disporre, previa revoca dell'affidamento del minore al servizio sociale ravennate, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre (o, nel caso in Controparte_2
cui il Tribunale ritenga la GNa insufficiente sul piano della capacità Controparte_1
genitoriale, di disporre l'affidamento del minore al padre);
3. di prendere atto della volontà delle Parti di sottoporre i loro rapporti all'attenzione di un coordinatore genitoriale (individuato dal ricorrente nella persona della dott.ssa di Testimone_1
Ferrara) cui conferire il compito di facilitare, nell'esclusivo interesse del minore, le relazioni tra i genitori e tra ciascun genitore ed il figlio, e di nominare, per tale ufficio, il professionista individuato dalle Parti o, in caso di loro disaccordo, quello che il Tribunale riterrà più idoneo al caso;
con spese del coordinatore genitoriale a carico dei genitori, in ragione della metà per ciascuno;
4. di disporre che:
a) il padre tenga con sé il figlio con le seguenti modalità:
I) tutti i fine settimana del mese - eccettuato l'ultimo, che spetterà alla madre - dal giovedì dall'uscita da scuola (o dall'uscita dal CRE nel periodo estivo) sino al lunedì mattina (o, in alternativa, dal venerdì pomeriggio al martedì mattina);
II) le giornate dal martedì dall'uscita da scuola (o dall'uscita dal CRE nel periodo estivo) sino al venerdì mattina nell'ultima settimana del mese che si concluderà con il fine settimana di permanenza di presso la madre;
P_
b) i genitori si dividano a metà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando tra di loro, di anno in anno, il periodo comprendente il Natale e quello comprendente il Capodanno ed il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e che trascorra con ciascun genitore un periodo di due P_
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
pagina 2 di 19
5. di ridurre l'assegno di mantenimento per il minore corrisposto alla madre, e posto a carico del padre, in misura proporzionale al nuovo assetto di collocazione del minore conseguente a quanto sarà disposto sub punto 2 che precede, e dunque, di rideterminarlo in minus nell'importo di € 200,00 mensili, ovvero in quello ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici , Org_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
6. di disporre che i genitori contribuiscano alle spese di carattere straordinario riguardanti il figlio
, in misura del 50% ciascuno. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”; per : “1) Addebitare la separazione al IG. . Controparte_1 Parte_1
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione presso la P_
madre.
3) Regolamentare il diritto di visita paterno, disponendo una graduale ripresa dei rapporti padre e figlio, sotto il monitoraggio del Servizio Sociale.
4) Disporre che venga seguito da uno psicologo del S.S.N., che gli possa fornire un adeguato P_
supporto.
5) Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio Pt_1
mediante il versamento alla IG.ra , in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 della somma di € 1.200,00 (€ 500,00 per la madre ed € 700,00 per il figlio), o di quella diversa somma che risulterà adeguata, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo
Org_ gli indici oltre al pagamento per intero delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
6) Stabilire che l'assegno unico universale spetterà per intero alla IG.ra . CP_1
7) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”; per il Curatore speciale del minore: “1) affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) collocazione del minore presso l'uno e presso l'altro genitore, tenuto conto degli impegni lavorativi di questi ultimi e della compatibilità di tali impegni con i tempi da dedicare alla cura del figlio.
A titolo puramente indicativo, potrebbe restare presso il padre: P_
- per due settimane al mese, dal giovedì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese, dal venerdì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al giovedì (con accompagnamento la mattina a scuola).
pagina 3 di 19 Conseguentemente, potrebbe restare presso la madre: P_
- per due settimane al mese, dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al giovedì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese, dal lunedì (al rientro dalla scuola) sino al venerdì (con accompagnamento la mattina a scuola);
- per una settimana al mese dal giovedì (al rientro dalla scuola) sino al lunedì (con accompagnamento la mattina a scuola).
Possibilità di una breve telefonata giornaliera, ad esempio verso l'ora di cena, quando il figlio si trova collocato presso l'altro genitore, al solo fine di un saluto e di ascoltare l'andamento della giornata da parte del bambino.
3) Monitoraggio dei Servizi Sociali e di un Educatore sul nucleo familiare qualora non venga demandata ad un Coordinatore genitoriale la guida/controllo all'attuazione del programma stabilito dal Tribunale per la gestione del minore da parte dei genitori.
