Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 525/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ISERNIA Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale di Isernia, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 ritenuta in decisione all'udienza del 04.03.2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUCA FORTUNATO, elettivamente domiciliato alla via A. Bargoni n. 8, ROMA presso il difensore avv. Fortunato Luca;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IANNOTTA DANIELA, elettivamente domiciliato al Vicolo del Cortile n. 8, CASTEL SAN VINCENZO (IS) presso il difensore avv. Iannotta Daniela;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. per il mantenimento del figlio naturale 336 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto e , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2008 e che da tale Controparte_1 unione era nato il figlio il 31.01.2019, esponevano che, venuti meno i Persona_1 presupposti a fondamento della vita di coppia, entrambi decidevano di cessare la propria convivenza a partire dal settembre 2023, con trasferimento del sig. in altra CP_1 abitazione rispetto alla residenza familiare di proprietà del padre della sig.ra in Parte_1
TO AM (IS) alla via Achille Marciano n. 18 e che la sig.ra risulta Parte_1 disoccupata, mentre il sig. è libero professionista. CP_1
I ricorrenti chiedevano pertanto che: “l'Ecc.mo Tribunale di Isernia, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia omologare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate: A. La premessa è patto e forma parte integrante del presente accordo;
B. La sig.ra e il sig. si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_1 CP_1 un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
C. Il minore in data 31.01.2019 a Campobasso (c.f. Persona_1
), sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni CodiceFiscale_3 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà, inoltre, onere del genitore quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
D. La sig.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio Parte_1
purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Per il caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso;
Parte_1 Pt_2
E. Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere il figlio Controparte_1 minore per due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dalle 17:30 e sino alle Per_1
20:30. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente il fine settimana prendendolo il venerdì alle ore 18,00 presso l'abitazione materna per poi riaccompagnarlo la domenica alle ore 18,00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig.
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore CP_1
20:30, in modo che il piccolo possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Per_1 con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 10 (dieci) giorni CP_1 consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. Qualsiasi modifica, in relazione a quanto sopra esposto, per esigenze lavorative dei genitori dovrà essere tempestivamente comunicata;
F. Il Sig. , al fine di sostenere nella crescita materiale il minore a decorrere dal CP_1 Per_1 mese di marzo 2024 compreso, si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre l'intero importo percepito a titolo di assegno unico. Tali importi dovranno essere corrisposti in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario Parte_1
e/o postale intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il tutto oltre al rimborso del 50 % di tutte le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) sostenute dalla Sig. nell'interesse del figlio previa esibizione di documentazione contabile. Parte_1
G. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. H. Il presente accordo è da ritenersi vincolante tra le parti, il tutto facendo salvo ogni diverso accordo che, a modifica delle presenti disposizioni, intervenga yra i genitori. I. La sig.ra e il sig. si dichiarano entrambi soddisfatti Parte_1 Controparte_1 dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
La causa, all'udienza del 04.03.2025, veniva trattenuta per la decisione.
Osserva il Collegio
che gli accordi liberamente espressi dalle parti non siano contrari a norme imperative, non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, rispettano i limiti di cui all'art. 160 cod.civ. ed appaiono conformi all'interesse della prole. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie. Tenuto conto dell'accordo intercorso tra le parti, non si dà luogo a disciplina delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri dei genitoriali nei confronti del minore , nato il [...] a [...], avvenga secondo le Persona_1 condizioni concordate tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate. Isernia, 26.05.2025 Il Presidente Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Il Giudice estensore Dott.ssa Elvira Puleio