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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1572/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. ZOCCO RAFFAELE;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICIALIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.03.2024, ha proposto impugnazione avverso Parte_1
la sentenza n. 784/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 7.02.2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 6667/2022 emesso dalla
Polizia Locale di in data 22.07.2022 ed elevato per violazione dell'art. 142 comma 8 e 11 CP_1
del C.d.S.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si è costituito il il quale ha Controparte_1
eccepito in primis l'inammissibilità la domanda del , per come rilevata dal primo Giudice, Pt_1
poiché tardiva ex art. 7 del d. lgs 150/2011.
Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1 Con due motivi di gravame, l'appellante ha censurato la prima decisione per aver il Giudice di pace fatto falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c. e, di conseguenza, dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che la notifica del verbale di contestazione n. 6667/2022 si sia perfezionata, per il , in data 10.11.2022 e, di conseguenza, ha ritenuto tardiva Pt_1
l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S., proposta solo in data 24.10.2023, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, l'errore del primo giudice è consistito nell'aver ritenuto perfezionata, ex art. 139 c.p.c., la notifica del verbale di accertamento, nonostante la documentazione versata in atti non sarebbe idonea a fornire la prova in tal senso. In particolare, il ha valorizzato come la copia del verbale de quo riporti due date differenti: nella relata di Pt_1
notifica compare la data del 18.10.2022, mentre, nella sezione in alto del documento è riportata la data del 10.11.2022. Tale discrepanza, a parere dell'appellante, è indice di assoluta incertezza circa la data della notifica e, pertanto, la stessa sarebbe nulla ex art. 160 c.p.c.
Ulteriore indice di incertezza risiederebbe nel fatto che il numero della relata (cfr. n. 279 reg.) coincide con quello apposto in calce ad un differente verbale di accertamento (cfr. verbale di accertamento n. 9403/2022, anche questo elevato nei confronti del per violazione Pt_1
dell'art. 142 C.d.S.). Tale incongruenza avvalorerebbe la teoria per cui il verbale n. 6667/2022, oggetto di opposizione, mai sarebbe stato notificato.
Dalla nullità della notifica del verbale, ne deriverebbe che il primo e unico atto con il quale l'appellante è venuto a conoscenza dell'esistenza della sanzione è il sollecito di pagamento, ricevuto in data 25.09.2023. Pertanto, il ricorso in opposizione, depositato in data 24.10.2023, sarebbe tempestivo.
Le doglianze dell'appellante sono prive di pregio;
viceversa, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia fatto buon governo dei principi normativi di riferimento.
Premesso, in ogni caso, che la relata di notifica riveste la natura di atto pubblico e, in quanto tale, ogni conflitto in ordine ad un elemento di fatto (in questo caso la data) attestato dall'agente postale
(nella specie, il messo comunale) che costui attesta avvenuti in sua presenza, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, gode di fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c., nel caso di specie non può mettersi in discussione che la notifica al si sia Pt_1
perfezionata in data 10.11.2022.
Ed infatti, nessuna incertezza sulla data, ex art. 160 c.p.c., è ravvisabile nella specie.
2 Nella relata posta in calce al verbale di accertamento n. 6667/2022, appena sotto il timbro della relata, è riportata la data del 10.11.2022, seguita immediatamente dopo dalla firma del Pt_1
(del resto non disconosciuta): non v'è dubbio, pertanto, che questa corrisponda, evidentemente, alla data in cui il ha ritirato l'atto. Diversamente, invece, la data del 18.10.2022 si riferisce, Pt_1
verosimilmente, alla data in cui il verbale è stato portato per la notifica, che si è poi perfezionata in data 10.11.2022.
Del resto, il non ha disconosciuto la firma in questione, pertanto non può essere messo Pt_1
in discussione il fatto che l'odierno appellante ha ricevuto il verbale di accertamento opposto.
A ciò va pure aggiunto, in ogni caso, che la mera coincidenza del numero di protocollo è irrilevante, atteso che la mera coincidenza di un numero (che potrebbe rappresentare un refuso) apposto su due verbali differenti, non può inficiare la regolarità della notifica, né può essere prova del fatto che questa non sia effettivamente avvenuta nella data riportata e nelle mani del . Pt_1
A ciò va pure aggiunto, ad abbundantiam, che il aveva in ogni caso avuto contezza Pt_1
dell'emanazione del verbale di contestazione in questione atteso che pure nel verbale di accertamento emesso per violazione dell'art. 126 bis C.d.S. vi è il riferimento al “Verbale Numero
6667/2022, notificato in data 10/11/2022” (cfr. verbale n. 271/2023, allegato al fascicolo di parte appellata).
Ciò posto, ritenendo che il primo Giudice abbia correttamente individuato, quale data di perfezionamento della notifica del verbale n. 6667/2022, da data del 10.11.2022, ne discende che, altrettanto correttamente, ha rilevato la tardività del ricorso, in violazione del termine previsto ex art. 7 del D.lgs 150/2011
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello non merita l'accoglimento e la sentenza gravata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore del CP_1
dichiaratosi antistatario, sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
[...]
D.M. 147/2022, in base alle attività processuali concretamente espletate dalle parti ed al valore della domanda e ridotti della metà stante la natura documentale del giudizio.