Demandare a tali figure di riferimento l'individuazione di uno psicologo dell'età evolutiva infantile a supporto del piccolo , qualora ritenuto necessario. P_
4) Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore, ci si rimette a giustizia, tenuto conto dei redditi aggiornati delle parti, nonché delle rispettive condizioni economico-patrimoniali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/9/2019 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con cui contrasse matrimonio a Ravenna, il 2/9/2017, iscritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, atto n. 182, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nato il figlio P_
, il 19/6/2015.
[...]
Con memoria difensiva depositata in data 23/10/2019 si è costituita in giudizio Controparte_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che l'intollerabilità della
[...]
prosecuzione della convivenza con il marito venisse addebitata a questi e che, comunque, venissero disposte condizioni accessorie della separazione diverse da quelle indicate dal ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e le parti hanno successivamente integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, disposta una CTU sulle capacità genitoriali, pronunciata la sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti e rimessa la causa sul ruolo, nominato il curatore speciale del minore in ragione dell'elevata pagina 4 di 19 conflittualità delle parti e della ritenuta incapacità temporanea dei genitori di rappresentare adeguatamente gli interessi del figlio minorenne, espletato l'interrogatorio formale della parte resistente, acquisite informazioni dalla psicologa presso il servizio di Organizzazione_2
circa le relazioni dalla stessa effettuate inerenti ai profili di personalità ed alla capacità
[...]
genitoriale delle parti e sentita a chiarimenti la CTU, rimessa la causa in decisione al collegio con ordinanza del 27/2/203 e rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 10/3/2023 a seguito di istanza avanzata dal Curatore speciale del minore in data 8/3/2023, assegnato termine alle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni - a seguito di istanza congiunta delle parti di sospensione del processo ai sensi dell'art. 296
c.p.c. -, acquisite plurime relazioni dei Servizi sociali e documentazione varia, entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno ritualmente precisato le conclusioni come sopra riportate dinanzi allo scrivente giudice relatore - divenuto assegnatario del procedimento nelle more del giudizio
- e, con ordinanza depositata in data 15/5/2023, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da Parte_1 Controparte_1
va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la
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contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass.
n.6997/2018; Cass. n.7321/2005). Le violenze fisiche, infatti, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
pagina 5 di 19 irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie ha dedotto che la causa dell'intollerabilità della Controparte_1 prosecuzione della convivenza con il coniuge fosse da ravvisarsi nell'atteggiamento prevaricatorio e violento tenuto dal marito nei suoi confronti, talvolta anche in presenza del figlio minore, sfociato ripetutamente in atti di aggressione verbale e fisica.
In particolare, ai fini dell'economia della presente decisione e quale ragione più liquida del decidere,
l'odierna resistente ha dedotto di essere stata colpita dal marito con pugni al volto in almeno tre diverse occasioni: giugno, ottobre e dicembre del 2018.
A riprova di tali allegazioni ha prodotto 7 foto che la ritraggono con il volto ed il labbro tumefatto (cfr. doc. 16 di parte resistente). Precisamente, stando alle allegazioni della odierna resistente, 4 di tali foto sarebbero relative alle conseguenze dei colpi a lei inferti dal marito nel giugno 2018 (cfr. doc. 16 cit., foto da 1 a 4) e 3 foto ritrarrebbero, invece, l'esito dei colpi subiti alla fine del mese di ottobre 2018, sempre ad opera dell'odierno ricorrente (cfr. foto da 5 a 7, sub doc. 16 cit.).
Quale prova documentale delle percosse subite nel corso del mese di dicembre dell'anno 2018
ha, invece, prodotto un certificato medico (doc. 4 di parte resistente), in cui Controparte_1 si legge “dichiaro che il soggetto, mia assistita da molti anni, si è presentata nel mio studio il gg
20/12/2028 presentando escoriazione del labbro interno a sx con ematoma peribuccale lamenta dolore al collo e periscapolare con prognosi gg 10 s.c. riferendo di aver ricevuto un pugno dal compagno
(…)”.
ha contestato le allegazioni avversarie, deducendo, anzi, che fosse stata la moglie ad Parte_1 avere un contegno estremamente irascibile nei suoi confronti. In particolare, circa l'episodio riferito dalla controparte del dicembre 2018, ha dedotto che “a dicembre 2018 la IG.ra , che era CP_1
solita dormire con il figlio, prese da questi una testata mentre si muoveva nel letto. Riportò una piccola contusione. Non è mai stata maltrattata o malmenata dal marito” (cfr. memoria integrativa della parte ricorrente).
Il Collegio osserva, ora, che rispetto alle riferite percosse patite dalla resistente ad opera del ricorrente nell'ottobre 2018, la teste ha dichiarato nel presente giudizio che, a fine ottobre Testimone_2
2018, nel mentre era sotto casa dell'amica , vide, alzando lo sguardo verso Controparte_1
l'appartamento delle parti sito al terzo piano, “ che dava dei pugni alla;
c'era la Pt_1 CP_1
pagina 6 di 19 porta finestra della veranda aperta e loro erano a cavallo della porta finestra. Io da terra ho visto che la picchiava. Ho sentito urlare, poi loro due sono rientrati in casa e io non ho più visto Pt_1
nulla. Non avevo il telefono con me per cui non ho potuto chiamare subito;
arrivata a casa, ho CP_1
chiamato al telefono ma lei non mi ha mai risposto per circa 10 giorni, per cui ho desistito. Io CP_1
non ho mai visto con quei lividi in faccia come ho visto ora nelle foto. Preciso che nella CP_1
piazzetta dove ero io tutti hanno sentito urlare, anche i negozianti, ma nessuno ha chiamato la polizia
(…)”.
Tali dichiarazioni, della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni oggettive o soggettive per dubitare, consentono di ritenere provato che nell'ottobre 2018 fu vittima di percosse Controparte_1
da parte di che le procurarono quelle conseguenze visibili nelle foto prodotte dalla Parte_1
resistente (cfr. doc. 16, foto da 5 a 7), ritraenti segni sul volto della predetta presumibilmente (art. 2729
c.c.) conseguenti ad un colpo al di sopra del labbro superiore dalla stessa subito e perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti dettagliatamente descritta dalla testimone . Tes_2
Quanto, poi, agli accadimenti del dicembre 2018, il dott. sentito come testimone in Testimone_3
questa causa, ha dichiarato che il certificato medico recante la data del 7/10/2019 (doc. n. 4 di parte resistente) fu firmato da lui, ma faceva riferimento ad una visita effettuata il 20.12.2018 (“quanto io ho constatato il 20.12.2018 risulta dalla cartella clinica relativa alla che io conservavo nel CP_1
mio software dove conservo tutte le cartelle cliniche. Quando la GNa il 20.12.2018 si è CP_1
presentata nel mio ambulatorio io ho registrato nella sua cartella quello che poi ho riportato nel certificato del 2019 (…)”.
Si evince da tale dichiarazione che alla data del 20/12/2018 si presentò Controparte_1 nello studio del medico con una “escoriazione del labbro interno a sx con ematoma Testimone_3 peribuccale (…) riferendo di avere ricevuto un pugno dal compagno”. Il medico, della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, registrò nella cartella della paziente tale dato e lo riportò poi nel certificato del 2019.