Atteso il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 784/2024 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Lecce, pubblicata in data 7.02.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore del Parte_1
Comune di dichiaratosi antistatario, e liquidate in euro 235,00 oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 8.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1572/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. ZOCCO RAFFAELE;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICIALIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.03.2024, ha proposto impugnazione avverso Parte_1
la sentenza n. 784/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 7.02.2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 6667/2022 emesso dalla
Polizia Locale di in data 22.07.2022 ed elevato per violazione dell'art. 142 comma 8 e 11 CP_1
del C.d.S.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si è costituito il il quale ha Controparte_1
eccepito in primis l'inammissibilità la domanda del , per come rilevata dal primo Giudice, Pt_1
poiché tardiva ex art. 7 del d. lgs 150/2011.
Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1 Con due motivi di gravame, l'appellante ha censurato la prima decisione per aver il Giudice di pace fatto falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c. e, di conseguenza, dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che la notifica del verbale di contestazione n. 6667/2022 si sia perfezionata, per il , in data 10.11.2022 e, di conseguenza, ha ritenuto tardiva Pt_1
l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S., proposta solo in data 24.10.2023, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, l'errore del primo giudice è consistito nell'aver ritenuto perfezionata, ex art. 139 c.p.c., la notifica del verbale di accertamento, nonostante la documentazione versata in atti non sarebbe idonea a fornire la prova in tal senso. In particolare, il ha valorizzato come la copia del verbale de quo riporti due date differenti: nella relata di Pt_1
notifica compare la data del 18.10.2022, mentre, nella sezione in alto del documento è riportata la data del 10.11.2022. Tale discrepanza, a parere dell'appellante, è indice di assoluta incertezza circa la data della notifica e, pertanto, la stessa sarebbe nulla ex art. 160 c.p.c.
Ulteriore indice di incertezza risiederebbe nel fatto che il numero della relata (cfr. n. 279 reg.) coincide con quello apposto in calce ad un differente verbale di accertamento (cfr. verbale di accertamento n. 9403/2022, anche questo elevato nei confronti del per violazione Pt_1
dell'art. 142 C.d.S.). Tale incongruenza avvalorerebbe la teoria per cui il verbale n. 6667/2022, oggetto di opposizione, mai sarebbe stato notificato.
Dalla nullità della notifica del verbale, ne deriverebbe che il primo e unico atto con il quale l'appellante è venuto a conoscenza dell'esistenza della sanzione è il sollecito di pagamento, ricevuto in data 25.09.2023. Pertanto, il ricorso in opposizione, depositato in data 24.10.2023, sarebbe tempestivo.
Le doglianze dell'appellante sono prive di pregio;
viceversa, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia fatto buon governo dei principi normativi di riferimento.
Premesso, in ogni caso, che la relata di notifica riveste la natura di atto pubblico e, in quanto tale, ogni conflitto in ordine ad un elemento di fatto (in questo caso la data) attestato dall'agente postale
(nella specie, il messo comunale) che costui attesta avvenuti in sua presenza, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, gode di fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c., nel caso di specie non può mettersi in discussione che la notifica al si sia Pt_1
perfezionata in data 10.11.2022.
Ed infatti, nessuna incertezza sulla data, ex art. 160 c.p.c., è ravvisabile nella specie.
2 Nella relata posta in calce al verbale di accertamento n. 6667/2022, appena sotto il timbro della relata, è riportata la data del 10.11.2022, seguita immediatamente dopo dalla firma del Pt_1
(del resto non disconosciuta): non v'è dubbio, pertanto, che questa corrisponda, evidentemente, alla data in cui il ha ritirato l'atto. Diversamente, invece, la data del 18.10.2022 si riferisce, Pt_1
verosimilmente, alla data in cui il verbale è stato portato per la notifica, che si è poi perfezionata in data 10.11.2022.
Del resto, il non ha disconosciuto la firma in questione, pertanto non può essere messo Pt_1
in discussione il fatto che l'odierno appellante ha ricevuto il verbale di accertamento opposto.
A ciò va pure aggiunto, in ogni caso, che la mera coincidenza del numero di protocollo è irrilevante, atteso che la mera coincidenza di un numero (che potrebbe rappresentare un refuso) apposto su due verbali differenti, non può inficiare la regolarità della notifica, né può essere prova del fatto che questa non sia effettivamente avvenuta nella data riportata e nelle mani del . Pt_1
A ciò va pure aggiunto, ad abbundantiam, che il aveva in ogni caso avuto contezza Pt_1
dell'emanazione del verbale di contestazione in questione atteso che pure nel verbale di accertamento emesso per violazione dell'art. 126 bis C.d.S. vi è il riferimento al “Verbale Numero
6667/2022, notificato in data 10/11/2022” (cfr. verbale n. 271/2023, allegato al fascicolo di parte appellata).
Ciò posto, ritenendo che il primo Giudice abbia correttamente individuato, quale data di perfezionamento della notifica del verbale n. 6667/2022, da data del 10.11.2022, ne discende che, altrettanto correttamente, ha rilevato la tardività del ricorso, in violazione del termine previsto ex art. 7 del D.lgs 150/2011
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello non merita l'accoglimento e la sentenza gravata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore del CP_1
dichiaratosi antistatario, sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
[...]
D.M. 147/2022, in base alle attività processuali concretamente espletate dalle parti ed al valore della domanda e ridotti della metà stante la natura documentale del giudizio.
Atteso il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 784/2024 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Lecce, pubblicata in data 7.02.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore del Parte_1
Comune di dichiaratosi antistatario, e liquidate in euro 235,00 oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 8.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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