Deve ora osservarsi che la dichiarazione de relato actoris circa l'eziologia dei segni sul labbro visti dal testimone ( disse al dott. di essere stata colpita dal Tes_3 Controparte_1 Testimone_3
marito), annotata dal medico nella cartella clinica relativa alla e poi riportata nel Parte_2
certificato del 7/10/2019 (cfr. doc. 4 cit.), deve essere letta alla luce sia della pacifica esistenza di una contusione sul volto di al mese di dicembre 2018 (cfr. l'allegazione Controparte_1
contenuta nella stessa memoria integrativa del ricorrente: “a dicembre 2018 la IG.ra , che CP_1
era solita dormire con il figlio, prese da questi una testata mentre si muoveva nel letto. Riportò una piccola contusione. Non è mai stata maltrattata o malmenata dal marito”), sia della inverosimiglianza pagina 7 di 19 della allegazione del ricorrente circa l'eziologia della contusione in discorso (è inverosimile, infatti, che un bambino dia una testata al genitore provocando un'escoriazione ed un ematoma della portata osservata dal medico), sia, infine, della circostanza per cui negli scritti conclusivi della parte ricorrente l'eziologia della contusione sul volto della resistente viene ricondotta, sia pur dubitativamente, non più alla testata del figlio bensì ad un “impatto tra arto superiore (mano o pugno) del GN e il Pt_1 volto della GNa , ma come difesa (e non come offesa)”. CP_1
Il Collegio osserva che tali elementi istruttori (l'esistenza della contusione sul volto della resistente a dicembre 2018, il comportamento processuale della parte ricorrente consistito nell'offrire due diverse spiegazioni eziologiche di tale contusione, la prima - la testata del figlio - inverosimile e la seconda - l'
“impatto difensivo” tra mano o pugno del marito ed il volto della moglie - indimostrata) consentono d'inferire che nel mese di dicembre 2018 fu percossa dal marito e riportò Controparte_1
l'escoriazione e l'ematoma osservati dal dottor ed indicati nel documento 4 di parte resistente. Tes_3
Quanto all'episodio del giugno 2018 dedotto dalla resistente, invece, esso non può ritenersi provato, atteso che l'unico testimone sentito sul punto ( , interrogato sul capitolo 22 di parte Testimone_4
resistente, ha dichiarato di ricordare solo che nel mese di giugno 2018 sentì dei rumori nell'androne che attirarono la sua attenzione e uscito dal suo appartamento vide i coniugi . Consegue Parte_3
da tanto che, pur essendo desumibile dalle dichiarazioni del teste che, verosimilmente, vi fosse una lite in atto tra i coniugi nella circostanza in esame (non comprendendosi altrimenti che tipo di rumori avesse udito il testimone, giacché è pacifico che i coniugi non stessero compiendo attività rumorose di sorta), non può ritenersi provato che nel giugno 2018 fu colpita Controparte_1
ripetutamente al volto e con calci al corpo, come allegato dalla parte e che a tali colpi conseguirono i segni sul suo volto ritratti nelle foto prodotte (doc. 16, foto da 1 a 4).
Giova evidenziare, a questo punto, che non può attribuirsi rilevanza ai certificati medici ed alle foto prodotte in questo giudizio da , a dimostrazione di lesioni a lui causate dalle aggressioni Parte_1
della moglie (cfr. doc.i. 27 e 28 di parte ricorrente), come dedotto dal ricorrente, in quanto, innanzitutto, non v'è prova di una riferibilità causale di tali segni sul corpo del ricorrente ad un'aggressione di in danno dell'odierno ricorrente (piuttosto che, per Controparte_1 esempio, ad un'attività difensiva della stessa); in secondo luogo nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si riferisce all'episodio di “fine ottobre 2018”, data in cui, come sopra anticipato, la teste ha dedotto di aver visto “ che dava dei pugni alla ”. Testimone_2 Pt_1 CP_1
Infine, non può assumere rilievo la circostanza per cui all'appuntato sentito come Tes_5
testimone nel presente giudizio, riferì nel giugno 2019 che, a quella data, Controparte_1
non vi fossero stati maltrattamenti fisici e/o psicologici in suo danno ad opera del marito. L'odierna pagina 8 di 19 resistente riferì al milite, in quella sede, solo che “il pretendeva da lei che quando lui tornava Pt_1
a casa la casa doveva essere perfettamente in ordine;
lei mi diceva che le pulizie dovevano essere fatte in maniera maniacale;
aggiungeva che il marito non voleva che quando tornava a casa dal lavoro ci fossero fuori posto i giochi del bambino (…)” (cfr. testimonianza di ). Tes_5
Tale confessione stragiudiziale ad un terzo resa da liberamente Controparte_1
apprezzabile in questo giudizio (art. 2735, comma 1, c.c.), si scontra con le prove documentali ed orali degli episodi di percosse sopra analizzate ed ha una valenza deteriore rispetto ad esse. Pertanto essa non inficia l'accertamento delle percosse mosse da verso , Parte_1 Controparte_1
come sopra effettuato.
Per quanto detto, dunque, tenuto conto dell'efficacia delle violenze fisiche – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – nel determinare l'addebitabilità della separazione all'autore, secondo il consolidato orientamento di legittimità cui in questa sede s'intende dare continuità, la separazione per cui è causa va addebitata a essendosi lo stesso reso autore di (almeno) due episodi di Parte_1
percosse nei confronti della moglie, nell'ottobre e nel dicembre 2018.
2. Con riferimento all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
pagina 9 di 19 Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
In via di ulteriore premessa - metodica - alle statuizioni che seguiranno sull'affidamento ed il collocamento del minore, questo collegio osserva che nella valutazione sulle capacità genitoriali più che le caratteristiche ed i profili di personalità delle parti rilevano le capacità ed attitudini che consentono al genitore di soddisfare gl'interessi protetti del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori (cfr. art. 337, comma 1, c.c.). La c.d. “capacità genitoriale”, dunque, si sostanzia in quel complesso di abilità genitoriali che consentono di offrire risposte adeguate ai bisogni del bambino, di riconoscere i suoi effettivi bisogni affettivi, di contenerne e regolarne gli stati d'animo, di definire limiti e regole, di non offuscare l'immagine dell'altro genitore agli occhi del figlio. I profili di personalità dei genitori rilevano, dunque, solo nella misura in cui inficiano una o più di tali abilità; in una tale eventualità - e cioè nel caso in cui uno o entrambi genitori si mostrino carenti di talune attitudini genitoriali - si tratterà di verificare se la scelta dell'affido condiviso del minore sia quella che comunque consente di meglio tutelare l'interesse del minore, rispetto ad un affido esclusivo o ad un affido eterofamiliare.
Ebbene nel caso di specie dal corposo materiale istruttorio acquisito nel corso del presente giudizio, a prescindere dalle valutazioni in atti relative alla personalità delle parti - a cui va attribuito un “peso” contenuto nei termini sopra indicati - si evince per quanto qui interessa (le capacità genitoriali delle parti) che “ (…) possieda buone risorse e capacità relative alla sensibilità e alla Parte_1 responsività, intese come capacità di riconoscere i bisogni del figlio e di fornirgli cure adeguate (…) I limiti di questo padre sono sostanzialmente riconducibili ad un vissuto di inadeguatezza soggettivamente percepita che lo spinge ad iperattivarsi sul piano cognitivo a scapito dell'ambito emotivo. Frequentemente appare concentrato su di sé (…) nel tentativo di mascherare il senso di inadeguatezza ma mantiene una buona capacità di analisi di sé e dell'altro, descrivendo le sue criticità con buona consapevolezza (…) non comprende i reali e profondi bisogni del Parte_4
figlio, non riconosce le sue sofferenze che nega essere presenti se non quando viene nominato il padre.
pagina 10 di 19 Non è minimamente consapevole degli esiti dei suoi comportamenti nello sviluppo del figlio (…) Le denunce della madre, purtroppo, hanno sempre spostato l'attenzione dei diversi professionisti sulla dubbia figura del padre. Il reale disagio del minore, coinvolto pesantemente dalla madre nel proprio vissuto, è stato sottovalutato” (cfr. conclusioni della CTU pagg. 33 e 34).
Il Collegio - ferma la condivisibilità delle osservazioni della CTU, alla luce della metodologia scientifica seguita, della non riscontrabilità di vizi logici tra il materiale analizzato dal CTU e le conclusioni a cui la dott.ssa è pervenuta e, infine, delle risposte fornite ai CTP e dei Persona_1 chiarimenti forniti all'udienza del 25/1/2023 - ritiene, tuttavia, che le valutazioni del CTU non restituiscano adeguato rilievo alla capacità di cura ed accudimento della madre rispetto ai bisogni di base del figlio, che pure rappresenta una “abilità” genitoriale la cui esistenza emerge chiaramente dall'osservazione effettuata dai servizi sociali (cfr. le valutazioni delle capacità genitoriali allegate alla relazione dei Servizi sociali del 14/9/2020) e dallo stesso narrato del padre che la CTU riporta nella relazione (cfr. pag. 13 della consulenza: “anche era meravigliosa con il bambino. “Io ero CP_1
tranquillissimo quando il bambino era con lei, sembrava fosse naturale per lei fare la madre, era sempre estremamente tranquilla nel prendersi cura di lui”. Si sentiva nato con la camicia per il fatto di avere una compagna così brava nel fare la madre, tanto che ammette di averle lasciato accudire
pressoché da sola nel primo anno e mezzo”). È pacifico, peraltro, che fino alla frattura del P_
rapporto affettivo tra le parti in causa fosse proprio la madre ad occuparsi prevalentemente delle necessità del figlio, essendo il padre molto assorbito dalla sua attività professionale.
Pertanto, ritiene il Collegio che in adesione alle domande delle parti ricorrente e resistente e conformemente alle conclusioni della stessa CTU vada nel caso di specie disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Non sussistono, infatti, i presupposti per disporre un affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, non potendosi - innanzitutto - esprimere un giudizio (totalmente) negativo sulla capacità genitoriali (rectius:
“sulle” abilità genitoriali) dei genitori e neppure per stabilire un affidamento del minore eterofamiliare, che avrebbe quale unico effetto quello di deresponsabilizzare i genitori dalle scelte concernenti il figlio minore ed implementerebbe ulteriormente la dialettica delle parti circa le responsabilità di terzi, diversi da loro stessi (a seconda dei casi: la moglie, il marito, i servizi sociali), circa le condizioni emotive e di salute del figlio.
La conflittualità presente tra le parti, ritiene il collegio, deve trovare un temperamento nell'attività dei
Servizi sociali (non avendo fondamento normativo la nomina di un coordinatore genitoriale in mancanza di una domanda comune delle parti) a cui va rimesso:
pagina 11 di 19 - il compito di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo del minore, di sostenere il nucleo anche mediante un educatore e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- il compito di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali (le parti saranno libere di seguire i percorsi di ausilio alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali anche presso professionisti privati con comprovata specializzazione ed esperienza nel supporto alla genitorialità);
- il compito di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore;
- il compito di suggerire ai genitori le attività di supporto utili al figlio minore per fronteggiare le conseguenze dolorose sullo stesso della separazione elevatamente conflittuale tra loro (valutazione neuropsichiatrica, supporto psicologico, implementazione del tempo da trascorrere con i pari o in attività extrascolastiche etc.). In caso di incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise all'esito dei suggerimenti dei Servizi sociali, entro il termine di 10 giorni, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla sua salute fisiopsichica saranno assunte direttamente dai Servizi sociali.
Tale ultima prescrizione, osserva il collegio, implica una forma di affidamento eterofamiliare del minore - limitato alle decisioni relative alla salute - condizionato all'incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise. Ciò in una materia, la salute del minore, che non tollera ritardi di sorta, a fronte del livello di accanimento conflittuale manifestato dai genitori tra loro nel presente giudizio, che non può ridondare in danno della salute del minore stesso.
Quanto al collocamento del minore, il Collegio osserva che nel caso di specie vanno valorizzate le caratteristiche personali positive dei genitori che emergono dagli atti di causa, piuttosto che quelle negative - incidentalmente, si osserva, le stesse che presumibilmente hanno ravvisato sussistere le stesse parti nel momento in cui hanno desiderato il concepimento di un figlio con il partner.
Conseguentemente, avendo i genitori caratteristiche diverse e complementari, come desumibili dagli atti di causa (da un lato l'evidente affettività della madre nei confronti del figlio e la sua capacità e predisposizione a soddisfarne i bisogni di base e dall'altro la capacità del padre di stimolare il processo di crescita del figlio in senso propositivo e attivo), deve essere garantito al figlio un collocamento paritario presso l'uno e l'altro genitore.
All'uopo il Collegio osserva che il regime suggerito dalla CTU (settimane alternate presso l'uno e l'altro genitore) sconta il limite di impedire al figlio di frequentare l'altro genitore per una intera settimana.
pagina 12 di 19 Da questo punto di vista, invece, il regime suggerito dal curatore speciale del minore si appalesa maggiormente garantista dell'interesse del figlio ad un contatto congruo, ma allo stesso tempo frequente, con entrambi i genitori. L'attuazione di tale regime, tuttavia, richiede un accordo tra le parti, anche con la mediazione del Servizio sociale, per trasporre in un calendario precisamente delineato i tempi di collocamento del figlio presso l'uno e l'altro genitore, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e della compatibilità di tali impegni con i tempi da dedicare alla cura del figlio.
In mancanza di accordo, da raggiungere entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente sentenza, il collocamento del figlio presso i genitori sarà, dunque, così disciplinato come segue.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza), dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE).
Conseguentemente la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza), dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al
CRE).
Nei giorni di non pertinenza i genitori si asterranno dall'effettuare più di una breve telefonata giornaliera per avere notizie del figlio.
Entrambi i genitori potranno poi trascorrere con il figlio tre giorni datante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio, con impegno per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro eventuali impedimenti, almeno 15 giorni prima delle predette vacanze;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 aprile il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con il figlio;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con il figlio, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta il 30 aprile.
La permanenza con il figlio in ogni altra festività sarà disciplinata secondo la regola dell'alternanza.
pagina 13 di 19 3. Circa il mantenimento del figlio minore, va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In particolare, poi, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sull'altro genitore. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando anche la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib
Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali di Parte_1
svolgente la professione di avvocato libero professionista, dalle dichiarazioni dei redditi da lui depositate si evince la percezione di un reddito netto (“reddito netto” – “imposta sostitutiva”) nell'anno
2019 pari ad euro 12933,00, nel 2020 pari ad euro 4.097,00 e nel 2021 pari ad euro 16390,00.
La parte risulta poi proprietaria di un immobile ad uso ufficio, per l'acquisto del quale ha stipulato un mutuo di euro 35.000,00 e corrisponde ratei di mutuo mensili per euro 180,00, di un immobile ad uso abitativo per l'acquisto del quale ha stipulato un mutuo ipotecario di euro 230.000,00 e corrisponde ratei di mutuo mensili pari ad euro 862,00 e di un'autovettura acquistata il 14.09.2021 per la cifra di €
24.200,00, pagata per euro 9.000,00 con la permuta di altra automobile e per euro 15.200,00 con un finanziamento d'importo complessivo pari ad euro 19.843,12 per la restituzione del quale corrisponde rate mensili di € 267,71.
risulta, infine, titolare di un conto corrente con saldo negativo al 28/3/2023 e titolare di Parte_1
alcune polizze assicurative per le quali versa i relativi premi (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
pagina 14 di 19 Per quanto concerne, invece, le condizioni reddituali e patrimoniali di , dalla Controparte_1
documentazione depositata dalla parte si evince la percezione di un reddito netto annuo, da parte della stessa, nel 2019 pari ad euro 4.896,15, nel 2020 pari ad euro 4728,31 comprensivi di reddito di cittadinanza, nel 2021 pari ad euro 53709,28 comprensivi di reddito di cittadinanza e nel 2022 pari ad euro 2.366,86, oltre euro 650,00 quale reddito di cittadinanza.
La parte non risulta proprietaria di beni immobili, mentre è proprietaria di una Fiat Panda immatricolata nel 2015 e di un conto corrente con un saldo attivo al 22/3/2023 pari ad euro 11943,00.
[...]
ha poi documentato di essere onerata del pagamento di un canone di locazione mensile CP_1
agevolato e di beneficiare di misure a sostegno del reddito.
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei genitori come dichiarate e della disparità fra le stesse, b) della presumibile (art. 2729 c.c.) non attendibilità delle dichiarazioni di atteso che il reddito netto dallo stesso dichiarato non pare poter Parte_1
giustificare le spese fisse mensili della parte sopra indicate - a cui va aggiunto il contributo al mantenimento per il figlio e gli esborsi per le eIGenze personali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di sua proprietà, c) delle presumibili concrete potenzialità reddituali di
, in considerazione della sua giovane età, delle notorie condizioni locali del Controparte_1
mercato del lavoro, delle sue pregresse specifiche esperienze lavorative (parrucchiera) e della collocazione del figlio minore in modo paritario anche presso il padre, d) della percezione per l'intero dell'importo dell'assegno unico universale per i figli da parte della madre, come di seguito disposto, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio con la somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall' al mese di settembre di ogni anno, Org_1
da versare a entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese Controparte_1
straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per il figlio. Controparte_1
4. Con riferimento, poi, alla domanda formulata da di porre a carico del Controparte_1 marito l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, va premesso in diritto che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questione sono che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri (cfr. art. 156, comma 1, c.c.). La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di pagina 15 di 19 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi. Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, anche presumibili in considerazione del tenore di vita dell'odierno ricorrente e della sproporzione tra esse, essendo la parte economicamente più forte, b) della pacifica capacità lavorativa della Parte_1 resistente e dell'impossibilità di porre a carico del marito l'onere di contribuire al mantenimento della moglie in una misura che ella stessa potrebbe procurarsi autonomamente in considerazione della notoria situazione del mercato lavorativo territoriale e della sua capacità lavorativa generica e specifica
(parrucchiera), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della moglie mediante la corresponsione in suo favore dell'importo mensile di euro
200,00, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
pagina 16 di 19 5. Quanto, infine, alle istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, non ammesse e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse non sono rilevanti in relazione alle questioni ed alle rationes decidendi sottese alle statuizioni contenute nel presente provvedimento e pertanto non vanno ammesse.
6. Le spese di lite, in ragione della soccombenza di rispetto alla domanda di addebito Parte_1
della separazione e del principio di causalità della lite - avendo insistito in Controparte_1
via principale sulla domanda di affido esclusivo del figlio minore rinunciata solo all'esito dell'espletamento della CTU e su pretese economiche francamente eccessive -, vanno integralmente compensate. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in pari data, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente, e per questa dell'erario essendo
[...]
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del CP_1
COA di Ravenna del 29/10/2019, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2958/2019 R.G., così provvede:
a) addebita la separazione dei coniugi a;
Parte_1
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori secondo il regime suggerito dal curatore speciale del minore nelle conclusioni sopra riportate e l'accordo delle parti, anche con la mediazione del servizio sociale;
c) in mancanza di accordo da perfezionarsi entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente sentenza il collocamento del figlio presso i genitori sarà disciplinato come segue:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza) dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE);
- conseguentemente la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana (a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza) dal giovedì al rientro da scuola (o dal CRE) al martedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la seconda settimana, dal lunedì al rientro da scuola (o dal CRE) al giovedì con accompagnamento a scuola (o al CRE); la terza settimana, dal martedì al rientro da scuola (o dal CRE) al lunedì con accompagnamento a scuola (o al
CRE);
pagina 17 di 19 - entrambi i genitori potranno poi trascorrere con il figlio tre giorni datante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio, con impegno per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro eventuali impedimenti, almeno 15 giorni prima delle predette vacanze;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 aprile il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con il figlio;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con il figlio, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta il 30 aprile;
- la permanenza con il figlio in ogni altra festività sarà disciplinata secondo la regola dell'alternanza;
d) assegna ai Servizi sociali i seguenti compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo del minore, di sostenere il nucleo anche mediante un educatore e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali (le parti saranno libere di seguire i percorsi di ausilio alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali anche presso professionisti privati con comprovata specializzazione ed esperienza nel supporto alla genitorialità);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore;
- di suggerire ai genitori le attività di supporto utili al figlio minore per fronteggiare le conseguenze dolorose sullo stesso della separazione elevatamente conflittuale tra loro (valutazione neuropsichiatrica, supporto psicologico, implementazione del tempo da trascorrere con i pari o in attività extrascolastiche etc.);
e) dispone che in caso di incapacità dei genitori di addivenire a soluzioni condivise all'esito dei suggerimenti dei Servizi sociali, entro il termine di 10 giorni, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute fisiopsichica dello stesso saranno assunte direttamente dai Servizi sociali;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma Parte_1 mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall' al mese di settembre di ogni anno, da versare a Org_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il CP_1 protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
percepirà per l'intero Controparte_1
l'importo dell'assegno unico universale per il figlio;
pagina 18 di 19 g) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la Parte_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
h) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 20/6/2023, definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente e per quest'ultima dell'erario essendo provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù Controparte_1
di delibera del COA di Ravenna del 29/10/2019, nella misura della metà;
i) provvede con separati decreti alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti resistente ed intervenuto ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
COA di Ravenna, rispettivamente, del 29/10/2019 e del 24/11/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/ 2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio dell'8/2/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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